In conformità a tale giurisprudenza, il decreto-legge 130/2020 ha previsto il riconoscimento della protezione speciale nell’ipotesi in cui vi sia il rischio che l’allontanamento dello straniero determini una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare. Il decreto-legge 21 ottobre 2020 n.130 contiene “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”. In particolare, in tema di accoglienza, vengono modificati i contenuti dei decreti sicurezza, ampliando nuovamente le maglie del principio di non refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. Le modifiche intervengono sulle categorie di beneficiari che possono essere accolti all’interno del Sistema di Accoglienza.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha vissuto momenti di ascesa e di declino.
Le origini di tale istituto nell’ordinamento italiano risalgano agli anni ’90. In tale periodo storico, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, originariamente previsto dall’articolo 5, comma 6, del Testo Unico sull’immigrazione (TU) ha trovato ampia applicazione laddove, in attuazione delle direttive europee in materia di protezione internazionale, è stato collocato nell’ambito del sistema di riconoscimento dell’asilo.
La protezione umanitaria si poneva come forma di tutela residuale e atipica che veniva garantita nei casi in cui, pur non configurandosi i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, sussistesse una condizione di vulnerabilità tale per cui il rimpatrio dello straniero lo avrebbe esposto ad una compromissione dei suoi diritti fondamentali che ne avrebbe leso la dignità umana.
La giurisprudenza sul permesso di soggiorno per motivi umanitari
La protezione umanitaria costituiva una forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia come si evinceva dal dettato normativo, il quale prevedeva che “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale” (nella forma del rifugio o della protezione sussidiaria) e “ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6”.
Da tale assunto deriva che la protezione umanitaria è collocata in posizione di alternatività rispetto alle due misure tipiche di protezione internazionale, potendo l’autorità amministrativa e giurisdizionale procedere alla valutazione della ricorrenza dei presupposti della prima soltanto subordinatamente all’accertamento negativo della sussistenza dei presupposti delle seconde (cfr. Cass. n. 15466 del 07.07.2014).
La giurisprudenza ha avuto, inoltre, il ruolo di definire i contorni e i presupposti applicativi consentendo una significativa valorizzazione dell’istituto che ha raggiunto uno dei suoi momenti di maggiore sviluppo con la celebre sentenza 4455 adottata dalla Corte di Cassazione il 23 febbraio del 2018. In tale occasione la Suprema Corte ha specificato i presupposti in presenza dei quali la protezione umanitaria poteva essere riconosciuta in ragione dell’integrazione sociale raggiunta dallo straniero nel territorio italiano. La scelta di accordare protezione umanitaria si basava su una valorizzazione del diritto alla vita privata riconosciuto dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), a partire dal quale la Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) ha elaborato una significativa giurisprudenza relativa ai limiti che tale diritto pone all’allontanamento degli stranieri dal territorio degli Stati parte della Convenzione.
L’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e le fattispecie di permessi di soggiorno tipici
Pochi mesi dopo questa importante pronuncia, l’adozione del d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla l. 132/2018, è intervenuto significativamente sulla materia dell’asilo e dell’immigrazione disponendo l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e prevedendo alcune fattispecie di permessi di soggiorno tipici.
L’adozione del decreto ha sollevato una molteplicità di critiche da parte della dottrina che, in primo luogo, evidenziava l’avvenuta eliminazione dell’atipicità caratterizzante la protezione umanitaria quale forma di protezione residuale nel sistema di asilo italiano e, in secondo luogo, poneva in luce come i nuovi permessi di soggiorno tipici non consentissero di garantire tutela ad alcune delle ipotesi che, nell’assetto previgente, erano ricondotte alla protezione umanitaria.
Tra le situazioni rimaste prive di tutela vi era, in particolare, quella del richiedente che avesse raggiunto un’adeguata integrazione sociale nel territorio italiano.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale
La necessità di superare tali criticità ha condotto alla modifica legislativa apportata dal d.l. 130/2020, successivamente convertito con modifiche in l. 173/2020.
La riforma, anche se non si spinge fino a reintrodurre l’istituto della protezione umanitaria, è intervenuta significativamente per cercare di riallineare l’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, dalla Costituzione e dagli obblighi di tutela derivanti dall’articolo 8 CEDU. Tra le modifiche più innovative, vi è quella relativa al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale nell’ipotesi in cui vi sia il rischio che l’allontanamento dello straniero possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare.
Il decreto legge 130/2020, convertito con modificazioni in legge 173/2020, rivede le disposizioni del cd. Decreto sicurezza, in particolare ripristinando l’iscrizione anagrafica e l’accoglienza diffusa dei migranti nel Sistema, che diventa di accoglienza anche per i richiedenti asilo e i titolari di protezione speciale, rinominato Sistema di accoglienza e integrazione – SAI.
Viene data la possibilità di conversione in motivi di lavoro ai permessi di soggiorno per protezione speciale, calamità, assistenza minori. Il permesso di soggiorno per cure mediche avrà durata pari al trattamento terapeutico, rinnovabile, e verrà rilasciato non più per condizioni di salute di particolare gravità ma per gravi condizioni psico-fisiche. Consente di lavorare ma non può essere convertito in motivi di lavoro. La durata della protezione speciale, ad oggi con durata annuale, viene prorogata a due anni.
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