Premessa
I delitti attinenti alla circolazione stradale non trovano, da un punto di vista sistematico, una collocazione omogenea in un singolo capo o in qualche sezione specifica del Codice della strada, né risultano inserite – diversamente da quanto accade per altri settori – nell’ hortus clausus di un Testo unico. Essi vengono disciplinati, infatti, in più d’un testo normativo, essendo previsti, alcuni, dal Codice penale, mentre altri risultano sparsi, in maniera piuttosto disomogenea e disordinata, nel Codice della strada.
Prima di passare ad un excursus delle singole figure delittuose contenute nel Codice della strada e all’analisi di esse, occorre preliminarmente osservare che i reati in materia di circolazione stradale si sostanziano in tutte quelle trasgressioni poste in essere in violazione di precetti normativi che, una volta accertate, danno luogo a sanzioni penali, pur se, in genere, accompagnate da sanzioni di altro tipo, per di più di natura amministrativa, pecuniaria e non solo.
Vediamo, una ad una, in ordine sistematico crescente, le condotte che il Codice della strada sottopone a sanzione penale.
Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare
L’articolo 9-bis del Codice della strada punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro chi “organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato”, estendendo la stessa pena a chiunque vi prenda parte.
Il secondo comma prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni se dalla competizione deriva la morte di una o più persone, da tre a sei anni se ne derivano lesioni personali. Il terzo comma stabilisce aumenti di pena se “le manifestazioni sono organizzate a fini di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori degli anni diciotto”.
Il quarto comma, infine, prevede la reclusione da tre mesi ad un anno e la multa da 5.000 a 25.000 euro per chiunque scommetta sulle predette competizioni non autorizzate. In tali casi è sempre disposta la confisca dei veicoli utilizzati per le competizioni e gli autori del reato saranno sottoposti anche a sanzioni amministrative accessorie.
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore
L’articolo 9-ter, Cds, prevede alcune fattispecie di reato che vedono come soggetto attivo “chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore”; la pena, in tal caso, è della reclusione da sei mesi ad un anno e della multa da 5.000 a 20.000 euro. Qualora dalla competizione derivi la morte di una o più persone, la pena è della reclusone da sei a dieci anni; da due a cinque anni se dalla gara derivino lesioni personali. L’ipotesi delittuosa in parola si distingue dalla precedente poichè non è richiesto l’elemento organizzativo, essendo sufficiente, ai fini della consumazione del reato, porre in essere una gara tra veicoli, anche a livello meramente occasionale o estemporaneo. Anche per tale fattispecie è prevista – oltre le sanzioni amministrative accessorie – la confisca dei veicoli coinvolti.
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Reati di “falso” e ipotesi di trasgressioni in recidiva
L’articolo 100 del Codice della strada, al comma quattordicesimo, rimanda al Codice penale ai fini dell’individuazione del regime sanzionatorio a carico di chi “falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche, ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate”. Il generico richiamo al Codice penale va inteso nel senso dell’applicazione delle pene previste per i delitti di falsità materiale commesse da un privato, ai sensi del combinato disposto degli articolo 482 e 476-477-478 del Codice penale.
E’ prevista un’ipotesi di illecito contravvenzionale nella disposizione di cui all’articolo 116, comma 15, seconda parte, Cds, per il caso di recidiva nel biennio di guida senza aver conseguito la patente, o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti psico-fisici prescritti (per tutte le citate ipotesi di recidiva è previsto l’arresto fino ad un anno, mentre le correlative fattispecie non accompagnate da recidiva sono ora sottoposte, dopo una serie di depenalizzazioni e “ripenalizzazioni”, a sanzione amministrativa).
Guida in stato d’ebbrezza determinata da alcool e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
Quella prevista dall’articolo 186, Cds è una fattispecie complessa in cui, dopo la generica previsione del divieto di guidare in stato di ebbrezza provocato dall’assunzione di sostanze alcooliche, viene comminata ai trasgressori una serie di sanzioni penali graduate in base alla fascia di tasso alcolemico riscontrato.
Il discrimen tra le condotte penalmente lecite (lecite sotto il profilo penale, ma pur sempre sottoposte a sanzioni amministrative qualora si superi la soglia dello 0,5 g/l) e le condotte, invece, illecite è individuato nel valore di 0,8 grammi per litro: chi guida in stato di ebbrezza è punito con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro; la pena è invece dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e dell’arresto da sei mesi ad un anno qualora risulti accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, con conseguente “confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.
In entrambi i casi, se il conducente provoca un incidente stradale, le pene saranno raddoppiate (art. 186, comma 2-bis), mentre le (sole) ammende saranno aumentate da un terzo alla metà se il reato è commesso nella fascia d’orario compresa tra le dieci di sera e le sette del mattino (art. 186, comma 2-sexies).
Infine, il rifiuto a sottoporsi ai prescritti accertamenti volti a verificare la soglia del tasso alcoolico viene punito con la stessa pena prevista per chi conduce un veicolo con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ovvero con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e con l’arresto da sei mesi a un anno (art. 186, comma 7).
L’articolo 186-bis, introdotto con la Legge n. 120 del 2010, individua categorie di conducenti in riferimento ai quali è previsto un regime sanzionatorio più aspro in ipotesi di guida in stato di alterazione prodotta dall’assunzione di sostanze alcooliche, in considerazione dell’età, del tipo di trasporto effettuato e del tipo di veicolo condotto. In tali ipotesi, per un tasso alcolico superiore a 0,5 grammi per litro, si applicheranno le sanzioni penali previste dall’articolo 186, aumentate da un terzo alla metà: ciò vale per i conducenti di età inferiore agli anni ventuno, per i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone e/o cose e, infine, per i conducenti di autoveicoli di massa superiore a una certa soglia, di autobus e altri mezzi di trasporto. Anche qui è prevista la sottoposizioni alle stesse pene di cui all’articolo 186 qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti prescritti.
Per ciò che concerne la condotta penalmente illecita consistente nella guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, l’art. 187 del Codice della strada commina le stesse sanzioni previste per i casi di guida in stato di ebbrezza, e di cui sopra. Analogamente, si applicano le stesse pene per i casi di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare la condizione di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.
Mancata assistenza alle persone ferite in caso di incidente
Al comma sesto dell’articolo 189, Cds, è punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni la condotta omissiva di chi contravvenga all’obbligo – previsto dal primo comma dello stesso articolo – di “fermarsi e prestare assistenza a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona” in caso di incidente comunque ricollegabile al comportamento del trasgressore.
Se nell’ambito di applicazione della disposizione in parole rientrano le condotte omissive descritte poste in essere in caso di incidente in cui il conducente sia coinvolto, il comma successivo sanziona con la reclusione da uno a tre anni chi, “in caso di incidente, non ottempera all’obbligo prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite”, a nulla rilevando, in tale ipotesi, il fatto di essere o no coinvolto nel sinistro.
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