In particolare, con il nuovo Decreto viene introdotta una importante modifica alla disciplina vigente in materia che rende strutturale la semplificazione del ricorso al Lavoro Agile, facilitando le modalità di comunicazione dei dati dei lavoratori al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e superando l’obbligo di trasmissione dell’Accordo Individuale.
Di seguito si riportano le principali novità.
Indice
- Procedura Semplificata Lavoro Agile
- Accordo Individuale Lavoro Agile
- Tempistiche adempimento delle comunicazioni
1. Procedura Semplificata Lavoro Agile
Con l’art. 41-bis del Decreto Semplificazioni, così come modificato dalla Legge n. 122/2022, viene, infatti, sostituito il comma 1 dell’art. 23, Legge 22 maggio 2017, n.81, in materia di Lavoro Agile, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, e viene introdotta in maniera strutturale la procedura semplificata attraverso la quale, a far data dal 1° settembre 2022, sarà sufficiente per il datore di lavoro comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:
- nominativi dei lavoratori interessati;
- data di inizio delle prestazioni lavorative in modalità agile;
- data di cessazione delle prestazioni lavorative in modalità agile.
Ricordiamo che, ad oggi, la procedura semplificata di comunicazione dei nominativi per l’accesso alla prestazione lavorativa in modalità agile era stata introdotta dal D.P.C.M. 1° marzo 2020 per agevolare il ricorso allo smart working, fra le altre misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e che tale procedura, di volta in volta prorogata nell’ambito dei vari provvedimenti adottati in materia, rimarrà ancora in vigore fino al 31 agosto 2022.
In analogia con tale misura, la procedura semplificata di comunicazione strutturalmente introdotta non prevede la trasmissione del testo dell’Accordo individuale, ma il solo invio telematico delle informazioni relative alle singole posizioni, contenente i nominativi e le date di attivazione e cessazione del ricorso alla prestazione lavorativa in modalità agile.
I dati oggetto di trasmissione telematica sono resi disponibili anche all’INAIL, con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale, ed in caso di mancata comunicazione secondo le modalità descritte nel Decreto è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, così come disposto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Accordo Individuale Lavoro Agile
A far data dal 1° settembre 2022, quindi, viene meno l’obbligo di trasmissione dell’Accordo Individuale precedentemente previsto in materia dalla Legge n. 81/2017 – Lavoro Agile – in favore di un regime semplificato delle comunicazioni, in considerazione del notevole impatto registrato dall’accelerazione dei processi di innovazione sull’organizzazione del lavoro ed in linea con quanto auspicato anche nel “Protocollo nazionale sul Lavoro in modalità agile” per il settore privato, sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Parti Sociali in data 7 dicembre 2021.
In attuazione delle nuove disposizioni, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha emanato il Decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149, contenente le indicazioni con cui viene adottato il modello concernente le informazioni relative alla “Comunicazione Accordo di Lavoro agile”, da trasmettere in via telematica dal portale dedicato anche in modalità massiva, le cui disposizioni si applicano agli Accordi Individuali stipulati o modificati a decorrere dal 1° settembre 2022.
Come specificato nel testo del Decreto dal Ministero del Lavoro in merito alle regole di compilazione della comunicazione dell’Accordo, il sito consente di trasmettere e consultare distinte tipologie di informazioni relative alle singole posizioni lavorative:
- Inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile;
- Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati;
- Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato (da non confondere con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro);
- Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017.
Si ricorda, infine, che ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente all’articolo 19, comma 1, della Legge n. 81/2017, così come richiamato anche nel Decreto ministeriale, il datore di lavoro è tenuto a conservare l’Accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.
Infatti, la nuova procedura conferma la semplificazione della trasmissione dei dati delle singole posizioni al Ministero del Lavoro, mediante l’utilizzo dell’apposito format predisposto con decreto ministeriale, ma non esonera il datore di lavoro dalla sottoscrizione degli Accordi individuali con ciascun lavoratore, così come disposto dalla disciplina in materia.
Si ricorda, a tal proposito, che in base all’art. 19, comma 1, Legge 22 maggio 2017, n. 81, “l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore”, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Nel testo dell’accordo individuale, che potrà prevedere il ricorso al lavoro agile a tempo determinato o indeterminato e le relative modalità di recesso, secondo quanto previsto all’art. 19, comma 2, Legge n. 81/2017, dovranno trovare inoltre indicazione i tempi di riposo nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
E’ utile sottolineare, come riportato anche nelle recenti note del Ministero del Lavoro, che l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile non comporta modifiche del contratto di lavoro, trattandosi di una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione, e che il lavoratore, che vi aderisce su base volontaria, avrà diritto “ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi (…) nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”, compreso il diritto all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze. Il datore di lavoro, così come previsto dall’art. 22, Legge 81/2017, è tenuto inoltre a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, apposita informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Un quadro di riferimento complessivo, sulla disciplina del Lavoro Agile, in affiancamento alle disposizioni contenute nella Legge 81/2017, ricordiamo è stato previsto con la sottoscrizione del “Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato“, siglato il 7 dicembre 2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalle Parti Sociali, con il quale vengono individuate le linee di indirizzo utili nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale.
3. Tempistiche adempimento delle comunicazioni
Come sopra specificato, la nuova procedura semplificata trova applicazione per tutti gli Accordi Individuali di lavoro agile stipulati o modificati a decorrere dal 1° settembre 2022, pertanto per tutte le altre posizioni resteranno valide le comunicazioni già trasmesse, salvo siano intercorse modificazioni.
Con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata in data 26 agosto 2022, si evidenzia che nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione dei dati per non incorrere nelle sanzioni previste, ai sensi dell’ art. 19, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, andrà effettuata entro il termine di cinque giorni dall’avvio della prestazione lavorativa in modalità agile o dalle modifiche delle posizioni precedentemente trasmesse, utilizzando l’apposito format predisposto con il Decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149. Inoltre, tenuto conto che la piena operatività della nuova procedura in alcuni casi rende necessario l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro, per consentire il dialogo con i sistemi informatici del Ministero del Lavoro, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
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