1) Premessa.
Le società o associazioni sportive calcistiche sono enti assoggettati tanto all’ordinamento dello Stato che all’ordinamento sportivo: pertanto agli obblighi che derivano dalle leggi statali si affiancano quelli derivanti dalle regole sportive.
In tale contesto, i sodalizi sportivi calcistici devono essere equiparati alle società ordinarie, con conseguente applicazione dei principi comuni di responsabilità penale e civile, dovendosi tuttavia applicare ai primi anche le forme di responsabilità disciplinare previste nel Codice di Giustizia Sportiva (cd. C.G.S.).
Il sistema che regola la responsabilità disciplinare delle società di calcio è costituito dal combinato disposto degli artt. 4, 11, 12, 13 e 14 C.G.S.
In particolare, l’art. 4 C.G.S., rubricato “Responsabilità delle società”, prevede diverse forme di responsabilità, le quali si differenziano a seconda del soggetto attivo della condotta sanzionata.
La disposizione in esame assume particolare rilevanza nell’ordinamento disciplinare sportivo calcistico, in quanto costituisce fondamento normativo in base al quale è possibile sanzionare la società per tutte le condotte poste in essere da soggetti tesserati o semplici tifosi, ovvero da soggetti estranei alla società stessa.
L’art. 4, c. I, C.G.S. statuisce, infatti, che la società sportiva risponde direttamente delle condotte contrarie alle norme poste in essere dai legali rappresentati della società stessa.
In tale ipotesi, dunque, alla società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante e rappresentato, ritenuto di tale intensità da generare confusione tra i due soggetti che agiscono all’unisono, sono imputati gli illeciti commessi da quelle persone fisiche che rappresentano l’ente secondo le norme federali, ed i cui nominativi sono contenuti, ogni stagione sportiva, nelle liste censimento depositate dalla squadra presso la competente Lega.
Tale forma di responsabilità è cd. “diretta”, ossia si configura sic et simpliciter per aver il dirigente posto in essere la condotta sanzionata, non avendo il legislatore sportivo ammesso la possibilità di esenzione dalla pena mediante la dimostrazione della prova contraria.
Diversamente, alle condotte illecite poste in essere da persone estranee al sodalizio che comportano un vantaggio per la società consegue una “responsabilità presunta” del medesimo sodalizio sportivo, presunzione superabile attraverso la debita allegazione della prova della mancata partecipazione o mancata conoscenza dell’illecito ovvero, anche in caso di insufficienza di prove, in presenza del dubbio sulla partecipazione o sulla conoscenza dell’illecito da parte della società.
Diversa forma di responsabilità è rappresentata dalla cd. “responsabilità oggettiva” della società sportiva: tale ipotesi sanzionatoria è prevista dall’art. 4 C.G.S. e configura, richiamando la struttura originaria dell’art. 41 c.p., una fattispecie in cui un soggetto può essere dichiarato altrimenti responsabile di un fatto illecito, anche se quest’ultimo non derivi direttamente da un comportamento posto in essere dal soggetto stesso, ma la condotta illecita sia stata realizzata da persona terza.
Tale forma di responsabilità è richiamata ricorrentemente nelle decisioni, di qualsiasi grado, degli Organi di Giustizia Sportiva, ed è stata oggetto di numerose considerazioni critiche per i suoi caratteri peculiari che la distinguono dalle diverse forme di responsabilità statuite dal C.G.S.
2) La responsabilità oggettiva delle società calcistiche.
A) Ratio e problematiche dottrinarie.
L’art. 4, c. II e III, C.G.S., dispone che le società rispondono oggettivamente dell’operato sia dei dirigenti, tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, c. V., C.G.S. e sia delle persone comunque addette ai servizi della società e dei propri sostenitori sia sul proprio campo di gioco – ivi compreso l’eventuale campo neutro – sia quello delle società ospitanti, salvi i doveri di quest’ultime.
Trattasi di una particolare forma di responsabilità gravante in capo al sodalizio sportivo, la quale trova sua applicazione qualora un soggetto tra quelli sopramenzionati compia un illecito: in tale caso, infatti, è prevista la sanzione sia in capo al soggetto reo sia, per il solo fatto che è stata commessa una violazione, alla società di calcio.
