Il lavoro interinale, il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, l’impresa fornitrice, la retribuzione, proroga del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo

Redazione 24/12/01
di Alessandro Ludovici
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Il lavoro interinale è attualmente considerato come il più flessibile genere d’impiego presente nell’attuale regolamentazione del lavoro in Italia.

Tale fattispecie contrattuale ha la finalità di fornire alle imprese uno strumento legale dinamico, con cui consentire l’utilizzo temporaneo di manodopera in relazione ad esigenze di produzione contingenti. Nel lavoro interinale, infatti, un’agenzia di collocamento privata smista soggetti in cerca d’occupazione, indirizzandoli temporaneamente presso imprese che necessitano di manodopera, svolgendo in sostanza quell’attività d’intermediazione tradizionalmente ed istituzionalmente riservata ad organismi pubblici.

L’introduzione nell’ordinamento della disciplina sul lavoro interinale, approvata con L. 24-6-1997 N. 196, consente di superare, entro certi limiti, i vincoli previsti dal divieto di mediazione e d’interposizione di manodopera ex art. 2127 c.c., L. 264/49 e L. 1369/60.

La legge sul lavoro interinale, pur riconoscendo libertà all’iniziativa privata nel campo dell’intermediazione occupazionale, non abroga i divieti di mediazione e intermediazione preesistenti, ai quali viene riservata piena legittimità operativa, nel senso che continueranno ad applicarsi là dove non è lecitamente operante la fornitura di lavoro interinale da parte di agenzie private.

Il rapporto di lavoro interinale consta di tre figure cardine:
l’impresa fornitrice o impresa di fornitura di lavoro temporaneo;
l’impresa utilizzatrice;
il prestatore di lavoro temporaneo.

L’impresa fornitrice ha il compito di fornire alla richiedente (impresa utilizzatrice) un proprio lavoratore (prestatore di lavoro temporaneo) per un certo periodo di tempo. Il rapporto esistente tra l’impresa fornitrice e utilizzatrice è regolato da un apposito contratto denominato “contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo”.

Il lavoratore richiesto dall’impresa utilizzatrice dovrà essere assunto dall’impresa fornitrice; il rapporto esistente tra l’impresa fornitrice e il lavoratore è regolamentato da un apposito contratto chiamato “contratto per prestazioni di lavoro temporaneo”.

A) IL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO

Il contratto per fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è quello tramite il quale viene regolata la fornitura di prestatori di lavoro temporaneo dall’impresa fornitrice all’impresa utilizzatrice per il soddisfacimento di esigenze lavorative di carattere temporaneo.

Detto contratto, a pena d’invalidità, dovrà essere stipulato in forma scritta e copia di esso dovrà essere trasmessa dall’impresa fornitrice di lavoro temporaneo alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di stipula.

Nel testo dell’accordo non potranno essere previste, a pena anch’esse di nullità, qualsivoglia clausola che tenda, anche indirettamente, a limitare l’impresa utilizzatrice della facoltà di assumere il prestatore di lavoro, una volta scaduto il contratto per prestazione di lavoro temporaneo.

Dovranno essere riportati, inoltre, i seguenti dati:
il numero dei lavoratori che vengono richiesti all’impresa fornitrice e le mansioni cui dovranno essere adibiti;
. l’inquadramento dei lavoratori;
il luogo in cui i lavoratori richiesti dovranno compiere la loro prestazione;
il trattamento economico e normativo cui avranno diritto i lavoratori richiesti;
l’orario di lavoro che dovrà essere osservato dal lavoratore;
l’impegno da parte dell’impresa fornitrice di pagare direttamente al lavoratore la retribuzione a lui spettante e ad effettuare il versamento delle somme contributive e previdenziali;
l’assunzione dell’obbligo per l’impresa utilizzatrice di comunicare all’impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
l’assunzione dell’obbligo dell’impresa utilizzatrice di rimborsare all’impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;
l’assunzione da parte dell’impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell’impresa fornitrice, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’impresa fornitrice;
l’indicazione della data di inizio e quella in cui terminerà il contratto stipulato per prestazioni di lavoro temporaneo;
l’indicazione degli estremi della autorizzazione rilasciata all’impresa fornitrice.

