Una società che gestisce un resort di lusso in Toscana decide di eliminare la posizione di direttore operativo e di licenziare quindi il dipendente che la ricopre per alleggerire e semplificare la gestione aziendale. Il lavoratore, ritenendo pretestuoso il licenziamento, impugna il licenziamento in sede giudiziale e chiede al magistrato di essere reintegrato nel suo posto di lavoro. Il primo giudice respinge il ricorso mentre è di diverso avviso la Corte di Appello di Firenze che lo accoglie per i seguenti motivi:
– la società non ha provato che la soppressione del posto di direttore operativo sia stata dettata dalla necessità di far fronte a una situazione economicamente sfavorevole;
– si deve pertanto presumere che il licenziamento sia stato motivato solo dalla riduzione dei costi e quindi al solo scopo di voler aumentare il profitto dell’azienda.
La sentenza della corte fiorentina viene poi annullata dalla Corte di Cassazione che ha affermato i seguenti principi:
– l’ordinamento non prevede alcun obbligo per il datore di lavoro che intende licenziare un lavoratore per motivi organizzativi di provare una contrazione dei costi e una sfavorevole situazione di mercato;
– spetta all’imprenditore stabilire il numero dei dipendenti, evidentemente al fine di ottenere una gestione più economica dell’impresa e di perseguire il profitto che è lo scopo lecito di ogni attività imprenditoriale;
– in questa ottica la decisione di sopprimere una figura lavorativa per rendere più efficiente la gestione aziendale e aumentare la redditività dell’impresa deve ritenersi legittima.
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