Il Codice Civile italiano, agli articoli 2082 e seguenti, definisce la figura dell’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. All’interno di questa definizione, il diritto distingue diverse categorie di imprenditori, che variano in base alla natura e alle dimensioni dell’attività esercitata, nonché in base alle particolari caratteristiche dell’organizzazione aziendale. Le principali categorie riconosciute sono: imprenditori agricoli, imprenditori commerciali, imprenditori artigiani e piccoli imprenditori. Analizziamole in dettaglio.
Indice
1. Imprenditore agricolo
L’imprenditore agricolo è definito dall’art. 2135 del Codice Civile come colui che esercita una delle seguenti attività:
- Coltivazione del fondo: tutte le attività volte alla produzione vegetale, che includono anche il miglioramento del terreno;
- Silvicoltura: gestione e cura dei boschi finalizzata alla produzione di legname o altri prodotti forestali;
- Allevamento di animali: riguarda l’allevamento, anche intensivo, di bestiame o altre specie animali;
- Attività connesse: si tratta delle attività che, pur non rientrando strettamente nella coltivazione, silvicoltura o allevamento, sono strettamente connesse e supportano tali attività principali (ad esempio, la trasformazione dei prodotti agricoli).
L’imprenditore agricolo non è soggetto a tutte le norme previste per gli imprenditori commerciali. Ad esempio, non ha l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese (se non in una sezione speciale), né è soggetto alle procedure di fallimento o di concordato preventivo.
2. Imprenditore commerciale
Secondo l’art. 2195 del Codice Civile, l’imprenditore commerciale è colui che esercita una delle seguenti attività:
- Attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi;
- Attività di intermediazione nella circolazione dei beni: come i commercianti e i distributori;
- Attività di trasporto: su terra, acqua o aria, di persone o cose;
- Attività bancarie e assicurative: tutte le operazioni relative alla raccolta e gestione di risparmi e fondi assicurativi;
- Attività ausiliarie delle precedenti: ad esempio, le agenzie di servizi o consulenza che supportano le attività commerciali.
L’imprenditore commerciale è soggetto a una regolamentazione più rigorosa rispetto all’imprenditore agricolo. Egli è tenuto all’iscrizione al registro delle imprese, deve tenere le scritture contabili obbligatorie (come il libro giornale e il libro degli inventari) e, in caso di difficoltà economiche, è soggetto alle procedure concorsuali, come il fallimento o il concordato preventivo.
3. Piccoli imprenditori
L’art. 2083 del Codice Civile identifica i piccoli imprenditori come coloro che esercitano un’attività prevalentemente personale e familiare, senza un’organizzazione complessa o estesa. In questa categoria rientrano:
- Coltivatori diretti del fondo: piccoli agricoltori che coltivano personalmente il loro terreno;
- Artigiani: piccoli imprenditori che esercitano un mestiere manuale;
- Commercianti al dettaglio: coloro che gestiscono negozi di piccole dimensioni;
- Imprenditori a conduzione familiare: chi organizza la propria attività con l’aiuto dei familiari, senza l’utilizzo di lavoratori dipendenti esterni.
I piccoli imprenditori sono soggetti a una disciplina semplificata rispetto agli imprenditori commerciali di dimensioni maggiori. Ad esempio, non sono soggetti alle procedure di fallimento, e l’iscrizione al registro delle imprese avviene in una sezione speciale dedicata.
4. Imprenditore artigiano
L’imprenditore artigiano si distingue dall’imprenditore commerciale per il ruolo predominante che svolge il lavoro manuale. La legge n. 443/1985 definisce l’imprenditore artigiano come colui che esercita un’attività produttiva, prevalentemente attraverso il proprio lavoro e quello dei familiari o di un numero limitato di dipendenti. Per essere considerato artigiano, l’imprenditore deve rispettare determinati limiti dimensionali in termini di numero di dipendenti, che variano in base al tipo di attività svolta.
L’imprenditore artigiano non è soggetto alle procedure concorsuali come il fallimento, salvo che l’impresa superi determinati parametri dimensionali previsti dalla legge. Anche gli artigiani devono iscriversi al registro delle imprese, ma come per i piccoli imprenditori, l’iscrizione avviene in una sezione speciale.
5. Imprenditori collettivi
Oltre alle categorie sopra elencate, il Codice Civile riconosce anche la figura degli imprenditori collettivi, che possono assumere la forma di società. Le principali forme di società previste dal diritto italiano sono:
- Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
- Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni).
In questi casi, l’impresa non è gestita da un singolo individuo, ma da un insieme di persone o da un ente che assume la responsabilità giuridica e patrimoniale dell’attività economica.
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