L’azione revocatoria

Redazione 09/09/19
L’ azione revocatoria è disciplinata agli artt. 2901 c.c e art 66 L. fall.
Quali sono i presupposti previsti dall’art. 2901 c.c.: tramite la azione revocatoria, infatti, è attribuito al creditore il potere di ottenere una dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti di determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni; in tali casi l’atto ancorché revocato conserva la sua validità, tra le parti, ma diviene inefficace nei confronti del creditore revocante, che può agire sul bene nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni.

Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria occorre che l’atto posto in essere sia consapevolmente pregiudizievole; deve darsi prova quindi del presupposto oggettivo dell’ eventus damni, (la lesione della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, che viene meno a seguito dall’atto impugnato, nel momento del suo compimento, i cui effetti perdurano nel momento dell’esercizio dell’azione) e anche del presupposto soggettivo, quanto meno in capo al debitore, della scientia damni, ossia la conoscenza della lesione della garanzia patrimoniale arrecata dall’atto impugnato nel momento del suo compimento. E’ peraltro necessaria (e sufficiente) nel debitore la generica consapevolezza che l’atto arrechi danni ai creditori, mentre non conta che il debitore abbia o meno l’intenzione di arrecare danno ai creditori (ex multis Cass. 1/6/2000 n. 7262; Cass. 26/2/2002 n. 2792). In altri termini le intenzioni del soggetto che compie l’atto di disposizione restano del tutto irrilevanti.

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Il pregiudizio

Il “pregiudizio” deve derivare dall’atto di disposizione (Cass. Civ. Sez. III, 978/81), e può essere costituito anche solo dal “pericolo” di pregiudizio, che si palesa nel momento in cui il patrimonio del debitore non sia capiente rispetto all’entità del credito, tenuto conto dell’esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate. Assai delicato è il sindacato relativo all’apprezzamento del requisito in discorso. Non basta a questo proposito l’eventualità (considerata semplicemente astratta) dell’impossibilità di far fronte al debito. E’ piuttosto necessaria una concreta ed attuale possibilità (in buona sostanza la probabilità) che il patrimonio del debitore sia insufficiente. In altri termini è possibile evocare la nozione di pericolo.

Ed infatti se è pur vero che l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2901 c.c. in tema di presupposti dell’azione revocatoria appare improntata ad un’ampia valutazione degli stessi anche in via presuntiva deve comunque pur sempre affermarsi che presupposto della stessa rimane la creazione di un danno per il creditore.

Al proposito ha affermato la Suprema Corte seguendo un orientamento che può dirsi costante: ”L’azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass.29-3-1999 n.2971)”.

In tema di fallimento, tra gli atti sicuramente revocabili va ricompresa anche la costituzione del fondo patrimoniale, in quanto essa limita l’aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni e rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito, riducendo conseguentemente la garanzia generale ex art. 2740 c.c. spettante ai creditori.

Trattandosi di atto a titolo gratuito – stante l’assenza di una corrispondente attribuzione in favore dei disponenti, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, giacché non può considerarsi adempimento di un dovere giuridico – ai fini dell’esperimento della revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale risultano necessarie e sufficienti le condizioni di cui all’art. 2901, n. 1, c.c.

La rimessione alle Sezioni Unite

Con l’ordinanza interlocutoria n. 19881 del 23 luglio 2019 , la prima sezione della Corte di Cassazione ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite per dirimere la questione relativa all’ammissibilità dell’azione revocatoria radicata nei confronti della curatela fallimentare, essendo emersa l’esigenza di un superamento dei precedenti orientamenti giurisprudenziali in ragione della recente introduzione del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza.

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