Nell’ottica della particolare autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo, le ipotesi di responsabilità oggettiva coniate dalla legislazione di settore – che riguardano unicamente le società e non gli atleti – trovano loro ratio giustificatrice nell’esigenza di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva.
Tale istituto è tuttavia sottoposto a numerose considerazioni critiche, soprattutto legate alla compatibilità con l’ordinamento giuridico generale.
Infatti, l’istituto in esame era originariamente previsto sia in ambito penale, sia in quello civile e quello amministrativo.
Tuttavia, i numerosi interventi giurisprudenziali in materia hanno ridotto l’ambito applicativo di tale forma di responsabilità: in particolare, la Corte Costituzionale ha sostenuto come il principio della personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost. postula necessariamente la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa ovvero del dolo in capo al reo[1].
Diversamente, nel codice civile si rinvengono ancora numerose ipotesi di responsabilità oggettiva, disciplinate dagli artt. 2048, 2049, 2050, 2051, 2053 e 2054 c.c.: tuttavia, come evidenziato da autorevole dottrina[2], la condotta illecita foriera di responsabilità presuppone, nei confronti del soggetto dichiarato responsabile, un potere di controllo sul danneggiante – sia esso persona, cosa o animale –, essendo l’istituto comunque caratterizzato dal rapporto unitario in cui il responsabile si pone con la cosa animata o inanimata che ha dato luogo al danno.
Alla luce di tali interventi volti a limitare, se non ad espungere, la responsabilità oggettiva dall’ordinamento giuridico generale, la dottrina si è interrogata circa la sussistenza di tale istituto all’interno dell’ordinamento sportivo, ed in particolare a proposito della costituzionalità della norma in argomento.
Un primo orientamento, favorevole al suo impiego, trae suo fondamento dalla circostanza che, in diritto comune, la previsione di una forma di responsabilità oggettiva risponde a scelte di politica legislativa tendenti ad una maggiore protezione dei terzi: comparatisticamente, in materia sportiva, l’opportunità di simili forme di responsabilità sarebbe garantita dall’obiettivo di tutelare le competizioni sportive[3].
In entrambe le ipotesi, infatti, la logica ispiratrice si baserebbe sul contemperamento di opposti interessi, gli uni individuali e gli altri superindividuali, e sull’opportunità di privilegiare questi ultimi.
Altra elaborazione dottrinale, sempre favorevole ad ipotesi di responsabilità oggettiva, invoca il principio dell’ubi commoda, ibi et incommoda: le società sportive, avvalendosi del supporto economico dei tifosi, sarebbero ritenute responsabili sul piano disciplinare delle conseguenze delle intemperanze degli stessi[4].
Contrariamente, è stato sostenuto, con diverse argomentazioni, come siffatto titolo di imputazione della responsabilità sia privo di qualsiasi legittimazione logico-giuridica, in quanto contrastante con il principio costituzionalmente previsto della personalità della pena, che postula necessariamente la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa ovvero del dolo in capo al sanzionato.
Inoltre, è stato osservato[5]. come il principio dell’ubi commoda, ibi ed incommoda non sarebbe applicabile alle società sportive, il cui fine si concretizzerebbe nel miglioramento atletico dei partecipanti e nel conseguimento del primato sportivo: la responsabilità oggettiva, invece, avrebbe come scopo precipuo l’irrogazione di una sanzione prevista dalla norma sportiva in conseguenza del verificarsi di un accadimento in contrasto con lo scopo dell’ordinamento sportivo
Ad ulteriore sostegno di tale tesi, è stato evidenziato[6] che gli artt. 12 e 13 C.G.S. prevedono, con riferimento alle condotte realizzate dai propri sostenitori, la possibilità, per il sodalizio sportivo, di allegare prova contraria e ottenere l’esenzione da ogni forma di responsabilità per le violazioni commesse.
B) La fattispecie: aspetti precettivi e sanzionatori.
