L’attività di naturopata non è subordinata alla presentazione della SCIA

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Il Tar Emilia – Romagna chiarisce che per l’effettuazione di trattamento olistici o bio naturali non è richiesto alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 7 del regolamento comunale o dell’art. 19 L.241/90, trattandosi di attività completamente liberalizzate non subordinate alla presentazione di SCIA.

I fatti ad oggetto del giudizio

Durante un’ispezione svolta presso l’esercizio di buon vicinato di proprietà della ricorrente, la polizia municipale ha accertato la presenza di un lettino e di alcuni cartelli che pubblicizzavano riflessologia plantare, massaggi orientali, linfodrenaggio e trattamenti cinesi e per il collo. Conseguentemente, veniva redatto verbale di violazione dell’ art. 7 del Regolamento comunale per esercizio dell’attività di estetista in carenza di SCIA, irrogando al contempo una sanzione pecuniaria. In seguito, con ordinanza, che poneva le basi sui fatti accertati in tale verbale, il Comune ha disposto la chiusura immediata dell’attività per esercizio dell’attività di estetista in carenza del titolo abilitativo richiesto della SCIA.

La ricorrente impugna gli atti chiedendone l’annullamento per motivi di violazione di legge (art. 1, L.4/2013, art. 10 L.241/90) e del Regolamento comunale oltre che di eccesso di potere.

In particolare, la ricorrente sostiene che l’attività esercitata non sarebbe quella di estetista di cui alla legge n. 4/2013 bensì quella nettamente distinta di effettuazione di trattamento olistici o bio naturali. Rispetto alla prima, l’attività di effettuazione di trattamento olistici o bio naturali sarebbe completamente liberalizzata.

Si è costituito in giudizio il Comune rappresentando la vigenza dell’art. 3 L.R. n. 11/2005, il quale al comma 1 dispone che il naturopata è in possesso di un diploma conseguito presso un istituto pubblico o privato accreditato, al termine di un percorso formativo triennale di 1200 ore, di cui 200 di pratica, dopo il superamento di verifiche annuali e di un esame finale con discussione di una tesi e conseguente valutazione di merito. La Regione Emilia – Romagna, peraltro, ha chiarito che le manipolazioni sulla superficie del corpo umano, a prescindere dalla tecnica di massaggio utilizzata, compresi i massaggi rilassanti finalizzati al benessere fisico, debbono essere, per ragioni di tutela della salute e sicurezza degli utenti, dai soli operatori abilitati all’esercizio di una attività sanitaria, sportiva o estetica.

La sentenza

Il Tar Emilia – Romagna, sentenza n. 207 del 04/03/2021, stabilisce che il ricorso è fondato e va accolto.

Secondo giurisprudenza, che il Collegio condivide, le attività di estetista non sono assimilabili a quelle che comportano l’esercizio di discipline bio-naturali, essendo queste ultime caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico.

Sostiene il Tar Emilia – Romagna che il naturopata non è una figura professionale giuridicamente legittimata, in quanto non esiste un albo o scuole di formazione legalmente riconosciute e peraltro può comunque operare nei centri estetici o termali, nei centri fitness o come nel caso di specie nelle erboristerie. Pertanto, l’attività di naturopata è da ritenersi non regolamentata e completamente liberalizzata.

Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, l’ispezione effettuata dalla polizia municipale, la quale costituisce presupposto dell’impugnata ordinanza, non ha evidenziato la presenza di messaggi pubblicitari e/o strumenti volti all’esercizio dell’attività di estetista. Quello che veniva rilevato dall’ispezione era la presenza di messaggi pubblicitari e/o strumenti volti a diffondere e pubblicizzare la pratica di riflessologia plantare, di massaggi orientali, di linfodrenaggio ed altre attività volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico.

Non può portare a differenti conclusioni neppure quanto sostenuto dalla difesa del Comune riguardo al percorso formativo imposto dalla L.R. Emilia – Romagna n. 11/2005 per l’esercizio dell’attività di naturopata, in quanto la Corte Costituzionale in più occasioni ha dichiarato l’illegittimità ex art. 117 comma 3 Cost. di leggi regionali che hanno tentato di regolamentare l’esercizio delle discipline bio-naturali, trattandosi di materia – l’individuazione di una nuova professione – sottoposta alla concorrenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, essendo necessaria una disciplina legislativa nazionale espressa che regolamenti i requisiti per l’accesso e l’esercizio di pratiche bionaturali (Corte Cost., 20 maggio 2013, n. 98).

Il principio di diritto

L’attività di naturopata svolta presso un’erboristeria non viene assoggettata ad alcun regime autorizzatorio, non essendo assimilabile all’attività di estetista.

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Dott.ssa Laura Facondini

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