Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disamina

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 Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L’avere adoperato sevizie o l’avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L’avere commesso il fatto contro il pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio – L’abuso di autorità o di relazioni domestiche ovvero l’abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità – L’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione – L’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere – L’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza – L’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative – L’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni –  L’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività – L’aggravante del reato transnazionale

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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione).   Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

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Premessa

 

Scopo di questo scritto è una breve disamina degli elementi accidentali preveduti dagli articoli 61 e 61-bis c.p..

Si tratta in sostanza di circostanze che, nella prassi giudiziaria, ricorrono frequentemente essendo solitamente contestate assieme agli illeciti penali.

A fronte di ciò, si esamineranno prima le aggravanti prevedute dall’art. 61 c.p. rilevandosi sin d’ora come esse siano comuni, in quanto si applicano di norma a tutti gli illeciti penali nonché ad effetto comune poiché implicano, ove comminate, un aumento della pena sino ad un terzo.

La loro applicazione, infine, è residuale atteso che, come recita la parte iniziale di questa disposizione legislativa, l’aggravamento della pena può avvenire per effetto di esse solo se non siano elementi costituitivi o circostanze aggravanti speciali e, quindi, rilevino, in questi termini, in relazione a specifiche ipotesi di reato.

 

I motivi abietti o futili

 

La prima aggravante preveduta nell’art. 61 c.p. riguarda il caso in cui il fatto-reato sia commesso per motivi abietti o futili.

Orbene, va a tal riguardo rilevato che per motivo abietto deve intendersi “quello turpe, ignobile, che rivela nell’agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca repulsione”[1] “ed è ingiustificabile per l’abnormità di fronte al sentimento umano”[2], vale a dire un motivo “che è espressione di un sentimento spregevole”[3]. Orbene, per verificarne la sua sussistenza, e, quindi, “nella valutazione di siffatto rapporto di repulsione, il giudice non può prescindere, nel suo scrutinio, dalle ragioni soggettive dell’agire in termini di riferimenti culturali, nazionali e religiosi della motivazione dell’atto criminoso”[4]. Ad ogni modo, allorché “siano contestate, in relazione al medesimo reato, le circostanze aggravanti di aver agito sia al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, sia per motivi abietti, le due circostanze concorrono se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell’accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un quid pluris rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso”[5].

Ciò posto, per quanto invece concerne il motivo futile, “è necessario che la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno talmente lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato commesso, da apparire assolutamente insufficiente, secondo il comune modo di sentire, a provocare l’azione criminosa, tanto da poter essere considerato un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento e non una causa determinante della condotta”[6] “così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di più accentuata pericolosità dell’agente”[7]. Pur tuttavia, non è ravvisabile tale elemento accidentale nelle seguente ipotesi: a) la “motivazione politico-ideologica (…) quando non abbia quei caratteri di banalità ed irrisorietà che, secondo la coscienza sociale, rendono il movente delittuoso un mero pretesto per commettere un reato di sproporzionata gravità”[8]; b) “scaramucce o pregressi rancori giovanili”[9];  c) “la manifestazione di morbosa gelosia (…) in quanto questa consiste in uno stato passionale, causa frequente di delitti anche gravissimi ma che per la coscienza collettiva non è tale da costituire una ragione inapprezzabile di pulsioni illecite”[10]; d) ove emerge solo un “sentimento di vendetta”[11]; e) quando ricorre “l’attenuante della provocazione (…) non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d’animo contrastanti, dei quali l’uno esclude l’ingiustizia dell’azione dell’antagonista”[12]; f) ove il reato è commesso con “dolo d’impeto”[13].

Precisato ciò, quanto al modo in cui tale aggravante deve essere appurata, è stato rilevato in sede nomofilattica che l’“accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale”[14] fermo restando che “il giudice nell’indagine per il riconoscimento dei futili motivi deve preliminarmente occuparsi dell’identificazione in concreto della natura e della portata della ragione giustificatrice della condotta delittuosa, quale unico indice dell’istinto criminale più spiccato e di elevato grado di pericolosità dell’agente”[15] atteso che tale giudizio valutativo “non può essere astrattamente riferito al comportamento medio di una persona, ma deve essere ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenuto conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possano avere condizionato la condotta criminale”[16].

Chiarito in cosa consistono i motivi abietti e futili, quanto al rapporto intercorrente tra questi due motivi, giova osservare che, come dedotto in sede di legittimità ordinaria, le “circostanze aggravanti dei “motivi futili” e di quelli “abietti” possono tra loro coesistere allorchè il delitto sia, contemporaneamente, espressione di un impulso sproporzionato alla causa scatenante e tale da costituire un mero pretesto di uno sfogo violento e di una ragione spregevole, idonea a cagionare sentimenti di ripugnanza”[17], e ciò anche perché l’“aggravante dei motivi abietti o futili non costituisce un’endiadi, bensì descrive due distinte modalità di circostanziare un reato, divergendo tra loro in senso ontologico: il motivo abietto è un motivo non condivisibile dal comune sentire, il motivo futile è un non-motivo”[18]. Ad ogni modo, per verificare la sussistenza di ambedue i motivi, “occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendo l’ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell’imputato”[19] fermo restando, da un lato, che non “sussiste, sul piano astratto, alcuna incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 1 c.p. in quanto i motivi abietti o futili non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata”[20], dall’altro, la “circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell’evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell’azione esecutiva posta in essere dall’autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest’ultima”[21].

 

Il nesso teleologico

 

La seconda aggravante, preveduta dalla norma in commento, consiste nell’avere “commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato”.

Il legislatore, quindi, ha previsto un inasprimento della pena laddove si sia agito non solo per un commettere un singolo illecito penale, ma anche per: I) eseguire o occultare un altro reato; II) conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato.

Orbene, per quanto concerne le ipotesi summenzionate, fermo restando che un “reato può ritenersi commesso per eseguire un altro, solo allorquando il reato-fine alla cui consumazione il reato mezzo è stato preordinato sia stato preparato dall’agente e faccia parte dell’”iter” criminoso, che egli si ripromette con chiarezza tale da consentire la identificazione della sua fisionomia giuridica, indipendentemente dal fatto se il reato mezzo sia idoneo o meno a realizzare il reato fine”[22],  se nel “caso di reato commesso per eseguirne un altro è irrilevante che il reato-fine sia stato consumato o addirittura solo tentato, essendo sufficiente accertare che la volontà del colpevole era diretta al fine di perpetrare quel reato”[23], “nel caso di reato commesso per occultare un altro o per assicurare a sè o a terzi l’impunità, è necessario invece che sia stato commesso (consumato o tentato) un reato dall’agente o da altri e che poi se ne sia perpetrato ancora un altro per occultare il primo o per assicurare a sè o ad altri l’impunità, il prodotto, il profitto o il prezzo”[24]. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, “è necessario accertare che la volontà dell’agente, al momento della commissione del reato-mezzo (aggravato dalla circostanza), era diretta al fine di commetterne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sè o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l’impunità di un altro reato”[25]; in particolare, quanto “al primo degli indicati scopi, il reato alla cui perpetrazione il reato-mezzo è funzionalmente preordinato, deve essere già presente nella mente dello stesso agente con chiarezza tale da consentire almeno l’identificazione della sua fisionomia giuridica”[26] occorrendo che “l’aggravante era conosciuta dall’agente e rientrava nella rappresentazione dell’evento”[27] nonché dovendo emergere “la prova che la volontà dell’agente, al momento della commissione del reato-mezzo, era diretta proprio al fine di commettere il reato-scopo”[28] mentre la “circostanza aggravante dello scopo della impunità presuppone, invece, che il reato principale sia stato commesso o tentato o postula anch’essa un collegamento finalistico consistente nell’intento di commettere un reato, non come fine a se stesso, ma quale mezzo per sottrarsi alle conseguenze penali derivanti da un altro reato” [29]. Ad ogni modo, non assume “rilievo la mancata consumazione del reato fine, ovvero la sua improcedibilità[30], dal momento che, nel primo caso, la condotta effettivamente realizzata è, di per sè, sufficiente ad integrare gli estremi della circostanza aggravante, nel secondo, manca solo una condizione per la punibilità del reato fine, come tale irrilevante per la ravvisabilità dell’aggravante in relazione al reato strumentale”[31].

Ciò posto, va infine rilevato che la “circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all’art. 61, n. 2, c.p., è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell’un reato alla realizzazione dell’altro”[32] così come non “sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l’aggravante del nesso teleologico, agendo il vincolo della continuazione sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il nesso teleologico connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione od al cui occultamento il primo è preordinato; e se è vero che normalmente il nesso teleologico è sintomo anche di identità del disegno criminoso, non può dirsi, invece, che il vincolo della continuazione implichi o contenga in sè il nesso teleologico, che, invero, ben può mancare, ed ordinariamente difetta, tra i vari episodi di un reato continuato”[33], nè “può sostenersi che l’incompatibilità deriverebbe dall’impossibilità che un istituto ispirato al favor rei, come la continuazione, possa, al contempo, fungere da causa di aggravamento della pena, essendo evidente come tale ultimo effetto consegua non già all’affermazione del vincolo della continuazione bensì all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p., in nessun modo contenuta od implicita nell’identità della matrice ideativa dei due reati teleologicamente connessi”[34].

 

La colpa cosciente

 

Al numero 3 dell’art. 61 c.p., per quel che riguarda i delitti colposi, è prevista una specifica aggravante allorchè si siaagito nonostante la previsione dell’evento”.