Esaminate le diverse teorie riguardanti il fondamento e la costituzionalità delle disposizioni in esame, si deve analizzare l’ambito applicativo della responsabilità oggettiva delle società calcistiche, e le sanzioni che possono essere irrogate.
A tal proposito, autorevole dottrina[7] ha rilevato come le norme in esame prevedano l’individuazione di due situazioni giuridiche contrapposte: una, attiva, che si manifesta nell’esercizio del potere disciplinare da parte della F.I.G.C.; l’altra, passiva, che invece va individuata nella responsabilità cui incorre il sodalizio sportivo.
Trattasi di ipotesi di supremazia speciale in base alla quale è imposto ad altri l’osservanza di determinate regole, in quanto affiliati o tesserati.
L’esercizio di tale potere, da un lato, ha natura precettiva e, dall’altro, natura punitiva, poiché la F.I.G.C. disciplina i comportamenti cui i soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti ad uniformarsi e, nel contempo, disciplina l’applicazione delle sanzioni previste.
Con riferimento al primo profilo, si evidenzia come la società risponda a titolo di responsabilità oggettiva qualora sia posta in essere una condotta contraria alle norme da parte dei dirigenti, dei tesserati e degli altri soggetti di cui all’art. 1, c. V, C.G.S.: trattasi dei soci e dei non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
In tale caso, la responsabilità oggettiva[8] comporta il trasferimento in capo alla società della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della società o comunque svolgono attività rilevanti per l’ordinamento sportivo e troverebbe suo fondamento nell’esigenza di rendere pregnante l’effettivo impegno delle società nell’attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l’ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni[9].
Diversa ipotesi di responsabilità oggettiva è prevista nel caso in cui la condotta illecita sia posta in essere dalle persone addette ai servizi e dai sostenitori sia per le gare interne che per quelle disputate in trasferta.
Tale ipotesi normativa è strumentale al pieno rispetto dell’art. 62 N.O.I.F., il quale pone in capo alle singole società l’obbligo di mantenere l’ordine pubblico sui propri campi di gioco, ivi compreso l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio o sparo di materiale pirotecnico, oltre a prevenire eventuali cori, grida, striscione o altro comportamento discriminatorio ovvero incitante alla violenza.
Qualora sia dimostrato la realizzazione di una condotta illecita da parte dei soggetti tesserati o dei tifosi di una società, gli Organi di Giustizia sportiva possono, contestualmente all’irrogazione della sanzione al reo persona fisica, prevedere, secondo lo schema della responsabilità oggettiva, una sanzione anche per il sodalizio sportivo.
Convenzionalmente, si è soliti distinguere le sanzioni in quattro categorie:
– morali;
– comportanti la temporanea o definitiva privazione dei diritti, aventi o meno contenuto patrimoniale;
– generatrici obbligazioni patrimoniali;
– espulsive
Le sanzioni a carico della società hanno solitamente carattere patrimoniale, e comportano l’irrogazione di un’ammenda di importo variabile a seconda della tipologia di illecito commesso, tenuto conto anche del comportamento fattivo della società e dei suoi rappresentanti volto ad attenuare le conseguenze del comportamento vietato ovvero dell’eventuale recidivanza di determinate condotte.
Tuttavia, qualora l’illecito commesso fosse ritenuto di particolare rilevanza ovvero in caso di recidiva – sanzione per fatti della stessa natura nel corso della medesima stagione sportiva – alla sanzione di natura patrimoniale può aggiungersi diversa sanzione, quale l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse (art. 18, c. I, lett. D), C.G.S.), l’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori dello stadio privi di spettatori (art. 18, c. I, lett. E), C.G.S.), ovvero la squalifica del campo per una o più partite o a tempo determinato, per un massimo di due mesi, con conseguente obbligo di disputare le gare della competizione presso campo neutro, ai sensi dell’art. 18, c. I, lett. F), C.G.S.
C) Le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.
Anche nella prassi, l’istituto della responsabilità oggettiva dei sodalizi calcistici è stato sottoposto a numerose considerazioni critiche, alla luce anche della notevole applicazione di tale forma di imputazione dell’illecito.
