Le indagini della polizia giudiziaria :analisi scientifica  degli istituti e applicazione pratica di nuove tecniche investigative

1.Introduzione

Il potere investigativo di matrice statale trova la sua massima espressione nel procedimento delle indagini preliminari viene riconosciuto dal codice di rito in primis al pubblico ministero il quale dovrà determinarsi ex legem all’esito delle indagini suddette di cui è il titolare, in ordine all’esercizio dell’azione penale; in secundis, detto potere investigativo viene riconosciuto ex codice agli organi della polizia giudiziaria. La disciplina de qua risiede principalmente nell’art.55 comma I il quale prevede che: <<La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire  all’applicazione della legge penale(326,347 ss.)>>.[1]Dalla norma dell’articolo in parola si evincono le funzioni proprie della polizia giudiziaria in un contesto investigativo tipico della fase procedimentale delle indagini preliminari; il codice di rito, tramite il disposto normativo dell’art.55 comma I sopra enunciato, prevede che la polizia giudiziaria prenda (anche tramite il proprio sensorio ) notizia dei fatti di reato , obbliga la stessa di ricercarne i presunti autori, di compiere gli atti investigativi necessari ad assicurare le fonti di prova, di raccogliere gli elementi utili ai fini dell’esercizio dell’azione penale . Da quanto sin qui riferito si apprende la pregnante valenza del contributo investigativo tipico degli organi di polizia giudiziaria i quali sono chiamati ex lege anche a collaborare con il l’ufficio del pubblico ministero nell’esercizio dell’attività di indagine al fine dell’esercizio dell’azione penale.[2]L’attività collaborativa posta in essere dalla polizia giudiziaria nei confronti dell’organo dell’azione penale non si estrinseca in una forma di “ sudditanza” operativa nei riguardi del pubblico ministero, bensì si concretizza in un regime collaborativo in un’ ottica di dipendenza funzionale, in altri termini , la polizia giudiziaria percorre in apparente autonomia il proprio iter investigativo ( dopo aver tempestivamente informato l’autorità giudiziaria ) in ordine ad un determinato fatto di reato contestualmente all’opera istruttoria compiuta dall’ufficio del pubblico ministero, obbedendo alle direttive emanate da questo in ordine a indirizzi investigativi da seguire o verificare, al contempo agisce ex delega al compimento di determinati atti di indagine ( ex. art 55. comma II, III c.p.p. ) di precipua competenza dell’organo delegante, mantenendo però una autonomia gerarchica e strutturale dall’organo dell’azione penale. Sul punto si impone un riferimento al codice di rito del 1930 [3],pervaso dall’ideologia politica di quel tempo che, in tema di indagini di polizia giudiziaria prevedeva una totale libertà di iniziativa inquirente in capo al suddetto organo che in presenza di un fatto di reato si adoperava in un’autentica “istruttoria di polizia”[4] che trovava il suo naturale compimento in sede di assunzione probatoria e quindi rappresentando la base argomentativa delle sentenze emanate dagli organi giurisdizionali. Il codice di rito vigente, con i suoi numerosi elementi di novazione normativa ha modificato gran parte degli istituti del procedimento delle indagini preliminari del codice del 1930, ridimensionando i poteri investigativi in capo alla polizia giudiziaria, ridefinendo in termini di dipendenza operativa il rapporto dualistico che intercorre tra la P.G. e l’ufficio del pubblico ministero al fine di mettere ordine tra gli istituti tipici del procedimento penale incidendo su problematiche codicistiche congenite in termini di economia organizzativa. Nei paragrafi seguenti si analizzeranno in dettaglio gli istituti tipici delle indagini della polizia giudiziaria i quali, secondo una visione generalista in merito alle funzioni procedurali dagli stessi esplicate, si possono sostanzialmente distinguere in attività di informazione con fase attiva, e attività di informazione con fase passiva, attività di assicurazione degli elementi probatori utili alla ricostruzione del fatto di reato, attività di investigazione tipica e atipica.

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1.1 “L’avvio delle indagini preliminari: acquisizione e iscrizione della notitia criminis.”

Gli istituti facenti parte del corpus delle indagini preliminari trovano la loro dislocazione normativa nel libro V ( titolo: I-VIII) del codice di procedura penale. A norma dell’art. 326 c.p.p. <<> Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale..>1.La norma sopracitata esplica lo scopo primario delle indagini preliminari: raccolta di elementi utili alla ricostruzione del fatto storico criminoso descritto nella notitia criminis pervenuta all’autorità giudiziaria al fine dell’eventuale esercizio dell’azione penale del pubblico ministero.Tuttavia la funzione del corpus procedimentale delle indagini preliminari non è soltanto prodromica all’esercizio dell’azione penale, bensì è strettamente correlata al ruolo e alla pronunciarsi tramite un giudizio prognostico sulla concreta funzione dell’organo giurisdizionale :G.I.P ( giudice per le indagini preliminari ), il quale dovrà pronunciarsi durante il procedimento penale su questioni endoprocedimentali anche attinenti la sfera personale del soggetto indagato,e G.U.P (giudice dell’udienza preliminare ), il quale dovrà possibilità di condanna del soggetto indagato in un futuro giudizio sulla base degli elementi acquisiti a conclusione delle indagini preliminari dal p.m. e dal difensore del soggetto indagato.Gli esiti endoprocedimentali ,tipici delle indagini preliminari, possono produrre i propri effetti risonanti nella fase giurisdizionale che incide il procedimento penale ancora in corso di svolgimento ( provvedimenti emessi dal G.I.P), nella fase susseguente la conclusione formale del procedimento investigativo in sede di udienza preliminare (provvedimenti emessi dal G.U.P).,fino a varcare le porte del dibattimento del processo penale luogo deputato alla formazione della prova ; a conferma della facoltà riconosciuta al giudice del dibattimento di conoscere di elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nei modi e nei casi disciplinati 512-515 c.p.p. Le indagini preliminari hanno inizio con la acquisizione e la relativa iscrizione della notitia criminis. Col termine notitia criminis si intende la notizia di reato comunicata oralmente o per iscritto da privato cittadino agli organi di polizia giudiziaria o alla Procura della Repubblica o da queste direttamente acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. Il momento successivo all’acquisizione della notitia criminis è la sua iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art.335 c.p.p. il quale, al primo comma così recita: <<Il pubblico ministero iscrive immediatamente , nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che li perviene o che ha acquisito di propria iniziativa……..>>Dall’esordio del articolo in parola si percepisce in termini categorici l’importanza di iscrivere immediatamente la notitia criminis nel registro proprio, perché dal momento dell’iscrizione possono iniziare le attività di indagine, da quel momento inizia una concatenazione di eventi investigativi che si estrinsecano negli atti di indagine tipici ed atipici ad iniziativa della polizia giudiziaria, atti di indagine ad iniziativa del pubblico ministero e gli atti delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria rivolti all’acquisizione di elementi utili alla prosecuzione delle indagini al fine dell’esercizio dell’azione penale a conclusione delle stesse.

1.2 ”L’iscrizione del nominativo del soggetto indagato.”

In base alle disposizioni normative dell’art.335 c.p.p. si ha iscrizione soggettiva della notizia di reato quando risulta il nome della persona il cui reato è attribuito. Da quanto appena espresso, discende che il P.M., nell’esercizio della sua funzione inscrittiva, provvede a indicare nel registro delle notizie di reato mod.21,21 bis2 la notitia criminis e il soggetto a cui la stessa è riferita. Tale operazione compiuta dal P.M. può anche essere successiva ad una precedente iscrizione contro ignoti tramite mod.45 in ragione della successiva individuazione del presunto colpevole del fatto di reato rispetto all’iscrizione del fatto stesso. Ciò che è precipuamente rilevante in ordine alla registrazione soggettiva della notizia di reato è la mera conoscenza di un possibile autore ( che si evince dall’atto nel quale è riportata la notizia di reato qualificata o non qualificata )che dovrà essere inscritto nell’apposito registro dal P.M. ,senza che questi compia accertamenti preventivi in ragione di una verifica sulla effettiva responsabilità penale del soggetto da inscrivere, non deve prodursi in “giudizi in facto” o prognostici sulla colpevolezza del soggetto indagato; l’iscrizione soggettiva della notitia criminis è una semplice presa di cognizione, una mera osservazione di dati soggettivi reali, una mera apprensione di un nominativo da indicare nel registro delle notizie di reato . Al fine di poter inscrivere il soggetto indagato nel registro ex.art.335 c.p.p. è necessario estrapolare direttamente dall’atto che contiene la notitia criminis il nominativo della persona a cui è attribuibile il fatto criminoso. Non è ammissibile, ai fini sopra descritti, l’inscrizione di una notitia criminis dalla quale si evinca “indirettamente” il nominativo del presunto autore del reato. Sul punto la giurisprudenza di merito si è pronunciata affermando che l’iscrizione soggettiva è possibile solo nel caso in cui nei riguardi del soggetto indagato emergano indizi di colpevolezza.In altri termini , da quanto sin qui esposto si assume che l’indicazione nominativa in ordine all’iscrizione ex.art.335 c.p.p. deve essere desumibile direttamente nell’atto che informa l’autorità procedente circa la notizia di reato e non dedotta da altre informazioni ivi contenute. Dal quanto sin qui considerato si può riassumere che non costituisce notizia di reato soggettiva un’informazione relativa alla presunta condizione di responsabilità di un soggetto non identificato o di un soggetto non determinabile soggettivamente. Un aspetto fondamentale dell’istituto in argomento che deve essere in specie analizzato attiene ai requisiti di segno positivo che devono connaturare sotto il profilo formale il nominativo del soggetto ( presunto autore del fatto criminoso ) ai fini di sicura attribuzione del nominativo al fatto di reato.Sul punto è necessario fare riferimento al dettato normativo che promana dall’art.66. c.p.p.3, il quale prevede che in caso di impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto dell’autorità procedente, quanto sia certa l’identità fisica della persona.4) Dalla suddetta disposizione legislativa si evince che il termine “ nome” ad uso nella terminologia contenuta nell’art.335 c.p.p. equivalga (ai fini identificativi in ordine all’iscrizione de qua ) a “identità fisica” in ragione di una analogica applicazione di tutte le disposizioni in merito al soggetto imputato. In ordine alle formalità imposte dall’ordinamento giuridico in tema di iscrizione della notizia di reato si segnala che l’iscrizione della notizia soggettiva ex mod.21,22 bis seguente l’iscrizione ex mod.45 ( contro ignoti ) deve contenere specifica indicazione di provenienza, la segreteria poi deve provvedere a richiedere i certificati anagrafici e i certificati del casellario ai fini di una completa identificazione del soggetto presunto autore del reato. Soltanto agli esiti di tale procedura si è in presenza di una notizia di reato inscritta soggettivamente; in conclusione dell’analisi in argomento si ribadisce l’insindacabilità dell’ iscrizione in sede di impugnazione, essendo un atto processuale di parte non sindacabile in virtù del principio di tassatività e tipicità delle impugnazioni, ravvisandosi in caso di intempestive iscrizioni ex.art. 335 c.p.p. da parte del P.M. soltanto ipotesi di azioni per responsabilità disciplinare.

2. “Gli atti di indagine tipici della polizia giudiziaria: Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di persone che possono riferire circostanze utili alla ricostruzione dei fatti di reato.”

L’istituto del procedimento penale disciplinato dall’art.349. c.p.p. costituisce in specie  il primo incontro di matrice investigativa tra l’organo inquirente ( polizia giudiziaria ) e il soggetto indagato o soggetti che possano riferire su circostanze rilevanti sulla ricostruzione del fatto di reato . Col termine “identificazione” si suole intendere una presa di cognizione nominativa del soggetto indagato o delle persone in grado di riferire su circostanze utili alla ricostruzione dei fatti criminosi ad opera dell’organo inquirente ( nella specie la polizia giudiziaria ); è proprio in questa forma di forzata conoscenza di matrice investigativa tra l’organo statale( in tale ottica operativa , oltre alle forze dell’ordine statali è ricompresa la polizia locale quale organo investigativo geneticamente investito delle funzioni di polizia giudiziaria)   e il soggetto indagato e/dei soggetti sopra richiamati, che si può giungere alla determinazione soggettiva del presunto autore del fatto criminoso e dei futuri testimoni dello stesso; a tal fine la polizia giudiziaria invita la persona sottoposta alle indagini, informandola precipuamente sulle conseguenze che possono speficitatamente scaturire  in ordine al possibile rifiuto di fornire le proprie generalità o alla falsità delle stesse  nell’atto di dichiararle. Pertanto l’organo investigatore in commento, sollecita il soggetto indagato, a rivelare i propri dati anagrafici invitandolo a dichiarare il suo attuale domicilio o ad eleggerlo ai fini delle notificazioni tipiche degli atti del procedimento. In ordine alla disciplina codicistica rappresentata dall’articolo in parola si assume che il potere di iniziativa investigativa in capo agli organi di polizia giudiziaria, gli consente di porre in essere una serie di atti di matrice codicistica finalizzati alla materiale acquisizione di  elementi utili all’esercizio dell’azione penale. Sul punto si rileva che la norma de qua prevede inoltre che ( e tale ulteriore modalità conoscitiva non è prevista per la persona informata sui fatti) l’organo di polizia giudiziaria  possa procedere all’identificazione della persona sottoposta alle indagini , se necessario,anche  tramite scpecific  rilievi dattiloscopici [5], fotografici e antropometrici o altri tipi di accertamenti. Nel caso in cui la persona indagata rifiuta di farsi identificare o fornisca dati contraffatti ai fini identificativi l’organo di polizia giudiziaria ha facoltà di accompagnamento coattivo nei propri uffici della persona su menzionata e ivi trattenerla per non più di dodici ore, informando l’organo dell’azione penale, del suddetto accompagnamento e dell’ora in cui è avvenuto tale atto temporaneamente incisivo la libertà personale del soggetto sottoposto alle indagini. Nel caso in cui l’identificazione sopra descritta risulti difficile a mettersi in pratica nei tempi sopra enunciati o nell’evenienza dell’intervento di un’autorità consolare o di un interprete, i soggetti menzionati dalla suddetta norma possono essere trattenuti presso gli uffici di polizia giudiziaria sino a 24 ore con facoltà per di avvertire un familiare o un convivente. soggetti sopra citati devono[6]Gli atti attestanti l’avvenuta identificazione sopra menzionati, andranno rigorosamente riprodotti in forma documentale come disposto dal comma II ex art 357 lett. e[7] potranno essere inserite nel fascicolo dibattimentale ai sensi dell’art.431 lett. b[8] stesso codice. Sul punto, si segnala che il pubblico ministero può autorizzare il prelievo coattivo di capelli o saliva al fine di estrarre il profilo del DNA della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, riconoscendo tale tecnica di identificazione personale come la più affidabile ed economica. Al riguardo, è fatto obbligo all’organo inquirente di operare nel rispetto della dignità personale del soggetto sottoposto al suddetto atto invasivo della sfera personale, previa autorizzazione scritta o orale dell’autorità giudiziaria.