B) IL CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO

Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l’impresa fornitrice assume il lavoratore. Questo tipo di contratto, per assumere validità, dovrà essere stipulato in forma scritta. Risulterà nullo, inoltre, qualunque patto volto a limitare, anche indirettamente, la facoltà del lavoratore di accettare l’assunzione propostagli dall’impresa utilizzatrice dopo che sia scaduto il contratto di fornitura per prestazioni di lavoro temporaneo.

Tale contratto, in relazione alla durata, potrà essere così stipulato:
a tempo determinato, la cui durata deve corrispondere al tempo di prestazione lavorativa che il lavoratore deve effettuare presso l’impresa utilizzatrice;
a tempo indeterminato.

Copia del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo viene rilasciata al lavoratore entro e non oltre cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice. Nel testo devono essere riportati i seguenti dati:
i motivi per cui l’azienda utilizzatrice ricorre alla prestazione di lavoro temporaneo;
l’indicazione della impresa utilizzatrice dove il lavoratore verrà inviato;
l’indicazione dell’iscrizione all’albo dell’impresa fornitrice;
L’indicazione della cauzione o della fideiussione che l’impresa fornitrice è tenuta a versare per una cifra non inferiore a settecento milioni;
Le mansioni che il lavoratore dovrà svolgere ed il suo conseguente inquadramento;
L’indicazione dell’eventuale periodo di prova e la sua durata;
L’indicazione del luogo, dell’orario, del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore;
La data in cui dovrà avere inizio e quella in cui deve terminare l’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice;
Le misure di sicurezza necessarie che eventualmente dovranno essere prese in riferimento al tipo di attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.

Il lavoratore a contratto temporaneo, durante il periodo in cui presta la propria opera presso l’impresa utilizzatrice, è tenuto a svolgere il proprio lavoro nell’interesse e sotto la direzione nonché controllo dell’impresa stessa. Il potere disciplinare è, tuttavia, conferito all’impresa fornitrice.

Quando invece il lavoratore temporaneo viene assunto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non è impiegato presso l’impresa utilizzatrice, dovrà ritenersi a disposizione dell’impresa fornitrice con diritto a percepire una indennità di disponibilità.

Il prestatore di lavoro temporaneo ha il diritto di usufruire dei servizi sociali ed assistenziali spettanti ai dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati nella stessa unità produttiva.

Quanto ai diritti sindacali, il prestatore di lavoro temporaneo che ha firmato un regolare contratto, per tutta la durata dello stesso, ha diritto a:
esercitare, presso l’impresa utilizzatrice, i diritti di libertà e di attività sindacale spettante a tutti gli altri lavoratori;
partecipare alle assemblee organizzate dal personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Infine la L. 196/97 prevede una apposita formazione in favore dei lavoratori temporanei allo scopo di scongiurare i rischi di precarizzazione e dequalificazione, insite in questa nuova figura contrattuale lavorativa, che possano comportare continue variazioni delle prestazioni lavorative nonché la variazione delle qualifiche ricoperte dal lavoratore.

Attualmente è in vigore l’obbligo, a carico delle imprese fornitrici, di versare ad un apposito Fondo bilaterale, costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, un contributo pari al 4% (originariamente pari al 5%) della retribuzione corrisposta ai lavoratori che dovranno essere assunti.

L’IMPRESA FORNITRICE

La legge 196/97 prescrive i requisiti che le parti dovranno presentare a pena d’invalidità del contratto. Relativamente all’impresa fornitrice, essa deve essere abilitata, cioè iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In particolare l’impresa fornitrice può costituirsi con una delle seguenti forme giuridiche:
società di capitali, italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
sosietà cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea.