Stante l’ampia natura delle condotte riconducibili alle società a titolo di responsabilità oggettiva, molte volte l’Organo di Giustizia Sportiva competente provvede ad irrogare sanzioni di natura patrimoniale per fatti commessi prima, durante e dopo la manifestazione sportiva, rendendo così l’art. 4 C.G.S. perno centrale del sistema disciplinare dell’ordinamento calcistico.
Infatti, la norma in esame è fattispecie che permette l’irrogazione della sanzione per qualsiasi condotta vietata: accanto alla responsabilità oggettiva per eventuali comportamenti violenti commessi da propri tesserati nei confronti dei tesserati avversari, del direttore di gara[10] ovvero della struttura dell’impianto di gioco, la disposizione trova sua applicazione anche in ipotesi meno gravi, quali l’utilizzo di un calciatore non regolarmente tesserato o non avente i requisiti di età per partecipare a determinate competizioni calcistiche[11].
Tale illecito determina, dunque, non solo l’applicazione della sanzione nei confronti del reo calciatore e dirigente accompagnatore – variabile tenuto conto della tipologia di violazione, delle modalità concrete di realizzazione della condotta, età e caratteristiche personali del reo ed eventuale recidiva –, ma anche l’irrogazione di una sanzione tra quelle previste dall’art. 18 C.G.S.
Tuttavia, notevoli problematiche sono state sollevate in ambito applicativo.
Il primo aspetto critico è determinato dalla mancata uniformità di giudizio che si riscontrava e si riscontra tuttora presso i diversi Giudici Sportivi.
Infatti, l’art. 4 C.G.S. si limita unicamente a prevedere quali siano i presupposti per l’istituto della responsabilità oggettiva, rinviando all’art. 18 C.G.S. per l’individuazione delle sanzioni: tuttavia, anche tale ultima disposizione si limita ad un mero elenco delle sanzioni astrattamente irrogabili, lasciando alla libera discrezionalità dell’Organo competente la scelta della natura e dell’importo o durata della sanzione, non prevedendo alcun limite minimo e massimo edittale.
Si verifica, pertanto, nella prassi, un fenomeno particolare: stante le evidenti lacune dell’impianto sanzionatorio da parte del legislatore sportivo, ogni Organo competente decide autonomamente, con scarso coordinamento, le sanzioni più opportune, con l’evidente conseguenza che illeciti aventi caratteristiche simili sono puniti con sanzioni diverse a seconda dell’Organo competente a valutare quel caso specifico, ovvero mediante applicazione della medesima misura, ma con forme e misure differenti.
La F.I.G.C. ha cercato di attenuare tale pregiudizio – particolarmente evidente nelle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva provinciale – atttraverso la formazione permanente dei componenti delle strutture preposte all’amministrazione della giustizia sportiva, mediante la previsione di tavoli di confronto e l’elaborazione di prospetti concernenti le più frequenti e gravi violazioni, con indicazione della sanzione da irrogarsi e del minimo e massimo edittale cui riferirsi, da modellare con riferimento al caso concreto.
Diversa problematica è rappresentata dalla necessità – evidenziata soprattutto da parte degli Organi di Giustizia Sportiva operanti a livello provinciale e regionale – di modellare l’istituto della responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà.
Il calcio dilettantistico, infatti, prevede budget societari di gran lunga inferiori rispetto alle categorie professionistiche: tale situazione assume particolare rilevanza in caso di irrogazione di sanzione pecuniaria di notevole entità, che non costituisce magari aggravio particolare per le società maggiori, mentre per i piccoli club provinciali e regionali può determinare l’insorgenza di problematiche economiche.
Il Giudice Sportivo, per evitare che – mediante l’istituto della responsabilità oggettiva – si prevedano continue sanzioni pecuniarie, potenzialmente generatrici di situazioni critiche patrimoniali in capo ad una o più società, con conseguenze anche in relazione alla regolarità dei campionati, è solito temperare la responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà e personalità della sanzione.
Le società calcistiche sarebbero sottoposte a sanzioni solo nell’ipotesi di omessa individuazione, da parte dell’arbitro nel referto di gara ovvero degli altri organi preposti al controllo, dei responsabili dei comportamenti violenti e/o antisportivi.