2.1       “L’acquisizione delle sommarie informazioni della persona sottoposta ad indagini.”

Nell’ambito procedimentale delle indagini preliminari , in ordine all’attività investigativa propria della polizia giudiziaria, si rinviene un istituto di matrice codicistica, dal titolo << Sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini>> ex.art.350 c.p.p.[9] L’istituto de quo si compone di 7 punti nodali che ne caratterizzano la sua specificità funzionale in ossequio della corrispondente attività di indagine tipica dell’ufficio del pubblico ministero. Al primo punto si prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono con le modalità previste dall’art.64 c.p.p. sommarie informazioni ( utili ai fini delle indagini) dalle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini che si trovi in stato di libertà. Sul punto appena esposto, si avverte, in questa sede, la necessità di sviluppare una serie di riflessioni: la prima , di natura comparatistica interna, pone in risalto <<la continuità tipologica>>[10] tra due atti di indagine molto simili tra di loro sotto l’aspetto formale disciplinati da due istituti di matrice codicistica ( il primo , che è quello che in questa sede ci sta occupando è disciplinato dall’art.350 c.p.p., il secondo è disciplinato specificatamente dagli artt. 64-65 c.p.p.)ma che sono separati geneticamente da una differenza di carattere sostanziale; infatti, l’istituto disciplinato dal 350 c.p.p. non fa riferimento ad un “interrogatorio”( termine ad uso generico usato per definire l’atto di indagine con oggetto l’assunzione di informazioni da parte della P.G e dal P.M.) di polizia giudiziaria, bensì ad una assunzione di informazioni da parte dell’organo suddetto, in ragione di una previgente disciplina codicistica che prevede con gli artt. 64-65 ( stesso codice ) [11] in capo all’ufficio del pubblico ministero la potestà interrogante nei confronti del soggetto sottoposto alle indagini. Quindi, l’attività di indagine, posta in essere dalla polizia giudiziaria con oggetto l’assunzione di informazioni da persone sottoposte ad indagine che si trovino in stato di libertà, non si estrinseca in un interrogatorio atipico  o<<quasi-interrogatorio>>[12] ma in una mera assunzione di dati conoscitivi rivelati spontaneamente o dietro specifiche domande ( ad opera dell’ufficiale di polizia giudiziaria ) da parte dei protagonisti sopra menzionati ( in status libertatis )in ordine ad un determinato fatto di reato. La seconda riflessione sul punto in esame, ha origine dal richiamo codicistico evocato dal comma I dell’art.350 c.p.p. il quale fa specifico riferimento  alle  garanzie  previste  dall’art.64  c.p.p.[13]Dalla  lettura  del  primo  comma dell’articolo in parola si avverte la mancanza di uno specifico riferimento all’art.65 c.p.p. (norma processuale di fondamentale importanza nell’assetto delle garanzie codicistiche in ordine alla fase procedimentale delle indagini preliminari) a dimostrazione dell’intenzione del legislatore del codice di rito, di non uniformare le due discipline in argomento, prevedendo, quindi, un “interrogatorio” nel merito ad opera dell’ufficio del pubblico ministero ex.art 64, 65 c.p.p., e l’assunzione di informazioni ex.art 350 c.p.p. o l’interrogatorio su delega ex art.370 c.p.p. in capo alla polizia giudiziaria con conseguente degradazione in facto del tessuto garantista del diritto di conoscenza dell’ipotesi di reato a carico del soggetto indagato e contestuale compromissione dell’esperita attività difensiva. I punti nodali 2,3,4 della trattazione dell’istituto de quo sono contraddistinti dal momento precedente l’assunzione delle sommarie informazioni, in questa fase del procedimento l’organo di polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia, e qualora ciò non accadesse, il suddetto organo inquirente provvede alla nomina ex art.97, comma III c.p.p.[14] E’ proprio la presenza dell’organo difensore che conferisce all’atto suddetto il presupposto di validità procedimentale in mancanza del quale si configurerebbe una nullità di ordine generale ex.art.178  comma  I ,lett.  c c.p.p.,  una  nullità assoluta  ex.art.179,  comma   I,c.p.p.). La portata semantica del punto in analisi consegna al ruolo dell’organo difensore una valenza totalizzante, infatti in sua assenza non può compiersi l’atto sopra descritto, in altri termini, il difensore ha l’obbligo di assistere al compimento dell’atto di indagine in parola al fine di tutelare secondo precisi canoni normativi la persona sottoposta alle indagini protagonista dell’atto stesso, contro possibili abusi perpetrati a suo danno dall’organo inquirente anche in ragione di uso processuale del predetto atto di indagine. Se il difensore non è stato rintracciato o non è comparso la polizia giudiziaria informa l’ufficio del pubblico ministero ex.art.97 comma IV., c.p.p. .Il punto 5 e 6 dell’analisi sin qui svolta si riferiscono al momento acquisitivo delle sommarie informazioni nell’immediatezza del fatto di reato o sul luogo ove lo stesso è avvenuto.In base a quanto appena detto in premessa, l’organo inquirente,può, anche in assenza del difensore assumere dal soggetto sottoposto ad indagini (nel luogo o nell’immediatezza del fatto di reato), notizie o indicazioni utili ai fini di una proficua prosecuzione del procedimento penale anche in stato di arresto in flagranza ( cfr. art 380 e ss c.p.p.) o di fermo di indiziato di delitto ex. art. 384 c.p.p. [15] Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102c.p.p. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2 c.p.p. Dal contributo conoscitivo fornito dal soggetto indagato acquisito dalla polizia giudiziaria senza la presenza del difensore nelle circostanze modali e temporali sopra descritte, è vietata ogni documentazione e utilizzazione ( ex art. 350 comma VI c.p.p. ).Il punto 7 della presente analisi sin qui svolta fa precipuo riferimento alle dichiarazioni spontanee fornite dal soggetto indagato alla polizia giudiziaria. Le suddette dichiarazioni hanno mero valore investigativo e quindi non possono essere utilizzate ai fini processuali ( nel dibattimento )ad eccezione delle ipotesi evocate dagli artt.503 comma III[16] , 357 comma II lett. b. Per quanto attiene agli strumenti legali di garanzia difensiva, già citati nei punti precedenti, si assume che trovino precipua attuazione anche nel punto in commento sia che il contributo conoscitivo assunto dalla polizia giudiziaria provenga libera sponte da parte del soggetto indagato sia che sia stato provocato da proposizioni interrogative ad opera dell’organo di polizia giudiziaria inquirente. Per quanto riguarda invece la documentazione dell’atto in parola si assume a conclusione di quest’analisi, l’analogica applicazione della verbalizzazione integrale, al fine di poter rifondere il suddetto contributo conoscitivo in sede dibattimentale in ragione di un’esigenza sopravvenuta di chiarimento circa la credibilità della persona sottoposta ad esame attestando in facto l’assoluta corrispondenza tra dichiarato[17] in sede di assunzione di sommarie informazione e quanto in essa verbalizzato.

2.2       “Le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.”

Nel genus delle attività tipiche della polizia giudiziaria in un procedimento penale dirette all’assicurazione delle fonti di prova si riscontra l’istituto della ricerca e individuazione delle persone che possono riferire circostanze utili ai fini della prosecuzione delle indagini che trova apposita disciplina codicistica nell’art.351 c.p.p. Nella fase primordiale delle indagini preliminari è precipuo compito dell’organo di polizia individuare i futuri testimoni e anche coloro che possono fornire indicazioni utili allo scopo sopra specificato, come possono assumere informazioni da soggetti indagati anche per reati collegati  o  da  soggetti  imputati  in  procedimenti  connessi  o  collegati.  La disciplina codicistica contenuta nell’art. 351, prevede specifici richiami a norme contenute nello stesso codice assumendo cosi la conformazione di un macro-istituto endoprocedimentale “atipico” in ragione anche di una sua ipotetica applicazione processuale, ( date le disposizioni normative dell’art.500 “Contestazioni dell’esame testimoniale”[18],503 “esame delle parti private”[19]richiamate dall’articolo in esame).Sul punto si richiama il d. l 8.6.1992 n 306 convertito dalla L. 7.8.1992,n.356 , che ha inserito al secondo periodo del I comma dell’articolo in parola uno specifico richiamo all’art.362 c.p.p sancendo cosi un’equiparazione sul piano endoprocedimentale della disciplina de qua tra attività di [20]assunzione di informazioni compiuta dalla polizia giudiziaria e attività di assunzione di informazioni compiuta dal pubblico ministero; data l’equiparazione contenutistica sin qui menzionata, si assiste nell’applicazione della disciplina in commento, ad una serie di precauzioni procedurali ( sintomo della presenza nella norma de qua di un alone garantista) messe in atto dalla polizia giudiziaria a tutela del soggetto dichiarante .Sul punto si segnala il disposto normativo del citato art.362 ( stesso codice ) che al primo comma prevede che << Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere richieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli197, 197 bis , 198, 199, 200,201, 202,203.>>  . Da quanto sin qui enunciato emerge una complessa disciplina incisa da numerosi interventi normativi di modifica e integrazione della stessa, in merito si rileva la novazione operata con la L.172/2012 tramite la quale è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei soggetti minori da reati come lo sfruttamento e l’abuso sessuale. Pertanto l’adeguamento operato dal nostro ordinamento con la legge suddetta ha apportato un adeguamento normativo al codice di procedura penale, al codice penale, al codice antimafia, alla legge sull’ordinamento penitenziario etc, incidendo ( per il caso in esame) profondamente l’art 351 c.p.p. modificandolo tramite l’aggiunta del comma I ter [21] ad opera dell’art.5 , comma 1, lett. c ( L.172/2012)[22] al fine di prevedere che nei delitti di adescamento di minori ( artt.600-bis, 600 ter, 600 quater .I e 600-quinques c.p., di tratta di persone ex . artt. 600,601e 602c.p., di violenza sessuale ex.artt.609 bis, 609 quater, 609 quinques,609 octies c.p., di adescamento di minori ex. art. 690-undecies c.p. se l’organo di polizia giudiziaria debba assumere ( per evidenze investigative emerse nel corso delle indagini ) informazioni da soggetti minorenni sia assistita da personale esperto in psicologia o psichiatria infantile nominato dal pubblico ministero. Medesimo trattamento è previsto in caso di assunzioni di informazioni da una persona offesa maggiorenne in condizioni di particolare vulnerabilità. In ogni caso, l’organo di polizia giudiziaria, in occasione dell’assunzione di informazione da parte di persona in condizioni di particolare vulnerabilità, si assicura che questa non abbia alcun tipo di contatto con il soggetto indagato nel procedimento al quale l’atto de quo fa specifico riferimento.

2.3       ” Le perquisizioni ad iniziativa della polizia giudiziaria : presupposti di legittimità e garanzie difensive.”