Orbene, fermo restando che questa non è la sede per spiegare cosa distingue la colpa con previsione dal dolo eventuale, è sufficiente osservare, per la presente disamina, che, “ai fini della configurabilità della colpa cosciente non è sufficiente la mera prevedibilità dell’evento, ma occorre la prova della sua previsione in concreto, accompagnata dal convincimento[35]che esso non si sarebbe verificato[36].

Ciò posto, dal canto suo “il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui tale previsione sia in concreto desumibile da parte dell’imputato”[37] fermo restando che il suo convincimento “in ordine alla effettiva previsione dell’evento da parte dell’imputato può essere concretamente desunto da ogni elemento idoneo, oggettivo o soggettivo, tra cui, soprattutto il grado di probabilità del verificarsi dell’evento con riferimento alle capacità intellettive dell’agente”[38] visto che il “giudizio relativo a tale grado di probabilità è rimesso al giudice di merito che può formare il proprio convincimento valutando ogni emergenza processuale”[39]. Ad ogni modo, “l’aggravante della previsione, prevista dall’art. 61 n. 3 c.p., non può ritenersi sussistente quando, per la estrema ristrettezza dell’intervallo temporale tra la condotta e l’evento, debba escludersi che quest’ultimo possa essersi chiaramente rappresentato all’agente come possibile conseguenza del suo agire”[40].

 

L’avere adoperato sevizie o l’avere agito con crudeltà

 

Altre aggravanti che rilevano nel caso di specie sono, secondo quanto previsto al numero 4 dell’articolo in commento, “l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone”.

Ebbene, per “sevizie” deve intendersi “una condotta studiata e specificamente finalizzata a cagionare sofferenze ulteriori e gratuite, rispetto alla “normalità causale” del delitto perpetrato”[41] mentre “si ha invece “crudeltà” quando l’inflizione di un male aggiuntivo, che denota la spietatezza della volontà illecita manifestata dall’agente, non è frutto di una sua scelta operativa preordinata”[42] “ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole”[43]. Ad ogni modo, fermo restando che “vanno ricomprese nel concetto di crudeltà tutte le manifestazioni che denotano, durante l’”iter” criminoso, l’ansia dell’agente di appagare la propria volontà di arrecare dolore”[44], per “il riconoscimento della circostanza aggravante della “crudeltà”, prevista dall’art. 61 n. 4 c.p., non è sempre necessario che la condotta crudele sia stata posta in essere nei confronti del soggetto passivo del reato, ben potendo ammettere – alla stregua della testuale formulazione della norma, che parla genericamente di crudeltà “verso le persone” – che essa abbia avuto come destinatari altri soggetti, sempre che trattisi di condotta la quale rappresenti un “quid pluris” rispetto alle ordinarie modalità di esecuzione del reato e riveli quindi l’indole malvagia del colpevole”[45] purché però l’azione si diriga verso una persona “vivente” atteso che, “una volta intervenuta la morte della persona, gli atti di crudeltà compiuti contro le sue spoglie possono integrare all’occorrenza un reato diverso, ma non la circostanza in questione”[46]. Inoltre, sempre per l’applicazione di siffatto elemento accidentale, “non occorre avere riguardo alla percezione da parte della vittima”[47] non essendo “necessario che la parte lesa sia effettivamente in grado di provare le sofferenze inflitte”[48], ma basta un’“azione cosciente e volontaria dell’agente che manifesta un’indole particolarmente malvagia quando usa violenza che non è necessaria né per vincere la resistenza della vittima, né per perseguire la morte, ma per dare soddisfazione ai propri istinti crudeli”[49].

Precisato ciò, se in materia di concorso nel reato, la “circostanza di aver agito con crudelta’, pur essendo di natura soggettiva, si estende ai correi qualora sia strumentale rispetto all’evento realizzato”[50] e la “circostanza aggravante dell’aver agito con crudeltà e sevizie, implicando l’intenzionalità della condotta, non è estensibile al concorrente “anomalo” nel reato”[51] e, per quanto concerne l’elemento soggettivo, l’“aggravante prevista dall’art. 61 n. 4 c.p. – l’avere usato sevizie o crudeltà verso le persone – è compatibile con il dolo d’impeto”[52] così come essa “non e’ incompatibile con l’attribuzione della responsabilità del reato a titolo di dolo eventuale, perché la circostanza attiene al modo di manifestarsi della condotta e non si riferisce all’evento”[53], in ordine invece a come distinguere l’avere adoperato sevizie dall’aver agito con crudeltà verso le persone, va osservato, come già accennato in precedenza, perlomeno in parte, che la “differenza tra le due figure non è data dalla prevalente inflizione di patimenti nelle sevizie e di patimenti morali nella crudeltà, ma, data la sostanziale unitarietà dei due concetti, è di carattere essenzialmente quantitativo”[54] nel senso che “sussiste la crudeltà se si cagionano sofferenze fisiche o morali non necessarie per l’attuazione del reato, ma che non assurgano al grado di atrocità delle sevizie”[55] fermo restando che, come visto prima, le sevizie “consistono nelle sofferenze e nei patimenti inflitti alla vittima”[56] mentre “la crudeltà si sostanzia in quelle manifestazioni che, non sempre attuate come strumento di esecuzione del reato, denotano l’ansia dell’agente di appagare il proprio impulso diretto ad arrecare dolore e possono estrinsecarsi anche nei confronti di persona diversa dalla vittima”[57].

A chiusura della disamina di tale aggravante, va infine rilevato che: 1) la “circostanza aggravante consistente nell’avere agito con crudeltà è compatibile con il vizio parziale di mente, a meno che la condotta inumana e crudele sia stata l’effetto della malattia, e cioè una manifestazione patologica del vizio di mente, la quale abbia sconvolto, in tutto o in parte, il processo intellettivo e volitivo del soggetto, identificandosi nel vizio medesimo”[58]; 2) l’“aggravante di cui all’art. 61 n. 4 c.p. è inconciliabile con il vizio totale di mente, allorché sia accertato che il soggetto non solo è incapace di intendere l’abnormità dell’atto compiuto, ma neppure è capace di autodeterminarsi secondo ragione”[59] posto che “in questa ipotesi la condotta inumana e crudele deve ritenersi come effetto della malattia e cioè manifestazione patologica dello stesso vizio di mente, il quale abbia totalmente sconvolto il processo intellettivo o volitivo del soggetto”[60]; 3) in “materia di omicidio aggravato, la premeditazione va distinta dalle sevizie e dalla crudeltà”[61] atteso che la premeditazione consiste “in una particolare intensità del dolo nella risoluzione criminosa, che permane ferma nell’animo dell’agente per un apprezzabile periodo di tempo e fino alla commissione del reato; la crudeltà rivela, invece, una particolare qualità dell’animo del delinquente, il suo carattere, e non un suo stato d’animo o il dolo, per cui sono indifferenti la freddezza d’animo e l’intensità del dolo; consiste nell’assenza di quei sentimenti di pietà che contraddistinguono l’uomo civile, di cui, sul piano oggettivo, sono segni esteriori il mezzo usato e le modalità dell’azione, che, in ogni caso, devono, consistere in un “quid pluris” rispetto alla “ordinaria” produzione dell’evento, da valutarsi anche in relazione ai mezzi disponibili”[62]; 4) la “circostanza aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone (art. 61 n. 4 c.p.) è compatibile con il tentativo di omicidio, qualora le modalità della condotta del reo siano rivelatrici dell’intenzione di arrecare patimenti eccedenti il normale meccanismo causale impiegabile nella concreta vicenda per provocare la morte della vittima e di dare soddisfazione ai propri istinti crudeli e immorali”[63].

 

La minorata difesa

 

Al numero 5 dell’art. 61 c.p. è prevista la seguente aggravante: “l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

Orbene, fermo restando che il riferimento all’età è stato introdotto per effetto dell’art. 1, comma 7, della l. 15 luglio 2009, n. 94, va rilevato che “l’età avanzata della vittima del reato è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità”[64] dal momento che codesta età “non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggi”[65], la ratio, che si vuole perseguire con questa aggravante, “risiede nella considerazione in termini di maggiore disvalore della condotta lì dove l’agente approfitti, attraverso un meditato calcolo, della possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerta dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi”[66]. In particolare, l’autore del reato si deve approfittare delle circostanze di tempo, di luogo o di persona nella misura in cui, per mezzo di tale sfruttamento, sia stata ostacolata la pubblica o privata difesa.

Orbene, incominciando la disamina da tali circostanze, per circostanze di tempo, possono intendersi quel lasso temporale quando viene commesso il fatto nella misura in cui possa essere messo in relazione alle condizioni soggettive della parte lesa[67]. A tal proposito va rilevato che recentemente sono state adite le Sezioni Unite al fine di stabilire “se il furto commesso in tempo di notte debba ritenersi solo per questo aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 5 c.p.”[68] fermo restando che, in altre pronunce, la Cassazione ha postulato che, ai “fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo invece sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata”[69] atteso che l’“accertamento dell’aggravante della minorata difesa richiede la valutazione in concreto del complesso delle condizioni che hanno facilitato l’azione criminosa, non rilevando l’idoneità astratta di una situazione quale il tempo di notte”[70]. Ebbene, al di là di quale sarà la decisione che assumerà le Sezioni Unite nel caso di specie, è chiaro che il fattore temporale deve assumere una valenza tale da permettere il soggetto attivo del reato di ostacolare la pubblica o privata difesa, e ciò richiede necessariamente una valutazione che deve essere fatta caso per caso e che richiede l’accertamento di tale correlazione.