Così operando, la decisione del Giudice Sportivo è sicuramente più conforme al principio costituzionale della personalità della responsabilità, circoscrivendo le ipotesi di responsabilità oggettiva ai soli casi in cui non sia possibile applicare la sanzione al reo persona fisica.
La soluzione prospettata, tuttavia, è particolarmente controversa: da una parte, è evidente come liberi la società calcistica da forme di ricatto da parte di tesserati, in quanto, nella circostanza in cui si realizzino condotte vietate, il sodalizio non sarebbe più chiamato a risponderne, dall’altro, come evidenziato da autorevole dottrina[12], si rischia di deresponsabilizzare la società.
Il club, infatti, non sarebbe più tenuto a vigilare sul comportamento dei propri tesserati al fine di prevenire la commissione della condotta illecita, ma dovrebbe porre in essere solo una condotta successiva alla violazione, permettendo agli organi preposti di individuare il presunto reo, con conseguente esonero da ogni forma di responsabilità.
3) Le circostanze esimenti ed attenuanti: i modelli organizzativi.
Tale filone interpretativo è applicabile unicamente nel caso in cui il reo sia persona tesserata del sodalizio sportivo, come tale sanzionabile individualmente da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, mentre soluzione diversa, avente anch’essa la finalità di ridurre l’ambito di applicazione dell’istituto della responsabilità oggettiva, è prevista dallo stesso legislatore sportivo con riferimento alle condotte vietate realizzate dai supporters della squadra: infatti, nel complesso delle norme di giustizia sportiva sono previste circostanze che costituiscono esimente o attenuante in caso di comportamenti illeciti tenuti da tali soggetti.
L’art. 13 C.G.S. dispone, infatti, che le società non siano chiamate a rispondere per comportamenti posti in essere dai sostenitori in violazione dell’art. 11 (comportamenti discriminatori) e dell’art. 12 (prevenzione di fatti violenti) C.G.S. qualora ricorrano contemporaneamente almeno tre circostanze:
a) la società deve aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli in concreto verificatisi, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la società deve aver concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti e discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
c) al momento del fatto, la società si deve essere immediatamente adoperata per la rimozione dei disegni, scritte, simboli, emblemi e simili ovvero per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
d) altri sostenitori devono aver chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
e) non vi deve essere stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
In analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, quindi, anche in ambito sportivo il legislatore espressamente contempla i modelli di organizzazione e gestione quale strumento a disposizione delle società per porre in essere tutte quelle azioni preventive e correttive di comportamenti discriminatori o violenti dei propri sostenitori, al fine di evitare, o almeno attenuare, la responsabilità oggettiva.
Tuttavia, la previsione di tale circostanza esimente è limitata alle sole ipotesi in cui la condotta sanzionata sia stata realizzata dai sostenitori, mentre non assume alcuna rilevanza, in ambito sportivo, in relazione alle condotte tenute da soggetti diversi comportanti responsabilità diretta oppure oggettiva[13].
L’obbligo per le società calcistiche di dotarsi di un modello di organizzazione e gestione atto a prevenire attività illecite era già emersa ante riforma del 2007.
Infatti, già i lodi emessi in data 27 ottobre 2006 dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport, a seguito di Calciopoli, contengono nella parte motiva un esplicito riferimento a “modelli organizzativi idonei a garantire l’assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati ed a prevenire la commissione di illeciti”.
In tal modo si imputava anche all’assenza di tali modelli in seno alle società coinvolte l’attuazione in concreto dell’illecito sportivo atto ad alterare il risultato della gara e/o del campionato, con conseguente violazione del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall’art. 1 C.G.S.
Tuttavia, il legislatore, in parte disattendendo tale orientamento, ha previsto l’obbligo per le società di dotarsi di specifico modello organizzativo, limitando la forza esimente ai soli casi di condotta illecita dei sostenitori, mentre non è stato alterato il quadro delle conseguenze derivanti sulle società per responsabilità diretta, oggettiva e presunta per le condotte dei legali rappresentanti, dirigenti, tesserati ed altri soggetti indicati nell’art. 1, c. V, C.G.S.[14].