Le perquisizioni, all’interno del codice di rito, costituiscono tipico mezzo di ricerca della prova di elevata capacità intrusiva della sfera personale degli individui ( comprensiva anche dei connotati inerenti l’inviolabilità domiciliare costituzionalmente garantiti) pertanto sono riservate alla specifica competenza dell’autorità giudiziaria ex.art.247 c.p.p., la quale procede al compimento del suddetto atto personalmente o tramite la longa manus  della   polizia  giudiziaria  per  mezzo  dei  suoi  ufficiali  delegati  con  decreto motivato.[23]Tuttavia, in alcune fattispecie previste dal vigente ordinamento giuridico , la polizia giudiziaria è legittimata ad assumere l’iniziativa di eseguire attività perquisitive in ossequio di precisi presupposti posti in essere dal legislatore nel rispetto di una rigorosa procedura di convalida delle stesse. La sfera personale degli individui, ( oggetto di incisione da parte dell’atto di perquisizione ) è tutelata dalla Carta Costituzionale in riguardo a svariati profili connaturanti l’essenza della stessa; nello specifico la libertà personale ( art.13 Cost. ) , la libertà domiciliare ( art. 14 Cost.), la libertà e la segretezza della corrispondenza ( art.15 Cost ) sono posti a tutela di corrispondenti diritti riconosciuti ai cittadini e pertanto sono protette da un particolare scudo ( normativo ) protettivo dalle ingerenze investigative promananti dall’autorità e/o dalla polizia giudiziaria, che può essere superato solo dietro atti motivati dall’autorità giudiziaria. Tuttavia il citato art.13 Cost. contiene al suo interno una clausola di riserva prevista in capo al camma II il quale prevede che: << In casi eccezionali di necessità e urgenza , indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di effetto.>>Da quanto enunciato nell’articolo in parola ,si apprende che l’organo di polizia giudiziaria sia autorizzato a compiere perquisizioni e,o, ispezioni personali, locali, o sottoporre determinati individui a forme di detenzione temporanee e che tali atti invasivi della loro sfera personale siano comunicati all’autorità giudiziaria entro quarantotto ore dal loro compimento, alla quale spetterà il compito di concedere o negare la relativa convalida entro e non oltre le successive quarantotto ore.[24]Di pari tenore garantista è la norma  contenuta nell’art.14 Cost. la quale prevede che non si debba violare il domicilio, all’interno del quale non si possono eseguire perquisizioni o sequestri se non in specifici casi e nei modi stabiliti dalla legge in ossequi di garanzie prescritte a tutela della libertà personale dei cittadini.[25]La riserva di legge contenuta nell’articolo in parola si riferisce sia alle condizioni legittimanti l’atto perquirente ( connaturato in specie da condizioni di necessità e urgenza ) sia alle fattispecie di matrice normativa legittimanti il compimento dell’atto stesso ad opera della polizia giudiziaria. Sul punto si segnala l’intento del legislatore delegante di prevedere (con apposita norma contenuta nell’art.2 comma 21 L.81/1987 )[26] la possibilità in capo all’organo di polizia di procedere in casi di predeterminati di evidente necessità e urgenza a perquisizioni o ad attività di pari portata invasiva  consistenti nella <<diretta osservazione di luoghi , cose o persone tendente a ricercare cose pertinenti al reato, che possono essere sottoposti a sequestro ( perquisizioni personali e locali ), ovvero persone da sottoporre a provvedimenti limitativi della libertà personale>>.[27]Da quanto sin qui esposto discende che alla polizia giudiziaria è riconosciuto ex lege un potere coercitivo provvisorio, in quanto esercitabile solo in relazione al verificarsi di determinati casi e condizioni, sia perché gli atti in nuce sono soggetti a convalida da parte dell’organo giurisdizionale. Nel contesto normativo appena enunciato si inserisce la disciplina codicistica contenuta nell’art.352 c.p.p.[28] la quale individua tre ipotesi astratte di perquisizione personale o locale, dovendosi intendere in relazione alla prima ipotesi l’atto [29]perquisitivo << su una persona o sugli abiti che indossa >>[30] nella seconda ipotesi il legislatore si riferisce ad una attività di ricerca della prova esperibile in luogo di privata dimora o domicilio con specifico riferimento in specie ai casi di flagranza di reato e di evasione ( art.351, comma I stesso codice ) oppure con riferimento all’esecuzione di misure limitative della libertà personale in ipotesi di reato per le quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato o il fermo di indiziato di delitto[31] ( II comma, stesso articolo ), con la terza e ultima ipotesi il codice di rito prevede in capo alla polizia giudiziaria la facoltà di compiere su sistemi informatici l’atto in commento in costanza di stato di flagranza e nelle ipotesi previste dal comma II del suddetto articolo . In ragione del primo requisito legittimante l’atto in parola si assume che in situazioni di flagranza di reato o di evasione l’urgenza del compimento dell’atto suddetto debba essere individuata in una presunzione normativa connessa alla circostanza di chi venga colto nel momento di commettere un reato oppure sia sorpreso con addosso cose o tracce pertinenti il reato commesso in un momento immediatamente precedente ( ex. art 382 c.p.p. comma I [32]) o del soggetto che << legalmente arrestato o detenuto per un reato evade>>[33], ex.art.385 c.p. In presenza delle ipotesi appena enunciate gli ufficiali di polizia giudiziaria potranno fondatamente ritenere che il soggetto da perquisire occulti su di sè cose o tracce pertinenti al reato le quali possono essere disperse o cancellate, oppure che in un determinato luogo si trovino i suddetti indizi materiali pertinenti al reato o che ivi si trovi il soggetto sottoposto alle indagini o evaso. In regime di perquisizione operata in flagranza di reato, quindi, è consentito ricercare una persona al fine di arrestarla o di rinvenire su di essa cose o tracce pertinenti al reato . In ordine alla ricerca del soggetto evaso, si impone in questa sede chiarire che in detta situazione tipica del procedimento penale si trova colui che si sia sottratto volutamente alla sfera di custodia alla quale era ex legem sottoposto in quanto si trovava in stato di arresto o di fermo di indiziato di delitto, oppure, perché tale soggetto si trovi in stato di detenzione o sottoposto a misura cautelare di tipo custodiale, oppure perché il soggetto su indicato è latitante. In materia di perquisizione locale è necessario fare un riferimento intra codice richiamando l’art.251 c.p.p. che disciplina l’istituto della perquisizione domiciliare che si riferisce all’atto perquirente che si svolge in abitazioni o luoghi chiusi ad esse adiacenti per il quale il III comma ( stesso articolo ) opera un estensione temporale sui termini già previsti dalla norma in una fascia oraria compresa tra le ore sette e le ore venti. L’urgenza scatenante il compimento dell’atto in parola trova il suo fondamento nel periculum in mora dovuto alla concreta possibilità di dispersione delle cose o delle tracce pertinenti al reato oppure dal timore di non poter rintracciare il soggetto indagato, imputato, condannato o evaso.[34]Per quanto attiene, invece, le circostanze endoprocedimentali che rendono l’atto perquisitivo legittimo si assume che l’ufficiale di polizia giudiziaria (o il semplice agente in situazioni di particolare urgenza richiamate dall’art.113 disp.att. c.p.p.) che redigerà il verbale da trasmettere al pubblico ministero dovrà enucleare puntualmente le ragioni fondanti l’iniziativa investigativa in commento specificandone l’elemento finalistico (scopo dell’atto di indagine ) e motivandone l’urgenza del suo esperimento ( periculum in mora )[35], in caso contrario l’atto in parola non verrà convalidato dall’autorità giudiziaria. Pertanto ai fini sin qui descritti si assume irrilevante la sussistenza in specie di un fondato motivo come condizione sufficiente all’esperimento dell’atto oggetto della presente analisi finalizzato alla ricerca della notizia di reato anche se scaturito da una denuncia anonima; come irrilevante al fine sopradescritto è il mero sospetto( in riferimento a determinate circostanze indizianti ritenuti sussistenti in un dato momento dell’indagine ) che muove l’organo inquirente a compiere l’atto de quo dovendosi al contrario , presumere in ispecie l’esistenza di un quadro indiziario già formato da elementi di evidente peso accusatorio al fine di legittimare l’iniziativa posta in essere dalla polizia giudiziaria in termini di assoluta fondatezza delle motivazioni sottostanti il compimento dell’atto stesso. Per quanto attiene all’oggetto dell’attività perquirente si segnala l’ampiezza del raggio d’azione investigativo e acquisitivo concesso ex legem[36] alla polizia giudiziaria; infatti secondo il disposto dell’art.352 comma I c.p.p. cita come elementi materiali pertinenti al rato ogni entità materiale , diversa dalla persona o dal luogo del ritrovamento, sui quali si indirizza l’attività perquirente e che sia di facile apprensione <<coattiva tramite sequestro>>[37] essendo in facto elementi materiali asportabili dal sito sul quale o nel quale sono stati rinvenuti.[38]L’istituto della perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria presenta in alcuni dei suoi più salienti tratti operativi una quasi totale autonomia strutturale come si evince dall’analisi dell’art.352 comma II c.p.p. il quale prevede l’attività perquisitiva ad opera della polizia giudiziaria in sede di esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare o di un ordine di carcerazione emesso nei confronti di persona imputata o condannata per reati che prevedono la possibilità di procedere ad arresto obbligatorio in flagranza o al fermo di indiziato di delitto. Pertanto, al fine di inquadrare in un’ottica operativa il contenuto del comma I dell’articolo in commento si assume che i presupposti condizionanti l’esercizio libera sponte dell’attività perquirente non si riferiscono sic et simpliciter alle ipotesi di flagranza o di evasione ma alle ragioni ad esse sottese di necessità e urgenza dell’atto investigativo suddetto e quindi ad un probabile esito negativo in caso di ritardo nell’esperimento dell’atto stesso, all’esigenza di natura investigativa di evitare che ( in relazione al reato per cui si procede o al luogo ove potrebbe nascondersi l’autore materiale dell’azione criminosa )il materiale probatorio possa disperdersi vanificando gli sforzi investigativi profusi,vanificando pressocchè definitivamente le chance accusatorie in ordine all’esercizio dell’azione penale. Nonostante i presupposti applicativi della disciplina in esame, si colgono tratti comuni con la disciplina in specie prevista per l’autorità giudiziaria sotto il profilo delle modalità attuative dell’atto perqisitivo, sotto il profilo della sua approvazione con effetti ex tunc in sede di convalida ad opera del pubblico ministero, sia per la presenza di un corredo garantista che accompagna lo svolgersi delle suddette attività investigative. In ordine al primo profilo è d’obbligo ( in ragione della provvisorietà esecutiva degli atti incidenti la libertà personale del soggetto indagato poste in essere dall’organo di polizia giudiziaria nei casi sopra descritti) richiamare i contenuti garantistici enunciati negli art.13 comma III e IV comma II Cost. che scandiscono le fasi temporali entro le quali eseguire tali atti perquisitivi, subordinandoli all’approvazione dell’ufficio del pubblico ministero (tramite comunicazione del verbale ) entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, il quale entro le successive quarantotto ore si pronuncerà ( dopo un’attenta analisi in ordine ai presupposti legittimanti l’attività perquirente compiuta dall’organo di polizia giudiziaria connessa ad un esame quantitativo e qualitativo degli elementi materiali acquisiti), ai fini di un’ emissione di apposito decreto motivato, sull’an dell’ attività perquirente ( in precipuo riferimento ai presupposti legittimanti l’iniziativa intrapresa dalla polizia giudiziaria ) sia sul modus operativo seguito nel compimento dei suddetto atto diindagine. In caso di mancata convalida dell’atto in commento si assume la non utilizzabilità processuale dello stesso in quanto acquisiti per mezzo di un atto illegittimo nell’ipotesi gravescente di illegittimità ab origine causata dalla totale mancanza dei presupposti legittimanti l’esercizio dell’attivita perquirente ad iniziativa della polizia giudiziaria si prevedono in capo agli operatori subordinati a quest’ultima ipotesi di responsabilità disciplinare ( ex art.16 disp.att. c.p.p. )[39] ipotesi di responsabilità penale ex art.609 c.p[40]( perquisizione ed ispezione personali arbitrarie ) e di violenza privata  e violazione di domicilio ex. artt. 610 ,614 c.p. Dopo aver esaminato in dettaglio la portata generale della norma codicistica dell’art.352 c.p.p. è necessario in questa sede richiamare alcune disposizioni di matrice normativa che disciplinano l’istituto della perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria in determinati contesti operativi o circostanziali. In ordine a quanto sin qui premesso si richiama l’art.225 disp. att. c.p.p. il quale dispone che sono tuttora vigenti le ipotesi procedurali ad oggetto attività perquisitiva disciplinate dall’art.33, L.7.1.1929n.4 ( in merito a repressione delle violazioni finanziarie) e dall’art.41 t.u.l.p.s [41]; pertanto in presenza delle condizioni previste dall’art.33 L.4/1929 si può essere in presenza di una perquisizione domiciliare esperita dagli ufficiali di polizia giudiziaria che trova il suo fondamento endoprocedimentale nella motivata notizia di reato o da fondati sospetti di violazione delle leggi finanziarie costituenti reato come previsto dalla normativa[42] in commento. In merito alle ipotesi applicative della disciplina in esame, si assume che l’atto perquirente disciplinato dall’art.41 t.u.l.p.s. è funzionale alla ricerca di armi, munizioni e materie esplodenti , e lambisce come locus criminis luoghi aperti al pubblico, pubblici e privati; tale forma perquirente non prevede le perquisizioni personali. L’attività con finalità perquisitiva sin qui citata è compiuta da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria al fine di indagare in ordine a reati di omessa denuncia o consegna , abusiva detenzione di armi, munizioni , esplosivi. Sul punto il giudice delle leggi da tempo mantiene immutata la propria giurisprudenza riconoscendo la compatibilità costituzionale dell’art.41 sopra citato con l’art.14 Cost. in materia di garanzia della libertà domiciliare giustificando l’ipotesi applicativa in nuce in ragione di consentire alla polizia giudiziaria di svolgere attività investigativa e di contrasto in merito a reati di detenzione illecita di armi o esplosivi che rappresentano al giorno d’oggi un vero e proprio segnale di allarme sociale. Sul punto si segnala che il corredo garantista che pervade le norme codicistiche del 351,352 ( stesso codice ) invade anche la sfera applicativa delle disposizioni extra codice sin qui esaminate, pertanto troveranno applicazione le norme contenute negli artt. 356 c.p.p. ( Assistenza del difensore ) 352 comma IV c.p.p. ( in materia di Perquisizioni ).Alle ipotesi appena enunciate di matrice normativa extra codice si aggiungono fattispecie applicative di atti di indagini con finalità perquirente ad iniziativa della polizia giudiziaria per contrastare reati di criminalità organizzata, traffico di sostanza stupefacente, discriminazione razziale e immigrazione clandestina. [43]In merito all’attività posta in essere dalla polizia giudiziaria in contrasto al crimine organizzato è d’obbligo riferirsi (per l’analisi dell’istituto della perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziari a) all’art.27 , commi I e II L.55/1990, il quale prevede la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere a perquisizione nel caso in cui in presenza delle richiamate condizioni legittime di operatività (necessità e urgenza dell’atto perquirente ) si agisca per la prevenzione e repressione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art.416 bis c.p. il quale contiene una clausola applicativa “in bianco” demandando all’organo inquirente l’individuazione delle fattispecie criminose commesse in funzione del reato associativo de quo, dei reati ex art 648 bis, ter, e delle fattispecie criminose in essi richiamate disciplinate dagli art.624 c.p. comma III , 629 comma II ,630 c.p. [44]Da ultimo , in ambito di atti di indagine di natura perquirente, si segnalano due norme di matrice extra    codicistica in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa e in materia di immigrazione clandestina. Per quanto riguarda la prima si richiama la norma contenuta nell’art.5 d.l 122/1993 convertito con modifiche dalla L.205/1993[45] il quale dispone che l’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria il potere di compiere l’atto perquisitivo dell’immobile che si ritiene sia servito all’autore del fatto criminoso come luogo di riunione o rifugio [46]per attività connesse al reato in argomento. Anche nel caso di specie trova applicazione la tabula garantista già prevista dal codice di rito per le richiamate ipotesi perquisitive con conseguente trasmissione all’ufficio del pubblico ministero del verbale redatto dall’organo di polizia giudiziaria, al fine della convalida dell’atto in parola. Da ultimo, in questa sede si richiama la disciplina degli atti perquisitivi esperiti in casi di immigrazione clandestina; in tali fattispecie applicative, la polizia giudiziaria che opera nelle provincie di confine e in acque territoriali, può procedere( in corso di svolgimento di operazioni mirate al contrasto dei reati di immigrazione clandestina ) a perquisizione dei mezzi di trasporto e delle cose in essi trasportate in ossequio delle disposizioni impartite dal ministro dell’interno ex art 11 comma III L.205/1993.La stessa legge prevede una analogica applicazione degli istituti disciplinati dall’art.352 comma III e IV c.p.p. legittimando l’applicazione in specie della disciplina codicistica prevista dall’istituto della perquisizione domiciliare imponendone quindi la convalida degli atti ( ad essa subordinati ) dall’ufficio del pubblico ministero, al quale i relativi verbali vanno trasmessi entro quarantotto ore dal compimento degli atti ai quali si riferiscono.

