1.Premessa.
L’esercizio del diritto di cronaca e di critica – la cui liceità residua indiscussa pur se il medesimo venga in contrasto con gli interessi del soggetto cui i fatti si riferiscono, a condizione che la notizia e la sua diffusione rispondano ai parametri dell’utilità sociale alla diffusione della notizia, della verità oggettiva o putativa, della continenza del fatto narrato o rappresentato – rappresenta una fondamentale espressione del principio previsto dall’art. 21 cost. e dall’art. 10 della convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Le predette disposizioni, poi, a loro volta si ricollegano alla costituzione europea che, facendo ricorso ad una dizione sicuramente di maggiore estensione, colloca sotto l’ombrello universale della libertà, agli art. 2, 71, la libertà di espressione e di informazione; simile formula questa che va indubitabilmente intesa, ai sensi dell’art. 10 Cedu – che prevede, al 2º comma, limiti di ordine pubblico o di interessi fondamentali della persona, quali la salute, la reputazione o diritti fondamentali (come la dignità, la presunzione di innocenza, etc.) – anche tenendo presente che le corti europee di giustizia di Lussemburgo (sentenza 8 luglio 1999 in causa 150/98) e di Strasburgo (sentenza 21 gennaio 1999, Fressoz) considerano la libertà di informazione come un patrimonio comune delle tradizioni costituzionali degli stati dell’Unione e del consiglio d’Europa.
Il diritto in questione, oltre a rappresentare, come noto, una fondamentale ipotesi applicativa del principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero, assume altresì una rilevanza ulteriore in termini di esimente rispetto alla potenziale imputabilità di ipotesi illecite connesse all’esercizio dell’attività giornalistica.
Infatti, il moltiplicarsi dei mezzi di informazione ha aumentato in maniera esponenziale le possibilità di lesione della sfera individuale dei cittadini, al punto da tradire, a volte, il fine ultimo dell’informazione stessa, come afferma autorevole studioso(1); inoltre, se è vero che il diritto di essere informati, di sapere, di venire a conoscenza, deve ritenersi complementare al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, è altrettanto vero che esiste un diritto della persona a non vedere diffuse informazioni relative alla sua vita privata, per cui il diritto alla riservatezza si inserisce e si colloca come spartiacque tra l’interesse pubblico a conoscere e l’interesse dei singoli a non vedere divulgati fatti e vicende personali che i terzi non abbiano interesse a conoscere, perché in questo consiste il diritto alla riservatezza(2).
Come ha messo in evidenza la dottrina, i limiti all’esercizio del diritto ad informare nelle sue diverse manifestazioni sono stati oggetto di una nota decisione della Cassazione che, intervenendo alla ricerca di un punto di equilibrio tra attività giornalistica e tutela della personalità, ha stabilito quali sono i criteri che il diritto di cronaca deve rispettare affinchè la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’altrui sfera personale possa considerarsi legittima espressione del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero previsto e tutelato dall’art. 21 della Costituzione, impedendo che l’autore possa essere ritenuto civilmente responsabile(3).
Secondo la Cassazione, invero, l’esercizio del diritto di informazione produce l’effetto di scriminare quella condotta – di cui in astratto non può escludersi il connotato della illiceità – integrata dalla divulgazione di notizie in grado di ledere i diritti dell’onore e/o della reputazione del soggetto cui le notizie si riferiscono – in presenza di determinate condizioni, quali appunto verità, ’utilità sociale, della verità e continenza espositiva; in proposito, ha infatti affermato la Cassazione “Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca. e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell’informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta”(4); decisione che ben può dirsi abbia creato il catalogo dei doveri del giornalista i quali, ove adempiuti da parte del predetto professionista permettono al diritto di cronaca, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di non sfociare – nel suo esercizio – in conseguenze sanzionatorie sul piano penale ed anche civilistico, realizzando in sostanza la prevalenza del diritto di cui all’art. 21 cost., cui quello alla libertà di stampa si riconduce, sui diritti dell’onore, reputazione ecc., che parimenti trovano tutela costituzionale ma che devono cedere nei confronti del primo, che nel caso concreto, in presenza dei tre requisiti in questione, riceve tutela preferenziale dall’ordinamento.
2.Requisiti.
Secondo un’opinione dottrinale sono tre le condizioni che devono ricorrere affinchè possa ritenersi integrata la scriminante del diritto di cronaca, e precisamente: i)la verità oggettiva ovvero anche solo putativa, purchè frutto di un diligente lavoro di ricerca; ii)l’utilità sociale dell’informazione; iii)la c.d. forma civile – sia nell’esposizione dei fatti sia nella loro valutazione – che, in quanto tale, non ecceda lo scopo informativo che la divulgazione a mezzo stampa delle notizie in questione persegue, ed inoltre che esse siano improntate a lealtà e chiarezza, evitando forma di offesa indiretta, cioè il requisito c.d. della “continenza” dell’informazione(5).
