Lavoro d’impresa e responsabilità degli enti

Abstract: A diciotto anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2000, i modelli organizzativi che avrebbero dovuto salvaguardare gl’enti svolgenti attività imprenditoriale sono stati adottati da poche imprese e, comunque, solo da quelle di grandi dimensioni. Essi, peraltro si rivelano perlopiù fallaci ed inconsistenti anche a fronte di una giurisprudenza sempre più rigorosa ed ortodossa. Lo stato dell’arte sull’efficacia attuativa di una delle più importanti leggi del terzo millennio.

 

Sommario: 1. Notazioni introduttive. – 2. I criteri guida del sistema. – 3. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa –  4. Responsabilità dell’ente – 5. I modelli organizzativi in particolare. –  6. Autonomia delle responsabilità dell’ente. – 7. Le sanzioni. – 8. Gli effetti dell’illecito compiuto dall’ente e le forme di manifestazione dello stesso. – 9. Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale. – 9.1    Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. – 9.2 Concussione e corruzione. – 10. Valutazioni conclusive; 11. Volume

  1. Notazioni introduttive

Il recente pronunciamento del supremo collegio dell’estate([1]) scorsa che ha elaborato il concetto di sequestro impeditivo quale vincolo reale di matrice inibitoria nell’ambito della tutela cautelare reale preventiva, ha fatto dire a qualcuno([2]) che situazione che si è creata – normativamente e giurisprudenzialmente – fa sorgere il dubbio sul fatto che in Italia esista ancora la libertà d’iniziativa economica([3]) L’assunto, per autorevolezza e recisione assuntiva, va indagato in forme e modi metodologicamente analitici, proprio a partire dalla base normativa cui inerisce implicati va del problema della responsabilità degl’i enti ed in particolare, pei fini che qui ci occupano, delle organizzazioni collettive svolgenti attività imprenditoriale.

Le presenti note vogliono offrire conto degli assetti del sistema all’attualità([4]) quale risulta dall’elaborazione normo concettuale che ne ha ricevuto dal testo legislativo in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti([5]) per come elaboratosi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diciotto anni fa([6]).

Il decreto n. 231 è ritenuto dai più una pietra miliare per il nostro ordine giuridico; esso, come noto, prevede una responsabilità formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale([7]) etero voluta dalla legislazione europea alla quale il nostro paese si è avviata ad adattarsi in avvio di terzo millennio.

Qui di seguito gli snodi essenziali del percorso normativo seguito onde poterne trarre accorte ed attrezzate valutazioni conclusive.

  1. I criteri guida del sistema

Sulla scorta di un articolo della legge n 300 del 2000([8])

La strutturazione del provvedimento normativo in parola presenta, a tutta prima, connotati di completezza.

Sin dall’epigrafe intestataria il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 rappresenta le finalità sottese all’adozione del provvedimento normativo. […] <<“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”>>[…].

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, a seguito di rituale promulgazione del Capo dello Stato, il testo legislativo in rassegna, che nel preambolo offre precisa contezza del percorso logico temporale seguito([9]) reca in esordio([10]) il proprium fondante l’intero testo([11]). Il prosieguo è costituito dai formanti e dai criteri guida permeanti lo spirito e costituenti la quintessenza del testo legislativo.

  1. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

In ordine agl’attori – i Soggetti – del profilato proscenio normativo, il decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Viene così, da subito, fissato il duplice criterio della natura amministrativa dell’illecito attribuito all’ente e l’imprescindibile tasso di consequenzialità dalla fattispecie criminosa che lo deve necessariamente connotare. Segue il dovuto([12]) periplo d’operatività soggettiva del provvedimento.  Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica([13]) e alle società([14]) e associazioni anche prive di personalità giuridica([15]). Per contro, sempre in ottemperanza ai criteri direttivi fissati dal legislatore delegante con la legge n.300, non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché’ agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Alle indicate figure soggettive s’applica il principio di legalità ed il suo corollario in tema di successione di leggi in virtù del quale l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. L’ente non può, altresì, essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell’ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti giuridici.

In linea coi paradigmi penalistici viene altresì stabilito che se la legge del tempo in cui è stato commesso l’illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile([16]).