Detto questo, per quanto concerne le circostanze di luogo, l’“aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l’evento circostanziale”[71] tanto è vero che, ad esempio, l’“aggravante della minorata difesa non può essere ritenuta sulla base della mera constatazione che la condotta dell’autore del reato è stata posta in essere di notte ed in luoghi isolati, dovendo il giudice accertare se dette condizioni abbiano facilitato l’azione criminosa”[72].

A loro volta le “circostanze di persona che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 5, c. p., aggravano il reato quando l’agente ne approfitti, possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo; esse devono risultare favorevoli all’agente, ovvero essere da lui conosciute, nonché tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione dell’Autorità pubblica o dei privati parti lese, agevolando in concreto la commissione del reato, in quanto determinanti uno stato di minorata difesa della vittima tale da facilitare l’impresa delittuosa”[73]. Anche in questo caso, la “relativa valutazione va operata dal giudice caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o, comunque, ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile”[74] fermo restando, per un verso, che a nulla invece rileva la “maggiore prestanza fisica dell’agente (…) salvo che si tratti di una particolare ed eccezionale sua condizione”[75], per altro verso, che “non è configurabile la minorata difesa per approfittamento delle condizioni personali ove, sotto il profilo oggettivo, la condotta dell’autore del reato, sebbene repentina, sia percepibile da terzi e, sotto quello soggettivo, la condizione personale di minorazione della vittima inerisca ad una situazione momentanea ed occasionale”[76].

Chiarito in cosa consistono queste circostanze, dal canto suo, l’avere approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa è integrato “per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa”[77], vale a dire si devono verificare “condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell’azione criminosa”[78] “di cui l’agente approfitti”[79] anche se “la situazione che ostacola la difesa sia insorta occasionalmente e comunque indipendentemente dalla volontà dell’agente”[80] atteso che rilevano nel caso di specie pure quelle condizioni che “siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell’agente”[81]; in altri termini, “non occorre che la situazione di minorata difesa sia stata ad arte ricercata o indotta, ma solo che il colpevole tragga coscientemente e obiettivamente vantaggio dalle circostanze favorevoli all’incontrastato sviluppo della propria condotta illecita”[82]. Allo stesso modo non è nemmeno “necessario che le condizioni previste dall’art. 61 n. 5 c.p. impediscano o rendano impossibile la difesa, ma è sufficiente  (come già visto poco prima ndr.) che essa sia semplicemente ostacolata o diminuita, producendo la correlativa agevolazione del colpevole nell’esecuzione del reato”[83].

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, va fatto presente che la “circostanza aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa (…) è compatibile con il dolo d’impeto”[84] e “con il dolo eventuale (…) in quanto è sufficiente che il soggetto attivo percepisca in modo cosciente il vantaggio derivante dalla situazione che pregiudica la difesa della vittima e se ne giovi all’atto di realizzare la condotta”[85].

Precisato ciò, va infine osservato come la Cassazione abbia postulato anche quanto sussegue: a) la “circostanza aggravante della minorata difesa e compatibile col vizio parziale di mente”[86] dato che la seminfermità mentale “attenua ma non esclude la capacità di intendere e di volere, onde anche il seminfermo e in grado di concepire ed eseguire un’azione criminosa valendosi delle più propizie circostanze offerte da particolari condizioni di luoghi o persone”[87]; b) l’“aggravante della minorata difesa prevista dall’art. 61, n. 5, cod pen, e quella dell’abuso di relazioni di coabitazione, prevista sotto il n. 11 dello stesso articolo, non sono incompatibili tra loro, poiché la difficolta’ della difesa può in concreto essere determinata, oltre che dalle circostanze di tempo e di luogo inerenti alla stessa coabitazione, da altre circostanze di diversa natura”[88]; c) la “sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa non è esclusa dalla presenza di una videocamera a circuito chiuso, la quale, infatti, non aumenta in concreto la difesa del soggetto passivo che versi in una situazione di obiettiva vulnerabilità, ma rende soltanto possibile una più rapida identificazione del colpevole”[89]; d) in “tema di furto possono concorrere la circostanza aggravante dell’esposizione delle cose alla pubblica fede e quella comune di cui all’art. 61 n. 5 c.p., in quanto la prima concerne specificamente l’oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprietà altrui, mentre la seconda attiene al concorso di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e quindi da facilitare l’impresa delittuosa”[90]; e) la “circostanza aggravante comune della minorata difesa è compatibile con quella speciale della violenza sulle cose”[91] posto che “la prima ha (…) carattere obiettivo ed attiene al concorso di situazioni di fatto tali da facilitare l’impresa delittuosa, mentre la seconda si riferisce alle modalità dell’impossessamento, rivelatrici di maggiore pericolosità dell’agente”[92]; f) non “vi è contraddizione tra il ritenere sussistente l’aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) nel delitto di rapina e l’escludere il delitto di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), perché ai fini dell’applicazione della attenuante è sufficiente che la difesa sia semplicemente ostacolata per condizioni di tempo o di luogo ovvero perché si tratta di persona debole o incapace di difendersi per deficienze psichiche o fisiche, laddove, per aversi il reato di circonvenzione di persona incapace, è richiesta la sussistenza di una effettiva minorazione delle facoltà intellettive o volitive che, indebolendo il potere di critica, facilita la suggestionabilità del minorato”[93]; g) l’“aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. è compatibile con l’azione di costrizione (…), che inerisce alla struttura del reato di concussione, poiché essa si sostanzia in una situazione obiettiva, che da un lato ostacola o diminuisce le possibilità di difesa della persona offesa e dall’altro rende più propizia e favorisce l’azione dell’agente, nel senso che, mancando quelle condizioni, la facoltà di reazione del soggetto passivo sarebbe stata più efficace”[94].

 

Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato

 

Al numero 6 dell’articolo in commento è prevista l’aggravante consistente nell’avereil colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato”.

Orbene, fermo restando che la ratio di questa norma giuridica sta soprattutto nel  reprimere il “diverso e più intenso grado di ribellione all’ordine costituito, insito nell’azione di colui che non si sottomette al potere coercitivo dello Stato, sottraendosi a provvedimenti restrittivi della libertà personale, e che, contemporaneamente, compia nuovi reati”[95], ai fini della configurabilità di tale elemento accidentale, “occorre che l’imputato sia gravato da un provvedimento coercitivo (mandato o ordine di arresto o di cattura o di carcerazione), che si sia sottratto all’esecuzione di tale provvedimento e che tale sottrazione sia volontaria, occorrendo che egli abbia la consapevolezza di poter essere ricercato”[96] fermo restando che, ai “fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 6 cod. pen., non si giustifica la contrapposizione fra la posizione dell’evaso e quella del latitante, e pertanto, essa è applicabile anche al primo giacché non è dubbio che anche chi è arrestato e poi evade, dandosi alla latitanza, si sottrae alla esecuzione dell’originario titolo detentivo”[97], e ciò anche perché al “latitante per ogni effetto è equiparato l’evaso” (così adesso l’art. 296, c. 5, c.p.p.).

 

Il danno patrimoniale di rilevante gravità

 

Non per tutti i reati, ma solo per taluni, e, segnatamente, i delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, e i delitti determinati da motivi di lucro[98], è prevista, al numero 7), una specifica aggravante consistente nell’avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità”.

Non rileva dunque nel caso di specie, né il danno non patrimoniale, nè il danno patrimoniale patito dalla vittima in sé e per sé considerato, così come l’eventuale “profitto ricavato dall’agente”[99].

Il danno patrimoniale, perché possa essere preso in considerazione ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p., infatti, come appena visto poco prima, deve essere di rilevante gravità tenuto altresì conto del fatto che, da un lato, tale aggravante “si configura quando il danno patrimoniale di rilevante gravità viene cagionato alla persona offesa dal reato, sia che su di essa incida direttamente e immediatamente l’azione del soggetto attivo, sia che questa persona sopporti direttamente, immediatamente, anche pro quota, ma non solidalmente, il danno patrimoniale, pur essendo rimasta non toccata dalla condotta del soggetto attivo del reato”[100], dall’altro, “l’entità del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso”[101] essendo per l’appunto “necessario riferirsi al momento consumativo del delitto, a nulla rilevando le circostanze che possano verificarsi dopo tale momento”[102].

Orbene, perché un danno patrimoniale possa considerarsi tale, e quindi ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 61 n. 7 c.p., va prima di tutto osservato che “le condizioni economico-finanziarie della persona offesa, che sono irrilevanti nel caso in cui l’entità oggettiva del pregiudizio subito sia tale da integrare di per sé una danno di rilevante gravità, possono costituire un parametro di valutazione qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, possa essere qualificato come di rilevante gravità in relazione alle particolari condizioni della persona offesa”[103]; in altri termini, “l’entità oggettiva assume valore preminente[104] (fermo restando che l’oggettiva rilevanza economica del danno è desumibile “essenzialmente dal livello economico medio della comunità sociale nel momento storico in cui il reato viene commesso, indipendentemente dalla consistenza patrimoniale del danneggiato”[105]) “mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza”[106].

Ciò posto, va infine rilevato che: I) in “tema di contestazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l’aggravante è stata contestata, non è sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, del valore dei beni oggetto di sottrazioni, ancorché di importo elevato, occorrendo, invece, onde consentire l’esercizio del connesso diritto di difesa, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno”[107]; II) la “circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere riconosciuta anche in ipotesi di delitto tentato, quando le modalità del fatto criminoso siano idonee a fornire concrete ed univoche indicazioni sull’entità del pregiudizio che si sarebbe determinato se l’azione delittuosa fosse stata portata a compimento”[108]; III) ai “fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, c.p. al reato continuato, la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere operata non con riguardo al danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato”[109].