2.4       “La disciplina extra codice in materia di perquisizioni e/o ispezioni e controlli ad iniziativa della polizia giudiziaria ex.art.103 d.p.r 309/1990 .”

Con l’emanazione del d. p. r. 9/10/1990 n.309 l’organo presidenziale ha realizzato un corredo normativo extra codice ad oggetto la disciplina della perquisizione ( e delle ispezioni e controlli ) in materia di controllo,repressione e prevenzione di reati ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sul punto si richiama l’art.103, comma III , il quale legittima gli ufficiali di polizia giudiziaria a perquisire bagagli, effetti personali e mezzi di trasporto nell’ipotesi in cui , in caso di urgenza e necessità, ritengano di poter rinvenire le sostanza descritte in premessa e non sia possibile chiedere e ottenere in maniera immediata l’autorizzazione al compimento dell’atto suddetto da parte dell’ufficio del pubblico ministero.L’articolo sopra menzionato non opera in analogia con il corrispondente art.352 c.p.p. bensì lo integra in facto in relazione a determinate circostanza investigative o teatri operativi di particolare complessità prevedendo in specie alcuni accorgimenti endoprocedurali che rendono la disciplina in esame molto particolareggiata in ragione della tematica di indubbio allarme sociale che la pervade .Da quanto si apprende dalla lettura dell’articolo 103 d.p.r. 309/1990 si può affermare che esso presenta una funzione di controllo e ispettiva ab origine scevra da vincoli garantistici ( come invece si nota in ordine al corrispondete art.352 c.p.p.) che subordinano l’atto perquisitivo / ispettivo alla commissione di un fatto di reato, pertanto i poteri perquisitivi e/o ispettivi riconosciuti dalla normativa in esame all’organo di polizia giudiziaria trovano fondamento nella stessa funzione preventiva e di controllo che caratterizza la disciplina in commento. [47]Sul punto si è espressa di recente la Suprema Corte affermando che << La perquisizione effettuata ai sensi dell’art.103, comma 3, d.p.r n. 309 del 1990 si differenzia da quella d’iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l’esistenza di una notizia di reato e rientra in un’attività di carattere preventivo , ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente , non rende illegittimo l’eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all’esito rinvenute >> [48] ( Cass. Pen ., sez .IV , 6 maggio 2009 n.26668 ).All’esperimento degli atti perquirenti in esame, l’organo di polizia giudiziaria può procedere immediatamente o all’esito di una pre-inchiesta ( connaturata da controlli e ispezioni “generici”) che ha fornito spunti investigativi sui quali fondare il più invasivo atto perquirente “ extra codice” personale e o locale. L’opera investigativa in commento messa in atto dall’organo di polizia giudiziaria incontra un limite di carattere sostanziale al suo compimento: necessità e urgenza di intervento in ordine al fondato motivo di ritenere presenti sulla persona o in un determinato luogo sostanze stupefacenti o psicotrope. In mancanza di detto requisito viene meno l’applicazione in ispecie della disciplina suddetta, con conseguente rinvio intra codice alla potestà investigativa in capo all’ufficio dell’ufficio del pubblico ministero ex. artt 347-348.c.p.p.In regime di totale operatività dell’art.103 d.p.r. 309/1990 si segnala l’applicazione analogica della garanzia endoprocedimentale contenuta nel citato art.352 c.p.p. che prevede la procedura convalidante dell’atto compiuto ad opera dell’organo dell’azione penale. Nello specifico la norma de qua prevede che deve essere comunicata al pubblico ministero la notizia dell’atto esperito con annesso verbale (a firma dell’ufficiale di polizia giudiziaria procedente) delle perquisizioni, senza ritardo e entro quarantotto ore, affinché l’ufficio giudiziario procedente lo convalidi nelle quarantotto ore successive. Per quanto attiene alle ipotesi menzionate di ispezione e o controllo si assume che gli ufficiali di polizia giudiziaria possano procedere in ogni luogo al controllo e alla ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali soltanto quando in atto si stia compiendo un’operazione di polizia avente ad oggetto il traffico di stupefacenti e che sussista acclarato motivo di rinvenire in situ sostanze del genere appena descritto. A differenza della perquisizione sopra esaminata, la disciplina delle ispezioni e controlli non prevede che tali atti investigativi possano svolgersi sulla persona o nel domicilio ad essa riferito. All’esito dell’atto ispettivo gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria procedenti redigono apposito verbale delle operazioni esperite, indicandone gli esiti, rilasciandone copia al diretto interessato, inviando l’originale all’ufficio giudiziario competente entro quarantotto ore dal compimento dell’atto investigativo [49] de quo al fine della sua convalida entro le successive quarantotto ore.

2.5  “La perquisizione di edifici o blocchi di edifici ex. L. 7 agosto 1992,n 356.”

La disciplina oggetto della suddetta previsione normativa agisce in parziale modifica della norma precedentemente vigente oggetto di specifica trattazione dall’art.25 [50]bis d.l. 8 giugno 1992, n.306.Ad oggi il suddetto articolo 25 bis prevede la pratica perquisitiva dei locali di interi edifici o blocchi di edifici ad opera degli ufficiali della polizia giudiziaria quando hanno fondato motivo di ritenere che nei luoghi su indicati si possano trovare armi , munizioni, o esplosivi collegabili a una attività criminosa di stampo mafioso, o che nei suddetti luoghi si sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione all’ipotesi criminose previste dall’art.51[51], comma III bis, c.p.p. oppure che nella stessa operazione di polizia possano rinvenirsi armi , munizioni, o esplosivi ricollegabili a attività criminali di stampo mafioso. Da quanto emerge dalla lettura dell’articolo in parola si assume che l’atto perquisitivo in essa richiamato si fondi sull’avvenuto compimento di gravi reati; in ordine ai presupposti applicativi ad esso riferibili si assume necessaria la sussistenza di fondati motivi ( gravi indizi ) che nei luoghi su menzionati possa essersi rifugiato un latitante, o un evaso in relazione al disposto dell’art.51 comma III bis c.p.p. In caso di perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, munizioni, esplosivi si impone il compimento dell’atto de quo nel contesto di una prefinalizzata operazione di polizia negandone in facto l’esperibilità in circostanze sopravvenute ad opera di estemporanee iniziative investigative degli operanti organi di polizia giudiziaria nel contrasto tramite prevenzione e repressione di fatti criminosi .Nel corso delle attività investigative oggetto della presente trattazione, è possibile isolare   una sezione dell’<<agglomerato urbano>>[52] oggetto della citata perquisizione, sospendendo la circolazione di veicoli e persone nelle aree interessate . Delle suddette operazioni di polizia è data immediatamente (o entro le dodici ore dall’inizio delle stesse ) notizia   al procuratore della Repubblica   presso  il Tribunale del luogo in cui le stesse sono state compiute, il quale in presenza di specifiche condizioni legittimanti le convalida entro le successive quarantotto ore.

 2.6          “Il sequestro di plichi e/o di corrispondenza.”

In materia di attività investigative ad iniziativa della polizia giudiziaria finalizzate all’acquisizione delle fonti di prova si segnala il sequestro di plichi o di corrispondenza disciplinato dall’art.353 c.p.p. il quale si compone di tre parti che ne caratterizzano le sue fattispecie applicative : la prima ( comma I ) opera nella circostanza in cui vi sia in facto necessità assoluta di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, in tal caso l’ufficiale di polizia giudiziaria dopo averli acquisiti li trasmette al pubblico ministero al fine di disporre un eventuale sequestro. La seconda( comma III ) definita “fermo reale”[53] o di corrispondenza si riferisce ad un intervento diretto della polizia giudiziaria finalizzato a bloccare l’invio o l’inoltro di spedizioni di ogni genere in attesa dell’intervento in specie dell’ufficio del pubblico ministero[54].Pertanto in specie la previsione normativa appena specificata può definirsi come clausola operante di “garanzia di acquisizione tempestiva degli elementi probatori”, la quale prevede che se l’organo inquirente ritiene con un elevato grado di probabilità sussistente il pericolo di dispersione ( in attesa dell’intervento del pubblico ministero ) di notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova contenuti in plichi chiusi si attiverà per informare con il mezzo di comunicazione più rapido il pubblico ministero il quale potrà subito autorizzare l’operazione perquirente. La terza ( comma III ) si riferisce ad un intervento diretto della polizia giudiziaria finalizzato a bloccare l’invio o l’inoltro di spedizioni di ogni genere in attesa dell’intervento in specie dell’ufficio del pubblico ministero. Nei casi di assoluta urgenza , nel caso in cui l’organo di polizia giudiziaria ritenga che siano stati spediti all’imputato o a lui diretti tramite l’utilizzo di dati identificativi personali non veritieri o tramite persona diversa, sarà specifico compito degli ufficiali di polizia giudiziaria ordinare la sospensione delle procedure di spedizione. Contestualmente, l’organo investigativo procedente dovrà comunicare dell’avvenuto “fermo reale” l’organo dell’azione penale, il quale entro quarantotto ore potrà disporre il relativo sequestro; nel caso in cui non sia disposto il sequestro gli oggetti provvisoriamente “fermati” potranno essere spediti. Per quanto attiene invece alle garanzie difensive alle operazioni di apertura dei plichi potrà assistere il difensore della persona sottoposta alle indagini, la lo stesso non ha diritto al preavviso essendo gli atti perquirenti sin qui descritti, atti investigativi a sorpresa.

 2.7      “Le indagini in ambiente informatico ad iniziativa della polizia giudiziaria.”

Una dimensione investigativa “autonoma” all’interno dell’ordinamento giuridico vigente riveste l’istituto delle indagini informatiche .Con il termine “indagini informatiche” si intende un attività investigativa ad iniziativa della polizia giudiziaria o delegata dal pubblico ministero incidente prodotti informatici o telematici ;in altri termini l’indagine informatica non attiene soltanto ai casi di computer crime dove il mezzo tramite il quale è stata perpetrata l’azione criminosa è appunto un personal computer o altro prodotto ad esso assimilabile o materiale informatico di altro genere, bensì la suddetta opera investigativa informatica può inserirsi in un contesto criminis totalmente avulso dal genus dei reati informatici. E’ fatto ormai noto che le tracce informatiche o telematiche ( digital evidence ) di un reato “ generico” siano considerate di pregnante significato probatorio da parte degli organi inquirenti in ragione di un uso totalizzante dei prodotti sin qui menzionati nell’era della digitalizzazione da parte dei consociati .In relazione a quanto sin qui riferito si assume che un soggetto ( autore del reato ) tramite l’utilizzo dei suddetti prodotti possa lasciare tracce attinenti la sua condotta criminosa nel web o all’interno di un PC ( hardware e software ) o di un smartphone o di un tablet e da tali indizi la polizia giudiziaria possa ricostruire l’evento criminoso e produrre all’ufficio del pubblico ministero gli elementi necessari all’esercizio dell’azione penale. L’istituto in commento è disciplinato dal nostro ordinamento tramite la L.48 /2008 che ha adeguato la normativa codicistica vigente alla convenzione di Budapest su cyber-cryme del 2001 [55].Tramite il recepimento della suddetta convenzione il codice di rito ha subito delle modifiche in ordine agli istituti attinenti i mezzi di ricerca della prova e nello specifico delle attività di indagine della polizia giudiziaria in riferimento alla tematica oggetto della presente analisi; sono state inserite, quindi nuove modalità perquirenti, ispettive, e di acquisizione giudiziaria ( sequestri ) degli elementi di prova con annesse nuove modalità conservative degli elementi sin qui descritti a tutela della genuinità e corrispondenza sostanziale dei dati investigativi da essi estratti. Sul punto si segnalano in materia di mezzi di ricerca della prova gli artt. 244 , 247 comma I bis[56],352 comma I bis[57],c.p.p. senza tralasciare la novella contenuta nell’artt.353[58] e 354[59] c.p.p. in ordine al compimento di attività investigative urgenti su sistemi informatici .Dall’analisi delle norme sin qui richiamate si assume che all’organo di polizia giudiziaria operante è consentito in urgenza di intervenire in ambiente informatico e/o telematico tramite il compimento in specie di un << immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità>>.[60]In altri termini l’organo di polizia nell’esperimento dell’attività descritta in nuce deve effettuare una copia dell’elaboratore tramite la tecnica del bit stream image[61] al fine di ottenere attraverso una comprovata guide line dati probatori rilevanti per l’indagine in corso, in tal modo gli operatori di polizia possono operare direttamente su dati “copiati” non originali senza il rischio di danneggiare irrimediabilmente i dati originali, ottenendo così una “fotografia digitale” dell’elemento informatico originale. Da quanto sin qui enunciato discende che l’organo di polizia giudiziaria che interviene sulla scena criminis prima dell’autorità giudiziaria non può effettuare accertamenti tecnici di natura irripetibile, o atti ad essi equivalenti, essendogli concesso soltanto l’esperimento di attività di osservazione, individuazione, rilievo e o acquisizione “temporanea” di dati al fine di assicurarne la loro conservazione e di impedirne l’alterazione o l’accesso a soggetti non autorizzati. L’organo suddetto è autorizzato anche ad effettuare copie degli stessi non modificabili. Da quanto sin qui riferito si assume che all’organo di polizia giudiziaria è affidato un ruolo meramente assicurativo dell’elemento di prova informatico e/ telematico al fine della sua preservazione in ordine alle valutazioni successive dello stesso operate dall’organo dell’azione penale finalizzate all’eventuale atto di sequestro.