Le matrici penalistiche del provvedimento sono, quindi, fuori discussione l’assunto or ora proposto nel testo risulta vieppiù corroborato dall’ipotesi relativa ai reati commessi all’estero. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché’ nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo.

  1. Responsabilità dell’ente

L’ente – da intendersi quale soggetto nei termini indicati in sede di principi generali – è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

  1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché’ da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L’ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Fondamentale in materia le disposizioni inerenti ai <<Soggetti in posizione apicale>> ed ai << modelli di organizzazione dell’ente>>. Infatti se il reato è stato commesso dalle persone sopra indicate l’ente non risponde se prova che:

  1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo a ciò preposto

5. I modelli organizzativi in particolare

In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui si è detto al punto che precede, devono rispondere alle seguenti esigenze:

  1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
  3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
  5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello([17]).

In linea coi principi penalistici vigenti è comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

In ordine alla sorte dei soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente, vige il principio in virtù del quale l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.  In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.  Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché’ al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio([18]).

  1. Autonomia delle responsabilità dell’ente

Il principio dell’autonomia della responsabilità in parola viene riassunto nei seguenti termini concettuali:

  1. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
  2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
  3. L’ente può rinunciare all’amnistia.

7. Le sanzioni

 

Il meccanismo sanzionatorio prefigurato dal legislatore della 231 è articolato sulla dicitura sanzioni amministrative. Ne avrebbe potuto essere diversamente giusta quanto osservato in precedenza circa la natura – formale – dell’illecito contemplato in materia.

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

  1. la sanzione pecuniaria;
  2. le sanzioni interdittive;
  3. la confisca;
  4. la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:

  1. l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  4. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria([19]).  Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Circa i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria vigono i seguenti principi.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria – per la quale va operato il debito ragguaglio all’euro – il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché’ dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.  L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione([20]).  La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se: a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.  Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi([21]).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti([22]). Le sanzioni interdittive in parola hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.  Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L’interdizione dall’esercizio di un’attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attività([23]). L’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata. Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente.  Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice([24]).

Le sanzioni interdittive possono essere applicate, altresì, in via definitiva. Può essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato([25]) alla interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività.  Il giudice può applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione([26]). Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

  1. l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  2. l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  3. l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca([27]).

Da ultimo, come peraltro su anticipato, il legislatore si occupa della confisca.  Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede([28]).

  1. Gli effetti dell’illecito compiuto dall’ente e le forme di manifestazione dello stesso

Vengono al proposito in rilievo, in primo luogo, la reiterazione del fatto e la pluralità delle condotte illecite.

Si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Quando l’ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l’ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito. Nei casi previsti quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l’applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l’illecito più grave([29]).

Ulteriore effetto è relativo al decorso del termini prescrizionale

Le sanzioni amministrative, infatti, si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato([30]). Regola autonoma del sistema è quella che prevede che se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

E’ sanzionata autonomamente l’inosservanza delle sanzioni interdittive.

Chiunque, nello svolgimento dell’attività dell’ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni([31]).

  1. Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale

Gli articoli 24, 25 e 26 tracciano le linee applicative della responsabilità in epigrafe indicata. Segnatamente distinguendo tra le fattispecie di seguito elencate.

  • Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Al proposito la norma spiega che in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

  • Concussione e corruzione

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.  In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote([32]).

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati in precedenza. L’ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento([33]).

L’eco delle disposizioni penalistiche in tema di desistenza e recesso attivo è evidente; così come tutta la problematica inerente al tentativo quale forma di manifestazione del reato.

In linea, peraltro, con gli istituti su disaminati.

 10. Valutazioni conclusive

Uno sguardo d’assieme disincantato e scevro da pregiudizi giustizialisti sul micro sistema normativo in materia di responsabilità degli enti nel nostro paese, quale quello ricapitolato nelle note che precedono, può condurre ad una disamina più obbiettiva delle ragioni giustificatrici dell’introdotta disciplina.

La dicotomia formalesostanziale evocata dal sistema, innanzitutto, non è nuova. Essa è conosciuta dal codice Rocco del 1931 a proposito delle misura di sicurezza([34]) e dal legislatore del 1981([35]) che ha approntato un catalogo di principi analogo per la materia settoriale dell’illecito amministrativo depenalizzato.