 

L’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso

 

Al numero 8) è previsto un aumento della pena nel caso in cui si sia aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso.

Se dunque un incremento sanzionatorio è stato concepito per questo caso proprio allo scopo di evitare che siano aggravate, seppur anche nella forma soltanto tentata, le conseguenze illecite derivanti dal delitto commesso, nulla dovrebbe escludere, secondo quanto rilevato da autorevole dottrina (MANZINI), che per “delitto commesso” ci si possa riferire anche al delitto colposo.

 

L’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto

 

Tra le aggravanti prevedute dall’art. 61 c.p., vi è anche quella, menzionata al numero 9), consistente nell’“avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto”.

Il nostro ordinamento giuridico, dunque, prevede un incremento della pena allorché il fatto sia commesso o abusando dei propri poteri, ovvero violando i doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio ovvero alla qualità di ministro di un culto.

Orbene la “ratio sottesa alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p., contestabile solo ai pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, oltre che ai ministri di culto, consiste nel punire più severamente l’autore del reato che lo abbia commesso abusando dei poteri ovvero violando i doveri inerenti alle sue funzioni e qualità, sul presupposto che la rilevanza pubblica delle suddette qualifiche comporta, a differenza del privato, la più pregnante aspettativa ed il conseguente rafforzato dovere di usare i propri poteri nei limiti stabiliti dalla legge e di osservare scrupolosamente, nell’esercizio della proprie funzioni, i doveri a queste inerenti”[110]. Il fondamento di tale previsione di legge, quindi, si ravvisa “nell’esigenza di tutelare il corretto svolgimento dell’attività, a rilevanza pubblica, svolta da determinati soggetti”[111].

Ciò posto, chiarito il fine che persegue questa norma giuridica, ai fini della sua applicabilità, è sufficiente che la commissione del fatto-reato – che, a date condizioni, può essere anche di natura colposa[112] ma non può comunque ai sensi dell’art. 118 cod. pen. “essere estesa al correo”[113] – sia “stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell’agente, non essendo necessaria l’esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell’abuso o i doveri violati ed il compimento del reato”[114] atteso che tale aggravante “ricorre ogni qualvolta l’attività del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle mansioni affidate al pubblico dipendente”[115] nonché  “è configurabile anche quando il pubblico ufficiale abbia agito al di fuori dell’ambito delle sue funzioni, essendo sufficiente che la sua qualità abbia comunque facilitato la commissione del reato”[116]. Ad ogni modo, se per “la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p. (abuso di potere) è necessario che la commissione del fatto sia stata perlomeno facilitata od agevolata dall’esercizio dei poteri o dalla violazione dei doveri, non potendo bastare che chi commetta un qualsivoglia reato rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio”[117], pur tuttavia, tale aggravante, se “non presuppone necessariamente che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del p.u. o dell’incaricato di un pubblico servizio, nè l’attualità dell’esercizio della funzione o del servizio, ma sussiste anche quando la qualità dell’agente, in relazione alla tipicità della sua posizione, può facilitare la condotta del reato”[118], non rileva “quando la condotta posta in essere dall’imputato, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, esula da qualsiasi dimensione di servizio, e la commissione del reato non è resa possibile o comunque facilitata dall’approfittamento delle mansioni affidategli”[119].

Precisato come e in che termini questa aggravante possa ricorrere, va infine osservato che: a) è “configurabile l’aggravante prevista dall’art. 61 n. 9 c.p. (nella specie, abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto) anche se il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, in quanto è sufficiente, da un lato, che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio connessi alla qualità di sacerdote e, dall’altro, che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale”[120]; b) la “circostanza aggravante dell’abuso d’ufficio, prevista dall’art. 61 n. 9 c.p., si pone in rapporto di specialità con quella dell’abuso di relazioni d’ufficio, prevista dal n. 11 dello stesso art. 61, per cui, ritenuta la sussistenza della prima, non può, al tempo stesso, ritenersi anche quella della seconda”[121]; c) l’“aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p. è incompatibile con le figure criminose dell’istigazione alla corruzione di cui all’art. 322 commi 3 e 4 c.p., le quali, integrando reati propri, presuppongono la qualifica di p.u. o di incaricato dei pubblico servizio; non è, invece, incompatibile con l’ipotesi di cui al comma 2 di cui all’art. 322 c.p. che si sostanzia in una fattispecie di reato in cui il soggetto attivo, ancorché appartenente alla p.a., opera in posizione analoga a quella del privato”[122].

 

L’avere commesso il fatto contro il pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio

 

Al numero 10 dell’art. 61 c.p. è previsto un aggravamento della pena allorchè il fatto venga commessocontro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio”.

Pertanto, fermo restando che, agli “effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357, c. 1, c.p.) mentre, per gli stessi effetti di legge, “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio” (art. 358, c. 1, c.p.), tale elemento accidentale è configurabile non solo se il reato, qualunque esso sia, venga posto in essere nei confronti di uno dei soggetti ivi menzionati (pubblico ufficiale, persona incaricata di un pubblico servizio, persona rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, agente diplomatico o consolare di uno Stato estero), ma è altresì richiesto che uno di questi soggetti sia stato vittima di tale illecito penale nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.

Va da sé quindi che l’aggravante de qua “è integrata tutte le volte in cui sia possibile stabilire un collegamento di tipo “funzionale” tra l’offesa integrante il reato e il ruolo del soggetto passivo: ciò che si realizza nel caso in cui la condotta delittuosa attinga una di quelle figure istituzionali durante l’esercizio delle sue funzioni (“nell’atto”), anche se per motivi non attinenti a queste, ma anche nel caso in cui l’offesa criminale sia comunque ricollegabile (“a causa”) al ruolo istituzionale del destinatario di essa”[123] posto che la “ratio dell’aggravamento di pena, per qualsiasi tipo di reato, allorché il fatto sia commesso contro determinate figure istituzionali “nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio” (art. 61, n. 10, c.p.), è ravvisabile nell’intento del legislatore di offrire loro una protezione rafforzata, quale ulteriore presidio di garanzia del prestigio e dell’autorevolezza delle istituzione pubbliche (o di rilevanza pubblica, nel caso delle autorità religiose) che esse rappresentano”[124].

A sua volta l’uso dell’avverbio “”contro”, usato quale elemento differenziatore del più comune “in danno”, delimita la previsione della circostanza aggravante, soggettivamente, ai soli reati dolosi in ragione della necessaria conoscenza della funzione svolta dalla vittima ed, oggettivamente, a tutte le condotte che si risolvono nell’aggressione alla persona, sia nel fisico che nel portato morale di cui ella è peculiare espressione, a motivo dell’incarico, funzione o missione espletata ed al ruolo che di conseguenza riveste ed a prescindere dagli effetti dannosi che tale condotta può aver generato”[125]. Difatti, ai fini della configurabilità di siffatta aggravante, “è necessario che il fatto sia commesso con l’intenzione di vulnerare il fisico o l’integrità morale della persona che riveste la qualità di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di ministro di culto, in ragione della funzione o missione espletata, della istituzione sovrana o religiosa e dei valori che la stessa rappresenta, che costituisce elemento causativo del reato”[126] fermo restando però che, per ritenere che il fatto sia stato commesso nell’atto in cui viene esercitata la funzione, “basta un semplice rapporto di contestualità o di contemporaneità, non rilevando affatto che il reato sia determinato da motivi estranei alle mansioni del soggetto passivo”[127].

 

L’abuso di autorità o di relazioni domestiche ovvero l’abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità

 

Anche l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità, secondo quanto previsto dall’art. 61, n. 11, c.p., comporta un incremento della pena.

Si tratta quindi di capire cosa deve intendersi per abuso e per le relazioni secondo quanto enunciato in questa norma giuridica.

Orbene, per quel che riguarda l’abuso di autorità, ricorre tale abuso ogni volta l’autore del reato si avvalga dell’autorità a lui concessa ex lege per farne un uso non consentito (per l’appunto un abuso) commettendo un reato ai danni della persona sottoposta a siffatta autorità. Ad esempio, è stato ravvisato un abuso di questo tipo da parte di chi “non si è limitato ad approfittare della minore età delle sue plurime vittime, ma si è oggettivamente avvalso nei confronti delle parti offese della sua posizione apicale nel gruppo che si era costituito attorno alla sua attività di istruttore d’arti marziali”[128].

Chiarito cosa deve intendersi per abuso di autorità, per quanto concerne le relazioni domestiche, possono reputarsi tali quelle in cui ricorre “una relazione di fatto tra l’imputato e la parte lesa che agevola la commissione del reato”[129], quale può essere un “rapporto di abituale frequentazione dell’abitazione della vittima da parte del reo”[130] ed “è configurabile anche nel caso di presenza non momentanea dell’agente nel medesimo luogo idoneo allo svolgimento della vita privata”[131].

Per quanto invece concerne le relazioni di ufficio, il termine “ufficio” “va inteso tanto nel suo senso soggettivo, come esercizio di mansioni da parte dell’agente, quanto in senso oggettivo, come luogo in cui le stesse sono svolte”[132]. Da ciò “consegue che le relazioni di ufficio possono consistere anche in rapporti di mero fatto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli stessi”[133].

