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La convivenza di fatto disciplinata dalla Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) può essere riconosciuta solo ai cittadini residenti in Italia. Non si applica, quindi, ai cittadini italiani iscritti all’Aire e residenti all’estero, ma è invece riconosciuta ai cittadini stranieri che vivono in Italia.
A ribadirlo è un parere ufficiale del Ministero dell’Interno, chiamato a giudicare in merito alla richiesta di costituzione della convivenza di fatto da parte di due italiani residenti a Bangkok.
Come espressamente stabilito dalla Legge Cirinnà, dunque, le coppie di fatto possono essere disciplinate solo all’interno del territorio italiano. Ma vediamo nel dettaglio in quali casi la convivenza deve essere riconosciuta.
Che cosa sono le convivenze di fatto?
Chiariamo, innanzitutto, che cosa si intende oggi per convivenza di fatto. Secondo l’art. 1, comma 36 della Legge Cirinnà, sono conviventi di fatto due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”.
Possono costituire coppie di fatto sia cittadini omosessuali sia eterosessuali. L’unica condizione, oltre ovviamente alla convivenza stabile, è che i due partner non siano vincolati da rapporti di parentela o da matrimonio o unione civile. Per l’accertamento della stabile convivenza, è necessaria l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di residenza.
Le convivenze di fatto non si applicano agli iscritti all’Aire
Ebbene, come chiarito dal Ministero dell’Interno, la disciplina della convivenza di fatto si applica solo ai cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
Il 2 gennaio scorso il Comune di Milano aveva rifiutato il riconoscimento della costituzione di una coppia di fatto a due cittadini italiani residenti a Bangkok, in Thailandia, perché “la disciplina introdotta dalla Legge 76/2016” si applica “per espressa previsione di legge” solo a chi vive stabilmente in Italia. Il Ministero dell’Interno ha confermato il rifiuto del Comune: non possono costituire convivenze di fatto i cittadini iscritti all’Aire.
I due richiedenti residenti in Thailandia dovranno quindi essere semplicemente registrati nella medesima scheda di famiglia anagrafica Aire, in applicazione della generale disciplina per i cittadini italiani residenti all’estero.
Quali sono i diritti dei conviventi di fatto?
Ma quali sono i diritti che spettano, secondo la Legge Cirinnà, ai conviventi di fatto residenti in Italia?
Il convivente, innanzitutto, può essere nominato tutore o amministratore di sostegno se il partner viene dichiarato inabilitato, può visitare il partner in carcere o in ospedale e prestare assistenza in caso di malattia.
In caso di morte del convivente intestatario del contratto di affitto, inoltre, il partner può subentrare nel contratto e rimanere nell’immobile. Se il convivente deceduto era proprietario della casa, poi, il partner può continuare a vivere nella dimora per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Molto importante anche il diritto al risarcimento del danno in caso di morte del partner per infortunio sul lavoro o altro fatto illecito.
In caso di separazione della coppia di fatto, infine, il partner che versi in stato di bisogno ha diritto agli alimenti. Non è invece possibile, a differenza che nel matrimonio, richiedere il mantenimento.
I contratti di convivenza
La Legge prevede, oltre ai diritti riconosciuti a tutte le convivenze di fatto, la possibilità di sottoscrivere uno specifico contratto di convivenza.
Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata a firma di un notaio o di un avvocato. Tale documento ufficiale serve a regolare con maggiore precisione le “modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune” e se desiderato il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Davide Basile
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