Tali precedenti strutturazioni normative non hanno mai dato problemi concettuali ne offerto il destro a critiche inerenti difficoltà per gli indici qualificatori della disciplina.

Medesima considerazione deve essere svolta per la disciplina qui indagata. Essa come tutte è perfettibile; cionondimeno è e resta un modello esemplare di salvaguardia del sistema dai delitti commessi nell’ambito delle organizzazioni collettive con particolare riferimento ai cd. delitti d’impresa([36]).

Un sistema penale culturalmente orientato, ad avviso di chi scrive, non deve temere di osare anche fuori dalle pluriconsolidate etichette linguistiche. L’unico limite essendo costituito dal rispetto dei principi costituzionali a partire da quello di ragionevolezza legislativa di cui all’articolo 3 Cost.

Il resto è soddisfacimento delle esigenze comunitarie nell’orbita dei valori costituenti l’asse portante della nostra Carta fondamentale([37]).

 

Volume consigliato

La responsabilità amministrativa degli enti

Il modello di organizzazione e gestione (o “modello ex D.Lgs. n. 231/2001”) adottato da persona giuridica, società od associazione privi di personalità giuridica, è volto a prevenire la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.Le imprese, gli enti e tutti i soggetti interessati possono tutelarsi, in via preventiva e strutturata, rispetto a tali responsabilità ed alle conseguenti pesanti sanzioni, non potendo essere ritenuti responsabili qualora, prima della commissione di un reato da parte di un soggetto ad essi funzionalmente collegato, abbiano adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e gestione idonei ad evitarlo.Questo volume offre, attraverso appositi strumenti operativi, una panoramica completa ed un profilo dettagliato con casi pratici, aggiornato con la più recente giurisprudenza. La necessità di implementare un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, per gli effetti positivi che discendono dalla sua concreta adozione, potrebbe trasformarsi in una reale opportunità per costruire un efficace sistema di corporate governance, improntato alla cultura della legalità.Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, arbitro e docente universitario. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e consigliere nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari.Piercarlo Felice, laurea in giurisprudenza. Iscritto all’albo degli avvocati, consulente specializzato in Compliance Antiriciclaggio, D.Lgs. n. 231/2001, Trasparenza e Privacy, svolge attività di relatore e docente in convegni, seminari e corsi dedicati ai professionisti ed al sistema bancario, finanziario ed assicurativo, oltre ad aver svolto docenze per la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (Scuola di Formazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze) sul tema “Antiusura ed Antiriciclaggio”. Presta tutela ed assistenza legale connessa a violazioni della normativa Antiriciclaggio e normativa ex D.Lgs. n. 231/2001. È tra i Fondatori, nonché Consigliere, dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Collabora con l’Università di Pisa come docente per il master post laurea in “Auditing e Controllo Interno”. Ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 presso la Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo in A.S.Vincenzo Apa, laureato in economia e commercio e, successivamente, in economia aziendale nel 2012. Commercialista e Revisore Contabile, dal 1998 ha intrapreso il lavoro in banca, occupandosi prevalentemente di finanziamenti speciali alle imprese, di pianificazione e controllo di gestione, di organizzazione e, nel 2014/2015, ha svolto l’incarico di Membro dell’Organismo di Vigilanza 231 presso la BCC dei Due Mari. È attualmente dipendente presso la BCC Mediocrati. Ha svolto diversi incarichi di docenza in corsi di formazione sull’autoimprenditorialità, relatore di seminari e workshop rivolti al mondo delle imprese.Giovanni Caruso, iscritto presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza e nel registro dei tirocinanti dei Revisori Legali dei Conti. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, in possesso di un Master in Diritto del Lavoro e Sindacale e diverse attestazioni in ambito Fiscale e Tributario, Privacy e Sicurezza sul Lavoro. Svolge l’attività di consulente aziendale in materia di Organizzazione, Gestione e Controllo, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Finanza Aziendale e Privacy. Ha svolto incarichi di relatore in seminari e workshop rivolti a Professionisti ed Imprese.

