Le ferie del dipendente pubblico: rassegna giurisprudenziale

Redazione 02/12/03
di Maria D’Elia

1. FERIE E MANSIONI
I. Nel pubblico impiego, nei casi di sostituzione vicaria del titolare di una posizione funzionale superiore, ed in genere in quelli concernenti posizioni non immediatamente disponibili nei quali sussiste la necessità e l’urgenza di assicurare la continuità dell’esercizio della funzione (come nell’ipotesi di impedimento o di assenza del titolare del posto per malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili), l’attività svolta, siccome espressione di un dovere istituzionale gravante in capo al sostituto, è compresa tra quelle astrattamente esigibili rispetto alla qualifica di appartenenza del titolare della posizione funzionale inferiore, e, pertanto, rientrando per legge tra i suoi compiti come attribuzione propria della qualifica rivestita, non può dar luogo ad alcuna variazione del trattamento economico (Cons. Stato, Ad. Plen., 4 settembre 1997 n. 20, in Cons. Stato, 1997, I, p. 1177).

2. FERIE E MALATTIA
I. La circostanza che un pubblico dipendente si ammali durante le ferie gli dà diritto di fruire di un periodo ulteriore di congedo ordinario pari ai giorni trascorsi in malattia, ma non lo autorizza a prolungare l’assenza dall’ufficio oltre il termine di scadenza delle ferie stesse, perchè per ottenere ciò, egli deve ottenere dalla p.a. datrice di lavoro un’apposita autorizzazione a rientrare in servizio dopo tale data, onde consentire alla p.a. di valutare in concreto l’esistenza, o meno di esigenze organizzative e di lavoro, tali da differire, se del caso, il godimento immediato dei giorni
aggiuntivi di ferie (Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 1997 n. 1360, in Foro Amm., 1997, p. 3047).

3. FERIE NON GODUTE.
I. Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende, indipendentemente da una normativa espressa che preveda la indennità direttamente dal mancato godimento, allorchè sia certo che detta mancanza non sia stata determinata dalla volontà unilaterale del pubblico dipendente, atteso che il carattere indisponibile del diritto alle ferie, di cui all’art. 36 cost., non esclude l’obbligo del datore di lavoro anche pubblico di corrispondere lo speciale compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal lavoratore malgrado il divieto, non essendo logico fare discendere da una violazione costituzionale imputabile alla p.a. il venire meno del diritto all’equivalente pecuniario di una prestazione effettuata, sebbene in teoria non dovuta (T.A.R. Veneto, sez. II, 24 marzo 1998 n. 368, in Riv. Personale Ente Locale, 1999, p. 139).

II. L’indennità sostitutiva di ferie non godute rientra nell’ampio concetto di retribuzione imponibile previdenziale, trattandosi di compenso, sia pure con le maggiorazioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per prestazioni lavorative eseguite in giornate che avrebbero dovuto essere dedicate al riposo, ed in dipendenza del sottostante rapporto di subordinazione (Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 1998 n. 4839, in Foro It., 1999, I, p. 2038).

III. La mancata fruizione delle ferie da parte di un pubblico dipendente, allorchè sia certo che essa non è stata determinata dalla volontà unilaterale del lavoratore, comporta per lo stesso il diritto al compenso sostitutivo rapportato alla retribuzione ordinaria (T.A.R. Lazio, sez. III, 26 maggio 1998 n. 1200, in Riv. Personale Ente Locale, 1999, p. 134).

IV. Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende, indipendentemente da una eventuale espressa previsione normativa, direttamente dal mancato godimento delle stesse ove non determinato dalla volontà unilaterale del dipendente (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 10 ottobre 1998 n. 844, in Riv. Personale Ente Locale, 1999, p. 566).

V. Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende, indipendentemente da una normativa espressa, direttamente dal mancato godimento, allorchè sia certo che esso non sia stato determinato dalla volontà unilaterale del lavoratore (T.A.R. Lazio, Latina, 30 maggio 1997 n. 456, in Ragiusan, 1998, p. 296).

4. FERIE E SOSTITUZIONE DI UN LAVORATORE ASSENTE
I. La sostituzione con altro dipendente di funzionario di una Usl può riguardare, oltre i casi di vacanza del posto, anche le ipotesi in cui il titolare sia mancato per lunghi periodi eccedenti le normali ipotesi di assenza temporanea per ferie, malattia e simili; ne deriva che è legittima la corresponsione di un maggior trattamento economico in caso di sostituzione di funzionario assente per mandato parlamentare, ove l’assenza abbia ecceduto il limite massimo temporale indicato nell’art. 29 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, nell’interpretazione datane dalla Corte costituzionale, in tema di esercizio di mansioni superiori con le sentenze n. 57 del 1989 e n. 296 del 1990 (C. Conti, regione Sicilia, sez. contr., 15 maggio 1997 n. 125, in Ragiusan, 1998, p. 283).

