L’ Art. 19 BetmG è stato radicalmente novellato dalla LF 20/03/2008, in vigore dallo 01/07/2011. La sanzione prevista nel cpv. 1 consiste nella reclusione sino ad un massimo edittale di 3 anni, oppure nella condanna al pagamento di una pena pecuniaria.
Le lett. a, b, c, d comma 1 Art. 19 BetmG pp. e pp. azioni che divengono illecite se il soggetto agente le compie << senza essere autorizzato >>. Nello specifico, diviene illegale, qualora manchi un nulla-osta della Pubblica Amministrazione, produrre, spedire, procacciare o acquistare stupefacenti, eccezion fatta per l’ uso terapeutico di matrice medica.
In realtà, le lett. a, b, c, d comma 1 Art. 19 BetmG utilizzano un lessico ampio e, anzi, onnicomprensivo, nel senso che i verbi menzionati sono ben 17, ovvero: coltivare, fabbricare, produrre, depositare, spedire, trasportare, importare, esportare, far transitare, alienare, prescrivere, procurare, mettere in commercio, possedere, detenere, acquistare e procurarsi.
Tuttavia, nello specifico contesto, la quadruplice reiterazione dell’ inciso << senza essere autorizzato >> si riferisce all’ uso medico non voluttuario e, al limite, all’ utilizzo di sostanze illecite per finalità di Ricerca sperimentale o chimica
La lett. e comma 1 Art. 19 BetmG p. e p. il caso di chi << finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento >>. Il lemma << finanziamento >> ed il verbo << finanziare >> rimandano allo white-collar-crime, agito dagli intermediari economici, tanto tipici quanto a-tipici ( Banche, ma anche Fiduciari, Operatori giuridici, Banco-Posta, titolari di mezzi di pagamento elettronici, informatici o, comunque, non tradizionali ). La lett. e comma 1 Art. 19 BetmG è dunque implicitamente connessa agli Artt. 260 ter StGB ( organizzazione criminale ), 305 bis StGB ( riciclaggio di denaro ) e 305 ter StGB ( carente diligenza nel diritto di comunicazione )
La lett. f comma 1 Art. 19 BetmG p. e p. l’ apologia e qualifica come imputabile chiunque << incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti >>. Ciononostante, anche nel caso dell’ incitamento, va distinta, a livello giurisprudenziale, l’ apologia per finalità terapeutiche nonché l’ istigazione non lucrativa proferita nel nome di ideali anti-proibizionistici.
Infine, la lett. g comma 1 Art. 19 BetmG p. e p. gli << attti preparatori >>, sempre ammesso che, nel caso concreto, il Magistrato riconosca l’ effettiva consistenza dei preparativi. Trattasi, come sempre anche nell’ Ordinamento italiano, di una questione esegetica tutt’ altro che scontata.
Il comma 2 Art. 19 BetmG, in quattro casi più gravi, aumenta la pena detentiva prevista e la rende cumulabile con una sanzione pecuniaria.
Il primo << caso grave >> è contemplato dalla lett. a comma 2 Art. 19 BetmG e consiste nel sapere o, quantomeno, nel dover ragionevolmente presumere, che la cessione dello stupefacente << può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone >>. Tale è il caso dell’ ecstasy nell’ attuale interpretazione del Bundesgericht e della Medicina Forense svizzera.
Nella lett. b comma 2 Art. 19 BetmG è caso grave pure l’ agire << come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti >>. Il pensiero corre all’ Art. 260 ter StGB, quindi all’ italico Art. 416 bis Codice Penale.
La lett. c comma 2 Art. 19 BetmG p. e p. con maggiore rigore il trafficante professionista che << realizza una grossa cifra d’ affari o un guadagno considerevole >> . Siffatta previsione normativa risulta utile per distinguere, come normale, il narcotrafficante internazionale dal piccolo spacciatore tossicodipendente di quartiere.
Infine, la lett. d comma 2 Art. 19 BetmG intende, a livello di ratio, proteggere i minori degli anni 18 e sanziona pesantemente il reo dedito allo spaccio << in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze >>. Nel concreto, chi scrive mette in dubbio questa necessità onnipresente di iper-proteggere, sempre e comunque, minorenni assai preparati, pienamente coscienti dei rischi assunti, poco ingenui e sovente muniti di discrete somme di denaro.
