Lavoro a progetto e risoluzione del contratto (Cass. n. 6039/2012)

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Massima

La lavoratrice, assunta con contratto di lavoro a progetto, può essere licenziata anzitempo dal contratto solo se l’azienda dimostra gravi inadempimenti della lavoratrice.

 

 

1. Premessa

La prescrizione normativa contenuta nell’art. 61 del d.lgs. 276/2003, secondo cui i progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso sono determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, può dirsi rispettata qualora il progetto indicato nel contratto individuale di lavoro non si risolva in una mera identificazione con obiettivi sociali dell’impresa, salvaguardando l’autonomia di iniziativa del collaboratore, la cui prestazione è riconducibile all’ambito concettuale del lavoro autonomo”. Da ciò si desume che il contratto di lavoro a progetto non costituisce un “tertium genus” fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, e rientra pienamente nell’ambito concettuale del lavoro autonomo. Elemento essenziale del contratto a progetto è la sua intrinseca temporaneità, o meglio la sussistenza di un risultato (= realizzazione del progetto) il cui conseguimento determina la cessazione automatica (risoluzione) del contratto stesso oppure il lavoratore può essere licenziato solo se l’azienda dimostra gravi inadempimenti.

In assenza di un genuino programma o progetto non può che richiamarsi il comma 1 dell’art. 69 del d.lgs. 276/2003, norma che prevede che in assenza di un progetto specifico (programma di lavoro o fase di esso), i rapporti di collaborazione sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

La formulazione della norma non lascia adito a dubbi sul fatto che, in caso di mancata individuazione di un progetto specifico, non sia ammissibile una facoltà di prova contraria, palesemente ammessa, invece, dal comma 2 della citata norma, quando si tratti di un “rapporto instaurato ai sensi dell’art. 61”, cioè di una collaborazione “riconducibile” ad un progetto o programma di cui al comma 1 di detta disposizione. Ciò sta a significare che la carenza dell’individuazione di un progetto specifico determina la conversione del rapporto, fatta eccezione per le ipotesi espressamente escluse e per quelle ipotesi di cui al comma 2 della norma citata dove, appunto, “provata l’esistenza di un progetto o programma effettivo e conforme alla legge”, si possa dimostrare la natura autonoma o subordinata del rapporto.

 


2. Rassegna giurisprudenziale

Il datore di lavoro che abbia impedito al lavoratore di portare a termine l’incarico conferito con lo stipulato contratto a progetto, determinando in esso patologie, pacificamente accertate, delle quali non aveva mai sofferto in precedenza, deve ritenersi responsabile delle stesse e, conseguentemente, condannato al risarcimento del danno provocato (Trib. Bologna, Sez. lavoro, 19/10/2011).

Configura un rapporto di lavoro subordinato e non invece un contratto a progetto, il contratto sottoscritto dai convenuti nel quale sia individuata la fase di lavoro da svolgere, siano messi a disposizione dei lavoratori i mezzi e gli strumenti necessari per il conseguimento degli obiettivi, sia prevista un’organizzazione ed un coordinamento aziendale e sia richiesta la presenza giornaliera presso la ditta (Trib. Milano, Sez. lavoro, 16/09/2011).

La disposizione normativa di cui all’art. 61 del d.lgs. 276/2003, in base alla quale i progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso sono determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, può considerarsi rispettata se il progetto indicato nel contratto individuale di lavoro non si risolva in una mera identificazione con gli obiettivi sociali dell’impresa, salvaguardando l’autonomia di iniziativa del collaboratore, la cui prestazione è riconducibile all’ambito concettuale del lavoro autonomo (Trib. Milano, Sez. lavoro, 18/07/2011).

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto/programma di lavoro devono considerarsi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. La necessità formale di un progetto deriva dall’esigenza generale di evitare la simulazione di rapporti subordinati sotto l’apparenza delle collaborazioni (Trib. Milano, Sez. lavoro, 08/07/2011).

 

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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