Lavoro e previdenza – Impugnativa stragiudiziale del licenziamento

Nota a sentenza n. 212/2020 della Corte Costituzionale

La questione

Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., un lavoratore disabile impugnava il provvedimento di trasferimento ex art. 2103 c.c.. L’azienda, nel costituirsi, eccepiva l’intervenuta decadenza rilevando che il lavoratore, dopo il deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c., né instaurava la causa di merito, né formulava istanza di conciliazione o di arbitrato nel termine di 180 giorni; giustificava l’eccezione sul presupposto dell’inidoneità del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. ad impedire suddetta decadenza, in accordo con costante giurisprudenza di legittimità.
Il Tribunale adito, sollevava predetta questione, proprio in considerazione del constante indirizzo interpretativo della Suprema Corte, secondo cui il ricorso cautelare ante causam non è idoneo ad impedire la decadenza ex art. 6 Legge citata. In effetti, tale linea interpretativa conduce al paradossale risultato di precludere al Giudice della cautela di pronunciarsi sulla medesima domanda, per intervenuta inoppugnabilità dell’atto qualora, nelle more, spiri il termine di decadenza ex art. 6 co. 2, l. 604/1966 senza la proposizione del ricorso ordinario. Fattispecie che si verificava anche nel caso concreto.

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Il Giudice argomentava che la preclusione de qua finisce per tradursi in una sanzione eccessiva per il lavoratore che proponga il solo ricorso ex art. 700 c.p.c. alla luce della potenziale stabilità degli effetti del provvedimento cautelare. In effetti il contenuto di tale pronuncia ben può essere ribaltato anche dall’iniziativa del datore di lavoro, interessato ad ottenere una diversa pronuncia di merito. Inoltre, l’irragionevolezza emerge in modo ancor più evidente paragonando l’inidoneità del ricorso ex art. 700 c.p.c. all’idoneità dei procedimenti di conciliazione, da considerarsi tra loro almeno atti equipollenti. Un dato quest’ultimo che assume un peso significativo nell’ambito del diritto del lavoro: i licenziamenti ed i trasferimenti incidono significativamente sulla sfera giuridica del lavoratore, che, pertanto, è il soggetto in ipotesi più interessato ad ottenere una tutela d’urgenza. Tuttavia, la formulazione dell’art. 6 l. 604/66 annichilisce la funzione dell’ordinanza cautelare in quanto inutiliter data se pronunciata prima dello spirare dei termini e se, entro gli stessi termini, non viene proposto ricorso ex art. 414 c.p.c..
Il Giudice di merito concludeva che il contrasto della norma con i parametri sopra indicati, emergere anche guardando all’espressione utilizzata dal legislatore, ossia “ricorso”, ed affermava che nel perimetro di tale termine ben può iscriversi anche il ricorso cautelare.

Parte datrice si costituiva nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal tribunale di Catania e affermava che il ricorso cautelare non può fungere da tertium comparationis rispetto ai tentativi di conciliazione ed arbitrato, perché mezzi alternativi al giudizio. Chiariva, inoltre, che il termine ricorso non deve ritenersi incerto, in virtù del costante orientamento giurisprudenziale sul punto.

Interveniva, altresì, la Presidenza del Consiglio dei Ministri che chiedeva il rigetto della questione rilevando come, entro il secondo termine di decadenza, il lavoratore ben può radicare la causa di merito. Inoltre, ricordava che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. non diviene cosa giudicata formale e, in quanto tale, è inidoneo a garantire stabilità al rapporto di lavoro, dimostrandosi inadatto a soddisfare la ratio dell’art. 6 l. 604/66. Infine, in ordine alla generica formulazione del termine “ricorso”, sia la sussistenza dell’obbligo di difesa tecnica, sia la costante giurisprudenza di legittimità sul punto, dimostrerebbero l’infondatezza di quanto rilevato dal Giudice a quo.
Il Giudice delle Leggi afferma la fondatezza della questione sottoposta dal Tribunale di Catania, perché, così formulato l’art. 6 l. 604/1966, viola il principio di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), con conseguente assorbimento degli altri parametri.