Il comma 3 Art. 19 BetmG prevede un’ eventuale attenuazione delle pene pp. e pp. ex commi 1 e 2, e ciò secondo << il libero apprezzamento >> del Magistrato. Detto all’ italiana, trattasi di un << giudizio secondo equità >>. Il primo caso di eventuale mitigazione sanzionatoria afferisce ad << atti preparatori >> che si siano poi rivelati non altamente anti-sociali o destabilizzanti per l’ ordine pubblico ( v. la precedente lett. g comma 1 Art. 19 BetmG ). Il secondo caso riguarda qualunque reato ad eziologia tossicomanica << se l’ autore è tossicomane e l’ infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti >> ( lett. b comma 3 Art. 19 BetmG ). Come si vede, il Legislatore federale, per la seconda volta nell’ Art. 19 BetmG, differenzia, lodevolmente nonché umanamente, tra il narcotraffico mondiale di grande calibro e, all’ opposto, la disperata miseria di un anonimo tossicodipendente pressoché inimputabile.
Infine, il comma 4 Art. 19 BetmG p. e p. la perseguibilità dei reati or ora esaminati anche se essi sono stati commessi all’ estero e se il reo non è estradabile, ma egli è stabilmente domiciliato in Svizzera. Ciononostante, con notevole senso garantistico, l’ atto illecito, per reciprocità, deve << essere punibile anche nel luogo in cui è stato commesso >>. In modo altrettanto democratico, << si applica la legge di tale luogo se è più favorevole all’ autore >> ( capoversi 1 e 2 comma 4 Art. 19 BetmG ). A parere di chi scrive, l’ Art. 19 BetmG reca il pregio di enunziare in forma esplicita Prassi e Regole che, viceversa, avrebbero dovuto essere affidate allo stanchevole e pure mutevole stare decisis giurisprudenziale.
L’ Art. 19 bis BetmG.
Sono due i Principi di fondo che animano l’ Art. 19 bis BetmG, ovverosia la tutela della professione medica e la protezione dei minorenni. Infatti, dopo la LF 20/03/2008, in vigore dal 2011, << è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza indicazione medica, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti a una persona di età inferiore ai 18 anni >>. Rimane contestabile, come nella lett. d comma 2 Art. 19 BetmG, l’ inciso << a una persona di età inferiore ai 18 anni>>, come se l’ ultra-13enne o l’ ultra-14enne fossero gigli di purezza incontaminata senza malizie. Per il resto, è molto importante la condizione esplicitata nei lemmi << senza indicazione medica >>. Del resto, esistono ambiti, come l’ Oncologia, in cui l’ impiego di sostanze d’ abuso diviene non soltanto legale, bensì totalmente indispensabile.
L’ Art. 19a BetmG.
L’ Art. 19a BetmG era già presente nella prima stesura del 1975, ma esso è stato successivamente novellato radicalmente dalla LF 13/12/2002 ( in vigore dal 2007 ).
Tale asserto normativo punisce con la multa il tossicodipendente che, non per usi terapeutici, <<consuma intenzionalmente >> sostanze illegali, oppure viola l’ Art. 19 BetmG << per assicurarsi il proprio consumo >>. La sanzione della multa è più che ragionevole, alla luce della tragica miseria morale ed economica del tossicodipendente incallito. Questo favor rei è ribadito nel comma 2 Art. 19a BetmG, in tanto in quanto << nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena >>, fatto salvo un breve ammonimento. Altrettanto facoltativa è l’ azione penale qualora l’ assuntore <<sottostà o si sottopone a un’ assistenza sorvegliata dal medico >> ( comma 3 cpv. 1 Art. 19a BetmG ). Soltanto nei casi di tossicodipendenza grave ed auto-lesiva, il Magistrato dispone << il collocamento in una casa di salute >> e scatta il periodo di messa alla prova, da 2 a 5 anni, ex Art. 44 StGB ( comma 4 Art. 19a BetmG ). In buona sostanza, a livello di ratio, l’ Art. 19a BetmG manifesta una tolleranza simpatetica nei confronti dell’ uso personale non aggravato di stupefacenti. Al tossicodipendente è riconosciuta la qualifica di << malato >> bisognoso di terapie mediche anziché di un’ inutile incarcerazione e di un’ ulteriore vana sofferenza neo-retribuzionistica.
L’ Art. 19b BetmG.
