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In vigore da oggi, 4 novembre, la legge sul contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. La Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, affronta il fenomeno criminale del caporalato riformulandone e aggiornandone la definizione, inasprendo le pene per gli sfruttatori e prevedendo nuove misure di reinserimento per le vittime. Vediamo quali sono i punti principali della nuova normativa.
Leggi la Legge sul contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento.
Cosa si intende per caporalato e sfruttamento dei lavoratori?
La Legge n. 199/2016 stabilisce che commette reato di sfruttamento chiunque recluti per conto terzi o impieghi personalmente manodopera approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. In particolare, è indice di sfruttamento la reiterata corresponsione di uno stipendio palesemente più basso rispetto a quello previsto dai contratti nazionali, la violazione delle normative sull’orario di lavoro, sul riposo e sulle condizioni igieniche e la sottoposizione del lavoratore a condizioni degradanti.
Quali sono le nuove pene previste?
La nuova legge prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1000 euro per chiunque “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi” o “utilizza, assume o impiega manodopera” in condizioni di sfruttamento. La multa fino a 1000 euro è prevista per ciascun lavoratore reclutato.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia la pena sale alla reclusione da cinque a otto anni e alla multa da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Costituiscono inoltre aggravanti specifiche e comportano l’aumento di pena da un terzo alla metà il fatto che il numero di lavoratori sfruttati sia superiore a tre, il fatto che tra i lavoratori ci siano minori in età non lavorativa e il fatto di aver esposto i lavoratori a grave pericolo fisico.
Riduzione della pena per chi collabora
È anche prevista, tuttavia, la diminuzione della pena da un terzo a due terzi per chi si impegna ad aiutare concretamente la polizia o le autorità giudiziarie nella raccolte di prove decisive per la cattura dei concorrenti o il sequestro delle somme trasferite.
Il giudice, in ogni caso, può stabilire il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato quando l’interruzione dell’attività imprenditoriale può comportare “ripercussioni negative sui livelli occupazionali” o “compromettere il valore economico del complesso aziendale”.
Le misure a favore dei lavoratori
La nuova Legge n. 199/2016 prevede inoltre l’assegnazione dei proventi delle confische al Fondo anti-tratta, le cui risorse vengono anche destinate all’indennizzo delle vittime del reato di caporalato. Viene inoltre potenziata la Rete del lavoro agricolo di qualità, e prevista la stipula di una nuova convenzione con i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone.
Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio Martina ha commentato con entusiasmo la nuova Legge, definendola una “legge di civiltà” e uno strumento molto utile “per continuare una battaglia che deve essere quotidiana, perché sulla dignità delle persone non si tratta”.
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