L’azione di riduzione

Redazione 29/06/20

Azione di riduzione: i presupposti di esercizio

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Come noto, il legittimario preterito o pretermesso ha facoltà di agire giudizialmente avverso i beneficiari di quelle disposizioni che gli possano aver determinato contrazione o lesione nella quota di riserva spettantegli (52), a prescindere dal contenuto letterale della scheda testamentaria.
CASO: Ammettiamo, ad esempio, che Tizio decida di beneficiare in guisa maggiore, ed al di là della mera quota disponibile, il figlio Caio rispetto al figlio Sempronio e che, per raggiungere tale obiettivo, abbia inserito nella scheda testamentaria una clausola che recita: “lego a mio figlio Caio la somma di euro … con espresso divieto in capo a Sempronio di agire in riduzione, stante il fatto che in vita lo stesso Sempronio ha già beneficiato di analoga somma”.
Sposiamo la tesi di recente coniugata dalla Cass. civ., sez. II, sent., 15 maggio 2013, n. 11737 (53), secondo la quale “la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell’azione di riduzione, terzo rispetto al testatore”.
CASO: Prima ancora di entrare nel vivo dell’azione de qua, il diligente avvocato si preoccuperà di verificare ed allegare la sussistenza di due condizioni tra loro intimamente connesse: l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire.
Ora, vero è che nessuna norma legittima ad impugnare un testamento esclusivamente i chiamati ex lege. Anzi, il codice dice esattamente il contrario. Si vedano, in proposito:
• l’art. 591 c.c. secondo il quale “il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse” allorquando si verta in ipotesi di scheda testamentaria redatta da chi si provi essere stato incapace di intendere e di volere nel momento in cui faceva testamento;
• l’art. 606 c.c. secondo cui il testamento “è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo”;
• l’art. 1421 c.c. secondo il quale “la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.

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Tuttavia è pur vero che è necessario, in apicibus, dimostrare di avere un interesse ad ottenere la richiesta pronuncia ed allegare gli elementi che legittimino l’azione. Vediamo un caso. In un giudizio di nullità testamentaria per carenza di olografia, gli attori sono i fratelli, e per rappresentazione, i nipoti, figli dei fratelli premorti (ai sensi degli artt. 467 e 468 c.c.). In sede di citazione la difesa attorea precisava che “è interesse di Codesta parte attrice ottenere una pronuncia di nullità della scheda testamentaria, al fine di ottenere l’apertura della successione naturale in favore dei medesimi attori, in quanto «parenti più prossimi» e primi chiamati ex lege)”. In comparsa, l’erede convenuto non opponeva alcuna eccezione formale e in fase di appendice scritta espressamente confermava che gli attori fossero tutti “fratelli e nipoti in rappresentazione”. Nonostante la non contestazione e la pacifica applicazione dell’art. 115 c.p.c., all’esito dell’udienza sui mezzi istruttori, il Giudice istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e non concedeva la richiesta CTU, sostenendo che l’attrice non avesse prodotto documentazione circa la propria legittimazione. Il punto va analizzato sulla scorta del definitivo recepimento giurisprudenziale del principio di non contestazione, avutosi con la nota sentenza n. 761/2002, resa a Sezioni Unite, con cui si è così imposto all’attenzione degli interpreti un principio di non contestazione con maggiore ampiezza applicativa, ossia un principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che debbano considerarsi come non contestati – e quindi provati – i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. Quindi solo in caso di contestazione, dovrebbe essere fornita la prova di un rapporto di parentela tramite la produzione documentale degli atti dello stato civile, mentre in caso di mancata contestazione, vale la nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c. come novellato dall’art. 45, comma 14, della l. n. 69/2009 – c.d. principio di non contestazione – dovendosi aver riguardo al comportamento in concreto assunto dalla parte nei confronti della quale la qualità di erede viene fatta valere. Ai sensi degli artt. 115 e 167 c.p.c., infatti, il convenuto che si costituisce in giudizio ha l’onere di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda (salva la facoltà di definitivamente precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni prevista dall’art. 183 c.p.c.), e i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti a fondamento della decisione senza necessità che venga fornita prova sul punto. Ne deriva in sostanza che solo laddove il convenuto contesti in modo specifico e tempestivo che l’attore rivesta la qualità di erede legittimo, questi sarà tenuto a fornire la prova della propria legittimazione e del proprio interesse ad agire producendo gli atti dello stato civile. È quindi un aspetto pacifico, perché non specificamente contestata – e che perciò come si è detto non necessita di prova, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. quella secondo cui il de cuius è deceduto senza figli lasciando a succedergli (in assenza di testamento) i fratelli, e per rappresentazione dei fratelli premorti (ai sensi degli artt. 467 e 468 c.c.), i nipoti (cfr. Tribunale Nuoro, sez. I, 18 aprile 2019, n. 239).

Azione di riduzione: le previsioni processuali

Dal punto di vista strettamente processuale è molto interessante ricordare come secondo la Giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356) il giudice sia strettamente vincolato da tali elementi di fatto: “l’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti”. E quindi il “fatto non contestato non ha bisogno di prova proprio perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078).

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