1. La consultazione degli interessati presso la Commissione europea. Osservazioni generali – 2.1 L’attività dello European Economic and Social Committee. I riferimenti normativi – 2.2 La composizione del Comitato – 2.3 Le funzioni del Comitato
1. La consultazione degli interessati presso la Commissione europea. Osservazioni generali
La Commissione europea è il principale organo decisionale dell’Unione. Attraverso la Commissione, infatti, si sviluppa la gran parte delle procedure decisionali.
Com’è noto in realtà, la logica che presiede allo svolgimento delle politiche decisionali coinvolge, accanto alla Commissione, il Parlamento europeo – in rappresentanza dei cittadini, che lo eleggono – e dal Consiglio dell’Unione europea, che rappresenta, invece, i singoli Stati. In virtù di questo rapporto triangolare, alla Commissione spetta il compito di proporre l’emissione di nuovi provvedimenti normativi, mentre il Parlamento ed il Consiglio sono incaricati di adottarle.
In questo articolo non intendo approfondire i rapporti tra le istituzioni comunitarie, relativamente all’adozione dei provvedimenti normativi. Lo scopo che mi prefiggo è, invece, quello di analizzare la prima (e più importante) fase dei processi decisionali, quella relativa alle attività in cui è coinvolta la Commissione, e verificare il grado di coinvolgimento diretto e indiretto delle parti interessate. In particolare, intendo descrivere quali sono (e come si comportano) le principali strutture facenti capo alla Commissione che intrattengono rapporti diretti con le parti interessate della società civile, e quali sono le procedure consultive.
2.1 L’attività dello European Economic and Social Committee. I riferimenti normativi
Va detto che in realtà, in ragione delle modalità attraverso le quali è strutturato il processo decisionale comunitario, che deriva la sua democraticità in via indiretta, attraverso il ruolo e l’attività del Parlamento europeo, il numero delle strutture facenti capo alla Commissione e delle procedure aventi natura consultiva è piuttosto esiguo. Alcune sporadiche indicazioni sono contenute nel Regolamento interno della Commissione, originariamente emesso con decisione n. 2005/960/CE e successivamente modificato
[1].
Ai sensi dell’articolo decimo («Presenza di funzionari e di altre persone») al punto terzo: «La Commissione può decidere di ascoltare qualunque altra persona». Il medesimo regolamento opera altrove sporadici e generali riferimenti alla consultazione del pubblico, senza mai specificare le modalità ed i tempi che ne regolano lo svolgimento.
Oltre alle disposizioni procedurali interne è importante prendere in considerazione l’attività dei singoli Comitati che affiancano la Commissione nello svolgimento della propria attività. È qui, infatti, che si articola la gran parte del dialogo con la società civile. Per riceverne conferma è possibile prendere ad esempio l’attività di due tra i comitati di maggiore rilevanza, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni.
2.2 La composizione del Comitato
Quanto allo
European Economic and Social Committee –
Eesc, la definizione che lo stesso da del proprio ruolo è quello di «Organised civil society’s european level institutional forum for consultation, representation and information»[2]. Lo scopo perseguito dall’istituzione, pertanto, è proprio quello di favorire l’ingresso degli interessi della comunità entro i processi decisionali europei.
A tal fine, tanto la composizione quanto le funzioni svolte intendono favorire la massima integrazione tra le istituzioni comunitarie e la società civile. La composizione del Comitato, ai sensi dell’articolo 275 del Trattato istitutivo, deve rappresentare i componenti economici e sociali della società civile organizzata. Si tratta, in particolare, dei produttori, coltivatori, dei lavoratori e dei consumatori. Il numero di rappresentanti per ogni Paese è dunque variabile, a seconda dell’estensione geografica e dell’importanza rivestita nelle tematiche economiche e sociali europee
[3] I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità (…)».. Ai sensi dell’articolo 259 del Trattato istitutivo, i membri sono nominati su proposta degli stati membri ogni quattro anni, rinnovabili. È bene però tenere presente che non esiste alcun vincolo di mandato tra questi e lo stato di appartenenza. In merito è esplicito l’articolo 258 del Trattato, al punto secondo: «(…)
Bisogna, anzi, tenere presente che il punto terzo dell’articolo settantesimo considera causa di incompatibilità la carica di membro dell’Eesc con quelle di: «(…) membro di un governo o parlamento, di un’istituzione comunitaria, del Comitato delle regioni, del Consiglio d’amministrazione della Banca europea per gli investimenti e con quelle di funzionario o di agente in servizio presso le Comunità».
