L’azione revocatoria non rientra fra le ipotesi di mediazione obbligatoria

Marta Lamonica 28/10/21
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SOMMARIO: -Articolo 5 D.Lgs. 28/2010: mediazione come condizione di procedibilità -L’azione revocatoria brevemente – La vicenda -Il principio espresso dalla Suprema Corte

Articolo 5 D.Lgs. 28/2010: mediazione come condizione di procedibilità

Mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa[i]. La mediazione è un mezzo alternativo di risoluzione della controversia, con il decreto legislativo 28 del 2010 si introduce nel nostro ordinamento l’obbligatorietà di esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità per poter accedere, eventualmente successivamente, al giudizio.

L’articolo 5 comma 1-bis[ii] riporta un elenco tassativo di materie cosiddette “obbligatorie” per le quali è previsto per legge il tentativo di mediazione prima di adire ad un giudice, pena l’improcedibilità della causa. Le materie menzionate sono:

  • diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite, ecc.);
  • divisione e successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione e comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;
  • diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Quanto previsto determina che qualora le parti non avviino la mediazione, ovvero non si sia conclusa, il Giudice assegnerà alle parti un termine entro il quale dovranno provvedere ad avviare/concludere il tentativo di mediazione, rinviando l’udienza a nuova data.

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L’azione revocatoria brevemente

L’ azione revocatoria o actio pauliana è disciplinata agli artt. 2901 c.c e art 66 L. fall., è mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore. Mediante questa il creditore ha il potere di ottenere una dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, di determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore che gli rechino pregiudizio. Una volta esperita l’azione revocatoria, l’atto è revocato ma continua a conservare la sua validità tra le parti, divenendo inefficace nei confronti del creditore attore, in questo modo consentendogli di agire sul bene nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni. Affinché la richiesta di revoca dell’atto sia accolta è necessario che questo sia pregiudizievole. Il pregiudizio, motivo della revoca dell’atto, deve derivare dall’atto di disposizione, spetterà al creditore dimostrare il pregiudizio, o il pericolo delle stesso, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

La vicenda

La vicenda giunge ai giudici di legittimità a seguito della proposizione di azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., da parte di alcuni creditori avverso un debitore e relativa ex coniuge, allo scopo di rendere inefficace il trasferimento della quota di comproprietà del 50% di un immobile che il debitore aveva trasferito all’ex coniuge in sede di separazione consensuale.

La domanda attorea viene accolta dai giudici di primo grado con dichiarazione di inefficacia del trasferimento, successivamente confermata dalla Corte di Appello.

Avverso la decisione confermata le parti soccombenti ricorrono in Cassazione deducendo svariati motivi, per quel che qui ci interessa focalizziamoci sul secondo motivo addotto nel loro ricorso: “i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 28 del 2010, art.5 comma 1 bis, per non essere stato preceduto l’esercizio dell’azione giudiziaria dal tentativo obbligatorio di conciliazione…”.

Il motivo è dichiarato dalla Suprema Corte manifestamente infondato.

Il principio espresso dalla Suprema Corte

Gli Ermellini osservano che la norma evocata, articolo 5 D.Lgs. 28/2010, impone il tentativo di conciliazione, fra le altre, per le controversie in materia di diritti reali. Tuttavia, già la Corte d’Appello, in merito all’azione revocatoria dichiara la sua estraneità alla vicenda traslativa. L’azione revocatoria non verte sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali bensì è volta alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, determinando a rendere inefficace nei confronti dei creditori l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità dell’atto stesso.

Ne consegue così il principio di diritto espresso fermamente nella sentenza n.25855 del 23 settembre 2021: “l’azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l’effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità “inter partes” dell’atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28, articolo 5, comma 1bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione”.

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Note

[i] Art. 1 D.Lgs.28/2010

[ii] Art.5 comma 1-bis: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128- bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”

Marta Lamonica

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