Le clausole di hardship

Nell’ambito dei contratti commerciali internazionali e soprattutto nei contratti che hanno una durata prolungata, possono sorgere problemi quando le condizioni contrattuali mutano nel tempo, rendendo, così, onerosa l’esecuzione di una delle parti.

Per tale motivo, notevole importanza e diffusione stanno assumendo le clausole di forza maggiore e l’hardship clause. Queste clausole sono state elaborate solo nel 2003, dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) per venire incontro alle esigenze delle imprese operanti a livello internazionale, facilitando la negoziazione dei contratti.

Con riferimento alla clausola di forza maggiore, essa disciplina gran parte delle problematiche che si presentano nel contesto della forza maggiore, ovvero quelle circostanze non imputabili alle parti che comportano l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali, come ad esempio scioperi, calamità naturali, guerre. In questi casi la parte che non può dare esecuzione al contratto per il verificarsi di una causa maggiore, non è ritenuta responsabile.

La forza maggiore e la hardship clause

Alla clausola di forza maggiore si affianca la hardship clause che disciplina le ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta e viene applicata nel caso in cui la prestazione di una delle parti diventi troppa onerosa, tale da comportare un sacrificio sproporzionato di una parte a vantaggio dell’altra, a causa di fatti sopravvenuti alla conclusione del contratto e ciò o tramite l’intervento di un terzo o mediante apposito negoziato tra le stesse. Essa ha un duplice obiettivo: da un lato individua le sopravvenienze che alterano l’equilibrio contrattuale, dall’altro stabilisce i rimedi applicabili al verificarsi di dette circostanze.

Generalmente le clausole di hardship presentano una struttura trifasica:

  1. Definizione dell’evento di hardship: a titolo esemplificativo, rialzi del costo delle materie prime, ribassi nel valore del prodotto finito, variazioni delle imposte o dei dazi doganali. In ogni caso deve trattarsi di situazioni del tutto imprevedibili e tali da alterare nella sostanza l’equilibrio contrattuale originario.
  2. Modalità di accertamento dell’evento di hardship: le parti del contratto disciplinano il modo in cui la circostanza di squilibrio contrattuale deve essere accertata e comunicata alla controparte per poter dare esecuzione al procedimento di ristrutturazione del contratto
  3. Disciplina delle conseguenze della dichiarazione di hardship: vengono illustrate le modalità attraverso le quali le parti debbono giungere ad una nuova fase di negoziato finalizzata ad adattare le condizioni del contratto alla nuova situazione e dunque a riportare l’equilibrio tra le prestazioni.

Concludendo, a differenza della forza maggiore che è una clausola ampia e ben definita, il principio dell’eccessiva onerosità non trova riconoscimento generalizzato nei vari ordinamenti nazionali, ove vige il principio di immodificabilità degli accordi contrattuali, se non nella misura in cui espresse pattuizioni lo consentano.

La risoluzione del contratto

Tuttavia il nostro ordinamento costituisce un’eccezione: si pensi agli artt. 1467 – 1469 cod.civ., che  sanciscono la possibilità di richiedere la risoluzione di un contratto se la prestazione di una parte è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di un evento straordinario ed imprevedibile, la c.d. risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Pertanto, qualora un contratto internazionale sia regolato da una legge nazionale che di per sé non consente la revisione degli accordi in caso di mutamento della situazione di fatto, è opportuno e utile che venga inserita nel documento contrattuale una disciplina della hardship.

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