Il Tar Piemonte, Torino, sez. II, con sentenza del 14 marzo 2014 n. 460, torna, tra le tante tematiche affrontate nel decisum, sulla questione della delibera di giunta dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Secondo l’art. 134 del TUEL le deliberazioni, ordinariamente, producono effetti dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio on line della p.a.
Lo stesso articolo, al comma 4, consente che, nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
In sostanza si tratta di una norma che tende a salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo politico nelle more della pubblicazione dell’atto, al fine di evitare uno spazio temporale ( dal giorno della deliberazione a quello dell’effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l’obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l’effetto annuncio connaturato all’ordinaria regola di cui al terzo comma dell’art. 134.
La vicenda nasce da una delibera immediatamente esecutiva che vietava la somministrazione di alimenti e bevande in alcuni ambiti del Comune di Torino caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio.
Una deliberazione di questo tipo paralizzava sul nascere anche eventuali richieste di somministrazione intervenute prima della pubblicazione e dal momento stesso in cui era stata adottata a prescindere dalla circostanza che l’interessato ne avesse o meno conoscenza.
La società ricorrente, ritenutasi penalizzata dal divieto declinato nell’atto ha dovuto impugnarla davanti al giudice rilevando una pretesa carenza di motivazione.
Il Collegio si è soffermato in modo significativo statuendo un principio che, spesso, gli enti locali, nella redazione degli atti degli organi collegiali, trascurano: ovvero la necessità che l’immediata esecutività venga corredata da adeguata motivazione da parte della giunta o del consiglio.
Non rammentando, che la motivazione stessa, ex art. 3 della legge 241 del 1990, costituisce un requisito di legittimità dell’atto amministrativo.
Come precisato dalla giurisprudenza, la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto.
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