Ulteriore requisito prescritto per la società di fornitura è l’inclusione nella denominazione sociale delle parole “Società di fornitura di lavoro temporaneo” in maniera da poter individuare quale sia l’oggetto dell’attività svolta. La norma prevede, infatti, che la società fornitrice abbia come oggetto esclusivo proprio la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, accertata la sussistenza dei requisiti prescritti per l’esercizio, è tenuto ad autorizzare l’impresa fornitrice all’esercizio di tale attività, provvedendo contestualmente ad iscriverla all’albo.

E’ inoltre stabilito che il capitale sociale, interamente versato, non deve essere inferiore a un miliardo di lire. Oltre a questo, l’impresa fornitrice di lavoro temporaneo deve anche versare una somma pari a lire settecento milioni come deposito cauzionale, a garanzia dei crediti dei lavoratori di lavoro temporaneo, presso un istituto di credito che abbia sede od una sua filiale nell’ambito del territorio italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea.

Trascorsi i due anni dall’avvenuto versamento, la somma versata a scopo prettamente cauzionale viene a trasformarsi in una fideiussione bancaria o assicurativa che non deve risultare inferiore al 5% del fatturato conseguito nell’anno precedente, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque non inferiore a settecento milioni.

LA RETRIBUZIONE

Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto di ricevere la retribuzione spettante e il pagamento dei contributi previdenziali solo ed esclusivamente dall’impresa fornitrice che lo ha assunto, anche quando viene smistato presso una impresa utilizzatrice.

L’impresa utilizzatrice, dovrà assumersi l’obbligo di comunicare all’impresa fornitrice l’importo corrispondente ai trattamenti retributivi e contributivi spettanti al prestatore di lavoro temporaneo.

Inoltre è tenuta ad indicare all’impresa fornitrice:
le eventuali differenze spettanti, al prestatore di lavoro temporaneo, per ciascuna mensilità;
l’eventuale minore durata del rapporto di lavoro svolto dal prestatore di lavoro temporaneo, rispetto a quella pattuita nella stesura del contratto di fornitura. L’impresa utilizzatrice è tenuta a rimborsare all’impresa che le ha fornito il prestatore di lavoro temporaneo gli importi retributivi e previdenziali che sono stati effettivamente corrisposti dall’impresa fornitrice.
In materia di determinazione retributiva, il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a percepire un trattamento economico non inferiore a quello al quale hanno diritto tutti i dipendenti inquadrati allo stesso livello nell’organico dell’impresa utilizzatrice.

PROROGA DEL CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO. SISTEMA SANZIONATORIO

Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso un’impresa utilizzatrice, in base a quanto disposto dal contratto stipulato tra il lavoratore e l’impresa fornitrice, può essere prorogato soltanto quando siano rispettati i vincoli imposti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

In questo caso è necessario che si abbia:
il consenso da parte del lavoratore;
la forma scritta dell’atto da cui si evince la volontà di proseguire il periodo di assegnazione. Il lavoratore ha diritto a prestare l’opera per cui è stato assegnato all’impresa fornitrice per tutto il periodo concordato, tranne che si verifichi il mancato superamento della prove oppure una situazione tale da legittimare il recesso per giusta causa.

L’art. 10 della L. 196/97 dispone, infine, un rigoroso sistema di sanzioni per la violazione degli obblighi prescritti dalla legge, che si riferiscono sia all’impresa fornitrice che a quella utilizzatrice. Tali sanzioni sono così inquadrabili:
nei casi di illecito ricorso al lavoro interinale, continuano a trovare applicazioni le sanzioni previste per la contravvenzione dei divieti di cui alla L. 1369/60;
il lavoratore che presti la sua attività a favore dell’impresa utilizzatrice si considera assunto da quest’ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo o della data di inizio e termine dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice, invece, il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo determinato alle dipendenze dell’impresa fornitrice;
se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20% della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell’impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso;
chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell’arresto non superiore ad un anno e dell’ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall’albo delle imprese fornitrici.

Alessandro Ludovici
L’Aquila 4 dicembre 2002
www.guidaldiritto.it

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