L’ Art. 19b BetmG è completamente stato revisionato, in prima battuta, dalla LF 20/03/2008 ( in vigore dal 2011 ) e, successivamente, dalla LF 28/09/2012 ( in vigore dal 2013 ).
Non è punibile, ex comma 1 Art. 19b BetmG, << chiunque prepara un’ esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo >> ( cpv. 1 comma 1 Art. 19b BetmG ). Del pari, non è punibile il consumo di gruppo, purché vengano rispettate le seguenti tre condizioni: i partecipanti debbono essere tutti maggiorenni, la quantità dev’ essere modica e la cessione dello stupefacente dev’ essere priva di fini di lucro ( cpv. 2 comma 1 Art. 19b BetmG ).
L’ << esigua quantità >> ( detto all’ italiana : << la modica quantità >> ) è pari a << 10 grammi di uno stupefacente che produca effetti del tipo della canapa >> ( comma 2 Art. 19b BetmG ) Tale definizione autentica di << esigua quantità >> è stata introdotta dal n. I della LF 28/09/2012, in vigore dallo 01/10/2013. Di nuovo, dunque, il Legislatore federale svizzero si sostituisce, grazie ad una Norma legislativa espressa e ben formulata, ai concettuosi gineprai tipici dell’ ermeneutica giurisprudenziale.
L’ Art. 19c BetmG.
Il testo dell’ Art. 19c BetmG, mai novellato dall’ ormai lontano 1975, punisce con la multa <<chiunque intenzionalmente istiga o tenta di istigare altri a consumare illecitamente stupefacenti >>. S’ hanno da reputare fondamentali, a livello di ratio, i due avverbi << intenzionalmente >> ed <<illecitamente>>. L’ avverbio << intenzionalmente >> intende specificare che l’ istigazione o la tentata istigazione dev’ essere accompagnata da una piena, deliberata, diretta e consapevole volizione dolosa. Non è punibile, pertanto, un’ eventuale istigazione cagionata da colpa, colpa lieve o negligenza, come p.e. può avvenire nel caso di un genitore che lasci incustodita droga all’ interno della propria dimora familiare. Il secondo avverbio << illecitamente >> fa capire che è e rimane perfettamente lecito il consumo di sostanze stupefacenti per un fine terapeutico stabilito e seguito da un Medico autorizzato ( si pensi p.e. ai casi dei tumori,degli esaurimenti, delle epatiti o delle anestesie ).
L’ Art. 20 BetmG.
L’ Art. 20 BetmG è stato oggetto di novellazione totale a seguito della LF 20/03/2008, in vigore dallo 01/07/2011. Le sanzioni previste nel comma 1 Art. 20 BetmG sono la pena detentiva sino ad un massimo edittale di 3 anni, oppure la pena pecuniaria.
La lett. a comma 1 Art. 20 BetmG è predisposta per Operatori del settore, come medici, farmacisti e rivenditori o rappresentanti di case farmaceutiche. Essa p. e p. il caso di intermediari autorizzati che depositano << una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un’ autorizzazione d’ importazione, di transito o d’ esportazione >>. E’ lodevole, nella qui esaminata lett. a comma 1 Art. 20 BetmG, che il Legislatore federale, nel 2008, abbia coraggiosamente colpito gli interessi non sempre limpidi e potenzialmente illeciti delle ricche e numerose Multinazionali farmaceutiche elvetiche.
Pure la lett. b comma 1 Art. 20 BetmG non è rivolta ad utenti privati e nemmeno a tossicodipendenti, bensì a commercianti professionisti di medicinali a base di stupefacenti o sostanze psicotrope o psicoattive. Infatti, è sanzionato l’ Operatore farmaceutico che << senza autorizzazione [ … ] avvia ad altro luogo di destinazione stupefacenti o sostanze [ … ] per i quali è titolare di un’ autorizzazione di esportazione svizzera>>. D’ altra parte, nel caso della vendita e della produzione all’ ingrosso di farmaci, è assai sottile il confine tra distribuzione legale nelle farmacie e spaccio nazionale e/o internazionale.
Viceversa, la lett. c comma 1 Art. 20 BetmG si riferisce tanto a piccoli spacciatori quanto a laboratori professionali o, comunque, a chi, << senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio >> sostanze che si prestano tanto all’ uso voluttuario illecito quanto all’ uso terapeutico ordinario ancorché non autorizzato. Nel comma 1 Art. 20 BetmG, la lett. c) p. e p. sia il caso delle Multinazionali farmaceutiche, sia la fattispecie, sempre più diffusa, dei laboratori chimici clandestini, che ultimamente riforniscono soprattutto il mercato dell’ ecstasy, dell’ LSD, del GHB, delle amfetamine e della ketamina.
