Appare opportuno, in primo luogo, precisare la definizione di fotografia, infatti, per fotografia debbono intendersi immagini di elementi naturali, persone, tratti di vita sociale ottenuti con processo fotografico o processi similari. Le riproduzioni di opere dell’arte figurativa o di fotogrammi di pellicole cinematografiche appartengono anch’esse al genus delle fotografiche.
Differenza tra opere fotografiche e fotografie semplici
Il Legislatore tuttavia ha previsto due diverse categorie di fotografie, cui appresta due diversi livelli di tutela:
● Opere fotografiche
● Fotografie semplici
Nel primo caso il legislatore, ritenendo che la fotografia abbia un connotato di creatività, appresta una tutela piena, pari alle altre opere dell’ingegno, ai sensi dell’art. 2 n.7 della Legge sul diritto d’autore
Qualora la fotografia non abbia il requisito della creatività verrà riconosciuta una tutela minore: quella dei c.d. diritti connessi al diritto d’autore.
Vi è una terza categoria di foto, le fotografie di mera documentazione, ovvero pedisseque riproduzioni di documenti, scritti, carte d’affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Quest’ultimo genere di fotografia non gode di alcuna tutela ai sensi dell’art. 87 comma 2 L.d.a.
Approfondiamo ora i requisiti in base a cui una fotografia può essere ritenuta opera fotografica e godere, quindi, della tutela piena. Per rientrare tra le opere fotografiche l’immagine deve essere dotata dei requisiti previsti per le altre opere dell’ingegno tutelate e precisamente del carattere creativo e della novità. Infatti, le opere fotografiche vengono anche definite fotografie artistiche.
In concreto la fotografia deve contenere un qualcosa in più della semplice rappresentazione della realtà, si deve poter cogliere l’apporto creativo dell’autore.
Questo apporto è rinvenibile nell’accuratezza tecnica e spiccata caratterizzazione espressiva percepibile facilmente nella visione della foto ( Trib. Milano 15.09.2015 n. 10279).
Diversi orientamenti giurisprudenziali
Sull’argomento si registrano tuttavia due orientamenti diversi, uno maggiormente rigoroso che – ad esempio – prende in esame l’originalità dell’inquadratura, della scatto, la prospettiva, la luce della fotografia ecc.., l’altro ritiene sia sufficiente che l’autore trasmetta il suo gusto, la sua fantasia e sensibilità. Sul punto degna di nota è la sentenza del Tribunale di Catania del 24.11.2004 secondo cui la fotografia artistica non si identifica con l’originalità assoluta, né con la novità, ma richiede che l’opera riveli un’impronta personale dell’autore, e cioè sia frutto non solo della tecnica ma dell’ingegno, della sensibilità e della perizia del medesimo.
Sono invece da considerarsi fotografie semplici, e quindi non artistiche, le immagini che ritraggono persone, elementi della natura, fatti della vita sociale, ottenute attraverso il processo fotografico o con processi analoghi, ivi comprese le riproduzioni dell’arte figurativa e i fotogrammi di pellicole cinematografiche prive del carattere creativo ( art. 87, comma 1, L.d.a).
Concretizzandosi l’immagine nella pedissequa riproduzione della realtà, priva di apporto creativo e reinterpretazione dell’autore, lo scatto potrà essere tutelato come mera fotografia semplice, quindi con protezione dei diritti connessi di cui agli artt. 88 e ss. L.d.a. disciplinanti il diritto esclusivo del fotografo alla riproduzione e diffusione e spaccio della fotografia per la durata di 20 anni dalla produzione della fotografia.
Alla luce di quanto sopra esposto il fotografo potrà sicuramente tutelare l’immagine realizzata dalla illecita riproduzione, dalla pubblicazione non autorizzata ( anche sul web) e da ogni altro tipo di violazione dei propri diritti autorali, tuttavia sarà fondamentale valutare attentamente in quale delle due categorie la foto è ricompresa e conseguentemente il tipo di tutela, e l’eventuale risarcimento, a cui il fotografo avrà diritto tenuto conto della maggior tutela garantita alle opere fotografiche.
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