2.8       “La documentazione dell’attività della polizia giudiziaria: annotazioni, relazioni di servizio , verbali.”

In riferimento all’attività documentativa operata dagli organi di polizia giudiziaria in ordine alle attività d’indagine svolte dagli stessi direttamente o su delega del pubblico ministero è necessario in questa sede svolgere alcune considerazioni di carattere sostanziale: il genus della documentazione tipica posta in essere dall’organo in commento comprende :l’annotazione, le relazioni di servizio, i verbali. Oltre agli atti sin qui menzionati si cita in questa sede l’informativa di polizia che non è atto propriamente ricognitivo delle attività investigative svolte non è un’ annotazione, non è una relazione di servizio, non è un verbale ;pertanto non può essere annoverata tra gli atti sopramenzionati però è un documento promanante dalla polizia giudiziaria che dovrà essere accompagnato dai sopracitati atti ricognitivi delle attività investigative al fine di informare l’organo dell’azione penale delle attività d’indagine compiute. In ordine all’attività documentativa oggetto dell’analisi in svolgimento si assume che la relazione di servizio è un atto scritto tramite il quale gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria relazionano al superiore gerarchico sulle attività di indagine compiute nell’esercizio delle rispettive funzioni. Di diverso tenore contenutistico oltre che di diversa funzione endoprocedimentale è il verbale, atto tramite il quale si documenta in maniera dettagliata l’attività investigativa oggetto dell’atto di indagine esperito indicandone il luogo, il mese,l’anno, il giorno e l’ora in cui lo stesso sia stato aperto e chiuso a pena di nullità ex art.146,142 c.p.p. Inoltre in caso di verbale ad oggetto assunzioni di informazioni ex art.350 e 351 c.p.p. l’organo redigente deve indicarne anche le generalità delle persone intervenute, facendo apposita menzione delle persone che avrebbero dovuto prendere parte all’atto de quo con annessa motivazione della loro mancata presenza , descrivendo compitamente quanto compiuto o constatato nell’esperimento dell’atto in commento, specificando in specie se le risposte ottenute dall’operatore di P.G. siano state rese dietro sua apposita domanda ( anch’essa descritta nel verbale ) o siano dichiarazioni spontanee rese dall’interrogato .Quanto appena enunciato è una manifestazione semantica di matrice garantista operante ab origine nelle disposizioni sin qui descritte in ragione di una futura valutazione prognostica operata da un organo giurisdizionale in sede di indagini preliminari ; sul punto si rileva la nullità assoluta dell’atto de quo qualora sia sprovvisto di sottoscrizione da parte dell’ufficiale di polizia giudiziaria redigente apposta dallo stesso su ogni pagine del suddetto verbale o non siano state identificate le persone che in esso sono intervenute. In ultimo, l’annotazione è una trascrizione compiuta dagli operatori  di  polizia  giudiziaria  con  un  contenuto  necessario  previsto  dalla  norma dell’art.115[62] disp. att. c.p.p. che sul punto prevede l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività investigative con relativa annotazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui le suddette attività sono state svolte con relativo esito esplicato. Ogni documento promanante dalla polizia giudiziaria viene da quest’ultima conservato in copia presso presso i relativi uffici in ragione di uso interno degli stessi. In chiusura è d’obbligo specificare che l’annotazione presenta la forma giuridica tipica del pro-memoria contendendo la stessa descrizioni fattuali sommarie pertanto non è atto destinato ab origine ( se al suo interno non sono presenti notitiae criminis ) all’obbligatoria conoscenza dell’organo dell’azione penale; anche se la stessa potrà fare parte del fascicolo su richiesta del pubblico ministero inquirente come elemento secondario attinente ad una indagine di polizia giudiziaria. Sul punto si segnala l’eccezione endoprocedimentale ad oggetto un’annotazione di polizia che presenti tutte le caratteristiche di un’informativa di reato in tal caso è obbligo dell’ufficiale di polizia giudiziaria trasmetterla immediatamente all’ufficio del pubblico ministero nei tempi e nelle forme descritte nei paragrafi precedenti.

2.8  “Le perquisizioni preventive.”

L’analisi degli istituti funzionali alla ricerca nella notizia di reato prosegue con la trattazione della tematica inerente le “perquisizioni preventive”. E’ un dato procedimentale inoppugnabile l’uso diretto e/ o indiretto dell’istituto della “ perquisizione” da parte degli operatori delle forze dell’ordine ( Polizia Locale e forze di polizia statali ) in funzione di polizia di sicurezza ex .art 55 c.p.p32. comma I al fine di evitare la commissione tipologie di reato. Nello specifico  l’art 33, L.7.01.1929 n.433 ( in materia di violazioni di leggi finanziarie) consente le perquisizioni domiciliari quando vi è il sospetto di un reato,l’art.4, L.22.05.1975 n.15234 ( in materia di possesso di  armi, esplosivi e strumenti di infrazione)  autorizza gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, se sia in corso un operazione di polizia , a eseguire nei confronti della persona ( il cui atteggiamento o la cui presenza sul posto non appare giustificabile ) perquisizione personale; sul punto una recente normativa dettata dalla L. 128/2001 all’art 19 riconosce la facoltà anche ai militari delle forze armate di poter procedere a perquisizione sul posto in caso di operazioni di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi al fine di verificare sul soggetto perquisito la presenza di armi ma anche quello di impedire condotte potenzialmente rischiose per l’incolumità delle persone o la sicurezza delle strutture. In materia di delitti di criminalità organizzata, l’art 27 .comma II, L 19.03.1990 n. 5535 regola le perquisizioni personale e locali durante le operazioni di polizia,mirate alla prevenzioni dei reati afferenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso e altre grave forme di pericolosità sociale; il d.p.r.  n.309/1990 art 10336 e 9937 in materia di produzione e traffico di sostanze stupefacenti dispone la perquisizione locale o personale durante lo svolgimento di un operazione di polizia al fine di rinvenire nei luoghi o nei soggetti perquisiti, sostanze stupefacenti o psicotrope; in materia di contrasto dell’immigrazione clandestina, secondo il disposto dell’art 12, comma VII d.lg. 25.7.1998 n.286 38 se durante lo svolgersi di un’operazione di polizia (di contrasto al reato citato dalla richiamata normativa) possono eseguirsi perquisizioni locali, domiciliari, in presenza di fondato motivo che i mezzi di trasporto utilizzati o le cose trasportate possono essere utilizzate al fine di commettere reati collegati al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Alle tipologie perquisitive preventive   sin qui richiamate si aggiungono quelle previste dalle norme di diritto penitenziario  ( art.34 ,35 , L.26.7.1975 n.354.39 art.74, d.p.r. 30.06.2000, n.23040 ), in tema di produzione e commercio di sostanze alimentari, bevande, sostanze a uso agrario o prodotti agrari L.30.04.1962 n.283 e L.30.12.1959, n.1234; in materia di illeciti amministrativi, art 13 L.24.11..1981 n.689 .Dall’elencazione sin qui proposta  degli istituti trattati è possibile operare una suddivisione in due categorie: alla prima appartengono le perquisizioni preventive che presuppongono il sospetto di un reato già compiuto, alla secondo appartengono le perquisizioni preventive che sottointendono il futuro accadimento di un fatto di reato. A prescindere dalla suddetta distinzione la finalità dell’atto perquisitivo sarà sempre  quella di evitare la commissione di un fatto di reato, anche se questo sia successivo ad altri fatti della stessa specie. Il momento immediatamente successivo all’acquisizione di una notitia criminis seguente una persquisizione preventiva è rappresentato dalla stesura dell’informativa a firma dell’operatore di P.G. e della sua relativa trasmissione al P.M.

2.9  “Sequestro probatorio e sequestro preventivo.”

In ordine agli esiti determinati dal compimento delle attività ispettive e/o perquirenti l’ordinamento giuridico vigente prevede ex art. 354 comma II (ultimo capoverso) c.p.p. la possibilità in capo all’organo di polizia procedente di sequestrare il corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti necessari all’accertamento dei fatti in presenza di un fumus commissi delicti che possa indurre l’organo inquirente a ritenere sussistente la quasi certezza in relazione alla commissione di un fatto di reato.Per quanto attiene il sequestro probatorio si assume che esso sia finalizzato alla conservazione degli elementi probatori in ragione di una probabile dispersione o cancellazione degli stessi .Alle operazioni al fine ricondotte provvedono gli ufficiali della polizia giudiziaria , tuttavia in presenza di evenienze residuali previste dall’art 113. disp.att. c.p.p. è permesso procedere al sequestro de quo anche agli agenti di polizia giudiziaria in presenza di motivi di necessità e urgenza . In ogni caso l’autorità procedente dovrà fornire all’autorità giudiziaria adeguata motivazione del provvedimento intrapreso in ragione del presunto elevato peso probatorio del materiale oggetto del sequestro compiuto. Pertanto il provvedimento di sequestro è da considerarsi pienamente rispondente alle ragioni di urgenza investigativa legittimanti gli accertamenti sulle cose, sui luoghi e sulle persone; da quanto appena enunciato discende che l’organo inquirente deve compiere una valutazione anticipativa degli esiti investigativi in ragione di un sequestro probatorio “anticipato” manu propria ( sequestrando quindi di propria iniziativa il materiale probatorio rinvenuto ) senza attendere quindi la presa in carico dell’atto di indagine da parte dell’organo dell’azione penale, o di un sequestro probatorio “posticipato” all’intervento diretto del pubblico ministero . In ordine alla prima possibilità sopra richiamata l’attività posta in essere dagli organi di polizia sarà svolta con particolare dovizia e meticolosità rappresentando in specie un atto irripetibile (svolto senza la presenza di un organo giurisdizionale) con inevitabili risvolti processuali in ordine all’assunzione dei mezzi di prova e la loro formazione. In merito alla seconda possibilità menzionata discende che l’attività espletata dagli organi inquirenti sia solo di natura conservativa del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti in attesa dell’intervento diretto dell’organo dell’accusa. Sul piano operativo quanto appena riportato comporta che in caso di sequestro di bene mobile questo sia oggetto di apprensione materiale da parte dell’organo di polizia operante, in caso invece di bene immobile o non trasportabile il suddetto organo provveda alla nomina di un custode e all’apposizione dei sigilli. In riguardo alla prima ipotesi di sequestro probatorio sin qui richiamata ,l’ordinamento giuridico vigente assicura una presenza difensiva “occasionale” ex art.356[63] c.p.p. nel senso di una possibilità di intervento da parte del difensore durante le operazioni di sequestro urgente e contestualmente si priva l’autorità procedente , nel caso di specie, dell’obbligo dell’avviso al difensore in ragione di un preminente interesse statale al buon andamento delle indagini preliminari sacrificando in facto il diritto alla difesa spettante ex. art 24 Cost. in ogni stato e grado del procedimento al soggetto indagato e/o inciso dal provvedimento di sequestro, in altri termini si riconosce al difensore la facoltà di assistere all’atto in specie ma non si attribuisce alla presenza dello stesso importanza rilevante alla piena validità dell’atto in parola. Per quanto attiene invece alla verbalizzazione delle operazioni di polizia sopra enunciate si ritiene che all’organo di polizia procedente compete la trasposizione in forma di verbale << contenente l’indicazione del reato commesso, l’enunciazione succinta delle ragioni su cui si fonda il timore che, prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria, possa andare disperso il bene e , infine, la valutazione della pertinenza del reperto alla situazione di fatto e di diritto>> [64] delle operazioni di sequestro esperite . Copia del su menzionato verbale deve essere consegnata dall’organo di polizia procedente alla persona presso la quale sono stati sequestrati gli elementi probatori ex. art 355 c.p.p., altra copia dovrà essere consegnata dal suddetto organo alla persona presso cui sono stati sequestrati i suddetti elementi utili alle indagini. Sull’ atto di sequestro compiuto in specie dalla polizia giudiziaria pende una condizione operativa di provvisorietà in quanto tale atto necessita di una approvazione ex tunc da parte dell’autorità giudiziaria al fine di una sua completezza operativa e della definitiva acquisizione degli elementi tramite l’atto in esame “provvisoriamente” acquisiti. In altri termini l’autorità giudiziaria dovrà compiere una valutazione in ordine ai requisiti di legittimità dell’atto in commento, all’esito di tale valutazione la suddetta autorità darà il suo parere tramite decreto motivato che potrà essere oggetto di un riesame ad opera dell’organo giurisdizionale. Da quanto sin qui riferito discende che l’attività analitica dei presupposti fattuali e legali fondanti l’atto in esame ad opera dell’organo dell’azione penale debba compiersi in tempi brevi ( il verbale di sequestro deve essere trasmesso dall’organo di polizia giudiziaria al P.M entro quarantotto ore dal compimento dell’atto in parola, entro le successive quarantotto ore il pubblico ministero può sciogliere la prognosi di legalità emettendo decreto motivato e notificandolo in tempi brevi alla persona alla quale sono stati sottratti gli elementi materiali sequestrati oppure ad esito negativo della valutazione suddetta potrà disporne la restituzione alla stessa.) al fine di non compromettere il risultato investigativo perseguito con il compimento dell’atto de quo. Nel caso in cui i termini sopra descritti siano disattesi l’atto esperito dalla polizia giudiziaria perde la sua efficacia in quanto non sono stati osservati i termini temporali perentori imposti a titolo di garanzie difensive dalla Costituzione agli artt. 13 e 14.I soggetti legittimati a proporre riesame (contro il decreto di convalida innanzi il tribunale in composizione collegiale del distretto provinciale nel quale ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha emesso il decreto suddetto ) sono la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona a cui sono stati sequestrati gli oggetti e le persone che hanno diritto alla loro restituzione[65], entro dieci giorni dalla notifica del decreto oppure entro lo stesso limite temporale decorso da quando l’interessato ha avuto notizia del sequestro. Al giudice del riesame è affidato il compito di vagliare gli aspetti formali e sostanziali del procedimento in esame, al fine di convalidarlo o rigettarlo seguito da puntuale motivazione. In ordine all’istituto del sequestro preventivo disciplinato dall’art.321 comma III bis c.p.e. si assume che in caso che la disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare le conseguenze da esso derivate o causare la commissione di altri fatti di reato in regime di indagini preliminari data la situazione di urgenza che non consente di attendere il provvedimento autorizzativo da parte dell’organo giurisdizionale, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero ed è eseguito soltanto dagli ufficiali di polizia giudiziaria . Nelle successive quarantotto ore l’organo di polizia procedente deve trasmettere il verbale all’ufficio del pubblico ministero il quale qualora decidesse di non disporre la restituzione degli oggetti sequestrati richiederà all’ organo giurisdizionale la convalida e l’emissione del decreto motivato entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