È chiaro che i requisiti in questione, che appresso si proverà ad analizzare, spiegano la loro efficacia ma anche(e soprattutto) la loro importanza in tutte le ipotesi in cui si vengano a trovare in situazione di conflitto non solo potenziale – quanto anche e soprattutto effettiva – interessi e diritti che rinvengono tutti la loro copertura in specifiche norme della costituzione, quali da un lato l’onore, la reputazione e l’ identità personale(riconducibili alla clausola generale di cui all’art. 2 Cost.) e, dall’altro versante, il diritto ad essere informati per la generalità dei consociati.
In tali ipotesi, allora, altra soluzione non può essere che quella di ricercare, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi che sottendono ai predetti diritti, quale sia quelle che, nella singola concreta fattispecie, merita di prevalere, per cui a tal fine viene in rilievo l’importanza dei limiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza, entro il quale il diritto di cronaca può dirsi legittimo, e la cui individuazione oltre che la verifica del loro rispetto o meno è in grado di far pendere l’ago della bilancia dall’una o dall’altra parte.
2.1 La verità.
Con riguardo alla prima delle condizioni individuate dalla S.C. nella sentenza innanzi citata, ovvero la verità, tale condizione si ritiene soddisfatta allorquando il giornalista – dal quale non può pretendersi il rispetto della verità per c.d. assoluta, stante l’indefinibilità di un simile concetto – nello svolgimento della propria attività che dovrà condurlo a trasformare in cronaca una vicenda di cui egli è venuto a conoscenza, dovrà attenersi innanzitutto ad un duplice obbligo di diligenza, che potremmo definire come soggettivo ed oggettivo, che dal primo punto di vista potrà dirsi soddisfatto attraverso un serio e scrupoloso riscontro dell’attendibilità della fonte mentre, dal secondo punto di vista, non potrà dirsi assolto se non attraverso una pedissequa reiterazione del fatto da tradursi in notizia esattamente negli identici termini – senza alcuna variazione – in cui lo stesso è gli stato riferito dal soggetto che della notizia si rivela latore.
Secondo la Cassazione, infatti, può parlarsi di verità della notizia allorquando il fatto accaduto corrisponda a quello narrato, mentre non può parlarsi di una notizia vera sia nel caso in cui alla narrazione di fatti rispondenti al vero si accompagni l’omissione della narrazione di altri fatti che, in quanto inscindibilmente – o quasi – legati ai primi, ove raccontati sostanzialmente stravolgerebbero il senso della notizia in questione(6).
Dunque, come ha condivisibilmente affermato la dottrina in precedenza citata, la verità che esonera il giornalista da responsabilità non è necessariamente quella(e solo quella) dei fatti in se – vista la indubbia estrema difficoltà, se non addirittura impossibilità, di addivenire alla individuazione di una nozione di verità oggettiva universalmente accettata e/o accettabile – ma anche quella desumibile da fonti di cui si è scrupolosamente verificata l’attendibilità, per cui correttamente si sostiene che, per il giornalista, non è vero solo ciò che è vero, ma anche ciò che risulta credibilmente tale(7); in una più recente decisione, la S.C. ha affermato che l’esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva – o anche solo putativa – della notizia, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, il cui onere probatorio, in sede processuale, grava sul giornalista, unitamente a quello del riscontro delle fonti utilizzate(8).
2.2. L’utilità sociale.
L’ulteriore condizione della utilità sociale dell’informazione si ravvisa in relazione alla idoneità della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione in materia di interesse generale.
Infatti, da circa un ventennio la S.C. ha affermato che, al fine di scriminare affermazioni critiche lesive dell’altrui reputazione, il limite della continenza viene in considerazione non solo sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, ma anche sotto quello sostanziale consistente nel non andare al di là di quanto è strettamente necessario per l’appagamento del pubblico interesse, giacché solo l’esistenza di soddisfare l’interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale (o delle opinioni e dei risultati della ricerca scientifica, artistica, storica ecc.) può giustificare la prevalenza della tutela del diritto di libera manifestazione del pensiero su quella parte dell’integrità dell’onore e della reputazione del singolo cittadino(9).
