In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato. Il difensore o il sostituto possono, inoltre, chiedere alle persone appena indicate una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall’art. 391-ter. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone sopra indicate:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio; b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione; c) dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte a indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato; d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date; f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta a indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen.
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L’uso delle dichiarazioni
Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui all’art. 391-bis cit. non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni, oltre a rendere inutilizzabile a fini processuali la dichiarazione raccolta, costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all’organo titolare del potere disciplinare. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero.
Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari; durante l’esecuzione della pena, invece, provvede il magistrato di sorveglianza. All’assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private. Il difensore o il sostituto interrompono l’assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta a indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le dichiarazioni verbalizzate non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa si sia avvalso della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l’audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte a indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte a indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall’art. 210 cod. proc. pen. L’audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell’art. 362 cod. proc. pen.
Il difensore, in alternativa all’audizione, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che si sia avvalso della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 392, primo comma, cod. proc. pen. La Suprema Corte ha recentemente affermato che l’avviso ai prossimi congiunti dell’imputato in ordine alla facoltà degli stessi di astenersi dal testimoniare, previsto in via generale dall’art. 199 cod. proc. pen., va loro rivolto, a pena di nullità, anche nel caso in cui gli stessi siano sentiti dal difensore in sede di sommarie informazioni ex art. 391-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. sez. III, n. 46682/2009). (2) Specificare come il soggetto è stato citato: a mezzo telefono, a mezzo contatto diretto da parte del difensore o di altro soggetto, a mezzo raccomandata inviata tramite ufficio postale, a mezzo P.E.C., ecc. (3) È necessario che il difensore specifichi l’oggetto dell’audizione, indicando gli argomenti sui quali intende sentire il soggetto, altrimenti non potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria per l’audizione di coloro i quali hanno esercitato la facoltà di non rispondere (Cass. pen. sez. VI, ord. n. 28079/2004). (4)
Il difensore deve (art. 9 Reg. Camere Penali) evidenziare la vicenda in ordine alla quale svolge investigazioni sebbene non sia tenuto a rivelare il nome dell’assistito. (5) Inserire i riferimenti (registro e modello P.M., registro G.I.P. ecc.) del procedimento per cui il difensore sta svolgendo indagini, salvo che non si tratti di indagini preventive. (6) Indicare le generalità delle altre persone eventualmente presenti (es. il tecnico che assiste il difensore per la registrazione, i collaboratori dello studio ecc.) tenendo presente che (art. 391-bis, ottavo comma, cod. proc. pen.) all’assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private. (7)
Si tratta di una domanda necessaria in quanto, ove emerga una situazione del genere, sarà necessario che al colloquio sia presente anche il (art. 391-bis, quinto comma, cod. proc. pen.). (8) Il testo dell’art. 371-ter cod. pen. (False dichiarazioni al difensore) è il seguente: “- Nelle ipotesi previste dall’articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni. – Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere”. (9) È consigliabile la riproduzione fonografica (o, in alternativa, audiovisiva) delle dichiarazioni del soggetto da escutere anche nell’interesse del difensore affinché possa tenersi indenne da qualsiasi tipo di contestazione; la riproduzione è necessaria (art. 134, terzo comma, cod. proc. pen.), invece, se si procede a verbalizzazione riassuntiva. (10) La dichiarazione raccolta deve essere sottoscritta dal dichiarante; tale sottoscrizione va autenticata dal difensore o da un suo sostituto.
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