2.10“L’arresto in flagranza di reato ad opera della polizia giudiziaria.”

L’istituto dell’arresto in flagranza di reato attiene allo strumento coercitivo privativo della libertà personale in uso alla polizia giudiziaria che ha come destinatario colui che viene colto nell’atto di commettere un’azione criminosa o subito dopo il compimento di essa viene inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa, o da altre persone o nella circostanza in cui viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia commesso il reato immediatamente prima. Pertanto l’istituto in commento si configura come una misura pre-cautelare tipica della fase procedimentale penale e trova pieno riconoscimento nell’art.13 comma II[66] della carta Costituzionale il quale riconosce all’autorità di pubblica sicurezza la possibilità di adottare in casi di necessità e urgenza, provvedimenti restrittivi della libertà personale provvisori i quali dovranno essere convalidati dall’autorità giudiziaria nelle quarantotto ore successive all’emissione del provvedimento suddetto in caso contrario lo stesso perderà la sua efficacia. In questa sede è bene precisare che la misura pre-cautelare in commento non costituisce titolo autonomo di detenzione oltre le strette tempistiche dell’ordinamento procedimentale penale,(l’organo procedente di polizia giudiziaria non può irrogare sanzioni penali) bensì è un provvedimento prodromico all’applicazione di provvedimenti cautelari “ definitivi” dei quali lo stesso ne costituisce l’antecedente procedimentale provvisorio e stato di flagranza ne rappresenta il presupposto giuridico ex art.382 c.p.p. [67] Da quanto sin qui enunciato discende che lo stato di flagranza “ propria” si riscontra in quella circostanza in cui sia possibile stabilire un nesso immediato tra il soggetto e la condotta criminosa tramite la necessaria percezione “diretta” dell’azione criminosa da parte dell’organo di polizia operante, mentre la circostanza definita come “quasi flagranza” o “flagranza impropria” si riferisce alla condizione di chi subito dopo aver commesso un fatto di reato venga sorpreso con cose o tracce pertinenti il reato da lui commesso poco prima , la stessa fa riferimento alla circostanza in cui il soggetto dopo aver commesso il reato si sia dato alla fuga e sia stato inseguito dagli operatori di polizia, dalla persona offesa dal reato o da altre persone; nella circostanza appena descritta alla percezione oculare diretta del fatto di reato menzionata prima si sostituisce una percezione di <<fattori probatori>> [68] chiaramente rivelatori di un accadimento criminoso e del suo autore. I termini temporali in uso nell’analisi in svolgimento anche se generici circoscrivono la portata operativa dell’istituto in commento ; pertanto per esserci “flagranza” o “quasi flagranza” deve sussistere un nesso di strettissima contiguità tra la commissione del reato e la percezione dello stesso[69] . In merito all’ipotesi di “flagranza impropria” Il genus normativo previsto dal I comma dell’art.382 c.p.p. ricomprende anche la condotta di ricerca ed individuazione[70] del presunto autore del reato protratta senza soluzione di continuità a brevissima distanza dal fatto di reato. Sul punto si segnala che l’organo di polizia giudiziaria che ha eseguito l’arresto è destinatario di specifici obblighi e doveri; pertanto il suddetto organo deve dare immediatamente notizia dell’arresto al pubblico ministero del luogo in cui è stato esperito l’atto in parola. La polizia giudiziaria pertanto deve redigere verbale d’arresto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la misura precautelare è stata eseguita indicandone le ragioni investigative che l’hanno posta in essere e il nominativo del difensore di fiducia al fine di informare l’autorità giudiziaria in ragione di un’analisi penetrante del provvedimento in commento di natura formale e sostanziale. Il suddetto atto deve essere trasmesso all’ufficio del pubblico ministero entro ventiquattro ore dall’arresto ( il pubblico ministero in limitate circostanze può autorizzare una dilazione della trasmissione dell’atto de quo ma non deve superare mai il termine delle quarantotto ore dall’arresto. ) tramite strumenti idonei per intero.Entro le successive quarantotto ore [71] l’organo di polizia giudiziaria procedente deve mettere il soggetto arrestato nella disponibilità del pubblico ministero tramite la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto è stato eseguito. In ordine alla procedura di arresto in flagranza è d’obbligo fare riferimento al contributo di garanzia di matrice comunitaria ( Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali) recepita dal d.lgs. 1 luglio 2014, n.101 art.1 il quale ha modificato l’art. 386 c.p.p. disponendo che gli operatori di polizia giudiziaria devono consegnare al soggetto in vinculis una comunicazione scritta redatta in forma chiara e precisa e tradotta in una lingua a lui comprensibile ( nel caso il soggetto arrestato non conosca la lingua italiana) con la quale viene informato di una sequela di diritti in ragione di una precipua conoscenza da parte del soggetto arrestato dell’accusa mossagli,di una garantita fruizione da parte dello stesso di un interprete, tramite la suddetta comunicazione lo stesso viene informato circa la facoltà a lui riconosciutagli di non rispondere alle domande postagli dall’autorità procedente, di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento precautelare, la facoltà di avvisare i familiari o l’autorità consolare di riferimento   dell’avvenuto arresto. Contestualmente al soggetto in  vinculis viene riconosciuto il diritto di avvisare immediatamente il difensore di fiducia ( qualora ne fosse sprovvisto viene contattato tempestivamente un avvocato d’ufficio designato dal pubblico ministero ex.art. 97c.p.p.). Il mancato avviso al difensore dell’esperimento del provvedimento in nuce comporta la nullità ex. art 178 e 180 c.p.p. dell’arresto .[72]

 2.11           “Il fermo di indiziato di delitto ad iniziativa della polizia giudiziaria.”

Per sua tipica vocazione endoprocedimentale l’istituto del fermo di indiziato di delitto fa parte del genus di atti ad iniziativa del pubblico ministero come sancito nella norma contenuta nell’art.384 comma I c.p.p[73]Tuttavia l’articolo in parola prevede al suo interno delle ipotesi residuali ( comma II , III stesso articolo ) che conferiscono ex tunc la facoltà all’organo di polizia operante di poter procedere a fermo di indiziato di delitto nell’ipotesi in cui prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini quando in specie sussistano specifici elementi che, anche in ordine alla conclamata impossibilità di indentificare il presunto autore del fatto di reato, facciano ritenere sussistente il fumus commissi delicti e il conseguente concreto pericolo di fuga .Pertanto dalla disposizione normativa de qua discende un intervento operativo dell’organo di polizia operante in “sostituzione temporanea” del pubblico ministero ( che in facto non ha ancora assunto la direzione delle indagini ) disponendo il fermo di indiziato di delitto ad oggetto un’ipotesi di reato per il quale la legge penale prevede la pena dell’ergastolo o della a reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni oppure di un delitto concernente le armi da guerra ed esplosivi , delitto commesso per finalità di terrorismo ( anche internazionale ) o di eversione dell’ordine democratico. Un’ ulteriore licenza operativa è concessa dal legislatore all’organo di polizia operante ( che risiede al comma III dell’articolo in commento ) nella circostanza in cui la polizia giudiziaria individui ( dopo che l’organo dell’azione penale abbia assunto la direzione delle indagini ) il presunto autore del fatto di reato, oppure sopraggiungono specifici elementi indizianti in ordine al concreto pericolo di fuga del soggetto indagato ( quali il possesso di documenti falsi ) e non sia possibile, data la situazione di estrema urgenza investigativa,   attendere   il   provvedimento   del   magistrato(per   quanto   attiene   al procedimento di convalida giudiziaria della misura pre-cautelare in commento si rinvia al capitolo III della presente tesi), sempre nel rispetto dei requisiti di diritto sostanziale sopra menzionati. In conclusione dell’esame dell’istituto in parola si segnala che a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 20 febbraio 2006 ( in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero)[74] il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato del pubblico ministero deve essere, confermato per iscritto dal procuratore capo della Repubblica o da un procuratore aggiunto o da un magistrato all’uopo delegati.

 2.12         “L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.”

Il d. l. 14 agosto 2013, n 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013,n.110 è stata introdotta una nuova misura precautelare: l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. L’istituto de quo è disciplinato dal codice di rito all’art.384 bis c.p.p. che sul punto prevede che << Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta’ di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrita’ fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all’adempimento degli obblighi di informazione previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.”.2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da’ atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.>>Dalla portata normativa promanante dal suddetto articolo si evince che la misura coercitiva in commento si attua con l’allontanamento urgente dalla casa familiare (del soggetto colto in flagranza di reato ai sensi dell’art.282 bis c.p.p.) disposto da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria subordinata all’autorizzazione del pubblico ministero in forma scritta o orale( che sarà confermata per iscritto o per via telematica).La misura coercitiva appena descritta può essere adottata quando in specie sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte antigiuridiche di cui in facto sia stata registrata la flagranza [75] possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale   pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa ed è applicabile ad un ristretto numero di fattispecie criminose previste dall’art.282 comma VI c.p.p.

3 –  “Atti di indagine atipici ad iniziativa della polizia giudiziaria.”

Gli atti di indagine atipici ad iniziativa della polizia giudiziaria rappresentano l’attività di indagine storicamente riconosciuta totalmente pertinente all’organo di polizia operante. Tramite lo svolgimento degli atti in commento l’organo inquirente si dedicherà ad una puntuale “osservazione” del soggetto indagato e della realtà ( o anche in sede di pre- inchiesta nell’osservazione di fenomeni che presentino una sintomatologia criminale da approfondire ai fini della ricerca della notitia criminis ) a lui circostante declinata attraverso svariati momenti investigativi contraddistinti dall’uso di tecniche investigative “non codificate” quali il pedinamento ( a piedi, tramite mezzi di locomozione , telematico) l’appostamento e la videosorveglianza , l’utilizzo di DRONI[76] . Per pedinamento si intende seguire un determinato soggetto senza che questi. si accorga di essere seguito; l’attività di pedinamento presuppone una conoscenza preventiva delle abitudini del soggetto pedinato, una conoscenza approfondita dei luoghi frequentati dallo stesso e la presenza di un dispositivo operativo di coordinazione della attività in svolgimento anche in ragione di prevenire eventuali condotte di “aggiramento” del dispositivo di pedinamento poste in essere dal soggetto pedinato. Il pedinamento può svolgersi con “dispositivo operativo in vicinanza” a piedi o con l’utilizzo di mezzi di locomozione tramite l’impiego degli operatori di polizia in abiti civili, oppure tramite l’utilizzo di dispositivi GPS  ( global position system ) con “dispositivo operativo a distanza” tramite il quale seguire un determinato soggetto attraverso l’utilizzo di segnali gestiti da appositi software che in tempo reale permettono all’operatore di polizia di seguire gli spostamenti di un soggetto ( per.es. tramite il segnale GPS diffuso dal suo cellulare) anche tramite l’inserimento di un sensore GPS all’interno o all’esterno di auto. In ordine alla tecnica di appostamento si assume che essa sia precipuamente l’attività investigativa che maggiormente impegna il sensorio dell’operatore di polizia inquirente. Nell’appostamento infatti, l’operatore di polizia può trascorre ore interminabili in un determinato luogo (sotto un’abitazione, strada isolata, all’interno di un’auto più o meno attrezzata allo scopo) in attesa che un determinato soggetto entri od esca da un portone, che si incontri con una o più persone, che scambi qualcosa con queste o da esse riceva qualcosa ecc. Allo stesso scopo funge la videosorveglianza con il vantaggio in termini di minore impiego unità operative e di una continua registrazione del luogo sorvegliato anche in ragione di una attenta analisi ex post degli elementi interessanti ai fini investigativi oggetto della tecnica sin qui descritta. Stessa valenza investigativa è connaturata alle immagini in presa diretta o (registrate su apposito supporto informatico) riprese dai DRONI utilizzati dagli operatori di polizia in contesti operativi diversificati, dalle attività di prevenzione generale in luoghi poco accessibili ai comuni mezzi di locomozione, all’impiego in operazioni di polizia giudiziaria in teatri operativi complessi.La cronaca degli utlimi due mesi segnata dall’emergenza COVID-19 , per quel che qui ci occupa, ha visto l’uso frequente ed intensivo di DRONI ai fini del controllo del territorio e di prevenzione di assembramenti e/o di uscite ingiustificate di persone dalle loro abitazioni ;tale strategia operativa è stata adottata in larga parte dalle Polizie Locali , su tutte mi preme sottolineare in questa sede ( in quanto verificatosi nella città dove vivo e svolgo la mia professione )  , l’utilizzo dei DRONI ai fini sopra descritti , posto in essere dal sindaco della Città di Messina on. Cateno De Luca il quale , come autentico antesignano , ha introdotto nella Città di Messina l’uso dei DRONI a scopo preventivo non solo in un’ ottica di prevenzione anti COVID-19 ma anche e soprattutto in ragione di un capillare e più proficuo controllo del territorio cittadino, al fine quindi di individuare prontamente illeciti penali e/o amministrativi perpetrati all’interno del territorio comunale in zone che sono difficilmente raggiungibili tramite l’impiego dei normali mezzi in uso alla Polizia Locale o ad altre forze dell’ordine .[77]

 4- “Atti di indagine delegati dall’autorità giudiziaria.”