Infine, basilari e ben mirate sono le lett. d, e comma 1 Art. 20 BetmG, che pp. e pp. il caso di operatori sanitari, medici e veterinari che usano, dispensano o prescrivono stupefacenti non per fini curativi. E’ da notare che la lett. e comma 1 Art. 20 BetmG menziona, in maniera avveduta, anche i medici-veterinari, i quali, nel concreto, hanno possibilità di accesso a preparati chimici utilizzati nelle cc.dd. << droghe del Sabato sera >>. Si tratta di una moda tossicomanica giovanile nata nel Regno Unito una ventina d’ anni fa. Basti pensare che esistono anestetici per animali che sortiscono effetti euforizzanti sul cervello umano.
Il comma 2 Art. 20 BetmG prevede l’ aggravante del farmacista, del rivenditore, del rappresentante, dell’ operatore sanitario e del medico che << trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d’ affari o un guadagno considerevole >> ( cpv. 1 comma 2 Art. 20 BetmG ). In questo caso, la pena pecuniaria non è di carattere alternativo, bensì cumulativo rispetto alla sanzione detentiva ( cpv. 2 comma 2 Art. 20 BetmG ).
L’ Art. 21 BetmG
Anche l’ Art. 21 BetmG sortisce dalla riforma parziale introdotta dalla LF 20/03/2008, in vigore dallo 01/07/2011.
Se i delitti pp. e pp. ex Art. 21 BetmG sono dolosi, la pena comminata è la detenzione sino a 3 anni, oppure la pena pecuniaria ( cpv. 1 comma 1 Art. 21 BetmG ). Se, invece, il reo ha agito << per negligenza >>, la pena si limita ad una multa ( comma 2 Art. 21 BetmG ).
Come nel caso dell’ Art. 20 BetmG, pure le lett. a, b comma 1 Art. 21 BetmG pp. e pp. ipotesi criminose che non si riferiscono ai tossicodipendenti, bensì ai farmacisti, agli operatori sanitari ed ai medici. In modo più preciso, è reato, a Norma dell’ Art. 21 BetmG, non notificare lo smercio di stupefacenti alla P.A., non allestire bollettini di consegna e registri di controllo o iscrivere su bollettini e registri di farmacie ed ospedali indicazioni false o non totalmente veritiere ( lett. a comma 1 Art. 21 BetmG ). Parimenti, ex lett. b comma 1 Art. 21 BetmG, è p. e p. scrivere il falso od omettere il vero su bollettini di consegna o registri di controllo di farmacie, dispense, ospedali od ambulatori autorizzati ( lett. b comma 1 Art. 21 BetmG ). Il pensiero corre agli ambulatori privati autorizzati all’ uso di buprenorfina o al trattamento di disintossicazione con la somministrazione di eroina “ a scalare “
L’ Art. 22 BetmG
L’ Art. 22 BetmG è frutto della revisione normativa semi-totale introdotta dalla LF 20/03/2008, in vigore dallo 01/07/2011.
La pena comminata ex Art. 22 BetmG è la multa, sia nel caso di un’ infrazione dolosa, sia in presenza di una volizione anti-normativa meramente colposa.
Come gli Artt. 20 e 21 BetmG, anche l’ Art. 22 BetmG si riferisce ad Operatori sanitari, come i medici, gli infermieri, i farmacisti, i veterinari e le imprese farmaceutiche. La lett. a Art. 22 BetmG p. e p. la fattispecie della << persona abilitata al commercio di stupefacenti >> che viola i propri << obblighi di diligenza >>, specialmente quelli relativi al deposito ed alla conservazione delle sostanze psicoattive vendute per fini curativi ( lett. c Art. 22 BetmG ). Del pari, nella lett. b Art. 22 BetmG, sono pp. e pp. le pubblicità e le informazioni non veritiere attinenti a medicinali preparati con l’ uso di stupefacenti. Basti pensare alle pesanti sanzioni comminate, tutt’ altro che raramente, a case farmaceutiche che redigono bugiardini mendaci da inserire nelle confezioni di medicine psicotrope prescrivibili dai medici curanti alla pazientela privata. Infine, la lett. d Art. 22 BetmG sanziona le imprese farmaceutiche che non danno esecuzione a raccomandazioni o ingiunzioni del Consiglio federale in tema di uso terapeutico di stupefacenti.