Si tende, in sostanza, a separare nettamente la provenienza dei membri dell’organo. Lo scopo è proprio quello di evitare che l’Eesc esprima le opinioni delle forze politiche anziché delle parti interessate della società civile. Lo confermano le disposizioni relative all’attività dei singoli membri. In particolare, l’articolo quarto dello Statuto dei membri, approvato nel dicembre 2003, spiega che ai consiglieri spetta curare la: «(…) formazione di una coscienza europea nella società civile organizzata e partecipano al rafforzamento continuo del carattere democratico e del buon funzionamento delle istituzioni in un’ottica di coerenza, di trasparenza e di progresso economico e sociale».
2.3 Le funzioni del Comitato
Per quanto riguarda, invece, le attività svolte dallo Eesc, queste possono essere ricondotte a due settori di attività differenti, seppure affini. Il primo settore riguarda l’attività di consulenza presso la Commissione, il Parlamento ed il Consiglio europei. Il secondo settore, invece, si concreta nella funzione di forum di consultazione e diffusione delle informazioni relative alle politiche economiche e sociali per l’intera collettività. In questo caso si vuole accrescere l’importanza del ruolo della società civile, sia a livello europeo che nazionale (comunitario e non).
I poteri di cui dispone il Eesc sono di tre diverse tipologie. La prima riguarda la redazione di pareri alla Commissione, il Parlamento ed il Consiglio europei, quando richiesti. Peraltro, ai sensi del Trattato istitutivo, la richiesta di un parere può essere anche obbligatoria.
Il secondo potere riguarda la redazione di pareri presso le medesime istituzioni, ma di propria iniziativa. Ciò accade quando vi sia necessità di esprimere l’opinione della società civile in materie di particolare rilevanza.
Infine, il terzo potere riguarda la redazione delle cd. exploratory opinions. In questo caso non siamo in presenza di un procedimento decisionale. Si tratta piuttosto dell’ipotesi in cui una delle tre istituzioni precedentemente citate, oppure la Presidenza dell’Unione, chiedono che venga esposta l’opinione del Comitato – e, dunque, delle parti interessate della società civile – che possono condurre successivamente alla redazione di una proposta ufficiale da parte della Commissione.
Ovviamente, nello svolgimento di ciascuna delle funzioni illustrate, l’Eesc intrattiene rapporti costanti con le parti interessate della società civile, sia attraverso il dialogo tra i proprio componenti, sia anche attraverso l’audizione di soggetti esterni. Provvedono, a tal fine, gli articoli ventiduesimo e seguenti delle Regole procedurali. In base all’articolo ventiduesimo: «Qualora l’importanza di una determinata questione lo giustifichi, gli organi e le strutture di lavoro del Comitato possono procedere all’audizione di personalità esterne. Se il ricorso a personalità esterne comporta costi aggiuntivi, l’organo interessato deve presentare all’Ufficio di presidenza del Comitato una richiesta di autorizzazione preliminare ed un programma giustificativo per precisare i punti in merito ai quali considera necessario ricorrere a contributi esterni».
L’articolo ventiquattresimo, invece, consente la creazione di commissioni consultive la cui composizione è mista. Vi fanno parte membri interni ma, anche: «(…) delegati provenienti dai settori della società civile organizzata di cui l’Eesc auspica la partecipazione». Da ultimo, gli articoli venticinquesimo e ventiseiesimo consentono, previa iniziativa dell’ufficio di Presidenza, consentono all’Eesc di intrattenere relazioni strutturate con, tra gli altri, le organizzazioni economiche e sociali della società civile sia europee che dei Paesi terzi.
Bisogna tenere presente, inoltre, che: tutte le decisioni dell’ sono rese pubbliche (articolo sessantatreesimo); la gran parte delle sedute sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta (articolo sessantacinquesimo); infine, ciascun cittadino europeo ha il diritto di scrivere (e ricevere risposta) nella propria lingua articolo sessantaquattresimo).
[1] Il regolamento è reperibile, in italiano, al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_347/l_34720051230it00830090.pdf.
[2] La definizione è contenuta nel documento ufficiale titolante «The EESC: a bridge between Europe and organised civil society», consultabile al seguente indirizzo: http://www.eesc.europa.eu/documents/publications/pdf/booklets/EESC-2007-002-EN.pdf.
[3] L’articolo 257 del Trattato recita, al secondo comma, come segue:
«Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell’interesse generale». Il numero dei rappresentanti per ogni paese è previsto dall’articolo 258 del Trattato, al primo comma. L’ulteriore disciplina dei membri dell’istituzione è contenuta nel relativo statuto, approvato nel 2003.
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