Il quadro di riferimento

Nella sua formulazione originaria, l’art. 6 l. 604/1966 gravava il lavoratore del solo onere di impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione, mediante qualsivoglia atto scritto, purché idoneo a rendere nota al datore la volontà del lavoratore. Assolto tal onere, il lavoratore intenzionato ad ottenere l’annullamento del licenziamento poteva agire in giudizio entro l’ordinario termine di prescrizione quinquennale. Inoltre, le ritenute ipotesi di nullità dell’atto datoriale lasciavano al lavoratore ampia libertà di scegliere quando esperire la relativa azione, in quanto imprescrittibile. L’esercizio non tempestivo delle azioni di invalidità dell’atto espulsivo datoriale, in uno con le conseguenze dell’accoglimento della domanda di reintegra di cui all’art. 18 L. 300/1970, finivano per aggravare la posizione del datore di lavoro perché tenuto al risarcimento del danno pari all’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla data della reintegra.
Il quadro normativo veniva inciso dal legislatore del 2010 con Legge n. 183 (c.d. Collegato lavoro) che, oltre ad onerare il lavoratore di un nuovo termine di decadenza, onde non far perdere efficacia all’impugnazione stragiudiziale, estendeva ad altri atti datoriali la relativa disciplina, tra i quali all’atto di trasferimento ex art. 2103 c.c.. Il legislatore, pertanto, introduceva nell’ambito del diritto del lavoro un’eccezione alle generali regole sulla prescrizione, scongiurando la prassi dilatoria talvolta seguita dai lavoratori, soprattuto in ambito di licenziamenti, che attendevano lunghi tempi prima di agire in giudizio al fine di ottenere maggiori somme di denaro all’esito del giudizio.

La ratio della riscrittura dell’art. 6 è evidente: garantire la speditezza dei processi e tutelare del principio di affidamento – di parte datoriale – altrimenti leso dalla prassi accennata.
Indubbio è che la direttrice seguita dalla Legge 183/2010 manifesta un operare eccentrico rispetto alla fisiologia del diritto del lavoro, ove le eccezioni al diritto comune sono pensate, di regola, in favore della parte debole del rapporto.

I profili di illegittimità costituzionale dell’art. 6 l. 604/1966

Come si evince dalla lettera della legge, il lavoratore può percorrere tre strade per evitare la perdita di efficacia dell’impugnativa stragiudiziale.
a) Può depositare il ricorso nella cancelleria del tribunale.

Il termine “ricorso” viene utilizzato in modo generico dal legislatore e che tale genericità potrebbe offrire il fianco a dubbi interpretativi in ordine agli atti idonei a perpetuare l’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale. Tuttavia, la specificazione che segue, secondo cui “resta ferma la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso” e l’art. 414 co. 5, c.p.c., secondo cui il ricorso deve contenere, fin dalla sua proposizione, l’indicazione specifica dei documenti, non permettono diverse interpretazioni: Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità esclude il ricorso cautelare dal novero degli atti idonei a perpetuare l’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale proprio perché non suscettibile delle preclusioni documentali tipiche dei ricorsi ordinari (cfr. Cass. Sez. Lav. 32073/2019 – ordinanza), ossia ex art. 414 c.p.c., ed ex art. 1 co. L. 92 del 2012, c.d. rito Fornero. Si precisa che questi ultimi sono considerati ordinari dal diritto vivente, nonostante l’istruttoria deformalizzata e semplificata, tipica dei cautelari. Tuttavia, diversamente da questi ultimi, la natura del provvedimento emesso all’esito di un procedimento ex art. 1 co. 48 l. 92/2012 è idoneo a divenire cosa giudicata formale. Il provvedimento cautelare, invece, non è pienamente stabile perché suscettibile di essere travolto da un provvedimento emesso all’esito del procedimento di merito, ove una parte abbia esercitato la facoltà di promuoverlo.

b) Il lavoratore, inoltre, può formulare la richiesta del tentativo di conciliazione
ovvero
c) risolvere la controversia in sede arbitrale.