A sua volta la “circostanza aggravante dell’abuso di prestazioni d’opera trova applicazione in riguardo a quei rapporti giuridici che, regolati da contratti di diritto privato, comportano l’obbligo di “facere” e quindi di prestazione d’opera (…) atteso che detta circostanza implica un concetto più lato di quello civilistico di locazione d’opera e comprende tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno presti ad altro la propria opera”[134]; in altri termini, “la relazione di prestazione d’opera corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d’opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell’affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa”[135] fermo restando però che “non è necessario che il rapporto di prestazione d’opera intercorra direttamente tra l’autore del fatto e il soggetto passivo del reato, ma è sufficiente che il colpevole se ne sia avvalso per commettere il reato”[136]. Ad ogni modo, sussiste “l’aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera, di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. nel caso di reato commesso quando l’agente non sia più alle dipendenze della persona offesa ove si accerti che l’autore del reato abbia comunque tratto profitto dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro”[137] così come tale circostanza ricorre anche “quando il fatto sia commesso abusando della relazione fiduciaria instauratasi con la vittima, nell’ambito di un mandato di fatto che sia stato soltanto occasionato dall’esercizio dell’attività professionale del soggetto agente”[138].

Ciò posto, dal canto suo, il “concetto di coabitazione, ai fini dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 11 cod. pen., non si esaurisce con quello di convivenza, ma comprende anche la permanenza non momentanea in un medesimo luogo, idoneo allo svolgimento della vita privata, indipendentemente dalla volontaria o necessitata instaurazione delle specifiche relazioni”[139]. Tale coabitazione, quindi, affinchè sia configurabile tale elemento accidentale, può essere pure “temporanea e funzionare da circostanza atta a rendere più agevole la consumazione del delitto”[140].

Infine, per “aversi ospitalità – agli effetti dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 11 c.p. – non e’ necessario che la ricezione avvenga nella ristretta sfera domestica dell’ospitante, ma e’ sufficiente che costui ammetta l’ospitato in qualsiasi luogo nel quale egli si intrattenga, anche per poche ore soltanto dalla giornata”[141] “con il consenso, sia pur tacito, dell’ospitante nella sfera domestica di questi o in altro luogo destinato alle esplicazioni dell’attivita’ della vita privata”[142] mentre “non hanno rilevanza i motivi da cui ha tratto origine la relazione di ospitalità perché la ragione dell’aggravante – sia quando il reato è commesso dall’ospitante, sia quando è commesso dall’ospitato – consiste nella maggiore intensità criminale dell’agente che tradisce la fiducia in lui riposta dalla vittima e nella agevolazione al delitto che gli offre il rapporto di ospitalità”[143]. La “ratio” di tale aggravante, invero, “è da ravvisarsi nella violazione del sentimento di fiducia che intercorre tra le parti del rapporto di ospitalità, indipendentemente dal fatto che l’autore del reato sia l’ospite o l’ospitante, e nell’agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato”[144].

 

L’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione

 

Se la previsione di legge di cui all’art. 61, n. 11-bis, c.p. (“l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale”) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per effetto della sentenza della Consulta n. 249 dell’8 luglio del 2010, a proposito di quanto previsto dall’art. 61, n. 11-ter, c.p., è ivi disposto un aumento della pena quando sia “commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione”.

Tale aggravante, dunque, è configurabile solo quando sia posto in essere un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore e allorché tale illecito penale sia consumato all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

Come autorevolmente rilevato in sede scientifica (GAROFOLI), quindi, fermo restando che l’introduzione di cotale aggravante, avvenuta nel 2009 (e precisamente per effetto dell’art. 3, comma 20, della legge, 15 luglio 2009, n. 94), “si inserisce nel novero degli interventi attuati dal legislatore del 2009 per assicurare una più incisiva e severa tutela penale rispetto ai reati commessi in danno di persone minorenni[145], per la configurabilità dell’aggravante in questione, “devono sussistere le seguenti condizioni: a) deve essere stato commesso un delitto contro la persona, di cui al Libro II, Titolo XII del codice penale; b) soggetto passivo del delitto deve essere un soggetto minorenne; c) il fatto deve essere realizzato all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione[146].

 

L’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere

 

Per effetto dell’art. 3 della legge, 26 novembre 2010, n. 199, il legislatore ha inserito in seno all’art. 61 c.p. una ulteriore aggravante, ossia quella preveduta al n. 11-quater, in cui è stabilito un innalzamento della pena quando il colpevole hacommesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere”.

Rileva dunque solo la commissione di un delitto non colposo (e quindi non è sufficiente commettere, né una contravvenzione, né un delitto di natura colposa) e solo se l’autore di questo illecito penale l’abbia commesso nel periodo in cui beneficiava di una misura alternativa della detenzione carceraria ivi “compresa la detenzione domiciliare introdotta dalla medesima l. 26 novembre 2010, n. 199[147] mentre l’aggravante de qua, a parere di autorevole dottrina (GAROFOLI), “non è invece configurabile per quei reati che contemplano tra i loro elementi costitutivi la commissione del fatto nel periodo di tempo in cui l’agente è ammesso a una misura alternativa alla detenzione in carcere[148].

 

L’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza

 

Al numero 11-quinquies è previsto un aumento della pena allorchè, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, il fatto sia commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

Tal che deriva che tale aggravante è configurabile solo se, da un lato, sia stato commesso un delitto non colposo contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, dall’altro, tale illecito penale sia stato posto in essere in presenza o, in alternativa, in danno di un minorenne o solo in danno (non essendo menzionata la presenza per questa seconda ipotesi) di una persona in stato di gravidanza.

Orbene, per quanto concerne i minori, è stato postulato in sede nomofilattica che, ai “fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza di un minore, prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., non è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza”[149] così come tale aggravante “è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, pur non assistendovi direttamente, anche quando la sua presenza non sia visibile all’agente (sempre che costui ne abbia la consapevolezza, ovvero avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza)”[150].

Per quanto invece concerne la persona in stato di gravidanza, fermo restando, come già enunciato poco prima, che in questo caso non è sufficiente che il fatto sia commesso in sua presenza, essendo richiesto che il reato, tra quelli in precedenza menzionati, sia commesso ai suoi danni, va fatto presente che, secondo quanto affermato in sede nomofilattica, in “tema di maltrattamenti in famiglia, l’aggravante specifica dell’aver commesso il fatto in danno di persona in stato di gravidanza, prevista dall’art. 61 n. 11 quinquies cod. pen., è compatibile con l’aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., ancorché quest’ultima riguardi, in tutto in parte, lo stato di gravidanza della vittima”[151].

 

L’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative

 

Per effetto dell’art. 14, comma 1, l. 11 gennaio 2018, n. 3, è stata inserita una ulteriore aggravante tra quelle previste dall’art. 61 c.p., vale a dire, come recita il numero 11-sexies di questo articolo, “l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative”.

Di conseguenza, nell’evidente ottica di inasprire la pena per tutti quei delitti non colposi commessi ai danni di persona che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità, come accade per l’appunto per coloro che sono ricoverati presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative, il legislatore ha inteso inserire questo elemento accidentale laddove dei delitti, e non quindi contravvenzioni, di natura non colposa, siano posti in essere nei confronti di costoro.

Pure in questo caso, come abbiamo già visto quando è stata esaminata l’aggravante di cui al numero 11-quinquies, in relazione alla persona in stato di gravidanza, non è sufficiente che questi delitti siano commessi in presenza di queste persone ricoverate, occorrendo per contro che tali illeciti penali abbiano prodotto dei danni nei loro riguardi.

 

L’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni

 

Per effetto dell’art. 16, comma 1, lett. a), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 15 giugno 2019, attraverso l’inserimento, in seno all’art. 61 cod. pen., del numero 11-septies, è stabilito un aumento della pena nel caso in cui il fatto sia compiuto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

Pertanto, per contribuire a contrastare in modo più efficace fenomeni devianti compiuti, come avvenuto specialmente nel passato, in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni, è adesso stata introdotta questa aggravante ove si verifichino tali casi.

 

L’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività

 

Per effetto di quanto statuito dall’art. 5, l. 14 agosto 2020, n. 113, entrato in vigore il 24 settembre 2020, al numero 11-octies dell’art. 61 c.p. è disposto un aumento della pena nel caso in cui si siaagito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività”.

Dunque, fermo restando che per minaccia può intendersi, come insegna la migliore dottrina e giurisprudenza, la prospettazione di un male ingiusto e futuro, e tenuto conto che, come sostenuto da parte di autorevole dottrina (FIANDACA-MUSCO; PISANI) e della giurisprudenza (Cass. pen., sez. V, 29/01/2004, n. 3403; Cass. pen., sez. V, 7/05/1998, n. 1195), la violenza può distinguersi in propria (ossia quella che viene manifestata attraverso l’uso di strumenti contro una persona), che impropria (vale a dire quella che si esplica attraverso l’utilizzo di ogni altro mezzo, diverso dalla minaccia, atto ad ottenere lo scopo di coartare la volontà della vittima), tale elemento accidentale rileva nella misura in cui: a) sia commesso un delitto con violenza e minaccia; b) tale delitto sia stato posto in essere per danneggiare gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni; c) siffatto illecito penale sia stato commesso a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività.

Tali requisiti, quindi, devono sussistere congiuntamente affinchè sia configurabile tale elemento accidentale.

 

L’aggravante del reato transnazionale

 

Terminata la disamina compiuta in merito all’art. 61 c.p., l’art. 61 bis c.p., introdotto, per effetto dell’art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs., 1 marzo 2018, n. 21, in luogo di quanto era originariamente previsto dall’art. 4 della legge, 16 marzo 2006, n. 146, dispone quanto segue: “Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell’articolo 416-bis.1”, c.p..