Più di recente, poi, evidenziando lo stretto collegamento tra utilità sociale della notizia e realizzazione del diritto di cui all’art. 21 Cost., di cui è stata riconosciuta la sussistenza anche in favore di una associazione di consumatori, la S.C. ha affermato che “Il diritto di informazione, garantito dall’art. 21 cost., sussiste in capo ad un’associazione di consumatori ogni qual volta risulti evidente l’utilità sociale della conoscenza dei fatti e delle opinioni, trasmessi con comunicati, perché diretti a contribuire alla formazione della pubblica opinione in materia di interesse generale, correlata alle finalità istituzionali di tale associazione; i «comunicati stampa» di quest’ultima rientrano, pertanto, nella nozione di «stampato» disciplinato dagli art. 1 e 2 l. n. 47 del 1948, trattandosi di attività di soggetto che svolge anche funzione di agenzia, in senso lato, di informazione, sia pure nel più ristretto ambito delle materie connesse alle finalità istituzionali sue proprie, in quanto le notizie diffuse dalle agenzie di informazione mediante comunicati o dispacci sono destinate alla pubblicazione, così come richiesto dal cit. art. 1, e l’eventuale diffamazione consumata attraverso tali comunicati integra l’illecito di diffamazione a mezzo stampa”(10).
Secondo la dottrina, allora, il requisito dell’utilità sociale impone al giornalista l’obbligo di verificare, prima della pubblicazione del pezzo, non solo la verità dei fatti riportati, ma anche l’effettivo interesse che il pubblico possa avere per quei fatti, da intendersi non in termini soggettivi quale esigenza di soddisfare la propria curiosità, bensì in termini oggettivi e ben più profondi, di guisa che l’informazione assurge prima di tutto al ruolo di strumento attraverso cui il destinatario ed utilizzatore di essa, nel rendersi conto dei fatti storici narrati, ne tragga una concreta possibilità di apprendimento e di miglioramento della propria capacità di comprendere la realtà in cui vive, per cui contribuisca a far evolvere la coscienza sociale degli individui(11).
2.3 La continenza.
Infine, con riguardo alla continenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, il limite della continenza viene in considerazione non solo sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l’appagamento del pubblico interesse e postula che il giudizio di disvalore incidente sull’onore e sulla reputazione sia espresso non in termini assiomatici ma accompagnato da congrua motivazione, per cui l’inosservanza di tale limite – unitamente agli altri – rende inapplicabile la scriminante e obbliga l’autore del fatto al risarcimento dei danni(12); inoltre, sempre secondo la Cassazione, sussiste l’efficacia scriminante del diritto di cronaca allorché la notizia data, anche se non vera, sia fedele al contenuto di un provvedimento giurisdizionale(13); anche se, va detto, comunque la Cassazione ha posto paletti molto rigorosi al giudice del merito per la valutazione della sussistenza o meno del requisito in questione, affermando – con specifico riguardo all’ipotesi in cui un giornalista riferisca di vicende giudiziarie – che, in tali casi, per ritenere operante la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca, è richiesta una valutazione particolarmente rigorosa, posto che il principio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi(14).
Con una recente pronunzia la S.C. ha riaffermato la individuazione dei presupposti fattuali occorrenti a far ritenere integrata nella singola fattispecie la ricorrenza del requisito in questione, ribadendo come esso risulti soddisfatto allorquando la traduzione in notizia della vicenda avvenga con moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive che, in particolare, si afferma non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell’articolo, ma all’intero contesto espressivo in cui l’articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi(15). Anche la giurisprudenza di merito appare pienamente condividere l’orientamento espresso dalla S.C., riconoscendo la piena liceità della divulgazione di notizie lesive della riservatezza di terzi qualora sia riscontrata, nel caso concreto, la ricorrenza delle tre condizioni della verità dei fatti esposti (oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto di cronaca (ed. pertinenza) e della correttezza formale dell’informazione (ed. «continenza»), ferma restando la necessità del bilanciamento fra diritto di rango costituzionale come il diritto alla riservatezza garantito dall’art. 2 cost. e il diritto di cronaca garantito dall’art. 21 cost(16).
