Si dovrebbe scrivere molto di più sulle adozioni, cercando in tal modo di colmare il “vuoto” che le istituzioni sembrano aver creato, lasciando cadere nell’oblio le istanze di aiuto e le richieste di modifiche dell’intero sistema che giungono dagli operatori sociali, giuridici ed, infine, dai semplici cittadini. Negli anni, si è lasciato che la burocrazia e la mera applicazione di dettami e regole amministrative, spesse volte mal “interpretate” e/o semplicemente mal applicate, da parte di soggetti neanche tanto all’altezza della situazione, sia per numero, sia per non comprovata professionalità, lasciassero demotivare tutti coloro che si sono voluti e si vogliono cimentare nell’impresa.
Si, perché, inutile negarlo, si tratta, il più delle volte, di una vera e propria impresa, che per sommi capi, andremo, di seguito, a delucidare.
I soggetti che possono proporre domanda di adozione nazionale sono i coniugi sposati da almeno tre anni e non separati, neppure di fatto ed i coniugi sposati da meno di tre anni ma conviventi da tre o più anni (in questo caso si deve fornire prova della convivenza), che in realtà è una dichiarazione di disponibilità all’adozione, al Tribunale per i Minorenni presso cui si intende procedere e che nella maggior parte dei casi è quello della loro residenza anagrafica. In tal modo la coppia di coniugi dichiara che è disponibile all’accoglimento di un minore che sia in stato di abbandono in una struttura Italiana di qualsiasi etnia e/o origine esso sia. Ad ogni buon conto, si possono presentare domande di adozione anche in più Tribunali differenti, l’importante è darne comunicazione scritta ai Tribunali per i minorenni precedentemente aditi. Se la coppia genitoriale è residente all’estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in tutti gli altri casi è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma. La predetta domanda è formulata in carta semplice, molto spesso su modulistica direttamente proveniente dai Tribunali stessi. Alla stessa vanno allegati dei documenti, che in linea di massima sono gli stessi per qualsiasi Tribunale per i minorenni del territorio nazionale, ovvero: certificato di nascita dei richiedenti; stato di famiglia; dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi o in caso di decesso, il certificato di morte; certificato del medico di base che attesti la buona salute di entrambi i coniugi; modello 101 o 740 o busta paga; certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti; dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi; certificazione di Sana costituzione psicofisica accertata da struttura pubblica.
E’ bene ricordarsi che la domanda di adozione nazionale ha una validità di tre anni ed è rinnovabile alla sua scadenza, che si computa dalla data di presentazione.
Successivamente alla presentazione il Tribunale adito dispone la verifica preventiva dei presupposti di legge ed esegue tutti gli accertamenti ritenuti necessari al fine di dichiarare l’idoneità della coppia.
A tale fine, vengono incaricati i servizi sociali territorialmente competenti, con il compito di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali raccogliendo informazioni sull’ambiente familiare, le motivazioni della domanda, nonché la situazione personale e sociale dei coniugi. Per legge, le dette indagini dovrebbero essere completate entro 120 giorni (prorogabili una sola volta) dall’invio della documentazione relativa alla coppia da parte del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l’accertamento dell’idoneità. Ma, ahimè, i tempi sono molto spesso più lunghi, spesso a causa delle incongruenze e difficoltà in incipit richiamate. Comunque, al termine della detta verifica, i servizi sociali incaricati devono redigere una relazione conclusiva che sarà inviata al Tribunale per i Minorenni di competenza.
Il Tribunale per i Minorenni prende atto della relazione dei servizi sociali e convoca la coppia per uno o più colloqui, a seguito dei quali si può essere dichiarati idonei o non idonei, oppure si possono chiedere indagini ulteriori sulla coppia, se, se ne verifica la necessità.
Alla fine, il Tribunale per i minorenni adito, sceglierà, tra tutte le coppie che sono risultate idonee, quella più adatta al minore adottabile.
Nel caso di adozione a basso rischio giuridico come nel caso di minori abbandonati alla nascita il Tribunale dispone, con ordinanza del giudice, l’affidamento preadottivo del bambino alla coppia prescelta. Nel caso, invece, di adozione ad alto rischio giuridico, ovvero nelle situazioni in cui la famiglia d’origine abbia presentato ricorso avverso al provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale, il minore verrà affidato alla coppia in collocamento provvisorio (o temporaneo) fino alla sentenza definitiva. A seguito di sentenza definitiva, inizierà l’anno di affidamento preadottivo.