Detto alla maniera anglofona, gli Artt. 20, 21 e 22 BetmG concretizzano ipotesi di white collar crime. Viceversa, gli Artt. dal 19 al 19c BetmG sono rivolti ai narcotrafficanti, agli spacciatori ed ai singoli tossicodipendenti rei di aver superato la << quantità esigua >> di cui all’ Art. 19b BetmG.
L’ Art. 23 BetmG.
Eccezionalmente, il comma 1 Art. 23 BetmG è rimasto immutato sin dalla seconda stesura della BetmG, risalente al 1975. In sintesi, è severamente perseguito << il funzionario incaricato dell’ esecuzione della presente legge >> che, con dolo, infrange le Disposizioni Penali della BetmG ( comma 1 Art. 23 BetmG ). Il lemma << funzionario >> sta ad indicare non soltanto i medici di strutture pubbliche, ma anche ogni altro Pubblico Ufficiale, compresi i membri delle Polizie Cantonali e della Polizia Federale. Tuttavia, dal 2005, non è punibile l’ agente provocatore che smercia temporaneamente droghe nell’ ambito di un’ inchiesta mascherata, la quale necessita di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con identità fittizie che si introducono all’ interno di organizzazioni criminali ( comma 2 Art. 23 BetmG, introdotto dalla LF 20/06/2003, in vigore dallo 01/01/2005 ).
L’ Art. 24 BetmG.
I due commi dell’ Art. 24 BetmG sono stati oggetto di ben tre novellazioni, nel 1975, poi nel 2007 e poi ancora nel 2008.
Il comma 1 Art. 24 BetmG afferma ch i guadagni illeciti lucrati nel mondo delle droghe sono incamerati dalla Pubbblica Amministrazione di rango federale. Oppure,a seconda delle non semplici Disposizioni del C.p.p., << il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca >> ( cpv. 2 comma 1 Art. 24 BetmG, introdotto dal n. II 27 dell’ Allegato 1 del C.p.p. dello 05/10/2007, in vigore dallo 01/01/2011 ). Quanto alle sostanze stupefacenti sequestrate, esse sono utilizzate per finalità mediche o di ricerca scientifica o, più frequentemente, distrutte ( comma 2 Art. 24 BetmG, introdotto dalla LF 20/03/2008, in vigore dallo 01/07/2011 ).
L’ Art. 28 BetmG.
L’ Art. 28 BetmG ha subito due recenti novellazioni radicali. La prima nel 2008, in vigore dal 2011 ; la seconda nel 2012, in vigore dal 2013.
Ex comma 1 Art. 28 BetmG, l’ applicazione giurisdizionale degli Artt. dal 19 al 27 BetmG compete ai Tribunali di rango cantonale. Anche la LF 22/03/1974 sul Diritto Penale Amministrativo è applicata in via eccezionale dai Cantoni, tranne per gli Artt. 20, 21 e 22 BetmG ( comma 2 Art. 28 BetmG ). Nei qui menzionati commi 1 e 2 Art. 28 BetmG, il Legislatore ha voluto manifestarsi radicalmente e solidamente fedele al trisecolare Principio del Federalismo elvetico, poiché << i Cantoni sono sovrani, per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale >> ( Art. 3 BV ). Tuttavia, se il Ministero Pubblico cantonale ha chiesto una sanzione di tipo detentivo senza sospensione condizionale, in tal caso le Sentenze, i Decreti Penali e le decisioni di abbandono attinenti al comma 2 Art. 19 BetmG << devono essere immediatamente comunicati [ … ] all’ Ufficio federale di Polizia >> ( comma 3 Art. 28 BetmG ). La ratio di questa Norma consiste nella pesante anti-socialità nazionale e, certamente, sovra-cantonale delle quattro fattispecie delittuose pp. e pp. dal comma 2 Art. 19 BetmG.
L’ Art. 28a BetmG.