Con specifico riguardo all’attività giornalistica mediante il mezzo televisivo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto sussistete il requisito della continenza – nella sua duplice accezione formale (avuto riguardo alla correttezza del linguaggio utilizzato ed alla forma civile espressiva) e sostanziale (con riferimento a criteri di essenzialità, misura e proporzionalità del linguaggio utilizzato rispetto alla notizia riportata) – allorquando, nel corso di un servizio televisivo, il conduttore si sia limitato ad ascoltare e formulare domande senza aggiungere commenti ed opinioni personali, nel rigoroso rispetto delle dichiarazioni ed opinioni espresse nel corso della intervista anche in termini critici(17). Più di recente, decidendo una nota vicenda, la giurisprudenza ha affermato che in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica politica la pubblicazione, in un quotidiano a diffusione nazionale, di un articolo dove sono tradotti fedelmente titoli e brani di articoli selezionati dalla stampa estera, nei quali erano stati formulati opinioni e giudizi sullo stile di vita, sulle frequentazioni e sull’impostazione etica del presidente del consiglio dei ministri, nonché ipotesi sulle conseguenze di tali comportamenti in ordine alla sfera politica, qualora il loro contenuto venga riportato senza aggiunte, commenti o valutazioni personali e con la contestuale citazione della testata da cui ciascun pezzo è tratto(18) mostrando dunque di avere ben recepito gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione dell’ esistenza del requisito della continenza; requisito che, invece, è stato escluso nel caso in cui i fatti in contestazione, se pur veritieri, siano sotto la lente della magistratura; infatti, si è affermato in giurisprudenza che, in tema di illecito diffamatorio a mezzo stampa, non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca (giudiziaria), per mancato rispetto del requisito della continenza, l’articolo giornalistico che, sia pure in assenza di dolo, riporti in modo chiaro fatti (pur veri) oggetto di indagine da parte della magistratura(19). Ancora più recente è una decisione di merito in cui si è affermato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la configurabilità dell’esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca postula il rispetto, nella pubblicazione di un testo giornalistico, di una serie di condizioni: la prima di esse è rappresentata dalla verità delle notizie (che può essere oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale); condizione che non sussiste, per esempio, quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell’ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva; il secondo dei requisiti è costituito dalla continenza, cioè dal rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (devono essere assenti, per esempio, termini esclusivamente insultanti; infine deve sussistere un interesse pubblico all’informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o ad altri caratteri del servizio giornalistico(20).
Ecco perché, allora, l’esercente il diritto di cronaca e/o quello di critica è obbligato ad un comportamento improntato ai criteri di correttezza e buona fede, ed in tal modo deve agire sia valutando il fatto obiettivamente sia riportandolo ai destinatari della notizia in modo che quanto dal giornalista narrato sia percepito da questi ultimi negli stessi termini in cui il narratore lo ha conosciuto, come sostiene autorevole dottrina(21). In conseguenza, al giornalista è precluso di utilizzare mezzi subdoli per far passare come verità obiettiva, come accadimento storico, ciò che invece è stato già mediato e filtrato dal giudizio individuale del singolo(in questo caso del giornalista che la riporta notizia ), per cui il limite della continenza rappresenta la volontà di caratterizzare l’informazione come obiettiva in una dimensione che non è solo quella della ricostruzione della notizia, ma anche quella delle modalità espositive di essa(22). Secondo altra opinione, la continenza importa l’adozione di una “forma civile” nell’esposizione e valutazione dei fatti, cioè che non ecceda rispetto allo scopo informativo da seguire e che si improntata a serena obiettività, almeno nel senso di escludere ogni preconcetto intento denigratorio e, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, in modo che non sia consentita l’offesa triviale o irridenti i più intimi sentimenti(23); forma che, al contrario, risulta invece violata allorquando il giornalista, per sottrarsi alla responsabilità che gli deriverebbe da informazioni univoche e/o comunque critiche, ma senza per questo rinunziare a trasmetterle, in qualche modo, al lettore, ricorre a subdoli e sleali espedienti – che integrano forme di offesa indiretta – quali : i)il sottinteso sapiente, consistente nell’utilizzare di proposito determinate espressioni – ad esempio riportare parole o frasi tra virgolette – nella consapevolezza che i destinatari, per tutta un serie di ragioni, le intenderanno quasi sicuramente non solo in senso contrario al loro tenore letterale, quanto e soprattutto in senso sfavorevole al soggetto cui tramite esse si intende fare riferimento; ii)gli accostamenti di fatti e persone, anche se totalmente estranee ed indifferenti, in grado di suggestionare il lettore in senso negativo; iii)l’utilizzo di toni ingiustificatamente quanto eccessivamente scandalizzati e sdegnati, in particolare nei titoli, anch’essi in grado di suggestionare in senso negativo; iv)le vere e proprie insinuazioni, attraverso le quali il discorso viene articolato in modo tale che il lettore prende ugualmente in considerazione i fatti in esso riferiti, a discapito della reputazione del soggetto cui i fatti di riferiscono(24).
