“La donazione di cosa, in tutto od in parte, altrui (qual è la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede), è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare.”
E’ quello che hanno sancito le Sezioni Unite (1), intervenute pochi mesi fa in tema di donazione di beni altrui, argomento sul quale non si annotava tra le Sezioni semplici un profondo contrasto di giurisprudenza. Nessuna sentenza ha infatti mai affermato la validità della donazione di beni altrui e il dissenso si è limitato a qualificare la donazione di beni altrui come nulla ovvero come inefficace.
Ma forse…
Il fatto
In un giudizio divisorio per lo scioglimento giudiziale della comunione su un consistente asse ereditario, veniva impugnata in via riconvenzionale la donazione che uno dei coeredi aveva perfezionato a beneficio di un nipote collaterale, avente ad oggetto la quota indivisa di nuda proprietà (con riserva di usufrutto) di due appartamenti, rientranti nella massa comune.
Detta quota, pari a 5/12, era pervenuta al donante in parte (per 4/12) in forza di acquisto del suolo e successiva accessione per edificazione ed in parte (per il residuo 1/12) in forza di successione al fratello. L’atto notarile non prevedeva alcun differimento o sospensione degli effetti traslativi, che erano concepiti come destinati a prodursi immediatamente per l’intera quota indivisa.
Il Tribunale dichiarava la nullità della donazione per applicazione dell’art. 771 c.c., sostenendo come la “futurità” di cui alla predetta norma vada intesa non solo in senso oggettivo ma anche in senso soggettivo, ricomprendendo dunque i beni esistenti, ma che non facciano parte del patrimonio del donante. Nel concetto di bene altrui, ad avviso dei giudici di merito, rientra anche la quota indivisa sul bene facente parte di un compendio ereditario, “non esistendo una quota ideale della proprietà di questi beni in capo al donante finché non intervenga la divisione”.
La Corte d’Appello, aderiva alle posizioni ed alle conclusioni raggiunte dal Tribunale, confermando che la donazione di beni altrui è nulla e che beni futuri in senso soggettivo sono anche le quote ideali di singoli beni facenti parte di un più vasto compendio ereditario. Proposto il ricorso per Cassazione, nel contestare le argomentazioni della sentenza d’appello i ricorrenti formulavano alla Corte i seguenti quesiti di diritto:
1) se il divieto di cui all’art. 771 c.c. può essere legittimamente esteso anche ai beni di cui il donante è titolare in comunione ordinaria con i propri fratelli;
2) se l’art. 771 c.c. può essere legittimamente interpretato equiparando a tutti gli effetti la categoria dei “beni futuri” con quella dei “beni altrui”.
Le questioni affrontate
La questione centrale posta all’esame delle Sezioni Unite concerne la validità della donazione di cosa altrui.
La dottrina maggioritaria (2), sostiene che la donazione di beni altrui debba considerarsi nulla in ragione del fatto che l’art. 769 c.c. definisce la donazione come il contratto con cui un soggetto, per spirito di liberalità, dispone in favore di altri di un suo diritto, con ciò escludendosi ab origine che l’oggetto della donazione possa essere un bene altrui.
La tesi della nullità è stata graniticamente sposata anche dalla giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione ha infatti, in più pronunce (3), sancito l’inammissibilità di una donazione di bene altrui per contrasto con il divieto di cui all’art. 771 c.c.
Mentre Mengoni (4) motiva la nullità con la mancanza di attualità dello spoglio, la sentenza la motiva con l’impossibilità di realizzare la causa della donazione, cioè l’arricchimento del donatario con correlativo depauperamento del donante.
Solo una sentenza della Cassazione del 2001 (5) si è discostata da questa posizione affermando che la donazione avente ad oggetto un bene altrui non possa considerarsi nulla, ma inefficace.
Una valida donazione di beni altrui, secondo le Sezioni Unite, vuole una formale ed espressa assunzione da parte del donante, nello stesso atto di donazione, dell’obbligazione di procurare al donatario la proprietà della cosa, acquistandola dal terzo proprietario.