Orbene, fermo restando che il secondo comma dell’art. 416-bis-1 c.p. (a cui, come appena visto, l’art. 61-bis fa espresso rinvio) dispone che le “circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrono con l’aggravante di cui al primo comma (ossia quella consistente nell’avvalersi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero agevolando le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo ndr.) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante”, tale aggravante è configurabile solo per quei reati sanzionati con una pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni e nella misura in cui l’autore di questi illeciti penali abbia apportato il suo contributo ad un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Nel qual caso, inoltre, a differenza di quanto preveduto dall’art. 61 c.p., in tale ipotesi, la circostanza in questione è ad effetto speciale in quanto implica un aumento della pena che può essere superiore ad un terzo.

Ciò posto, avvalendosi dei contributi ermeneutici elaborati anche durante la vigenza dell’art. 4 della legge n. 146/2006, giova osservare come sia stato interpretato tale precetto normativo nella seguente maniera: 1) la “speciale circostanza aggravante della transnazionalità (…) può applicarsi ai reati-fine consumati dai membri di un’associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale”[152]; 2) ai “fini della configurabilità dell’aggravante della transnazionalità, prevista dall’art. 4 della legge n. 146 del 2006, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale”[153]; 3) ai “fini della sussistenza dell’aggravante della transnazionalità di cui all’art. 4 della l. 16 marzo 2006, n. 146, il gruppo criminale organizzato, con il cui contributo il reato deve essere commesso, si identifica in un insieme di persone legate da rapporti stabili che abbia costituito un’organizzazione autonoma, anche minimale e priva di una formale definizione di ruoli, sebbene non occasionale od estemporanea, impegnata in attività criminali in più di uno Stato”[154]; 4) ) ai “fini della configurabilità dell’aggravante della transnazionalità prevista dall’art. 4 della legge n. 146 del 2006, occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato”[155]; 5) il “mancato riconoscimento dell’aggravante della transnazionalità di cui all’art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, ad un reato di associazione per delinquere non ne esclude la possibilità di applicazione ad altri singoli delitti (nella specie in materia di illecita detenzione e porto d’armi) preparati, pianificati e commessi nel territorio di più Stati, e riferibili ad un gruppo criminale organizzato”[156]; 6) l’“aggravante prevista dall’art. 4 l. 16 marzo 2006 n. 146 è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa”[157] posto che la “nozione di gruppo criminale organizzato va mutuata dai punti a) e c) dell’art. 2 della convenzione Onu di Palermo del 15 novembre 2000, contro il crimine organizzato ed intesa come richiedente una certa stabilità di rapporti fra i soggetti che ne fanno parte, un minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale”[158]; 7) l’“aggravante speciale della transnazionalità, di cui all’art. 4 l. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato”[159].

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Note

[1]Cass. pen., sez. III, 9/01/2015, n. 5171.

[2]Cass. pen., sez. I, 6/05/2008, n. 32851.

[3]Cass. pen., sez. I, 22/06/2011, n. 30291.

[4]Cass. pen., sez. I, 12/11/2009, n. 6587.

[5]Cass. pen., Sez. Un., 18/12/2008, n. 337.

[6]Cass. pen., sez. V, 13/12/2019, n. 2726. In senso analogo, Cass. pen., sez. I, 27/03/2019, n. 39347 (“La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste tutte le volte in cui la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di lieve entità, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente sproporzionato e insufficiente a motivare l’azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento”); Cass. pen., sez. V, 2/02/2017, n. 25526 (“La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento”).

[7]Cass. pen., sez. I, 21/12/2017, n. 16889.

[8]Cass. pen., sez. V, 28/09/2017, n. 52747.

[9]Cass. pen., sez. I, 21/05/2015, n. 40678.

[10]Cass. pen., sez. I, 8/04/2009, n. 18187.

[11]Cass. pen., sez. I, 14/12/2016, n. 55021.

[12]Cass. pen., sez. I, 6/03/2020, n. 13740.

[13]Cass. pen., sez. I, 21/11/2018, n. 12930.

[14]Cass. pen., sez. V, 27/06/2019, n. 45138.

[15]Cass. pen., sez. I, 4/12/2017, n. 16518.

[16]Cass. pen., sez. I, 17/01/2013, n. 7328. In senso analogo, Cass. pen., sez. I, 14/06/2007, n. 26013 (“Il giudizio sulla futilità del motivo non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio, difficilmente definibile, ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato il tragico evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa”).

[17]Cass. pen., sez. V, 7/06/2018, n. 40090.

[18]Cass. pen., sez. I, 15/07/2015, n. 39358.

[19]Cass. pen., sez. I, 11/11/2008, n. 45326.

[20]Cass. pen., sez. V, 6/12/2016, n. 13515.

[21]Cass. pen., sez. I, 10/07/2018, n. 50405. In senso conforme, Cass. pen., sez. I, 28/09/2011, n. 13596 (“La circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell’evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell’azione esecutiva posta in essere dall’autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest’ultima”).

[22]Cass. pen., sez. II, 25/06/1985, in Giust. pen., 1986, II, 512.

[23]Cass. pen., sez. III, 14/02/1984, in Giust. pen., 1985, II, 269.

[24]Ibidem.

[25]Cass. pen., sez. II, 31/05/1989, in Cass. pen., 1991, I, 1353; Giust. pen. 1991, II, 36.

[26]Ibidem.

[27]Cass. pen., sez. VI, 18/11/2009, 48552.

[28]Ibidem.

[29]Cass. pen., sez. II, 31/05/1989, in Cass. pen., 1991, I, 1353; Giust. pen. 1991, II, 36.

[30]Sul punto, vedasi anche: Cass. pen., sez. II, 7/07/1981, in Cass. pen., 1982, 1743 (“In caso di commissione di un reato per eseguirne un altro è configurabile l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p., anche se il primo reato sia punibile, in mancanza dell’aggravante, solo a querela di parte e questa non sia stata presentata”).

[31]Cass. pen., sez. V, 26/09/2000, n. 11497.

[32]Cass. pen., sez. VI, 22/01/2020, n. 14168.

[33]Cass. pen., sez. I, 6/03/1996, n. 3442.

[34]Ibidem.

[35]Cass. pen., sez. IV, 15/01/2020, n. 12531.

[36]Cass. pen., sez. IV, 10/04/2014, n. 24612.

[37]Cass. pen., sez. IV, 15/01/2020, n. 12531.

[38]Cass. pen., sez. IV, 23/05/1986, in Cass. pen. 1988, 1007.

[39]Cass. pen., sez. IV, 26/02/1986, in Cass. pen., 1988, 57; Giust. pen. 1987, II, 551.

[40]Cass. pen., sez. IV, 11/07/2017, n. 48081.

[41]Cass. pen., Sez. Un., 23/06/2016, n. 40516.

[42]Ibidem.

[43]Ibidem.

[44]Cass. pen., sez. I, 18/01/1996, n. 1894.

[45]Cass. pen., sez. I, 10/07/2002, n. 35187. In senso analogo (e più recente), Cass. pen., sez. I, 20/12/2017, n. 20185 (“Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune consistente nell’avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario che l’azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché si concreti in un “quid pluris” rispetto all’esplicazione ordinaria dell’attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l’indole malvagia e l’insensibilità a ogni richiamo umanitario”).

[46]Cass. pen., sez. I, 10/07/2002, n. 35187.

[47]Cass. pen., sez. I, 11/03/2015, n. 27235.

[48]Cass. pen., sez. I, 12/07/2001, n. 35239. In senso analogo, Cass. pen., sez. I, 10/02/1997, n. 2960 (“Per la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 4 c.p., non si richiede l’attitudine della vittima del reato a percepire od avvertire l’afflittività degli atti di crudeltà, essendo la circostanza essenzialmente imperniata sulla considerazione del comportamento dell’autore dell’illecito e sulla conseguente maggiore riprovevolezza di un modus agendi connotato da particolare insensibilità, spietatezza od efferatezza”).

[49]Cass. pen., sez. I, 11/03/2015, n. 27235.

[50]Cass. pen., sez. I, 30/05/1980, in CED Cassazione penale, 1980.

[51]Cass. pen., sez. I, 3/12/2010, n. 9883.

[52]Cass. pen., sez. I, 2/07/1982, in Cass. pen., 1984, 517. In senso conforme (e più recente), Cass. pen., Sez. Un., 23/06/2016, n. 40516 (“La circostanza aggravante dell’aver agito con crudeltà, di cui all’art. 61, comma 1, n. 4, c.p., ha natura soggettiva e non è incompatibile con il dolo d’impeto”); Cass. pen., sez. I, 29/01/2008, n. 12680 (“La circostanza aggravante della crudeltà verso le persone, prevista dall’art. 61, num. 4, c.p., è compatibile con il dolo d’impeto ed anche con quello eventuale, poiché attiene al modo di manifestarsi della condotta, con conseguente maggiore riprovevolezza di un modus agendi connotato da particolare insensibilità o efferatezza, e non si riferisce invece all’evento”).

[53]Cass. pen., sez. I, 30/05/1980, in CED Cassazione penale, 1980.

[54]Cass. pen., sez. I, 6/10/1987, in Cass. pen., 1988, 1007; Giust. pen. 1988, II, 415.

[55]Ibidem.

[56]Cass. pen., sez. I, 21/02/1979, in Cass. pen., 1980, 1262; Giust. pen., 1980, II, 91.

[57]Ibidem.

