Le “classi pollaio” violano il diritto allo studio

È questa la problematica molto sentita affrontata dal Tar Toscana n. 1367 depositato il 19/9/16.

Il caso. In breve la madre di un disabile, che frequenta un liceo linguistico a Firenze, ha citato in giudizio l’istituto, il MIUR ed altre amministrazioni, meglio riportate in sentenza, denunciando come la classe del figlio, essendo composta da 31 alunni, compresi altre due disabili, violi le norme in materia ed il diritto all’educazione e all’istruzione, sancito dall’art. 12 L. 104/1992.

La tutela del diritto allo studio nel nostro ordinamento ed a livello internazionale. In realtà il diritto allo studio è un diritto fondamentale che trova i suoi fondamenti e le sue tutele nell’ art. 38 comma 4 della nostra Costituzione ed a livello internazionale nell’art.2 protocollo 1 Cedu (Convenzione europea dei diritti universali dell’uomo) e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con legge n. 18/2009. È vero che è riconosciuto un certo margine discrezionale allo Stato (il Tar si riferisce al legislatore, ma è lo stesso) per adottare mezzi e misure atti a proteggere i disabili, ma questa discrezionalità incontra  <<il limite del “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (così Corte Cost. 26 febbraio 2010, n. 80). E la qualificazione del diritto all’istruzione quale diritto fondamentale del -OMISSIS- rappresenta un approdo da tempo condiviso in seno alla giurisprudenza amministrativa, la quale riconosce come l’obiettivo primario resti quello della massima tutela possibile degli interessati all’istruzione e all’integrazione nella classe e nel gruppo scolastico: un diritto che assume natura individuale, ma anche sociale, dal momento che l’istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidenti sui rapporti dell’individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1286; id., 1 dicembre 2015, n. 5428)>>.

A queste riflessioni del Tar se ne aggiunga un’altra: è bene ricordare che precisi principi di diritto impongono di disapplicare le norme interne (c.d. norme di ordine generale) in caso di conflitto con norme comunitarie od internazionali (Cedu e Convenzioni Onu etc., c.d. di rango sovrannazionale), come è stato fatto correttamente da questo Tar.

No alle “classi pollaio”. L’art. 5 DPR 81/09 sancisce che <<le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133>>. L’art. 4 poi chiarisce che in casi precisi e per motivate esigenze è possibile una deroga del 10 % dei limiti minimi e massimi fissati da questo DPR. Orbene è palese che nella fattispecie la norma è stata palesemente derogata con chiare ripercussioni sul diritto allo studio e sul corretto e fluido svolgimento delle attività scolastiche del figlio della ricorrente  e dei suoi compagni di scuola. Per questi motivi le amministrazioni convenute sono state condannate a riportare il numero nell’alveo stabilito dalla legge.

Si citi, per completezza d’informazione, anche un intervento del Gilda (degli insegnanti) di Venezia del 21/9/15, piuttosto critico sulle promesse fatte dalla c.d. Buona scuola sul <<far sparire>> le  c.d. classi pollaio,  in cui si ripercorre tutta la normativa in materia sui limiti di alunni per classe ed il rispetto del diritto allo studio: http://www.gildavenezia.it/numero-alunni-per-classe-con-la-buona-scuola-potranno-sparire-le-classi-pollaio/

Sentenza collegata

612237-1.pdf 165kB

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Dott.ssa Milizia Giulia

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