Come noto la Corte dei Conti è l’organo di rilievo costituzionale posto a garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche e svolge tale ruolo attraverso la contemporanea attribuzione di funzioni giurisdizionali e di controllo.
Il settimo comma dell’articolo 7 della legge 5 giugno n.131 conferisce alla Corte dei Conti rilevanti funzioni di controllo, prevedendo che la Corte dei Conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.
Il controllo esterno sulla regolarità dell’azione amministrativa e contabile degli enti territoriali è svolto dalla Corte dei Conti, attiene alla verifica della rispondenza delle risultanze dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti per legge e viene espletato tramite la verifica successiva del bilancio e attraverso l’esame di documentazione ed atti dei quali la Corte può richiedere l’ispezione. La funzione di controllo si è sviluppata negli ultimi anni in parallelo alla crescita delle necessità in materia di coordinamento della finanza pubblica e di sostenibilità del debito pubblico, derivante dall’appartenenza dell’Italia nell’Unione Europea.
La verifica sulla gestione finanziaria ed il controllo di fine mandato
L’articolo 148 bis del Testo Unico Enti Locali disciplina il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, prevedendo che le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti esaminano i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119 sesto comma della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti.
In tale sede le sezioni regionali effettuano il controllo in ordine alla gestione finanziaria, al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, alle spese per il personale, all’indebitamento ed agli organismi partecipati.
Un’ulteriore forma di controllo è quello esercitato dalla Corte dei Conti sulla relazione di fine mandato, la quale viene redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale ed è sottoscritta dal sindaco o presidente della provincia entro 60 giorni dalla scadenza del mandato.
La relazione viene certificata dall’organo di revisione e trasmessa alla sezione di controllo della Corte dei Conti, la quale valuta la relazione di fine mandato in ottica di controllo successivo di legalità finanziaria ed in ordine alla valutazione di una sana gestione finanziaria dell’ente.
Si legga anche:”Evoluzione legislativa dei controlli nelle amministrazioni pubbliche”
Il controllo esterno sui controlli interni
Nell’ente locale vige un articolato sistema di controlli ed il controllo esterno sui controlli interni è una sorta di chiusura a salvaguardia di tale sistema.
La Sezione Regionale della Corte dei Conti nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verifica il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio dell’ente locale. Tale controllo ha per oggetto i controlli interni effettuati dall’ente locale ed in particolare: il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico ed il controllo sugli equilibri finanziari. I controlli interni nell’ente locale sono, in primo luogo, il controllo preventivo, il quale viene svolto attraverso l’apposizione di pareri tecnici e contabili, in quanto le deliberazioni ed i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa necessitano dell’apposizione di parere tecnico del responsabile di servizio competente e visto di regolarità contabile del ragioniere comunale. Inoltre, il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase successiva all’adozione dell’atto sotto la direzione del Segretario Comunale, il quale è posto a presidio del rispetto della legalità attraverso la corretta applicazione della normativa vigente. Il controllo di gestione è una disciplina di natura contabile che ha come oggetto prevalentemente la struttura dei costi dell’organizzazione. Il controllo di gestione si articola nell’insieme di strumenti, processi, ruoli, volti ad indurre comportamenti individuali ed organizzativi in linea con il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tale tipologia di controllo è diretta ad analizzare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati di una gestione verificando l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, per consentire ai dirigenti di ottimizzare il rapporto costi-risultati. Le risultanze del controllo di gestione costituiscono la base informativa fondamentale del controllo strategico. L’articolo 147 ter del Testo Unico Enti Locali prevede che al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economici-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa e degli aspetti socio-economici. Ai fini della corretta gestione economico-finanziaria dell’ente, deve essere garantita la verifica della permanenza degli equilibri di bilancio. La necessità di monitorare tale equilibrio trova fondamento normativo negli articoli 153 comma 4 TUEL, dall’articolo 193 comma 1 e 2 TUEL, il comma 4 del principio contabile generale n.15 di cui all’allegato 1 al D.lgs. n.118/2011 e nei continui riferimenti al mantenimento degli equilibri inseriti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.lgs. n. 118/2011).
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