È principio di diritto del tutto pacifico che le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura costituiscono esercizio di potere discrezionale. Tuttavia, se è vero che la scelta dell’Organo di autogoverno della Magistratura costituisce una valutazione di opportunità alla quale il Giudice Amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma considerazione, va parimenti affermato che questa azione amministrativa discrezionale, al pari di tutte le altre, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.
I limiti di tale sindacato, oramai consolidati in giurisprudenza in relazione alle valutazioni con cui il Consiglio Superiore della Magistratura conferisce ai magistrati uffici direttivi, sono estesi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione a base della decisione nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.
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