Per l’affidamento preadottivo, occorre il consenso del minore che abbia compiuto 14 anni; il minore di età superiore a 12 anni deve essere sentito a tal proposito (anche di età inferiore, qualora il giudice lo ritenga opportuno). Ha durata di 1 anno e può essere prorogato per un altro anno. Può anche essere revocato se si verificano gravi difficoltà nella convivenza.
Di contro, per il collocamento temporaneo non si ha una tempistica certa, o quanto meno prevedibile, perché dipende dall’iter processuale tra famiglia d’origine e Tribunale per i Minorenni.
L’incontro fra la coppia ed il bambino/a in condizione di adottabilità, nella maggior parte dei casi, avviene nella comunità che ospita il minore con modalità e tempi graduali, che tengono da conto la situazione personale e specifica del singolo bambino/a.
Nel corso dell’anno di affido preadottivo la coppia genitoriale viene seguita dai Servizi Sociali.
In questa fase dell’adozione nazionale, è bene evidenziare, che bisogna sempre tenere da conto che vi può essere il cosiddetto “ rischio giuridico”, che, in estrema sintesi, consiste nella possibilità che il minore debba ritornare alla famiglia di origine (genitori o parenti sino al 4° grado).
Al termine di tutto questo iter, essendo i coniugi sempre sotto la lente di ingrandimento dei servizi sociali e del Giudice nominato, il Tribunale adito, se ve ne sono i presupposti di fatto e di legge, emette il decreto di adozione.
Con il decreto di adozione il minore diviene figlio della coppia adottante, assumendone il cognome, venendo, di conseguenza, a cessare i rapporti giuridici tra lo stesso e la sua famiglia d’origine (ad eccezione degli impedimenti matrimoniali)
L’adozione può essere revocata soltanto nel caso in cui il minore si trovi di nuovo in stato di abbandono, con estinzione del precedente legame adottivo ed istaurazione di un nuovo procedimento di adozione.
La sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all’adozione può essere impugnata davanti la sezione minorenni della Corte d’Appello da parte del Pubblico Ministero, degli adottanti e dal tutore del minore, entro 30 giorni dalla notifica della sentenza stessa. Avverso la sentenza della Corte d’Appello si può proporre ricorso in Cassazione, sempre entro 30 giorni dalla notifica della sentenza d’appello, solamente per motivi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, viene trascritta immediatamente nel registro conservato presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni e comunicata all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita del minore, che lo annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
A parte l’iter summenzionato, che di per sé ne attesta la complessità e la delicatezza, bisogna sempre tenere a mente che si sta parlando di minori che, comunque, già hanno un vissuto, non proprio “felice” ed anzi il più delle volte drammatico! Difatti, le adozioni devono essere viste non solo come anelito di un ristretto gruppo di avere una propria famiglia e di dare amore a chi ne è stato privato, ma, piuttosto, essere anche viste come risposta dello Stato sociale nei confronti dell’infanzia abbandonata, dimenticata e delle volte maltrattata ed abusata.
Nell’adozione, dunque, i futuri genitori svolgono un compito che ha anche una profonda ed effettiva valenza sociale, rispetto alle proprie legittime motivazioni personali. Non bisogna sottovalutare il fatto che se un essere umano nasce in un contesto di freddezza, indifferenza e financo abusi sia psicologici che fisici, possa considerare tale modalità l’unica possibile. Pertanto, le sue prime esperienze saranno il suo imprintig, e, potranno causare non solo un “fardello emotivo” e/o un “disagio” nella formazione del singolo, ma, appunto, in tale ottica allargata, potrebbero implicare anche un pericolo per l’intera comunità.
In questo senso, al fine di difendere e tutelare i primari ed indispensabili diritti e valori di una intera Comunità, che dovrebbe anche essere inquadrato l’intero fenomeno ed è a noi operatori del settore, ognuno per quanto di propria competenza, il compito di coadiuvare, indirizzare, aiutare, facilitare e rendere altamente consapevoli e responsabili tutti coloro che si sentono e sono pronti a tale difficile compito.
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