Il primo aspetto posto all’attenzione del Ministero, cioè se sia lecita l’applicazione del contratto a progetto ad un soggetto titolare di partita IVA, riguarda il disposto normativo dell’articolo 61 del citato Decreto Legislativo dal titolo “Definizione e campo di applicazione”; il quale sancisce, tra l’altro, “…che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piu’ progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attivita’ lavorativa”.Stabilendo tra l’altro che non deve trattarsi di lavoro della durata inferiore a 30 giorni ( altrimenti trattasi di lavoro occasionale ) a meno che il compenso percepito nell’anno solare non sia superiore a 5.000,00 Euro.
Il secondo aspetto contenuto nell’istanza di Interpello è se il titolare di partita IVA che sottoscrive un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto non contravvenga al principio dello svolgimento di un’attività rientrante tra quelle soggette ad iscrizione ad ordini o albi professionali, meglio sancito al comma 3 dell’articolo n. 61, il quale sancisce che “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche’ i rapporti e le attivita’ di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali…”
L’ultima questione oggetto dell’interpello è la trattazione del compenso dal punto di vista fiscale; beninteso il disposto dell’articolo 63, intitolato del “Corrispettivo”, il quale sancisce che “Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita’ e qualita’ del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto”.
La risposta all’interpello fornita dal Ministero ha presupposto innanzitutto la richiesta di un parere di merito da parte della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INPS per poi escludere in via certa che il caso specifico non rientra nel novellato dell’articolo 2222 del Codice Civile, intitolato del contratto d’opera, il quale sancisce che “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo ( art. 1351 ) un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV ( artt. 1655 e seguenti )”. Appare evidente che trattasi di una collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzata “dall’autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto e dalla irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione – dalla necessaria coordinazione con il committente. Secondo il modello approntato dal D.Lgs. n. 276/2003, inoltre, dette collaborazioni devono essere riconducibili, come modalità organizzativa della prestazione, ad uno o più specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, salvo i casi previsti dal comma 2 e dal comma 3 dell’art. 61”. Poiché anche dal punto di vista della remunerazione tale fattispecie non è quella rientrante del disposto sancito dall’articolo 2222 del Codice Civile ma si tratta di compensi tipici di chi svolge una collaborazione coordinata e continuativa e non di lavoro autonomo; perciò il trattamento fiscale è quello sancito dall’ex articolo 47, comma 1, lettera c bis, del TUIR ( Testo Unico delle Imposte sui Redditi ) il quale sanciva che“le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa’, associazioni e altri enti con o senza personalita’ giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche’ quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita’ svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che’ gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attivita’ di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente". Tale norma, tra l’altro fù inserita dall’articolo 34, denominato “misure in materia fiscale” della Legge n. 342 del 21/11/2000.
Pertanto, il provvedimento dell’Istanza di Interpello 65/2008, prosegue disponendo che trattandosi di compensi di attività collaborativa il committente è tenuto a consegnare al collaboratore il prospetto paga anche nel rispetto dell’art. 39, comma 5, intitolato “ Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro”, del Decreto Legge n. 112/2008, il quale sancisce che “Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4”.
Il committente deve provvedere, altresì, al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS e del premio assicurativo INAIL.
Infine, poiché trattasi di reddito scaturente da collaborazione coordinata e continuativa a progetto non potrà essere considerato come compenso scaturente da lavoro autonomo ma da reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, senza obbligo di emissione di fattura in quanto non è consentita l’applicazione dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo ( riferimento alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 207/E del 16/11/2000 ).
Dott. Luigi Risolo
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