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([1]) Cassazione 20 luglio 2018, in tema di sequestro preventivo dell’impresa violatrice degli obblighi di cui al d.lgs. 231 onde impedire la reiterazione dei reati

([2]) Ad es. Italia oggi del 17 settembre ’18

([3]) Sulla quale, peraltro, andrebbe portata l’attenzione costituzionale per intero; Cost. art.41. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

([4]) Intendendosi per tale il sistema risultante dal testo aggiornato e coordinato del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L. 30 novembre 2017, n. 179

([5]) Il D.lgs. 231/2001

([6]) Decreto legislativo, 08/06/2001 n° 231, G.U. 19/06/2001

([7]) Cost. art.25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.  – Cost. art.27 La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte [se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra]

([8]) Legge n.300/2000 art.11.  Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale; b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale; c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; e) prevedere che i soggetti di cui all’alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l’esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all’alinea del presente comma nei casi in cui l’autore abbia commesso il reato nell’esclusivo interesse proprio o di terzi; f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell’alinea del presente comma; g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell’ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l’esclusione del pagamento in misura ridotta; h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale; i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente; l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie: 1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 3) interdizione anche temporanea dall’esercizio dell’attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l’esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell’attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi; 4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione; 5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; 6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi; 7) pubblicazione della sentenza; m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b) c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo; n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l’applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell’adozione da parte dei soggetti di cui all’alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un’efficace riparazione o reintegrazione rispetto all’offesa realizzata; o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti; p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi più gravi, l’applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell’ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o); q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l’effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale; r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b) c) e d) e che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;  5) prevedere l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un’Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all’alinea del presente comma; t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell’azionista, del socio o dell’associato ai soggetti di cui all’alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall’associazione o dall’ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l’azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l’ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall’attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia; u) prevedere che l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall’assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell’azione sociale di responsabilità; v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell’azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all’alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l’accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subìto; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell’ipotesi in cui l’azione di risarcimento del danno è proposta contro l’azionista, il socio o l’associato ai soggetti di cui all’alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l’accertamento della responsabilità dell’ente.2. Ai fini del comma 1, per «persone giuridiche» si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri. 3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

([9]) Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 11; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 aprile 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell’articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

([10]) Nell’intestazione del Capo I

([11]) L’epigrafe del capo I, difatti, testualmente recita: Responsabilità’ amministrativa dell’ente

([12]) Giacché imposto dal legislatore delegato del 2000

([13]) Le persone giuridiche di cui agl’articoli 11 e seguenti del codice civile

([14]) Di cui agli articoli 2247 e seguenti del codice civile

([15]) Quelle di cui agl’articoli 36 e seguenti del codice civile

([16]) Si fa eccezione – in linea con quanto previsto dall’articolo 2 del codice penale – allorquando si tratta di leggi eccezionali o temporanee

([17]) I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al testo, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente.

([18]) L’efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

([19]) La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne’ superiore a mille. L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

([20]) Nei casi previsti l’importo della quota è sempre di lire duecentomila

([21]) In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni

([22]) Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni

([23]) Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente

([24]) Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato. La prosecuzione dell’attività da parte del commissario non può essere disposta quando l’interruzione dell’attività consegue all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

([25]) Almeno tre volte negli ultimi sette anni

([26]) Anche in questo caso almeno tre volte negli ultimi sette anni

([27]) E’ altresì prevista la pubblicazione della sentenza di condanna. Essa può essere disposta quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva.  La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché’ mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell’ente

([28]) Quando non è possibile eseguire la confisca nelle forme e coi modi indicati nel testo, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato

([29]) Chiare le matrici penalistiche delle indicate disposizioni. Art. 99 c.p. Recidiva. Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. La pena può essere aumentata fino alla metà: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo»; art. 81 c.p. Concorso formale. Reato continuato. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

([30]) Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59 del testo normativo in parola.  Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione

([31]) Nel caso indicato nel testo, nei confronti dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto

([32]) Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti indicati, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

([33]) C.p. Art. 56.  Delitto tentato. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte]; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

([34]) Espressamente definite quali amministrative

([35]) Quello della depenalizzazione di cui alla legge 689/81

([36]) Sui quali vedi, per tutti, G. Fiandaca ed E. Musco, Diritto Penale, Parte Generale, Zanichelli, Bologna, 2002

([37]) Sui quali vedi, per tutti, V. Italia, Diritto Costituzionale, Giuffrè, Milano, 2001

Prof. Sergio Ricchitelli

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