Lavoro festivo senza riposo: l’orientamento della Cassazione

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      Indice

  1. Il caso di specie
  2. La decisione della Corte di Cassazione

1. Il caso di specie

Un lavoratore dipendente, nello specifico un vigile urbano, impiegato dal proprio superiore su turni, adisce la Corte di Cassazione con la finalità di pervenire al risarcimento del danno ascrivibile alla mancata fruizione del cd. riposo compensativo dopo aver esperito la propria prestazione lavorativa nel corso delle festività. Ad avviso del ricorrente, il datore di lavoro aveva – reiteratamente – violato il diritto, di rango costituzionale, al riposo settimanale, gravando lo stesso subalterno all’adempimento di turni oltre il sesto giorno consecutivo.


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2. La decisione della Corte di Cassazione

La particolare materia disciplinata dal contratto collettivo dispone un ristoro, sotto forma di indennità, in modo da riequilibrare per intero la scomodità patita dalla peculiare articolazione dell’orario, con il requisito del rispetto del limite massimo settimanale. Conseguenzialmente, sicché ciò che è disposto, sempre dal medesimo contratto collettivo, nel caso di prestazione lavorativa eseguita in un giorno festivo è circoscritta alle sole ipotesi in cui si determini una sovrabbondanza rispetto all’ordinario orario di lavoro assegnato al dipendente operante su turni.

Nella controversia in scrutinio, invero, è appurata, la corresponsione ad un agente della polizia municipale, ad opera del Comune – datore di lavoro -, della maggiorazione spettante per il “disagio derivante dall’orario di lavoro”, e pertanto è escluso che il compenso potesse accumularsi a quello disposto per l’attività lavorativa espletata in giorno festivo infrasettimanale e per la mancata fruizione del giorno festivo, dato che la prestazione nel giorno festivo era stata resa nel rispetto dei turni programmati e senza che si fosse verificata un’eccedenza rispetto all’orario complessivo settimanale.

Dispone la Corte, inoltre, che nessuna norma, interna o comunitaria, dispone che il cd. riposo compensativo coincide, sempre, con il settimo giorno consecutivo e, conseguentemente, laddove la prestazione lavorativa si espletata nel settimo giorno – sempre purché venga rispettata la normativa contrattuale inerente il tempo di lavoro su turni – il lavoratore può godere solamente della maggiorazione del corrispettivo disposta dalle parti collettive, a fronte della maggiore gravosità del lavoro prestato. Quindi, fermo restando il diritto del lavoratore al riposo compensativo, solamente una mancanza definitiva di quest’ultimo può far sorgere il diritto al risarcimento del danno. Nessun risarcimento, pertanto, spetta all’agente di polizia municipale che abbia prestato la propria attività lavorativa in un giorno festivo infrasettimanale non godendo del cd. riposo compensativo.

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Avvocato Rosario Bello

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