La normativa di riferimento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto le “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. A cura di Carlo Giordano e Marilena Losito, funzionari della Camera Arbitrale di Milano, società interamente partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, operativa da 30 anni sui servizi di risoluzione alternativa delle controversie. Per l’approfondimento, consigliamo il Corso abilitante e di aggiornamento per Gestore della crisi da sovraindebitamento -Corso on-line ON DEMAND
Indice
1. Cos’è il sovraindebitamento: definizione e fonti normative
Nel 2012, viene introdotta, dunque, nel nostro ordinamento la definizione di sovraindebitamento come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“. In altri termini, si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce a sostenere i propri impegni economici e a rimborsare finanziamenti o debiti. Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute. Per far fronte a queste situazioni e con l’obiettivo di creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco, il Decreto ministeriale 202/2014, con il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” istituisce gli “Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio”. Successivamente la Legge 132/2015 che prevede misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria contribuisce a definire meglio l’intero quadro normativo. Sul tema, consigliamo il volume “Nuovo correttivo alla crisi di impresa -Cosa cambia per professionisti e imprese”
Nuovo correttivo alla crisi di impresa
Il presente volume illustra le novità di interesse per gli operatori del settore delle procedure concorsuali contenute nel c.d. Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Il commento operativo articolo per articolo si propone di fornire una guida completa all’interpretazione ed all’applicazione delle rilevanti modifiche apportate al CCII, a breve distanza dalla sua entrata in vigore. Tra le principali novità, l’ampliamento della composizione negoziata della crisi come procedura per il superamento della situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza e il potenziamento del ruolo dell’esperto. Rilevanti interventi riguardano anche la disciplina del sovraindebitamento e del concor- dato minore, aperto al debitore sovraindebitato diverso dal consumatore, e i requisiti più rigorosi per ottenere il cram down fiscale, uno dei punti più significativi della nuova disciplina, con cui il Legislatore risponde all’esigenza di conciliare la tutela delle ragioni dei creditori pubblici ed il superamento della crisi d’impresa. Per agevolare la lettura delle novità è riportato a confronto il vecchio ed il nuovo testo in cui sono evidenziati i cambiamenti operati dal legislatore.Giorgio CherubiniAvvocato, ammesso al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, esercita nel settore del diritto commerciale e della crisi d’impresa. Già Presidente e attualmente socio onorario di INSOL Europe, è Vice Presidente dell’ISIR. Founding Partner dell’Associazione professionale Explegal, ricopre incarichi su nomina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in numerose procedure concorsuali. Già curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma, commissario liquidatore su nomina dell’IVASS, è autore di pubblicazioni e relatore in conferenze nazionali e internazionali.
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2. Che cosa è un OCC – Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio
Si tratta di un’istituzione, imparziale ed indipendente, che gestisce le procedure legate al sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi. Solo gli enti pubblici iscritti all’apposito Registro del Ministero di Giustizia possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza. E’ a tali organismi che il debitore imprenditore o cittadino, tra quelli legittimati dalla legge, può rivolgersi, al fine di far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori. Chi può accedere: solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l’iniziativa di attivare la procedura. I creditori non possono farlo al posto del debitore. In particolare, secondo la legge i soggetti legittimati sono: il consumatore; l’ imprenditore agricolo; c.d. start up innovativa; imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila); l’imprenditore sopra soglia art 1 Legge Fallimentare ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila); l’imprenditore cessato; il socio illimitatamente responsabile; i professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi; le società professionali ex L. 183/2011; le associazioni professionali o studi professionali associati; le società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali; gli enti privati non commerciali. Non possono accedere: l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali; chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento; chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore; chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica. Per l’attivazione del procedimento è necessario fornire tutti i dati necessari per ricostruire la situazione economica. Il costo complessivo del servizio è determinato sulla base dell’effettivo valore della crisi.
3. Come funziona il procedimento
L’Organismo di gestione delle crisi riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista definito dalla legge “Gestore della crisi”. I Gestori della Crisi sono esperti con una specifica formazione, giuridica ed economica e una concreta esperienza di gestione e pianificazione economico-finanziaria. Il Gestore ha il compito di studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore e al suo consulente, delle possibili soluzioni. Dunque, a seguito dell’esame della documentazione prodotta, il Gestore affianca il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. L’elenco dei Gestori è stato costituito attraverso una selezione pubblica. Nuovi gestori potranno essere nominati solo attraverso selezioni pubbliche, indette a seconda delle esigenze di servizio.
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4. Tre possibili procedure e risultati
Il procedimento si potrà concludere in tre modi diversi o con un accordo di composizione della crisi, o con un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore. L’OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto. In particolare: 1) Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
2) Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale.
3) Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione. L’esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.
Presso la Camera Arbitrale di Milano, società interamente partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è stato istituito nel 2016 l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC) delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano-MonzaBrianza-Lodi, Pavia, Sondrio, Varese, iscritto al n.80 del Registro degli Organismi, tenuto dal Ministero della Giustizia. In Camera Arbitrale di Milano è stato individuato il Referente (per come definito all’art. 2, comma 1, lett. i del D.M. 202/2014). Presso ciascuna Camera di Commercio è istituita, invece, una Segreteria territoriale.
Fino a prima dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, si registrava un aumento dei casi di sovraindebitamento di privati, imprenditori ed ex imprenditori, afflitti da una situazione debitoria insostenibile, ovvero eccessiva rispetto al proprio patrimonio. Sono state 263 le nuove domande depositate in Camera Arbitrale di Milano nel 2019. Si è registrato un aumento delle domande di aiuto nel 2019 del +39% rispetto all’anno precedente. L’incremento delle domande dal 2018 rispetto al 2017 è stato del +125%. Per la maggior parte si tratta di privati indebitati o di ex imprenditori insolventi. Poche le imprese attive che ad oggi vi fanno ricorso. Si calcola in 300 giorni la durata dell’intera procedura, dalla domanda alla conclusione della pratica. Nel 47% dei casi la procedura scelta dal debitore è la liquidazione del patrimonio, nel 35% dei casi il debitore propone un accordo e nel 18% dei casi si opta per il piano del consumatore.
Oggi le crisi da sovraindebitamento segnano, invece, un trend numerico in evidente decrescita, che trova origine nell’attuale emergenza sanitaria e nella particolare natura della situazione in cui si trova la maggioranza degli utenti dell’Organismo delle crisi da sovraindebitamento. Il calo è dovuto anche alla sospensione dei termini, prevista dal Decreto Legge Cura Italia e alla sospensione dei pagamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, che hanno di fatto cristallizzato la situazione. Per quanto riguarda la gestione delle crisi da sovraindebitamento, terminato il periodo di emergenza sanitaria, ci si aspetta un graduale, forse lento, ritorno alla situazione precedente e, in un momento successivo, un aumento del numero di aziende in situazione di difficoltà economica, interessate ad utilizzare il servizio sulla gestione delle crisi da sovraindebitamento.
Qui il Regolamento completo di Tariffario e Codice di Autodisciplina della Camera Arbitrale di Milano.
( https://www.camera-arbitrale.it/it/download/sezione/2126/regolamento-occ-sovraindebitamento.pdf)
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