In questo caso – affermano le Sezioni Unite – la donazione di beni altrui vale come donazione obbligatoria di dare.
Perché ciò possa verificarsi, è necessario che la circostanza dell’altruità del bene e l’assunzione dell’obbligo da parte del donante risultino espressamente e formalmente dall’atto pubblico, non potendosi desumere da un’interpretazione complessiva delle clausole del contratto né dal contegno delle parti, ancorché posteriore alla conclusione dello stesso. In sostanza, non si può applicare alla fattispecie in questione, la regola interpretativa generale di cui all’art. 1367 c.c. per cui “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.”
Alcune considerazioni
La Suprema Corte non spiega alcune criticità che la logica può sollevare.
Sappiamo che la causa della donazione consiste nell’immediata spoliazione di un diritto dal patrimonio del disponente, con immediato e volontario arricchimento, di quel medesimo diritto, a beneficio del patrimonio del donatario. Da ciò ne consegue l’inesistenza di tale causa quando il diritto oggetto di donazione è soltanto promesso, in dipendenza di un contratto preliminare di donazione, non considerato ammissibile, non tanto alla luce della non immediatezza del beneficio arrecato al donatario (altrimenti non dovremmo considerare ammissibile nemmeno la donazione obbligatoria che, invece, è testualmente ammessa dall’art. 769 c.c.), quanto per la mancanza dell’imminenza della volontà donativa, soggetta a possibili pentimenti che lascino il preliminare privo di adempimento.
Analogamente, è ammissibile l’apponibilità alla donazione di una condizione sia risolutiva sia sospensivamente: nel primo caso, ci sarà una spoliazione immediata del patrimonio del donante ed un arricchimento, altrettanto immediato, del patrimonio del donatario, salva la risoluzione degli effetti per il caso in cui l’evento dedotto in condizione risolutiva abbia a verificarsi. Nel caso, invece, della condizione sospensiva c’è l’immediatezza della volontà donativa ed il contemporaneo arricchimento del patrimonio del donatario che, nell’immediato, si arricchisce di una aspettativa e, nel futuro, al verificarsi dell’evento condizionante, esaurisce il proprio arricchimento con l’acquisto definitivo del diritto donatogli.
E senza dubbio, nell’ipotesi di una condizione sospensiva non si ricade nella fattispecie vietata (ex art. 771 c.c.) della donazione di un bene futuro, oppure nella fattispecie, altrettanto invalida, di un contratto privo di causa in quanto manchi l’immediatezza dell’atto dispositivo o l’assunzione di una obbligazione.
Se seguiamo questo filo logico, allora, risulta di tutta evidenza come la donazione, anche quando abbia ad oggetto il diritto su di un bene facente parte di un asse ereditario relitto di spettanza alla comunione tra più soggetti, faccia comunque salva l’esistenza della causa contrattuale donativa, anche in assenza di un espresso obbligo di procurare l’acquisto di quel bene al donatario, per effetto dell’attribuzione del bene stesso al donante, in sede divisionale, facendo riferimento al principio della natura dichiarativa della divisione ereditaria e della sua retroattività, derivante da quanto disposto dall’art. 757 c.c.
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(1) Cassazione Civile, SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5068 – Pres. Cicala – Rel. Petitti.
(2) F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, cit., 17 ss.; A. Torrente, La donazione, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu – Messineo, Milano, 1956, 406 ss.; L. Mengoni, Gli acquisti “a non domino”, Milano, 1975, 223; G. Capozzi, Successioni e donazioni, Ferrucci – Ferrentino (a cura di), Milano, 2015.
(3) Cass. Civ., 12 giugno 1979, n. 3315; Cass. Civ., 20 dicembre 1985, n. 6544; Cass. Civ., 18 dicembre 1996, n. 1131; Cass. Civ., 5 maggio 2009, n. 10356; Cass. Civ., 23 maggio 2013, n. 123782.
(4) Mengoni, Gli acquisti “a non domino”, III ed., Milano, 1975, 27-30.
(5) Cass. Civ. 5 febbraio 2001, n. 1596, in Riv. not., 2001, 862.
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