Tale modello, ex art. 13 C.G.S., non trova sua completa disciplina nel Codice di Giustizia Sportivo, poiché manca allo stato attuale una disposizione che ne regoli i contenuti e le modalità operative.
A tal proposito si rimarca come la Lega Nazionale Professionisti[15] ha informato le società circa le direttive e le istruzioni in tema emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: esse costituiscono il contenuto minimo del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire fatti violenti o discriminatori, ma non sono certamente esaustive.
In assenza, dunque, di specifica disciplina, è lasciata alla discrezione del singolo Giudice Sportivo e – in seconda istanza – alla Corte di Giustizia Federale ogni valutazione in ordine all’effettività, idoneità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo.
A) Casistica
Numerosi sono i richiami al modello organizzativo da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.
La Corte di Giustizia Federale[16] ha stabilito che “per la sussistenza della circostanza di cui alla lettera a) dell’art. 13 C.G.S., occorre che risulti provata non solo l’adozione di efficaci modelli di organizzazione e gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionati dalla norma (quali petardi, fumogeni, esibizione di striscioni offensivi), ma è altresì necessario fornire la prova che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima del fatto”.
In tale caso era stato evidenziato come il modello non fosse stato efficacemente attuato, come dimostrato proprio dal verificarsi dei fatti che le misure avrebbero dovuto prevenire ed evitare.
Tuttavia, la dottrina ha sottoposto a considerazioni critiche tale assunto, poiché in tale circostanza si opererebbe una valutazione ex post sull’efficacia del modello: qualora il fatto si sia verificato, necessariamente il modello non sarebbe stato attuato concretamente.
La valutazione sull’efficacia del modello, invece, comporterebbe la formulazione di un giudizio ex ante: conseguentemente, la società – qualora dimostri di essersi dotata di modello organizzativo e di aver comunque posto in essere tutte le precauzioni astrattamente idonee a prevenire l’evento – andrebbe esente da pena, non rilevando il verificarsi in concreto dell’evento che il modello doveva prevenire.
Il diverso assunto secondo cui il verificarsi dell’evento sarebbe da imputare all’omessa efficace attuazione del modello, svuoterebbe di significato la disposizione, giacché la renderebbe del tutto inapplicabile: nessuna società potrebbe invocare l’adozione e l’attuazione di un modello organizzativo a propria discolpa poiché l’evento si è comunque realizzato.
L’efficace adozione del modello è stata, invece, rilevata dal Giudice Sportivo, il quale ha riconosciuto l’esimente ex art. 13, lett. a), a favore di due società, per aver i propri sostenitori violato le norme riguardanti il divieto di ingresso nello stadio di petardi e fumogeni. In tale caso, il Giudice, esaminato il modello, lo ha ritenuto idoneo “per le risorse finanziarie ed umane impiegate e per la previsione di specifiche misure di prevenzione”[17].
4) La responsabilità presunta: tertium genus?
Ulteriore profilo di responsabilità oggettiva è rappresentato dall’art. 4, c. V, C.G.S., in base al quale la società è presunta responsabile degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse estranee.
Tale forma d’imputazione dell’evento presenta tuttavia elementi peculiari che la differenzia rispetto alle fattispecie di responsabilità diretta ed oggettiva.
La dottrina e la giurisprudenza, infatti, hanno evidenziato come in tale caso soggetto attivo della condotta illecita debba essere persona che sia estranea al sodalizio sportivo, neanche riconducibili alla nozione, peraltro indeterminata, di sostenitore.
Inoltre, la fattispecie in oggetto prevede la possibilità, per la società sportiva, di esonero da responsabilità qualora siano allegati elementi probatori atti ad attestare la mancata partecipazione o mancata conoscenza dell’illecito da parte del club.
Tale tipologia di responsabilità è stata sottoposta a considerazioni critiche.
La dottrina, infatti, ha osservato come contrasti con il principio di responsabilità personale prevedere una sanzione per il club qualora l’illecito sia stato commesso da soggetto estraneo alla società.