Non va trascurato di evidenziare, poi, come di recente la giurisprudenza di merito, implicitamente riconoscendo che quello alla manifestazione del pensiero è un diritto che si esplica in senso bidirezionale – e questo assume una non trascurabile rilevanza con riguardo all’ambito applicativo della richiamata esimente – ha affermato che il pur fondamentale diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, scaturente dall’art. 21 cost. deve, oggi, in una moderna società democratica, essere intrinsecamente inteso nella sua accezione più ampia, cioè come diritto non solo «ad informare» ma anche «ad essere informati»; in conseguenza, la estrinsecazione del pensiero di chi effettua comunicazione può infatti influire sulla formazione del pensiero di chi «informazioni percepisce», e, di conseguenza, sulle sue libere scelte, che, se alterate da non vere, denigratorie informazioni, possono risultare direttamente pregiudizievoli non solo per i destinatari della notizia, ma anche eventualmente per soggetti terzi, che da tale comportamento illecito risultino, ex art. 2043 c.c., direttamente pregiudicati(25); anche perché, si afferma parimenti in giurisprudenza, al diritto di telecronaca deve essere attribuito, oltre all’essenziale significato individuale di libera espressione del pensiero del giornalista, anche l’altrettanto importante significato, di carattere sociale, di libera espressione del pensiero dei cittadini destinatari dei messaggi audiovisivi, in quanto titolari del diritto di vedere tutelata la libera formazione del loro pensiero, e – di conseguenza – la formazione di una loro opinione consapevole in riferimento a fatti di pubblica rilevanza; tutela che, certo, è raggiungibile soltanto quando le informazioni fornite sono vere; per contro, quando la distorta informazione, pregiudicando il diritto «di pensiero» degli ascoltatori, in quanto idonea a sviare così le scelte dei cittadini, causa un danno ingiusto anche ad eventuali soggetti terzi, questi ultimi diventano titolari di un diritto risarcitorio, ex art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 21 cost.(26).
3. Diritto di cronaca e riservatezza.
Non può trascurarsi di accennare, anche se solo molto brevemente, al fatto che la problematica in questione viene in rilievo anche sotto il differente profilo per il quale l’articolo giornalistico, anche se non contenga notizie potenzialmente lesive dell’altrui reputazione se non scriminate dalla presenza dei tre elementi sopra richiamati, comunque contenga dati personali di determinati soggetti.
In una simile ipotesi, due sono i contrapposti interessi e diritti che si fronteggiano, ognuno dei quali riceve tutela nella costituzione; essi sono, da un lato, il diritto alla riservatezza, che tutela l’esigenza della persona a che fatti della sua vita privata non siano pubblicamente divulgati e, attenendo ad un valore essenziale della persona umana assurge al rango di diritto inviolabile dell’uomo proclamato dall’art. 2 cost.; dall’altro, viene in rilievo il diritto alla libera manifestazione del pensiero e all’informazione tutelato dall’art. 21 cost.
Per raggiungere il necessario punto di bilanciamento ed equilibrio, secondo la giurisprudenza il contemperamento dei predetti interessi deve essere individuato alla luce del combinato disposto degli art. 12, 3º comma, 136, 137, 3º comma e 139 d.leg. 196/03 e del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, da cui si evince che è legittimo pubblicare dati sensibili di una persona, sempreché gli stessi siano veri, solo se ciò sia essenziale ad informare su fatti di interesse pubblico e se l’informazione, anche dettagliata, sugli stessi sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto e della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti(27).
Del resto, sempre a proposito delle richiamate disposizioni, in dottrina si è affermato come, dal combinato disposto degli artt. 136 e 137 del predetto Codice, emerga che, per il trattamento effettuato da giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti nei rispettivi albi professionali – anche se con l’espresso limite di un’ utilizzo dei dati in questione che risulti finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre forme di manifestazione del pensiero, incluse le forme di espressione artistica – non sarà necessario il consenso preventivo ed informato dell’interessato(28); secondo altri tale esclusione opera anche nel caso in cui oggetto del trattamento risultino essere dati sensibili dello stesso, né sarà obbligatorio richiedere ed ottenere specifico provvedimento di autorizzazione del Garante(29).
Infine, va detto che in materia di dati personali e loro trattamento non può omettersi un – anche se breve – accenno al consenso dell’interessato, requisito che autorevole dottrina qualifica, se prestato successivamente, in termini di autorizzazione mentre, per quello iniziale, in termini di presa di coscienza ed accettazione del modo e delle finalità per cui il trattamento verrà eseguito, per cui in tale ricostruzione si fonda la giustificazione del diritto a verificare le concrete modalità di esecuzione di esso ed eventualmente opporvisi(30). L’importanza del consenso è indirettamente avvalorata dall’orientamento della giurisprudenza che ha escluso che il destinatario di una corrispondenza riservata –al quale quindi i dati in questioni sono legittimamente conosciuti – potesse diffonderli senza il consenso del mittente, anche se a manifestare il consenso fosse il destinatario di essa. Si è infatti affermato che la pubblicazione di corrispondenza epistolare che abbia carattere confidenziale o si riferisca all’intimità della vita privata, in mancanza del consenso dell’autore, costituisce violazione del diritto alla riservatezza, anche qualora la diffusione avvenga con il consenso del destinatario; dal momento che anche i messaggi di posta inviati a una mailing list costituiscono corrispondenza privata, non risulta sufficiente il consenso di uno dei destinatari per la divulgazione delle e-mail ricevute, sembrando prevalente il diritto alla riservatezza dell’autore, riconosciuto e tutelato dagli art. 15 cost., 616 e 618 c.p. e 13 l. 547/1993; inoltre, ha riconosciuto come ulteriore violazione si verificava con la pubblicazione dei dati personali del mittente, quali nome e cognome, posizione lavorativa e sede dell’ufficio(31).
