Le criticità della tariffa puntuale sulla gestione dei rifiuti urbani

Redazione 16/05/18
Di Luigi Lovecchio 

Il decreto dell’Ambiente non ha affatto colmato la lacuna normativa che inficia sin dall’inizio la tariffa puntuale, la quale resta comunque una prestazione patrimoniale imposta, seppure di natura asseritamente non tributaria. Il delegato ha dunque ritenuto di limitare il proprio intervento alla mera definizione di misurazione puntuale dei rifiuti, per di più, come si vedrà appresso, con modalità affatto condivisibili.

La tariffa puntuale, corrispettivo

Ai sensi dell’articolo 1, comma 668, legge n. 147/2013, nei comuni che hanno attivato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti è possibile applicare una tariffa corrispettivo che tuttavia era (ma come vedremo, tuttora è) priva di alcuna regolamentazione normativa di riferimento, ai fini della determinazione del quantum da applicare a ciascun utente. Ed invero, il richiamo al d.P.R. n. 158/1999 ivi contenuto è facoltativo, di tal che i comuni erano legittimati (ma per l’appunto lo sono tuttora) a non applicare il suddetto regolamento normalizzato e ad adottare una tariffa sostanzialmente libera. Tuttavia, è evidente come un simile assetto normativo, calato nel contesto di una privativa di legge comunale, quale quella che ancora assiste la gestione dei rifiuti urbani (art. 198, d.lgs. n. 152/2006), si traduceva nell’attuazione di una prestazione patrimoniale imposta in aperta violazione della riserva di legge, di cui all’articolo 23 della Costituzione.

In linea teorica, dunque, l’emanando decreto ministeriale attuativo della nuova tariffa puntuale avrebbe dovuto innanzitutto farsi carico di rimediare a tale lacuna legislativa, dettando con sufficiente precisione i criteri tecnici per la determinazione della tariffa medesima.

Ed invece, è agevole constatare, leggendo il d.m 29.4.2017, che il provvedimento in esame si è soprattutto occupato di definire le condizioni gestionali di partenza, in presenza delle quali è possibile applicare la tariffa puntuale, senza tuttavia chiarire le regole da rispettare per la costruzione del nuovo prelievo.

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