L’accordo raggiunto all’esito di si fatte procedure non costituisce cosa giudicata formale, come l’ordinanza cautelare; pertanto, considerata la natura del provvedimento emesso all’esito delle procedure di conciliazione/arbitrato, è irragionevole che i ricorsi ex art.700 c.p.c. non siano altrettanto idonei ad impedire l’inefficacia dell’impugnativa stragiudiziale. Un’irragionevolezza che emerge chiaramente anche considerando la ratio del sistema della doppia decadenza, introdotto per accelerare i procedimenti e quindi assicurare la tutela dell’affidamento di parte datoriale: è oltremodo evidente l’idoneità del ricorso cautelare a far emergere il contenzioso già insito nell’impugnazione stragiudiziale e quindi a rispettare le finalità del legislatore.
E c’è di più. Con la riforma del 2005 (l. 80/2005), si ribadiva l’importanza della tutela cautelare nel sistema processuale, e si accentuava l’autonomia rispetto al merito, con riguardo ai provvedimenti a strumentalità attenuata, caratterizzati da una potenziale stabilità, seppur condizionati risolutivamente dalla eventuale contraria pronuncia di merito.

La Giurisprudenza di legittimità seguiva l’incedere del legislatore, attribuendo ai ricorsi cautelari grande rilievo in tema di procedimenti di opposizione alla deliberazione di esclusione del socio; opposizione che, secondo la Suprema Corte può essere proposta non solo con atto di citazione, ma anche con ricorso per provvedimento d’urgenza, idoneo a soddisfare l’interesse della parte potenzialmente “in via definitiva”. Ed è curioso che proprio nell’ambito del diritto del lavoro – dove la tutela d’urgenza dovrebbe essere garantita al lavoratore, parte ontologicamente debole del rapporto – l’effettività della tutela cautelare rischia di essere esautorata, a causa dell’iter procedimentale a cui è condizionata. Si rammenta, infatti, che il diritto del lavoro regola situazioni sostanziali di rilievo costituzionale – dignità del lavoro – senz’altro pregiudicati dalle lungaggini del procedimento ordinario. A quanto sopra si aggiunga che il principio secondo cui “la durata del processo non dovrebbe andare a danno dell’attore che ha ragione” si realizza segnatamente per il tramite della tutela cautelare.
La somma di tali affermazioni evidenzia l’irragionevolezza del riscritto art. 6, L. 604/66.

Con il deposito del ricorso d’urgenza, infatti, è raggiunto lo scopo di far emergere il contenzioso ed il datore di lavoro esce dall’ipotesi di perdurante incertezza. L’emersione del contraddittorio, inoltre, non è svalutata neppure dal fatto che il provvedimento cautelare ha una definitività condizionata alla mancata introduzione del giudizio di merito: la definizione della vicenda cautelare non preclude affatto al datore di lavoro di instaurare lui stesso una causa di merito onde scongiurare qualsivoglia incertezza sul punto. Inoltre, il ricorso d’urgenza è riconducibile all’esercizio della giurisdizione (24 Cost.) ed è soggetto alle garanzie del giusto processo (111 Cost.) e non può, avere un trattamento deteriore rispetto ai sistemi alternativi di composizione della lite.

La sanzione della perdita d’efficacia dell’impugnazione inflitta al lavoratore che abbia agito ex art. 700 c.p.c. e non ricorso ordinario nei termini di legge è, pertanto, sproporzionata ed irragionevole, anche considerando che il deposito del ricorso 414 c.p.c. rappresenta un onere ingiustificato per il lavoratore perché, di fatto, attività processuale priva di qualsivoglia utilità pratica.

Per questi motivi:
“LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall’art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile”.

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