A Norma della LF 22/03/1974 sul Diritto Penale Amministrativo ed in deroga al comma 1 Art. 28 BetmG, i reati propri ex Artt. 20, 21 e 22 BetmG sono perseguiti e giudicati dal Tribunale Penale Federale ( capoversi 1 e 2 Art. 28a BetmG, introdotto dalla LF 20/03/2008 ed in vigore dallo 01/07/2011 ). Del resto, gli Artt. 20, 21 e 22 BetmG pp. e pp. ipotesi di white collar crime perpetrato da medici, infermieri, veterinari, operatori sanitari, farmacisti, rappresentanti e commercianti di farmaci. Non si tratta né di infrazioni bagatellari né di delitti ordinari, in tanto in quanto gli Artt. 20, 21 e 22 BetmG pongono in pericolo la normale e spontanea fiducia degli utenti nei confronti di coloro che recano la responsabilità di gestire la correttezza del commercio, dell’ uso, della somministrazione, del transito e della fabbricazione dei medicinali a base di stupefacenti, sostanze psicotrope o sostanze psicoattive. Gli Artt. 20, 21 e 22 BetmG competono alla Giurisdizione di rango federale anziché cantonale poiché agli operatori sanitari è richiesta la massima diligenza nel territorio di tutti i ventisei Cantoni. Dunque, nella ratio dell’ Art. 28a BetmG, viene dichiarata una netta << tolleranza zero >> nei confronti di medici, farmacisti e commercianti che violino gli Artt. 20, 21 e 22 BetmG.
L’ Art. 28b BetmG.
L’ Art. 28b BetmG è stato introdotto dal n. I della LF 28/09/2012, in vigore dallo 01/10/2013.
Il consumo personale ex comma 1 Art. 19a BetmG, ovverosia l’ uso personale di una sostanza che produce gli stessi effetti di 10 grammi di cannabis, può essere punito con la sola multa disciplinare, pari a 100 Franchi ( commi 1 e 2 Art. 28b BetmG ). Nella procedura semplificata della multa disciplinare non si considerano, né a titolo di attenuanti né a titolo di aggravanti, i precedenti e/o la situazione personale del reo ( comma 3 Art. 28b BetmG ).
L’ Art. 28c BetmG.
Esistono, dopo la Riforma del 2013, tre circostanze aggravanti a fronte delle quali è esclusa la procedura semplificata, nonché attenuata, della multa disciplinare. Ovversia, si procede con un Procedimento Penale ordinario:
- se il reo non si è limitato a consumare << un’ esigua quantità >> per uso personale ( commi 1 e 2 Art. 19b BetmG ), bensì l’ infrattore ha violato altri Articoli della BetmG o di una qualunque altra Normativa sulle droghe ( lett. a Art. 28c BetmG ).
- se, durante lo svolgimento delle indagini, sono emersi successivamente altri ulteriori illeciti non accertati in precedenza ( lett. b Art. 28c BetmG )
- se l’ esigua quantità per uso personale è stata consumata da una / una minorenne ( lett. c Art. 28c BetmG )
Art. 28d BetmG.
I Cantoni delegano la riscossione delle multe disciplinari agli Organi di Polizia ( Norma in vigore dallo 01/10/2013 )
L’ Art. 28e BetmG.
L’ Art. 28e BetmG scaturisce pur’ esso dalla novellazione operata dalla LF 28/09/2012, in vigore dallo 01/10/2013.
Il reo può pagare la multa disciplinare ex Art. 28b BetmG all’ istante, oppure entro 30 giorni dall’ accertamento ( comma 1 Art. 28e BetmG ). In caso di pagamento immediato, la Polizia cantonale competente per territorio rilascia una quietanza ( comma 2 Art. 28e BetmG )
Se il multato non adempie entro i 30 giorni prestabiliti, la procedura della multa disciplinare si trasforma in una ben più pesante procedura penale ordinaria ( comma 5 Art. 28e BetmG ).
L’ Art. 28i BetmG.
Il tossicomane non domiciliato in Svizzera che non paga immediatamente la multa deve prestare un’ adeguata garanzia.
L’ Art. 28j BetmG.
Il consumatore di stupefacenti può dichiarare alla Polizia di rifiutare la multa disciplinare ( comma 1 Art. 28j BetmG ). Nel qual caso, la Magistratura ne è informata ed inizia un ordinario Procedimento Penale.
L’ Art. 28k BetmG.
Qualora la Magistratura accerti, successivamente, la sussistenza di una o più delle quattro aggravanti di cui all’ Art. 28c BetmG, la multa disciplinare è annullata e viene dato avvio ad un ordinario Procedimento Penale
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