4. Limiti.
In proposito, va osservato che, ove nella fattispecie concreta ricorrano determinate condizioni, la giurisprudenza di legittimità ha, nel corso degli anni e con consolidato orientamento, affermato che un’opera scientifica dell’ingegno esula dai limiti e dalle condizioni richieste dall’art. 21 Cost.
Per un breve cenno descrittivo, va ricordato come in giurisprudenza si è affermato – anche se con specifico riferimento al diritto d’autore – che deve intendersi, per opera scientifica, quella manifestazione del pensiero diretta all’esposizione e all’incremento di una qualunque scienza e all’arricchimento del campo del sapere; sicché la sua protezione attiene non già a quel che di scientifico essa dice (giacché il diritto di sfruttamento economico dell’ingegno personale non può estendersi al contenuto intellettuale intrinseco degli insegnamenti che dall’opera possono trarsi, atteso che la verità scientifica, nel momento in cui si rivela, diviene bene comune e viene affidata alla disponibilità di tutti per il progresso delle scienze e della cultura in generale), ma esclusivamente alla forma espressiva dell’opera stessa(32). Per la Cassazione, infatti, la critica scientifica costituisce legittima manifestazione del pensiero qualora risponda all’utilità sociale, sia accompagnata dall’indicazione delle ragioni che hanno condotto alla sua formulazione e, infine, non ecceda il limite della continenza, il quale non solo vieta l’uso di espressioni sconvenienti, ma consiste nel non andare al di là di quanto è strettamente necessario per l’appagamento del pubblico interesse(33). Ancora più di recente il Supremo Collegio ha avuto modo di riaffermare che la natura scientifica di un’opera dell’ingegno esclude l’applicabilità delle condizioni e dei limiti imposti dall’art. 21 cost. in materia di cronaca giornalistica, quali, specificatamente, la necessaria e puntuale verifica dell’oggettiva verità dei fatti narrati, in sé privi di rilevanza, posto che, al pari della satira, anche l’attività scientifica per la quale trova applicazione la disciplina di cui agli art. 9 e 33 cost., può estrinsecarsi mediante modalità di espressione sottratte al parametro della verità ed anche eventualmente lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato e non si risolvano in una mera aggressione gratuita e distruttiva dell’onere del soggetto interessato(34).
Per concludere sul punto va detto che, in una fattispecie analoga, si riscontra un orientamento giurisprudenziale più favorevole rispetto al diritto di cronaca, con specifico riguardo alla ipotesi della satira, in relazione alla quale il differente trattamento viene individuato nel fatto che non occorre, perché operi la scriminante, il requisito della verità – proprio in quanto a monte la satira prescinde da essa – per cui tale scriminante rinviene uno spazio applicativo indiscutibilmente più esteso. Infatti, si è affermato in giurisprudenza che la satira si configura come diritto di critica esercitato in forma sarcastica ed ironica, trovando riconoscimento nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 cost.(35); secondo la Cassazione, poi, il diritto di satira, di rilevanza costituzionale, costituisce una manifestazione del diritto di critica che può esprimersi mediante la rappresentazione artistica della vignetta con la quale si realizza la riproduzione ironica di un fatto anche mediante lo strumento dell’inverosimiglianza e dell’iperbole al fine di suscitare il riso e sferzare il costume; per la sua natura di giudizio soggettivo ed opinabile la satira è sottratta al parametro della verità ma soltanto i fatti espressi in modo apertamente difforme dalla realtà sono privi di capacità offensiva mentre la riproduzione apparentemente attendibile di un fatto di cronaca deve essere valutata secondo il criterio della continenza delle espressioni e delle immagini utilizzate; non può, pertanto, essere riconosciuta la scriminante dell’esercizio del diritto di critica per le attribuzioni di condotte illecite e riprovevoli o moralmente disonorevoli, per gli accostamenti volgari o ripugnanti, per la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio perché anche per la satira, la libertà di manifestazione del pensiero non può infrangere il rispetto di diritti fondamentali della persona (36); sempre secondo i giudici di legittimità, poi, la satira, che costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può estrinsecarsi anche mediante l’immagine artistica (come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte) è sottratta, diversamente dalla cronaca, al parametro della verità, ma rimane soggetta ai limiti della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini adoperate rispetto allo scopo perseguito di denuncia sociale o politica, la cui valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito(37). Ancora in seguito, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto che, essendo la satira non la cronaca di un fatto, bensì la riproduzione ironica, paradossale e surreale di una situazione inverosimile, l’ambito in cui opera la relativa scriminante è più ampio rispetto al diritto di cronaca, non applicandosi il parametro della verità della notizia, ma soltanto i limiti dell’interesse pubblico e della continenza, i quali risultano violati dall’aggressione gratuita ed insultante, esplicitata in modo volgare e ripugnante, che non rispetti i valori fondamentali della persona in quanto tale, colpendone senza ragione la figura morale(38).