[58]Cass. pen., sez. I, 18/02/1998, n. 3748. In senso conforme (e più recente), Cass. pen., sez. I, 4/11/2011, n. 20995 (“Il vizio parziale di mente esclude la configurabilità della circostanza aggravante prevista dal n. 4 dell’art. 61 c.p. quando la condotta inumana e crudele sia l’effetto della riscontrata malattia”). Sul punto, vedasi anche: Cass. pen., sez. I, 18/04/1984, n. 6481 (“Se è vero che non sussiste in astratto alcuna incompatibilità logica tra l’aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone e la diminuente del vizio parziale di mente, dato che operano su piani diversi (dolo e imputabilità), tuttavia deve escludersi la possibilità di coesistenza delle due circostanze, allorché la condotta inumana e crudele sia stata l’effetto della malattia, vale a dire una manifestazione patologica del vizio di mente la quale abbia sconvolto, in tutto o in parte, il processo intellettivo o volitivo del soggetto”).

[59]Cass. pen., sez. I, 7/07/1986, in Cass. pen., 1988, 255.

[60]Ibidem.

[61]Cass. pen., sez. I, 3/10/1997, n. 2586.

[62]Ibidem.

[63]Cass. pen., sez. I, 7/03/2014, n. 18136.

[64]Cass. pen., sez. II, 25/02/2021, n. 12801.

[65]Cass. pen., sez. II, 27/10/2020, n. 32257.

[66]Cass. pen., sez. IV, 6/03/2018, n. 15214.

[67]In tal senso, Cass. pen., sez. II, 18/06/1981, in Cass. pen., 1983, 277; Giust. pen. 1982, II, 471.

[68]Cass. pen., sez. V, 12/03/2021, n. 10778.

[69]Cass. pen., sez. IV, 25/11/2020, n. 34357.

[70]Cass. pen., sez. V, 6/02/2019, n. 32813. In senso conforme, Cass. pen., sez. III, 10/10/2018, n. 733 (“Per la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa) il fatto che la condotta sia stata realizzata in orario notturno non è di per sé elemento sufficiente, essendo necessari altri dati da cui dedurre una concreta limitazione della capacità di difesa sia pubblica che privata”).

[71]Cass. pen., sez. II, 14/10/2020, n. 3560.

[72]Cass. pen., sez. II, 19/12/2018, n. 23153.

[73]Cass. pen., sez. II, 7/01/2015, n. 13933. In senso conforme, Cass. pen., sez. II, 14/11/2013, n. 6608 (“Le circostanze di persona che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 5, c.p., aggravano il reato quando l’agente ne approfitti, possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo; esse devono risultare favorevoli all’agente, ovvero essere da lui conosciute, nonché tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione dell’Autorità pubblica o dei privati parti lese, agevolando in concreto la commissione del reato, in quanto determinanti uno stato di minorata difesa della vittima tale da facilitare l’impresa delittuosa”).

[74]Cass. pen., sez. II, 7/01/2015, n. 13933. In senso conforme, Cass. pen., sez. II, 7/10/2014, n. 43128 (“La valutazione della sussistenza dell’aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato”); Cass. pen., sez. II, 14/11/2013, n. 6608 (“La relativa valutazione va operata dal giudice caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o, comunque, ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile”).

[75]Cass. pen., sez. II, 10/06/2009, n. 29499. In senso conforme, Cass. pen., sez. I, 21/06/1991, in Giust. pen., 1991, II, 732 (“In tema di circostanze, l’aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) si ha quando l’agente approfitta di circostanze a lui favorevoli di tempo, di luogo o di persona, da lui conosciute e che abbiano, in relazione alla situazione esistente, agevolato in concreto la commissione del reato. Le circostanze “di persona” vanno riferite alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo e non alla maggiore prestanza fisica dell’agente, salvo che si tratti di una particolare ed eccezionale sua condizione”); Cass. pen., sez. I, 12/03/1991, n. 6848 (“In tema di circostanze, l’aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 cod. pen.) si ha quando l’agente approfitta di circostanze a lui favorevoli di tempo, di luogo o di persona, da lui conosciute e che abbiano, in relazione alla situazione esistente, agevolato in concreto la commissione del reato. Le circostanze “di persona” vanno riferite alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo e non alla maggiore prestanza fisica dell’agente, salvo che si tratti di una particolare ed eccezionale sua condizione”).

[76]Cass. pen., sez. I, 18/06/2013, n. 40289.

[77]Cass. pen., sez. I, 6/06/2019, n. 39560. In senso analogo, Cass. pen., sez. I, 24/11/2010, n. 1319 (“La circostanza aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, n. 5, c.p.) è integrata per il solo fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa”).

[78]Cass. pen., sez. VI, 15/01/2020, n. 18485.

[79]Cass. pen., sez. I, 10/07/2013, n. 40293.

[80]Cass. pen., sez. I, 2/12/2010, n. 712. In senso analogo, Cass. pen., sez. I, 9/10/1996, n. 10268 (“L’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. – minorata difesa pubblica o privata – ha carattere obiettivo e ricorre persino quando la situazione che ostacola la difesa sia insorta occasionalmente e comunque indipendentemente dalla volontà dell’agente; per la sua configurabilità è pertanto sufficiente che ricorrano quelle condizioni tali da facilitare l’azione delittuosa intrapresa”).

[81]Cass. pen., sez. III, 12/10/2007, n. 40543. In senso conforme, Cass. pen., sez. V, 23/02/2005, n. 14995 (“La circostanza aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa (art. 61, n. 5 c.p.p.) ha carattere oggettivo ed è integrata per il solo fatto della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell’agente”).

[82]Cass. pen., sez. III, 12/10/2007, n. 40543. In senso analogo, Cass. pen., sez. I, 10/02/1997, n. 2960 (“In materia di circostanze aggravanti comuni, l’art. 61 n. 5 c.p. non richiede che la situazione di minorata difesa sia stata ad arte ricercata od indotta, ma solo che il colpevole tragga coscientemente ed obbiettivamente vantaggio dalle circostanze favorevoli all’incontrastato sviluppo della propria condotta illecita”).

[83]Cass. pen., sez. II, 22/03/1986, in Cass. pen., 1987, 1885; Giust. pen. 1987, II, 222.

[84]Cass. pen., sez. I, 13/11/2008, n. 48108.

[85]Cass. pen., sez. I, 11/07/2019, n. 39349.

[86]Cass. pen., sez. I, 11/03/1969, n. 385.

[87]Ibidem.

[88]Cass. pen., sez. II, 20/04/1966, n. 666.

[89]Cass. pen., sez. IV, 14/02/2019, n. 10060.

[90]Cass. pen., sez. V, 5/07/2010, n. 33682. In senso analogo, Cass. pen., sez. II, 25/01/1988, in Cass. pen., 1990, I, 849 (“Devono essere ritenute compatibili la circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 c.p. (furto commesso su cose esposte alla pubblica fede) e quella di cui all’art. 61 n. 5 stesso codice (minorata difesa), in quanto la prima concerne specificamente l’oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprietà altrui, mentre la seconda attiene al concorso di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e quindi da facilitare l’impresa delittuosa”).

[91]Cass. pen., sez. II, 16/09/2011, n. 47893.

[92]Ibidem.

[93]Cass. pen., sez. II, 14/05/1990, in Cass. pen., 1992, 1208; Giust. pen. 1991, II, 492.

[94]Cass. pen., sez. VI, 1/04/1980, in CED Cass. pen., 1980.

[95]Cass. pen., sez. I, 20/01/1994, in Mass. pen. cass., 1994, fasc. 5, 132.

[96]Cass. pen., sez. II, 29/11/2019, n. 49523.

[97]Cass. pen., sez. VI, 7/01/1988, n. 10313.

[98]Alla luce di tale limitazione, giova osservare come, ad esempio, sia stato postulato in sede di legittimità ordinaria che la “circostanza aggravante dell’aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.) è incompatibile con il reato di associazione per delinquere, in quanto il requisito del danno patrimoniale è estraneo alla struttura del reato associativo, non derivando dalla mera costituzione di un sodalizio criminoso, ancorché ispirato da motivi di lucro, un danno patrimoniale” (Cass. pen., sez. III, 26/05/2010, n. 35454).

[99]Cass. pen., sez. VI, 29/11/1990, in Giust. pen., 1991, II, 351.

[100]Cass. pen., sez. I, 3/12/1987, in Cass. pen. 1990, I, 30.

[101]Cass. pen., sez. II, 12/07/2019, n. 36311.

[102]Cass. pen., sez. I, 24/04/1996, n. 6753. In senso conforme, Cass. pen., sez. I, 7/03/1989, in Cass. pen., 1990, I, 1720; Giust. pen. 1990, II, 231. Per quanto concerne i titoli di credito, è stato asserito in sede nomofilattica che, nei “reati diretti al conseguimento di un titolo di credito, l’entità del pregiudizio patito dalla persona offesa, ai fini della circostanza aggravante di cui al n. 7 dell’art. 61 c.p., va valutata con riguardo al momento della consumazione del reato, che coincide con quello in cui si verifica l’interversione del titolo del possesso, ovvero in cui il soggetto agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso” (Cass. pen., sez. II, 16/10/2007, n. 45993).

[103]Cass. pen., sez. II, 26/04/2017, n. 27386. In senso analogo, Cass. pen., sez. II, 6/10/2016, n. 48374 (“Nel valutare l’applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l’entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità”); Cass. pen., sez. II, 14/07/2015, n. 33432 (“Nel valutare l’applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l’entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità”). In questi termini, recentemente, vedasi: Cass. pen., sez. II, 27/02/2020, n. 18568 (“Nella valutazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, il giudice può fare riferimento, oltre al dato oggettivo, anche alle sole condizioni economico -finanziarie della persona offesa qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettivamente notevole (come nel caso di specie, valutato in 800 Euro), può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni socio -economiche della vittima”).