In tale caso, infatti, non potrebbe configurarsi in capo alla società neppure una forma di culpa in vigilando – per non aver attuato quelle forme di controllo atte a prevedere e prevenire la condotta vietata – in quanto l’illecito sarebbe stato commesso da soggetto su cui il sodalizio non esercitava, e non poteva esercitare, alcuna forma di prevenzione e controllo.
Diversamente, è stato evidenziato come tale profilo di responsabilità sussista unicamente qualora la società abbia partecipato attivamente alla commissione dell’illecito ovvero sia stata comunque a conoscenza dell’illecito – anche per mezzo di un proprio tesserato –, e che tale condotta vietata sia stata realizzata a vantaggio della società stessa.
In tale caso, infatti, il sodalizio risponderebbe in quanto concorrente all’illecito o comunque per violazione del principio di lealtà e probità poiché, saputo dell’illecito, non ha fornito pronta indicazione agli Organi federali preposti.
Presupposto necessario per la sussistenza di tale forma di responsabilità è costituito comunque dal vantaggio, che la società deve aver avuto o ottenuto.
L’adozione di una nozione allargata del vantaggio, volta a ricomprendere qualsiasi utilità percepita o comunque ottenuta, ha determinato gli Organi inquirenti a procedere nei confronti delle società a tale titolo per numerose fattispecie, di cui non ultimo il recente caso di calcio scommesse.
Accanto alle classiche ipotesi di minacce esercitate da terzi volte per favorire il trasferimento da una società all’altra di un tesserato, tale forma di responsabilità è applicabile anche nei casi, ormai documentati, in cui la condotta vietata – nell’occorso, scommettere su avvenimenti sportivi e determinare l’andamento della gara e del campionato sull’esito prescelto – sia stata concretamente posta in essere da soggetti estranei dal mondo del calcio, ma da cui il club ha comunque tratto vantaggio.
Scommettere sull’esito di un incontro a favore di un determinato sodalizio sportivo e poi adoperarsi affinchè si verifichi il risultato sperato comporta un chiaro vantaggio per il club verso cui era andato il favore della scommessa, quantomeno sotto il profilo dei punti in classifica, facendo però così sorgere un profilo di responsabilità presunta per la società calcistica, cui potrà liberarsi fornendo la prevista prova contraria.
[1] Corte Cost., sentenza, 23 marzo 1988, n. 364.
[2] Sul punto, R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità civile, in Novissimo Digesto Italiano, 1957, pag. 644.
[3] In tal senso, A. MANFREDI, Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l’ordinamento giuridico generale, in Riv. Dir. Sport., 1980, pag. 55 ss.
[4] Per approfondimenti, B. MANZELLA, La responsabilità oggettiva, in Riv. Dir. Sport., 1980, pag. 153.
[5] M. TORTORA, Responsabilità oggettiva nell’ordinamento sportivo, in Giur. Sistematica di diritto civile e commerciale, Torino, 1998, pag. 106.
[6] M. BONACCORSI, La responsabilità oggettiva delle società sportive, su www.propalyers.it, 2010.
[7] G. FEBBO, Tutela dell’ordine pubblico e responsabilità disciplinare delle società di calcio, su www.filodiritto.it, 2010.
[8] Tale disposizione punisce le condotte illecite realizzate, dunque, da soggetti dotati di potere decisionale diversi dal legale rappresentante della società medesima: in caso di condotta illecita da parte di quest’ultimo, infatti, il sodalizio sportivo sarà responsabile a titolo di responsabilità diretta, con applicazione dell’art. 4, c. I, C.G.S.
[9] AA.VV., Le società di calcio alla prova del D.Lgs. 231/01. I modelli organizzativi tra giustizia penale e giustizia dello sport, in Atti Convegno “Giustizia sportiva e responsabilità delle società per i comportamenti dei propri dirigenti. Il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva”, Roma, 2010, pag. 57. Sul punto, si veda anche F.I.G.C. – L.N.P., C.U. n. 30 del 28 agosto 2007.