5. Osservazioni conclusive.
Per concludere questa breve analisi, va evidenziato che l’area dei requisiti occorrenti perché l’esercizio del diritto di cronaca risulti legittimo e quindi pienamente scriminato da conseguenze in termini di illecito civile e penale, è stata ampliata per effetto dell’elaborazione giurisprudenziale ma anche per l’intervento della normativa in materia di tutela dei dati personali: il requisito in questione, dunque, potrà dirsi soddisfatto allorquando l’informazione risulti essere anche essenziale.
La giurisprudenza, infatti, ha affermato che l’attività giornalistica e d’informazione è retta dal principio cardine della «libertà del trattamento» e tuttavia il corretto esercizio del diritto di cronaca presuppone il rispetto di alcuni limiti, in particolare del principio «dell’essenzialità dell’informazione riguardo ai fatti di interesse pubblico»; di guisa che la divulgazione di dati personali e sensibili avvenuta in violazione del predetto limite è lesiva del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali e sensibili, comportando il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subìto ai sensi dell’art. 18 l. n. 675/96 e 2050 c.c.(39).
Ed ancora, si è statuito che, in tema di esercizio dell’attività giornalistica, la demarcazione tra il legittimo esercizio del diritto di cronaca e l’illecita lesione del diritto della personalità della riservatezza va individuata nei criteri dell’interesse sociale a fruire delle informazioni oggetto della cronaca e dell’essenzialità della notizia in essa pubblicata(40).
Va tenuto presente che, a norma degli artt. 136 e 137 del D.Lgs. n. 196 del 2003, è libero il trattamento dei dati effettuato nell’esercizio della professione di giornalista, fermi restando imiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’ essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Tuttavia, secondo il Garante Privacy, sebbene la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali riservi all’attività giornalistica un regime speciale, consentendo al giornalista di diffondere i dati anche senza il consenso degli interessati, tale diffusione deve avvenire, tuttavia, non solo nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare di quello della essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ma anche nel rispetto di alcuni principi generali applicabili a qualunque tipo di trattamento, tra i quali il dovere di trattare i dati personali in modo corretto, verificando anzitutto la loro esattezza(41).
In particolare quella che viene in rilievo è la previsione contenuta nel 3° comma dell’art. 137 del predetto D.lgs 196/2003 secondo cui, in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’art. 136, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; la norma prevede poi, al capoverso, che possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico. In proposito, di recente la giurisprudenza di legittimità ha affrontato, in sede penale, l’esame di una delicata e dolorosa vivente in cui un giornale aveva pubblicato le foto di un minore in fin di vita in conseguenza di un’aggressione ricevuta, riconoscendo che in quel caso tale pubblicazione andasse, ingiustificatamente, ben oltre il fine divulgativo della relativa notizia, per cui sussisteva la violazione della previsione contenuta nella legge n. 675/1996 come sostituita dal d.lgs 196/03 ha sostenuto infatti la Cassazione che, in tema di diffusione dei dati personali per finalità giornalistiche, l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico quale presupposto, in assenza del consenso dell’interessato, di liceità della condotta deve essere inquadrata nel generale parametro della continenza, nel senso della indispensabile osservanza del limite di contemperamento tra la necessità del diritto di cronaca e la tutela della riservatezza del dato(42).
In dottrina si evidenzia come le disposizioni del D.lgs 196/03 sopra richiamata rimandino al Codice Deontologico dei Giornalisti, introdotto giusta Provvedimento del Garante del 29. Luglio 1998, pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 1998, n. 179 (43).
L’art. 6 risulta specificamente dedicato al requisito della <essenzialità> dell’informazione, stabilisce al primo comma che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti; al secondo comma la norma prevede che la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica; infine, la norma si chiude con la disposizione dettata dal terzo comma, secondo cui commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
La medesima dottrina, poi, per altro verso rileva come il limite della essenzialità ha come scopo esclusivo quello di tutelare la riservatezza della persona, 3iferendosi in una prospettiva che non si esita a definire come statica, alla sfera privata dell’individuo (44); secondo altri, poi, la finalità prima dell’ulteriore limite rappresentato dall’essenzialità della notizia non è quello di impedire il verificarsi di un potenziale danno per il titolare dei dati, bensì di impedire la diffusione non preceduta dall’indispensabile consenso . e quindi fuori controllo – di informazioni personali tramite il mezzo della stampa(45).
