Garante per la protezione dei dati personali: FAQ sul trattamento dati nel contesto sanitario nell’ambito dell’emergenza sanitaria – 14 maggio 2020
Premessa
L’emergenza sanitaria seguita alla diffusione dell’ormai tristemente noto virus Covid-19, ancora in essere, ha determinato il proliferare di numerose disposizioni normative, in vari settori, volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione del virus. Il susseguirsi di un sempre crescente numero di disposizioni normative ha, conseguentemente, comportato la necessità, avvertita dagli stessi soggetti che hanno emanato le disposizioni, di esemplificare e rendere più comprensibile ai cittadini i comportamenti imposti dalle suddette disposizioni. Ecco, quindi, che negli ultimi mesi il governo, i vari ministeri, ma anche gli enti locali e altri organismi pubblici, hanno diffuso su internet, nelle proprie pagine istituzionali, una serie di risposte alle domande che gli stessi organismi hanno redatto in considerazione di quelle che gli potrebbero essere poste dai cittadini alle prese con la comprensione delle nuove disposizioni. Si tratta delle cosiddette FAQ (acronimo inglese di “Frequently Asked Questions”, che tradotto letteralmente in italiano significa “domande poste frequentemente”).
Il 14 maggio anche il garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito Internet www.garanteprivacy.it una serie di domande e conseguenti risposte con cui fornisce ai propri utenti e in generale ai cittadini le informazioni per poter trattare in maniera corretta i dati personali durante l’emergenza sanitaria.
Accanto a queste FAQ, il garante ha pubblicato anche altre domande e risposte, relative al trattamento dei dati da parte degli enti locali nell’ambito dell’emergenza sanitaria, al trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato sempre nell’ambito dell’emergenza sanitaria, al trattamento dei dati nel contesto scolastico durante l’emergenza sanitaria ed infine al trattamento dei dati nel contesto delle sperimentazioni cliniche e delle ricerche mediche nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, rispetto alle quali si rimanda ai relativi commenti pubblicati dallo scrivente su questo portale giuridico.
Le FAQ del Garante
La prima domanda posta dal garante per la protezione dei dati personali riguarda la professione dei dentisti. In particolare, si chiede se i dentisti hanno la possibilità di raccogliere dati relativi allo stato di salute del proprio paziente con riferimento al coronavirus.
A tal proposito, il garante chiarisce, preliminarmente, che qualsiasi professionista sanitario ha la possibilità di raccogliere i dati che lo stesso ritiene necessari per poter curare i propri pazienti e quindi anche quelli legati alla presenza dei sintomi da Covid-19. Inoltre, anche i dentisti (come del resto tutti gli operatori sanitari) debbono rispettare tutte le disposizioni normative che in questi mesi si stanno seguendo in ordine alle misure da adottare nello svolgimento della missione sanitaria per prevenire e contrastare il contagio da coronavirus. Tuttavia, precisa il garante, nello svolgimento di tali attività e nella raccolta di detti dati, i dentisti non possono acquisire e raccogliere informazioni relative ai sintomi tipici del coronavirus né quelle sui recenti spostamenti e i contatti avuti dal paziente. Il trattamento di tali dati, infatti, e ha messo soltanto legittimo soltanto da parte degli operatori sanitari nonché dal sistema attivato dalla Protezione civile.
La seconda domanda posta dal garante riguarda la possibilità per le aziende sanitarie di inviare tramite e-mail, ai soggetti posti in isolamento domiciliare, le informazioni sulle regole da rispettare durante il periodo di quarantena.
A tal proposito, viene specificato che l’azienda sanitaria può comunicare tali regole a detti soggetti attraverso le modalità che la stessa ritiene più efficaci, purché venga rispettata la riservatezza degli interessati. Pertanto, qualora l’azienda sanitaria decida di utilizzare il sistema della posta elettronica per effettuare tali comunicazioni, dovrà evitare che i destinatari possano prendere conoscenza dell’indirizzo e-mail di eventuali altri destinatari della stessa comunicazione. Pertanto, se l’azienda sanitaria decide di inviare una e-mail con una pluralità di destinatari, dovrà necessariamente inserire l’indirizzo dei vari destinatari in copia conoscenza nascosta, in modo che gli indirizzi email non possano essere visibili a nessuno dei destinatari.
La terza domanda è relativa, invece alla possibilità che un operatore sanitario, che esegua un tampone nei confronti di un paziente per verificare la presenza del coronavirus, chieda a quest’ultimo l’identità della persona positiva al virus con cui egli ha avuto un contatto stretto.
Il garante risponde positivamente alla questione, ritenendo che sia lecito per l’operatore sanitario acquisire tali dati, in modo da poter ricostruire la filiera dei contatti che ha avuto il soggetto positivo al coronavirus, per poter poi individuare le misure più opportune a contenere il contagio.