[10] A tal proposito, F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia, C.U. n. 38 del 24 marzo 2011; F.I.G.C. – Commissione disciplinare Nazionale, C.U. n. 104 del 19 giugno 2009; F.I.G.C. – Commissione disciplinare Nazionale, C.U. n. 79 del 16 gennaio 2006.
[11] Sul punto, F.I.G.C. – Comitato Regionale Lazio, C.U. n. 66 del 22 gennaio 2009; F.I.G.C. – Commissione disciplinare nazionale, C.U. n. 1 del 1 luglio 2010; F.I.G.C. – Comitato Regionale Lazio, C.U. n. 33 del 3 ottobre 2008; F.I.G.C. – Commissione disciplinare Nazionale, C.U. n. 2 del 3 luglio 2008.
[12] AA.VV., Le società di calcio alla prova del D.Lgs. 231/01. I modelli organizzativi tra giustizia penale e giustizia dello sport, in Atti Convegno “Giustizia sportiva e responsabilità delle società per i comportamenti dei propri dirigenti. Il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva”, Roma, 2010, pag. 57.
[13] La previsione di un modello organizzativo è prevista dal D.Lgs. 231/01, e pacificamente si applica anche alle società di calcio, in particolare quelle professionistiche, dotate di organici e risorse non sempre strutturati, presentanti processi e procedure con scarso livello di standardizzazione e adottanti comportamenti non sempre trasparenti nei confronti degli stakeholders esterni. L’introduzione del modello organizzativo ha comportato la previsione di una responsabilità amministrativa gravante su tutte le società, enti ed associazioni anche prive di personalità giuridica, per tutti i reati commessi nel suo interesse o vantaggio ad opera di un soggetto apicale ovvero di un suo sottoposto, anche qualora l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile.
La ratio era quella di sollecitare l’ente ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti: la previsione di un modello organizzativo era volto ad accentuare i controlli al fine di evitare la commissione di reati, la cui presenza e l’applicazione concreta e non di mera facciata poteva costituire circostanza esimente per l’ente, il quale aveva posto in essere tutte le necessarie precauzioni per impedire il verificarsi dell’evento dannoso o pericoloso.
Sulla base dell’esaminata normativa, numerosi club professionistici, unitamente ai loro dirigenti, sono stati indagati per diverse tipologie di reato, purchè ricomprese nell’elenco tassativo di cui al D.Lgs. 231/01. In particolare, si ricorda il caso Parma e Fiorentina (per entrambe l’ipotesi di reato era bancarotta fraudolenta), Milan ed Inter, sottoposte ad indagini per falso in bilancio in relazione alla compravendita di giocatori.
Per approfondimenti, F. BOF e P. PREVITALI, Codice etico, modelli organizzativi e responsabilità amministrativa: l’applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle società di calcio professionistiche, in Riv. Diritto ed economia dello sport, 2008, pag. 66.
[14] Si evidenzia come lo Statuto Federale (art. 7, c. V) statuisce che il Consiglio federale provvede ad emanare specifiche norme che impongano alle società l’adozione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire condotte contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, richiamando quelli previsti dal D.Lgs. 231/01, e pretendendo la nomina di un Organismo di garanzia che vigili sull’attuazione, il rispetto e l’aggiornamento del modello stesso. La differenza tra i due modelli sarebbe rappresentata dalla circostanza che quelli previsti dal D.Lgs. 231/01 sono posti in relazione solo con alcune fattispecie di reato, mentre il diritto sportivo prevede anche un principio di carattere generale che sfugge alla tipizzazione dell’illecito. Allo stato attuale, tuttavia, l’art. 7 Statuto Federale non ha ricevuto piena implementazione.
[15] Circolare LNP, 22 agosto 2008, n. 22.
[16] C.U. n. 292/CGF stagione 2007/2008, riunione del 15 febbraio 2008.
[17] Il Giudice Sportivo pare aver assunto tale impostazione come linea guida per le proprie statuizioni.
A tal proposito si citano C.U. n. 253 del 14 aprile 2009 e C.U. n. 261 del 20 aprile 2009. Sul punto, V. FORTI, Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva, in Riv. Diritto ed Economia dello Sport, 2007, pag. 126.
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