Ben si comprende, allora, perché autorevole dottrina ha evidenziato, innanzitutto, che tale previsione normativa si caratterizza – ed in questo risiede la sua portata innovativa – per la peculiarità di una codificazione attuata con il ricorso ad una formulazione elastica ed aperta, come tale destinata a sfociare in una sua concreta applicazione caso per caso(46) quasi fosse un contenitore da riempire volta per volta con gli elementi raccolti nella singola fattispecie.
Infine, il medesimo autore ha precisato che il requisito della essenzialità della notizia si ponga in diretto collegamento con l’esigenza – attuabile in concreto solo facendo ricorso alla divulgazione di eventuali dati personali dei soggetti cui la notizia si riferisce- di spiegare in modo(rectius, forma)civile una notizia che risponda a verità, in possesso di utilità per la collettività ed, infine, caratterizzata dall’originalità del fatto e/o dei protagonisti di esso(47).
Pertanto, e per concludere, può convenirsi sul fatto che l’essenzialità – con il limite da essa rappresentato – si inserisce perfettamente in quel complesso di nozioni che regolano il rapporto tra singola persona e collettività rispetto al patrimonio informativo: ogni soggetto, dunque, deve poter controllare la circolazione dei dati che lo riguardano, esprimendo il proprio consenso ad essa ed alle modalità con cui avviene, in quanto è proprio questa la moderna nozione di privacy, ovvero non più – o non soltanto – intesa come right to be let alone, ma anche diritto in chiave procedimentale che, superando l’originaria logica della esclusione degli altri a tutela del chiuso segreto dei propri dati personali, perviene all’idea attuale di un diritto a controllare le proprie informazioni personali proiettate verso l’esterno: ecco allora che il triangolo delle esimenti del diritto di cronaca e critica, viene ad essere completato dal nuovo elemento della essenzialità, per cui si trasforma in un <quadrilatero> che non solo descrive l’ambito spaziale in cui può esercitarsi la libertà di manifestazione del pensiero del giornalista, ma addirittura lo favorisce(48).
NOTE
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STANZIONE P., Il riserbo e la notizia: per un’etica della comunicazione, Salerno, 1996, p. 9 e ss.
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STANZIONE P., Manuale di Diritto Privato, Torino, 2009, p. 308 e ss.
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Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711, nota Pardolesi.
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SICA S.– D’ANTONIO V., op. loc. ult. cit.
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Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 1996, n. 982, in Danno e resp., 1996, 456, nota Chiarolla.
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SICA S.– D’ANTONIO V., op. ult. cit., p. 839.
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Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5081, in La responsabilità civile, 2011, 442, nota Ballerini.
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Cass. civ., sez. I, 6 aprile 1993, n. 4109, in Corr. giur., 1993, 445, nota Zeno Zencovich.
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Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 482, in Foro it., Mass., 2009, 31.
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SICA S- D’ANTONIO V., op. ult. cit., p 844 e ss.
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Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2002, n. 370, in Foro it., Rep., 2002, voce Responsabilità civile, n. 197.
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Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002, n. 7628, in Giust. civ., 2002, I, 244;
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Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2010, n. 16917, in Giur. it., 2011, 1789 , nota Salerno.
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Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20608, in Foro it., Mass., 2011, 842.
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Trib. Bologna, 17 marzo 2011, in Dir. ind., 2012, 65, nota Foglia.
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Trib. Roma, 16 settembre 2011, in Foro it., 2011, I, 2839.
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Trib. Potenza, 27 gennaio 2010, in Danno e resp., 2011, 315, nota Chiarolla.
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SICA S. – D’ANTONIO V, op. ult. cit., p. 846 e ss,.
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Minussi D., Trattato organico di diritto civile, Napoli, 2006, I, 311.
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Minussi D., op. ult. cit., p. 312.
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Trib. Torino, 20 febbraio 2012, in Corriere giur., 2012, 798, nota Amendolagine;
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Trib. Torino, 20 febbraio 2012, cit.
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Trib. Livorno, 19 febbraio 2010, in Dir. informazione e informatica, 2011, 591, n. Maffei.
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SICA S. – D’ANTONIO V., op. ult. cit., p.848.
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SICA S. – D’ANTONIO V., op. ult. cit., p.848.
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SICA S., op. ult. cit., p. 476.
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SICA S.-D’ANTONIO V., op. ult. cit., p. 850 e ss.
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