[104]Cass. pen., sez. II, 25/11/2016, n. 54281. In senso conforme, Cass. pen., sez. IV, 8/01/2013, n. 5908 (“Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l’entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza”); Cass. pen., sez. II, 24/10/2007, n. 42351 (“Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l’entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione, cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza”). In senso analogo, Cass. pen., sez. II, 14/05/1991, n. 10965 (“In tema di applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61 n. 7 cod. pen., la capacità economica del danneggiato costituisce elemento sussidiario di valutazione, avendo valore preminente l’oggettiva rilevanza del danno”).

[105]Cass. pen., sez. fer., 13/08/2009, n. 33408.

[106]Cass. pen., sez. II, 25/11/2016, n. 54281. In senso conforme, Cass. pen., sez. IV, 8/01/2013, n. 5908 (“Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l’entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza”).

[107]Cass. pen., sez. V, 10/12/2019, n. 13236. In senso conforme, Cass. pen., sez. II, 16/07/2015, n. 43920 (“In tema di circostanze aggravanti comuni, ai fini della contestazione dell’ipotesi di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. (l’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) non è sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, dell’importo della somma sottratta alla persona offesa, essendo invece necessario, per la corretta formulazione dell’addebito, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno, onde consentire l’esercizio del connesso diritto di difesa”); Cass. pen., sez. II, 2/12/2004, n. 29 (“In tema di circostanze aggravanti comuni, ai fini della contestazione dell’ipotesi di cui all’art. 61 n. 7 c.p. (l’avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) non è sufficiente la mera indicazione nel capo d’imputazione (nella fattispecie, reato di truffa) dell’importo della somma sottratta alla persona offesa, ma è necessario, ai fini della corretta formulazione dell’addebito, che sia esplicitata la valutazione circa la rilevante gravità del danno, così da consentire l’esercizio del connesso diritto di difesa”). Contra: Cass. pen., sez. II 23/03/2016, n. 13913 (“In tema di circostanze aggravanti comuni, ai fini della contestazione dell’ipotesi di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. (l’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) è sufficiente l’indicazione nel capo di imputazione del riferimento normativo e della somma sottratta alla persona offesa”).

[108]Cass. pen., sez. II, 3/03/2015, n. 17424. In senso analogo, Cass. pen., sez. II, 24/04/2014, n. 19633 (“La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è configurabile rispetto al tentato delitto contro il patrimonio qualora risulti che, ove l’evento si fosse verificato, il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevante entità”); Cass. pen., sez. fer., 13/08/2009, n. 33408 (“In tema di reato tentato, per la configurabilità delle circostanze connesse all’entità del danno (nella fattispecie, quella del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 61, n. 7, c.p.) occorre solo che le modalità del fatto forniscano concrete e univoche indicazioni sull’entità del pregiudizio che si sarebbe determinato nel caso in cui l’illecito fosse stato portato a compimento”); Cass. pen., sez. V, 26/11/2008, n. 17275 (“La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è configurabile rispetto al tentato delitto contro il patrimonio qualora risulti che, ove l’evento si fosse verificato, il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevante entità”); Cass. pen., sez. II, 18/11/1988, in Cass. pen., 1990, I, 601; Giust. pen. 1989, II, 557 (“L’aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato, qualora sia accertato che il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento”); Cass. pen., sez. II, 17/06/1987, in Giust. pen., 1988, II, 415 (“L’aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato, qualora il giudice abbia accertato che il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento”).

[109]Cass. pen., sez. VI, 28/03/2019, n. 50792. Contra: Cass. pen., sez. V, 7/04/2017, n. 28598 (“In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell’aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni”); Cass. pen., sez. II, 27/10/2015, n. 45505 (“In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell’aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni”).

[110]Cass. pen., sez. VI, 20/02/2008, n. 22614.

[111]Cass. pen., sez. I, 4/12/2014, n. 5966.

[112]Vedasi a tal proposito: Cass. pen., sez. IV, 20/02/2008, n. 22614 (“La circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p. è configurabile anche nei reati colposi sotto il solo profilo della violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione o il pubblico servizio, posto che l’abuso di poteri implica, invece, di per sé, una condotta dolosa”).

[113]Cass. pen., sez. I, 12/11/1990, in Riv. pen., 1991, 633; Giust. pen., 1991, II, 578.

[114]Cass. pen., sez. V, 16/10/2019, n. 9102.

[115]Cass. pen., sez. II, 19/04/1989, n. 13435.

[116]Cass. pen., sez. V, 28/10/2015, n. 13057. In senso conforme, Cass. pen., sez. I, 28/05/2009, n. 24894 (“La circostanza aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio è configurabile anche quando il pubblico ufficiale abbia agito fuori dell’ambito delle sue funzioni, purché la sua qualità abbia comunque facilitato la commissione del reato”); Cass. pen., sez. VI, 1/06/1988, in Cass. pen., 1990, I, 30; Giust. pen. 1989, II, 293 (“L’aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio è configurabile anche quando il pubblico ufficiale abbia agito fuori dell’ambito delle sue funzioni, essendo sufficiente che la sua qualità abbia comunque facilitato la commissione del reato”). In senso analogo, Cass. pen., sez. III, 8/02/1988, in Cass. pen., 1989, 982; Giust. pen. 1989, II, 486 (“È irrilevante, ai fini della sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 9 c.p., che il pubblico ufficiale abbia agito fuori dell’ambito delle sue funzioni, essendo sufficiente che la qualità abbia comunque facilitato l’esecuzione del reato e che vi sia stata violazione dei doveri nascenti da detta qualità”).

[117]Cass. pen., sez. III, 25/09/2015, n. 44452.

[118]Cass. pen., sez. VI, 7/01/1999, n. 4062.

[119]Cass. pen., sez. I, 4/12/2014, n. 5966.

[120]Cass. pen., sez. III, 24/06/2009, n. 37068.

[121]Cass. pen., sez. V, 11/11/2004, n. 1761.

[122]Cass. pen., sez. VI, 7/01/1999, n. 4062.

[123]Cass. pen., sez. II, 13/01/2021, n. 10238.

[124]Ibidem.

[125]Cass. pen., sez. II, 24/10/2012, n. 3339.

[126]Cass. pen., sez. V, 20/11/2020, n. 1178.

[127]Cass. pen., sez. V, 20/05/1986, in Cass. pen., 1988, 57.

[128]Cass. pen., sez. III, 10/04/2013, n. 37135.

[129]Cass. pen., sez. I, 12/11/2009, n. 6587.

[130]Cass. pen., sez. III, 2/03/2017, n. 35542.

[131]Cass. pen., sez. III, 14/12/2007, n. 6433.

[132]Cass. pen., sez. II, 8/10/2004, n. 44868.

[133]Ibidem.

[134]Cass. pen., sez. II, 11/03/2011, n. 24102.

[135]Cass. pen., sez. II, 13/12/2005, n. 5257.

[136]Cass. pen., sez. II, 27/02/2007, n. 15100.

[137]Cass. pen., sez. II, 25/11/2016, n. 9730.

[138]Cass. pen., sez. II, 11/03/2011, n. 24093.

[139]Cass. pen., sez. I, 9/04/1985, in CED Cassazione penale, 1985. In senso conforme, Cass. pen., sez. I, 9/02/1982, in CED Cassazione penale, 1982 (“Il concetto di coabitazione, di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., non si esaurisce con quello di convivenza, ma comprende anche la permanenza non momentanea di una o più persone in un medesimo luogo idoneo allo svolgimento della vita privata, indipendentemente dalla volontaria o necessitata instaurazione delle specifiche relazioni”).

[140]Cass. pen., sez. II, 21/10/1974, n. 10277.

[141]Cass. pen., sez. V, 22/05/1967, n. 820.

[142]Cass. pen., sez. I, 16/06/1980, n. 11186.

[143]Cass. pen., sez. II, 31/05/1983, n. 11195.

[144]Cass. pen., sez. III, 2/12/2010, n. 1850.

[145]R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale. Parte generale, XI EDIZIONE, 2015, Roma, Neldiritto editore, p. 1160.

[146]Ibidem.

[147]Ibidem.

[148]Ibidem.

[149]Cass. pen., sez. III, 15/11/2019, n. 18097. In senso conforme, Cass. pen., sez. VI, 18/10/2017, n. 55833 (“Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies, c.p. non è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza”).

[150]Cass. pen., sez. I, 6/03/2018, n. 22859. In senso analogo, Cass. pen., sez. I, 2/03/2017, n. 12328 (“La circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, nelle ipotesi previste dall’art. 61, n. 11 quinquies c.p., è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all’autore del reato, se questi, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza”).

[151]Cass. pen., sez. VII, 10/12/2015, n. 350.

[152]Cass. pen., sez. III, 10/05/2019, n. 38009.

[153]Cass. pen., sez. III, 19/04/2016, n. 23896.

[154]Cass. pen., sez. V, 22/12/2014, n. 8892.

[155]Cass. pen., sez. VI, 17/11/2015, n. 47529.

[156]Cass. pen., sez. VI, 8/10/2014, n. 53118.

[157]Cass. pen., Sez. Un., 31/01/2013, n. 18374.

[158]Ibidem.

[159]Ibidem.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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