Il codice di procedura penale[78] vigente prevede che sia l’organo dell’azione penale l’organo deputato allo svolgimento degli atti di indagine al fine della ricostruzione del fatto criminoso e al conseguente accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al suddetto evento criminis in ragione dell’esercizio dell’azione penale. Tuttavia, in determinati casi, ( come si è già riferito nei paragrafi precedenti ) il pubblico ministero può delegare il compimento di alcuni atti investigativi alla polizia giudiziaria o nel caso le suddette indagini devono svolgersi presso altra circoscrizione giudiziaria , al pubblico ministero competente territorialmente. Pertanto tramite la “delega operativa” trasmessa all’organo di polizia giudiziaria il pubblico ministero si spoglia in facto temporaneamente della potestà inquirente limitatamente al singolo atto di indagine oggetto della stessa, per affidare il compimento dell’atto investigativo manu propria all’operatore di polizia giudiziaria il quale in specie appare investito di “titolarità apparente” dell’atto de quo adempiendo la sua funzione delegata perseguendo lo stesso fine che contraddistingue l’attività inquirente propria dell’ufficio del pubblico ministero nei modi e nei tempi previsti dalla delega in commento. In termini operativi, la suddetta attività delegata si riferisce generalmente all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ex art.349 c.p.p., alle sommarie informazioni ex art.350 e 351 c.p.p., alle perquisizioni ex art 352 c.p.p., acquisizioni di plichi o di corrispondenza ex.art 353 c.p.p. , agli accertamenti urgenti sui luoghi , sulle cose e sulle persone .Sequestro. ex. art. 354 c.p.p. etc. Dopo l’esperimento degli atti delegati, l’ufficiale di polizia giudiziaria delegato trasmette tempestivamente al delegante pubblico ministero le risultanze investigative degli atti delegati al fine dell’esercizio da parte di quest’ultimo dell’azione penale.

5- “L’assistenza del difensore nel corso delle indagini della polizia giudiziaria.”

Il codice di rito in materia di indagini preliminari prevede delle “finestre di garanzia” in favore del soggetto indagato ma tali spazi endoprocedimentali di matrice garantista sono ristretti e non riguardano tutti gli istituti tipici della fase del procedimento penale che qui ci occupa. Pertanto, per quanto appena detto, si assume che la presenza del difensore necessariamente limitata dal legislatore è ammessa ,su base facoltativa e senza obbligo di preavviso, durante lo svolgimento di atti di indagine “irripetibili” destinati ex ante o anche ex post a divenire elementi di prova come è previsto dal codice di procedura penale o che semplicemente contengono in re ipsa pericula moralis libertatem in ordine ad atti di indagini aventi ad oggetto perquisizione personale o locale, o all’apertura ( subordinata ad autorizzazione del pubblico ministero ) di plichi che potrebbero contenere al loro interno notizie utili per la ricerca e la relativa assicurazione delle fonti di prova, gli accertamenti e/ o rilievi urgenti sullo stato dei luoghi , di cose o persone. In ordine alle fattispecie incise dalla scure garantista è d’obbligo in questa sede menzionare l’arresto in flagranza ( ex artt. 380-382 c.p.p.) e il fermo di indiziato di delitto ( ex art.384 c.p.p. ) che comportano l’obbligo in capo all’organo procedente di avvisare immediatamente il difensore dell’indagato ai fini dell’esercizio del diritto riconosciuto al soggetto indagato di conferire con il difensore << subito dopo l’arresto o il fermo [79]>> tranne che per specifiche ragioni di cautela della segretezza delle indagini l’organo dell’azione penale non ritenga opportuno differire il colloquio difensivo ex .art 104 commi II e IV c.p.p.154, l’assunzione di sommarie informazioni rese dal soggetto sottoposto alle indagini che a norma dell’art.350 c.p.p. prevede la necessaria presenza del difensore in quanto le dichiarazioni ricevute dall’organo di polizia giudiziaria interrogante possono avere anche valenza processuale tramite l’istituto delle contestazioni ( sul punto si fa riferimento all’art.503 comma III c.p.p.) facendo il loro ingresso nel fascicolo del dibattimento , assumendo un ruolo probatorio decisivo ai fini del convincimento dell’organo giudicante. In ultimo si segnala che i verbali degli atti sopra descritti compiuti dagli operatori di polizia giudiziaria per i quali è prevista la presenza del difensore vanno depositati nella segreteria dell’ufficio del P.M. entro tre giorni affinché il difensore possa esaminarli ed estrarne copia.

6. Strumenti operativi della polizia giudiziaria in materia di “Codice Rosso”

Nell’estate  2019 il nostro ordinamento giuridico è stato oggetto di un’innovazione normativa che mira a colmare un vuoto legislativo insostenibile ( in materia di reati contro la persona, nella specie in tema di delitti di violenza domestica e di genere ) e che grazie alla L.69 del 10.07.2019 ( cosidetta “ codice rosso”) il legislatore è riuscito a colmare assicurando alle emergenze tipiche delle violenze domestiche e/o di genere una pronta risposta da parte delle Istituzioni   ( Procura della Repubblica e forze di polizia locali e/o statali ) anche grazie a nuovi istituti inseriti nei codice penale e di procedura penale, ai fini della prevenzione e della repressione delle correlate ipotesi di reato .

In altri termini la a legge n. 69 del 19 Luglio 2019, , fornisce alle vittime delle azioni antigiuridiche sopra indicate una “Corsia Preferenziale” su quelli che sono i  canali operativi  di cui si servono  gli operatori di p.g. quando questi devono occuparsi , in particolar modo di reati contro donne e minori, e nello specifico ,  in riguardo alle  più disparate condotte criminali riconducibili ai maltrattamenti e alle violenze di genere.Sul punto, le modifiche normative poste si caratterizzano principalmente nella crezione di   quattro  nuove fattispecie di reato che concernono la:1) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (ex.art. 387-bis);2)costrizione o induzione al matrimonio (ex.art 558-bis);3)  deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies)4 )diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti c.d. revenge porn (ex.art 612 ter).In ossequio al taglio operativo dell’articolo scientifico de quo, in questa sede si prospetta all’interprete la seguenza operativa che l’operatore di polizia locale e/o l’operatore delle polizie statali devono porre in essere quando siano posti in essere ipotetici fatti di reato attinenti i soggetti , e i reati sopra descritti.

La principale e più innovativa innovazione procedurale posta in essere dal legislatore si concretizza  nel dare maggior impulso e celerità nella comunicazione agli organi inquirenti  della notizia di reato (innovazione  apportata al comma III  dell’art 347 del codice di procedura Penale,in ordine ad uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono in specie sussistanto speficifiche  ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale . Alla suddetta comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2).; nella specie,  la nuova norma procedurale ,  impone agli organi di  polizia giudiziaria di portare a conoscenza dell’organo dell’azione penale  senza indugio, anche in forma orale, una notizia di reato attinente  a delitti di violenza domestica e di genere. Quanto appena descritto,  deve avvenire con rigore scientifico, sia nelle ipotesi di ricezione di denuncia  e sia nelle ipotesi di intervento demandato dalla centrale operativa la quale abbia ricevuta precipua richiesta di intervento da parte del richiedente .Sul punto è opportuno  precisare che in ogni caso, anche qualora la persona offesa dal reato  non intenda formalizzare una denuncia, gli organi di p.g. operanti   dovranno, sin da quando ne hanno avuto notizia,  procedere egualmente ad escuterla, nella immediatezza del fatto, ai sensi dell’art 351 c.p.p..La funzione strettamente operativa  di tale disposizione,  specificatamente  dell’obbligo congenito alla stessa dell’immediata comunicazione all’organo dell’azione penale , anche in forma orale, è quella di consentire al suddetto dominus delle indagini preliminari ,  un immediato coinvolgimento nel coordinamento delle stesse  e quindi anche di evitare che un eccessivo ritardo possa precludere in specie,  l’adozione di misure e provvedimenti urgenti ed assolutamente necessari perché specificataemnte  volti sia alla tutela della vittima e sia  all’acquisizione  di eventuali elementi probatori.In tale contesto operativo  è quindi da sottolineare la locuzione “immediatamente” utilizzata dal legislatore per evidenziare  l’obbligo in capo agli operatori di p.g.  della tempestiva comunicazione al dominus inquirente.Alla suddette esigenza di tempestività della comunicazione si collega l’ulteriore obbligo, introdotto dal Legislatore in capo all’organo dell’azione penale , di escutere la vittima entro tre giorni dall’iscrizione della notitia criminis nell’apposito registro a patto  che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o che sia garantita la  riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa come specificatamente previsto dall’art 362 comma  ter c.p.p.Tale disposizione ha generato nel mondo accademico alcuni dubbi in ordine all’’escussione della persona offesa da parte dell’organo inquirente, nel termine perentorio di tre giorni,in quanto tale norma  potrebbe non solo aggravare enormemente la macchina della Giustizia ;per chi scrive , tale disposizione emergenziale è necessaria, e proprio perché geneticamente preordinata alla tutela di situazioni alquanto delicate, è assolutamente giustificabile per la sua quasi fulminea cadenza  operativa in quanto, se cosi non fosse, non potrebbe fornire alle vittime le specifiche tutele previste dalla legge stessa.

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Note

[1]   Cfr.art.55,comma I Codice penale e di procedura penale e leggi complementari. A cura di Luigi Alibrandi , Piermaria Corso, 44ͣͣ ed.La Tribuna. 2016.

[2]  Cfr. sul punto art.55, comma II, I II. Codice penale e di procedura penale e leggi complementari. A cura di Luigi Alibrandi , Piermaria Corso, 44ͣͣ ed.La Tribuna. 2016.

[3] Cfr.sul punto codice di procedura penale emanato con R.D 19 ottobre 1930 n.1399( codice Rocco )

[4] Cit.D.Siracusano, A.Galati,G.Tranchina, Diritto processuale penale, Giuffrè editore,2013, a cura di G.Di Chiara, V.Patanè,F.Siracusano,pag.424.

[5]  Cfr.sul punto ,M.Picozzi, A.Intini,Scienze forensi.Teoria e prassi dell’investigazione scientifica,Utet Giuridica, pag.319 dove si apprende che:<<Tradizionalmente la dattiloscopia si articola in due branche denominate rispettivamente “ dattiloscopia preventiva “ e “ dattiloscopia giudiziaria “.La prima è finalizzata all’identificazione intesa come ricerca dell’identità “ esatta “ di una persona ed è volta al riconoscimento del soggetto e dei suoi eventuali trascorsi ( alias ) .La dattiloscopia preventiva cura, pertanto , l’elencazione e l’aggiornamento dei cosiddetti elenchi dei precedenti dattiloscopici , funzionali a molteplici attività di Polizia e più in generale , di Giustizia. Nell’ assolvere ai suoi compiti utilizza tutte le impronte digitali rilevate a un soggetto all’atto del fotosegnalamento.Attualmente,per ottimizzare la gestione dei precedenti dattiloscopici , specie da parte di Uffici in cui non è prevista la presenza di esperti di impronte digitali, è stato introdotto un codice alfanumerico , univocamente associato alle impronte,denominato  Codice Univoco Identificativo ( CUI) .La dattiloscopia giudiziaria prevede lo studio delle impronte evidenziate sulla scena del crimine a seguito , quindi, della commissione di un reato ; ne valuta l’utilizzabilità e , laddove questa sia accertata , ne cura ogni possibile indagine tecnica così da giungere al riconoscimento di colui che le ha lasciate.Oltre che su piccole porzioni di impronte papillari reperite sul luogo del reato, l’accertamento di identità giudiziaria è spesso eseguito su tracce dattiloscopiche esaltate su reperti attinenti al caso.In considerazione della ridotta quantità di informazione sovente presente nel rilievo, della complessità o della frammentarietà della porzione d’impronta ,l’attività richiede una particolare perizia.Entrambe le attività richiedono all’operatore una specifica competenza e la qualifica di “ dattiloscopista “ , ottenuta a seguito di un adeguato corso di specializzazione presso l’organo scientifico delle diverse forze di Polizia.La professionalità degli esperti del settore e l’applicazione di procedure rigorose e consolidate, ha contribuito a fare della dattiloscopia uno dei settori di maggiore affidabilità in ambito criminalistico.>>

[6] Cfr.sul punto, Luigi Carli, Le indagini preliminari nel sistema processuale penale,accusa e difesa nella ricerca e predisposizione della prova penale, II ed.Giuffrè editore.pag.297-298 ove si parla di “ fermo di identificazione” come disposto dall’art.11, D.L21.3.1978, n.59 conv.con L.18.5.1978 n.1901.

