La normativa di riferimento
La necessità della Certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, è stata disciplinata dal decreto legge 21 settembre 2021, n.127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” .
Inoltre, il Governo con Dpcm del 12 ottobre 2021, ha dettato le Linee guida per le P.A. per dare corretta attuazione all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19.
Si legga anche:
- Le Faq sull’applicazione dell’obbligo di green pass pubblicate sul sito del Dipartimento della funzione pubblica
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Green pass per entrare al lavoro: chi controlla e quali sono le sanzioni
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Green pass, Draghi firma il dpcm sulle verifiche in ambito lavorativo (PDF)
Il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce l’applicazione soggettiva dell’obbligo
L’obbligo del green pass riguarda tutti i dipendenti pubblici e viene esteso anche a tutti coloro che accedono alle amministrazioni per svolgere attività lavorativa o di formazione o di volontariato e a chi vi accede a qualunque altro titolo, come per esempio lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso. Allo stesso modo, i titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi in cui esercitano le loro funzioni devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, salvo esenzioni dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Invece, gli unici soggetti esclusi dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici sono gli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare.
L’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19.
Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo viene effettuato previa trasmissione al medico competente dell’amministrazione di appartenenza della relativa documentazione sanitaria e non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente, se autorizzato dal dipendente, può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che questi soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce la modalità di svolgimento dell’accertamento del possesso del green pass
Ogni amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli. Il controllo può essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Sono rese disponibili specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC; per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
Le conseguenze per il mancato possesso di certificazione
Nel caso in cui un dipendente pubblico comunichi di non essere in possesso della Certificazione verde o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Qualora i dipendenti pubblici accedano ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi in materia di green pass, ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro.
In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione. È ammesso il pagamento in misura ridotta secondo le disposizioni di cui all’art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della strada, di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.
Il datore di lavoro che omette i controlli o che non adotta le misure organizzative per l’organizzazione delle verifiche è invece punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione.
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