La quarta domanda riguarda la possibilità per le strutture sanitarie di creare un servizio di call center per dare ai familiari notizie in ordine alla salute dei pazienti contagiati dal virus che, per tale ragione, non possono avere contatti con i parenti stessi.
Su tale aspetto, il garante premette che la struttura sanitaria ha la possibilità di creare tale servizio di call center attraverso un apposito numero dedicato a fornire informazioni ai parenti dei malati di coronavirus sullo stato dei loro congiunti, ricordando che in base al principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento (c.d. accountability), la struttura sanitaria dovrà però individuare delle misure che siano adeguate per poter identificare l’identità del chiamante, in modo da poter verificare che egli sia legittimato a conoscere le informazioni sullo stato di salute del proprio familiare.
Nella quinta domanda, viene chiesto se le strutture sanitarie hanno la possibilità di comunicare ai servizi funebri, qualora si verifichi la morte di un paziente contagiato da Covid-19, la causa di tale morte.
Il garante risponde positivamente, confermando che in tali circostanze la struttura sanitaria può comunicare all’impresa funebre che il defunto era positivo al virus. Ciò in considerazione del fatto che le disposizioni normative adottate per contrastare la diffusione del virus hanno stabilito che gli operatori del servizio funebre, in caso di sospetta morte da covid-19, debbono adottare delle particolari precauzioni per evitare ulteriori contagi. Pertanto, l’informazione da parte della struttura sanitaria è legittima, in quanto finalizzata a permettere a tali operatori di adottare le misure opportune per evitare ulteriori contagi.
Nella domanda numero sei, il garante si chiede se i medici possano inviare ai propri assistiti delle ricette contenenti le prescrizioni dei farmaci, senza farli accedere fisicamente presso il loro studio per ritirare la ricetta.
Sul punto, il garante ricorda che sussiste una specifica ordinanza della protezione civile, datata 19 marzo 2020, con la quale viene espressamente prevista la possibilità che il medico invii la ricetta al proprio paziente attraverso posta elettronica, SMS oppure telefono. Tuttavia, il garante precisa che nel caso in cui il medico decide di utilizzare una di dette modalità, dovrà attenersi alle seguenti regole: (i) per l’invio tramite e-mail, dovrà allegare la ricetta al messaggio e non dovrà invece inserirne il contenuto come testo nel corpo dell’e-mail stessa; (ii) per gli invii attraverso SMS o comunicazione telefonica dovrà comunicare al paziente soltanto il numero della ricetta elettronica, senza fornire altre informazioni.
Nella domanda numero sette, il garante si chiede se sia possibile inviare al farmacista la ricetta per l’acquisto di un farmaco anziché consegnarla personalmente presso la farmacia.
Anche in questo caso il garante ricorda che, attraverso un decreto del ministero dell’economia, è stata concessa la possibilità all’assistito di inviare la ricetta alla farmacia con modalità di posta elettronica, SMS o telefonica qualora abbia ricevuto dal proprio medico la ricetta in una delle suddette modalità. Inoltre, il garante ricorda altresì che, ulteriori disposizioni prese sempre nel periodo di emergenza sanitaria, hanno previsto la possibilità che lo stesso paziente deleghi il medico ad inviare direttamente la ricetta alla farmacia attraverso una delle suddette modalità.
La domanda otto riguarda la possibilità di diffondere i dati identificativi delle persone positive al covid-19 o che sono state poste in isolamento domiciliare.
Sul punto, il garante è categorico nell’escludere tale possibilità in quanto la disciplina in materia di trattamento dei dati personali vieta la diffusione di quelli relativi alla salute. Inoltre, il garante precisa come nessuna delle disposizioni normative adottate durante l’emergenza sanitaria abbia derogato tale divieto. In considerazione di ciò, è fatto divieto a qualsiasi soggetto, sia esso pubblico o privato, di diffondere i dati identificativi delle persone contagiate o comunque posti in isolamento ne attraverso siti Web né attraverso qualsiasi altro canale di diffusione.
La domanda numero nove, invece, è relativa alla possibilità di rilevare la temperatura corporea dei passeggeri all’interno degli aeroporti.
A tal proposito, il garante risponde in maniera positiva, evidenziando come sia stata proprio la normativa emergenziale adottata negli scorsi mesi a prevedere tale possibilità con riferimento ai passeggeri che arrivano degli aeroporti italiani, per permettere agli operatori sanitari di individuare le misure necessarie per poter contener.
Infine, l’ultima domanda riguarda gli aspetti da considerare per effettuare i test sierologici da Covid19 nei confronti di lavoratori che appartengono a categorie a rischio, come operatori sanitari e forze dell’ordine.
Sul punto il garante precisa che l’effettuazione dei test nei confronti di tali soggetti può avvenire solo su base volontaria e che i risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha compiuto il test soltanto per le finalità di cura dell’interessato e per individuare misure di contenimento del virus oppure per finalità di salute pubblica.
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