In materia di lavoro irregolare, l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 3, co. 3, D.L.12/2002 (conv. in L. 73/2002) non richiede, da parte dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 7 agosto 2013 n. 14370. Nel verbale ispettivo viene dato conto unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al momento dell’accesso in azienda. Il documento, come precisato, non è finalizzato ad individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione amministrativa pecuniaria, essendo sufficiente il riscontro che la prestazione di lavoro sia stata eseguita da parte del soggetto non documentabile da scritture obbligatorie. Sul datore di lavoro incombe invece l’onere specifico di dimostrare l’effettiva durata della prestazione lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata ex lege, “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione.
Lavoro irregolare, l’irrogazione della sanzione pecuniaria non richiede l’onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro
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