5. DECADENZA E DESTITUZIONE DALL’UFFICIO
I. L’indennità sostitutiva di ferie non godute rientra nell’ampio concetto di retribuzione imponibile previdenziale, trattandosi di compenso, sia pure con le maggiorazioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per prestazioni lavorative eseguite in giornate che avrebbero dovuto essere dedicate al riposo, ed in dipendenza del sottostante rapporto di subordinazione (Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 1998 n. 4839, in Foro It., 1999, I, p. 2038).

II. Qualora il regolamento organico del personale dipendente di un comune disponga che il riconoscimento, per due anni, dell’esistenza di prestazioni lavorative insufficienti implica la dispensa dell’impiegato dal servizio per scarso rendimento, è legittimo il provvedimento che risolva il rapporto, laddove se ne verifichino i presupposti, e disponga il contestuale collocamento dell’interessato in congedo ordinario, anche quando egli abbia in precedenza ottenuto un periodo di aspettativa per infermità, posto che la p.a. datrice di lavoro non può esimersi dal far godere al dipendente stesso le irrinunciabili ferie annuali (Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 1996 n. 56, in Foro Amm., 1996, p. 111).

6. SANITA’
I. Caratteristica delle funzioni di primario ospedaliero è l’attribuzione del potere di firma ufficiale sulle cartelle cliniche, nonchè il potere di concedere permessi e ferie al personale, mentre rientra nella normale attività sanitaria l’assunzione di responsabilità connesse alla terapia dei malati affidati alle cure del medico ricorrente (Pret. Roma, 23 giugno 1997, in Lavoro nella Giur., 1997, p. 843).

II. Poichè l’art. 16, d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 attribuisce la direzione del servizio di laboratorio di analisi ad un primario medico, la sostituzione di questo – anche nel caso di precaria assenza per malattia, ferie, ecc., disciplinata dall’art. 7, d.P.R. n. 128, cit. – può essere affidata esclusivamente ad un aiuto medico, ad un soggetto, cioè, appartenente allo stesso profilo professionale, atteso anche che, peraltro, la fungibilità tra sanitari medici e non medici è prevista dalla legge solo a livello di direzione di settore, e non dell’intero servizio (Cons. Stato, Ad. Plen., 19 giugno 1996 n. 8, in Foro Amm., 1996, p. 1814).

7. FERIE ED IMPIEGATO A PART-TIME
I. Nel caso di tempo parziale verticale, l’impiegato a part time non può intervallare spezzoni di ferie fra le giornate nelle quali l’impiegato non sia tenuto a prestare la propria opera; pertanto, in
tal caso, le ferie non possono essere considerate interrotte se non vi sia stato un effettivo rientro in servizio (Cons. Stato, Comm. spec., 21 dicembre 1992 n. 200, in Riv. Giur. Scuola, 1994, p. 147).

* MARIA D’ELIA, dirigente del Settore Consulenza Legale e documentazione dell’Area Generale di Coordinamento Avvocatura.
Dal 1992 ha ricoperto l’incarico di membro supplente della Commissione di disciplina per i dipendenti della Giunta Regionale.
Dal 2002 è Cultore della Materia in Diritto della Previdenza Sociale presso l’Università Federico II di Napoli.
Ha svolto attività di consulenza legale per le Aree ed i Settori della Regione Campania dal 1985 ad oggi, risultando l’estensore di numerosi pareri legali (circa un centinaio). Dal 1978 al 1980 ha ricoperto l’incarico di redattrice capo della rivista femminile “ Mille e una donna” .
Nel 1980 ha collaborato alla stesura della pubblicazione su “Orientamento Professionale in Campania”.
Dal 1990 ricopre l’incarico di vice Presidente dell’associazione femminile Onda rosa.
Ha partecipato, in qualità di esperta , al seminario internazionale tenutosi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di pari opportunità.
Dal 1997 al 2000 ha ricoperto l’incarico di componente della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità nella Regione Campania dirigendo la Sottocommissione Enti Locali.
Nel settembre 2000 ha svolto l’incarico di docenza presso il Formez per un corso “ Area Servizi Socio – Assistenziali e Culturali – VII e VIII qualifica – corso concorso per funzionari di Enti Locali.
Dal 1978 al 1982 ha pubblicato numerosi articoli, in qualità di collaboratrice, presso testate giornalistiche locali.
Infine, è autore di numerosi articoli e opere collettami.

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