[7] Cfr.sul punto, Luigi Carli, Le indagini preliminari nel sistema processuale penale,accusa e difesa nella ricerca e predisposizione della prova penale, II ed.Giuffrè editore.pag.297-298 ove si parla di “ fermo di identificazione” come disposto dall’art.11, D.L21.3.1978, n.59 conv.con L.18.5.1978 n.1901.

[8] Cfr.art.431 c.p.p. lett.b :<< Articolo 431. 1. A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero; d) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio e di quelli assunti all’estero a seguito di rogatoria (1).e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell’articolo 236;f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.>> . Commentario breve al codice di procedura penale , Conso, Illuminati, nona edizione Cedam,2015.

[9] Cfr.art.350 c.p.p.:<< 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall’articolo 64ͣͣ, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell’articolo 384ͣͣ, e nei casi di cui all’articolo 384ͣͣ-bis.2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell’articolo 97 comma 3.3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto.4ͣͣ. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell’articolo 97, comma 4ͣͣ.5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’articolo 384ͣͣ, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’articolo 503 comma 3.>> Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed.La Tribuna ,2016.

[10] Cit.G.Garuti, Trattato di procedura penale, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, a cura di Giorgio Spangher,volume III, Utet Giuridica, 2009, pag.201.

[11] Cfr.artt.64-65 c.p.p. in  Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed.La Tribuna ,2016.

[12]Cit.G. Garuti, Trattato di procedura penale, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, a cura di Giorgio Spangher, volume III, Utet Giuridica, 2009, pag.203.

[13] Cfr.art.64 c.p.p.:<< 1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [c.p.p. 188].3.Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti ;b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso ;c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197-bis (1).3-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone (2).>>Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016.

[14] Cfr.art.97 c.p.p. comma IV ,il quale recita che:<< Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2 (8). ).>>Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016.

[15] Cfr.art.384 c.p.p. :<< Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione allaimpossibilità di identificare l’indiziato, (1) fanno ritenere fondato il pericolo di fuga (2), il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico (3).2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini [348], gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa [352 2].3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero. Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed.La Tribuna ,2016

[16] Cfr.art.503 comma III c.p.p. :<< Fermi i divieti di lettura [514] e di allegazione [515], il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto [500 2] Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016

[17] Cfr. sul punto G.Garuti, Trattato di procedura penale, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, a cura di GiorgioSpangher,volume III, Utet Giuridica, 2009.pag.209

[18] Cfr.art.500 c.p.p. comma I :<<Fermi i divieti di lettura [514] e di allegazione [515], le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone [351, 362, 422] e contenute nel fascicolo del pubblico ministero [433]. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto>> tratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016

[19] Cfr.art.503 c.p.p. :<< Il presidente dispone l’esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato (1).2. L’esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499 (2). Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l’ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell’imputato. Quindi, chi ha iniziato l’esame può rivolgere nuove domande.

  1. Fermi i divieti di lettura [514] e di allegazione [515], il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto [500 2] (3).4. Si applica la disposizione dell’articolo 500 comma 2.
  2. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero [350, 351 1 b i s, 370] sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento [431], se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 (4).6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3ter, 391 e 422.>> tratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016.

[20] Cfr.art.362 c.p.p.:<< Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile.>> estratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016.

[21] Cfr.sul punto art.351 comma I ter c.p.p. :<< Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero (3). Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.>> estratto da  Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna

,2016.

[22]Cfr. Cfr.art.5 comma I lett.c L.172/2012 :<< all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601,602, 609-bis, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies e  609-undecies del codice penale,  la  polizia  giudiziaria,  quando  deve  assumere sommarie informazioni  da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»>;>> estratto da http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp

[23] Cfr.sul punto art.247 c.p.p. il quale dispone che :<< Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato [253], è disposta perquisizione personale . Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso [c.p. 385], è disposta perquisizione locale (1).1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.2. La perquisizione è disposta con decreto motivato [34ͣͣ3 2, 365, 352].3. L’autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto (2).>> Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016.

[24] Cfr. in argomento G.Garuti, Trattato di procedura penale, volume III Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, a cura di G.Spangher, ed.Utet giuridica 2009, nota pag .213

[25] Cfr.sul punto art.14 Cost. il quale recita che :<< Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.>> estratto da Costituzione della Repubblica italiana in http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/costituzione.pdf

[26] Cfr.art.2 L.81/1987 ( codice di procedura penale )

[27] Cit.contenuta in G.Garuti , Trattato di procedura penale, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, a cura di Giorgio Spangher,volume III , Utet Giuridica, 2009,pag.214.

[28] Cfr.art.352 c.p.p. il quale prevede che << Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso.

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorchè protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi. 2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito. 4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione. >> tratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016.

, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume III, ed.Utet Giuridica , pag.214ͣͣ.

[29] Cfr.per approfondimenti in tema di perquisizioni informatiche nota n.142 contenuta in G.Garuti Trattato di procedura penale

, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume III, ed.Utet Giuridica , pag.214ͣͣ.

[30] Cit.contenuta in G.Garuti, Trattato di procedura penale, a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume III, ed.Utet Giuridica ,2009, pag.214.

[31] Cfr. sul punto G.Garuti, Trattato di procedura penale, a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare,volume III, ed.Utet Giuridica ,2009, pag.214.

[32] Cfr.art.382 comma I c.p.p. che sul punto dispone che :<< È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima >> tratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016.

[33] Cit. in G.Garuti, Trattato di procedura penale, a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume III,ed.Utet Giuridica ,2009, pag.215.

[34] Cfr.sul punto G.Garuti ,Trattato di procedura penale, a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare,volume III, ed.Utet Giuridica ,2009,pag.215

[35] Cfr.art.113 disp.att c.p.p.:<< Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.>>tratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016.

[36] Sul punto cfr. G.Garuti ,Trattato di procedura penale, a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume III, ed.Utet Giuridica ,2009, pag 216.

[37] Cfr.in argomento ,G.Garuti, Trattato di procedura penale, a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume IIICit.e III, ed.Utet Giuridica ,2009, pag 216

[38] In riferimento si legga Felicioni,Le perquisizioni e le ispezioni, cit.in  G.Garuti in Trattato di procedura penale , , a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume III, ed.Utet Giuridica ,2009, pag 216.

[39] Cfr. art.16 disp.att c.p.p. il quale recita che<<Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all’autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall’impiego per un tempo non eccedente sei mesi.2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell’articolo 56 comma 1 lettera b) del codice può essere altresì disposto l’esonero dal servizio presso le sezioni.3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.>> tratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016.

[40] Cfr. sul punto art.609 c.p. in Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016.

[41] Cfr .sul punto art.41 TULPS il quale prevede che :<< Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.>> tratto da http://www.siulp.it/siulp/wp-content/risorse/2013/07/tulps.pdf

[42] Al riguardo cfr.G.Garuti, Trattato di procedura penale a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume III, ed.Utet Giuridica ,2009, pag.219.

[43] Per ulteriori chiarimenti sul punto si legga,Felicioni ,Le perquisizioni e le ispezioni , Manganelli , Gabrielli ,L’investigazione pag.82 ss.,.

[44] Cfr.art 630 c.p. in Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016.

[45] Cfr. sul punto art 5 L. 205/1993 il quale dispone che:<< Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 3 o per uno dei reati previsti dall’articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l’autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell’immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l’autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre   attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. E’ sempre disposto il sequestro dell’immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, ovvero taluni degli oggetti indicati nell’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. É sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell’immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l’immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esc Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell’immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. É sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2>> estratto da

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/06/26/093G0275/sg

[46] Sul punto cfr. G.Garuti, Trattato di procedura penale a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume III, ed.Utet Giuridica ,2009 pag.221.

[47] Cfr.sul punto Cass.pen.., sez.VI, 10 aprile 1996, n.5547 .

[48] Cit.in Commentario sistematico al codice di procedura penale a cura di Stefano Guadalupi, terza edizione La tribuna, pag.136.

[49]  Sul punto si richiama la disciplina dettata dall’art.27 comma 1,2 L.55/1990 la quale dispone che : gli ufficiali di polizia giudiziaria possono effettuare autonomamente qualsiasi tipo di perquisizione  personale, locale , domiciliare in caso di operazioni in atto finalizzate alla prevenzione e repressione del reato associativo di stampo mafioso e dei reati commessi in conseguenza ad esso , dei reati di riciclaggio , di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.A garanzia della legittimità dell’atto in commento è sempre richiesta la sussistenza della condizione di necessità e urgenza  e del fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata o provenienti dai  reati  sopra indicati o di reati ad oggetto armi, munizioni ed esplosivi.Per quanto riguarda la documentazioni delle operazioni compiute , la norma in esame prescrive  la stessa procedura prevista dall’art.103  d.p.r.  n.  309/1990.

[50] Art.25 bis d.l.8 giugno 1992:  <<1. Fermo quanto previsto dall’articolo 27, comma 2, della legge  19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria   possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o   blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che  si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato  un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti    indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di  procedura penale.   2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma   1 puo’ essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli    nelle aree interessate.  3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 e’ data  notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al   procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in   cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono  i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto      ore.>>

[51] Cfr.art.51 comma III bis c.p.p. il quale recita che :<< Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3 e 3ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.>> estratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016

[52] Cit. tratta da Commentario sistematico al codice di procedura penale a cura di Stefano Guadalupi, terza edizione La tribuna, pag 343.

[53] Cit.tratta da G.Garuti Trattato di procedura penale a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume III, ed.Utet Giuridica ,2009,pag. 230

[54] Cfr. sul punto art.353 c.p.p. il quale dispone che : << Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l’ufficiale  di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l’eventuale sequestro [254ͣͣ].2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l’ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l’apertura immediata [356] e l’acceertamento del contenuto(1). 3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, per i quali è consentito il sequestro a norma dell’articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di telecomunicazione di sospendere l’inoltro. Se entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.>>estratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi e Piermaria Corso, ed .La Tribuna ,2016.

 

[55] Cfr.sul punto Convenzione sul crimine informatico del 2001 in :http.//www.dirittoegiustizia.it/news/17/0000008011/Il progetto_di_Convenzione_europea_sul cybercrime.html

[56] Cfr.art.247 comma I bis c.p.p. che sul punto dispone :<<Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.>> tratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi  e Piermaria Corso.44 ® ed.La Tribuna 2016.

[57]  Cfr.art.352 comma I bis che sul punto prevede:<< Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorche protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi (2).>>tratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi  e Piermaria Corso.44 ® ed.La Tribuna 2016.

[58] Cfr.art.353 comma III c.p.p. che sul punto dispone:<< Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, per i quali è consentito il sequestro a norma dell’articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di telecomunicazione di sospendere l’inoltro. Se entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati (2).>> tratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi  e Piermaria Corso.44 ® ed.La Tribuna 2016.

[59] Cfr.art.354 comma II c.p.p. che sul punto dispone che :<< Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità (2). Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [att. 113].>>tratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi  e Piermaria Corso.44 ® ed.La Tribuna 2016.

[60] Cit.G.Garuti, Trattato di procedura penale, a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume III, ed.Utet Giuridica ,2009, pag. 233.

[61] Cit tratta da  G.Garuti, Trattato di procedura penale, a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume III, ed.Utet Giuridica ,2009, pag. 233.

[62] Cfr.art.115 disp.att c.p.p. il quale dispone che: << Le annotazioni previste dall’articolo 357 comma 1 del codice contengono l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione. 1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime (1).2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell’articolo 357 del codice è conservata presso l’ufficio di polizia giudiziaria.1) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 8, L. 13 agosto 2010, n. 136.>> estratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi  e Piermaria Corso.44 ® ed.La Tribuna 2016.

[63]  Cfr. sul punto l’art 356 c.p.p. il quale dispone che :<< Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera [233] (1).2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.>> estratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi  e Piermaria Corso.44 ® ed.La Tribuna 2016.

[64]  Cit. in G.Garuti, Trattato di procedura penale, a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume III, ed.Utet Giuridica ,2009,pa.g 228.

[65]  In rifetimento a quanto riportato in G.Garuti , , Trattato di procedura penale, a cura di G.Spangher, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, volume III, ed.Utet Giuridica ,2009, pag 229.

[66]  Cfr.art.13 Cost. il quale dispone che :<< La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.>> estratto da http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/costituzione.pdf

[67]  Cfr.art.382 c.p.p. in Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi  e Piermaria Corso.44 ® ed.La Tribuna 2016.

[68]  Cfr.art.382 c.p.p. in Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi  e Piermaria Corso.44 ® ed.La Tribuna 2016.

[69] Cfr.sul punto Cass., pen .sez. IV , 5 febbraio, 2004 17619

[70]  Sul punto si segnalano le norme contenute nella L.30 giugno 2009 ,n.85, che a seguito dell’adesione dello Stato  italiano al trattato concluso il 27 maggio  2005 ( Trattato di Prum ) che ha istituito la Banca dati nazionale del DNA ed il laboratorio nazionale del DNA prevedendo che dopo la convalida dell’ arresto o il fermo di indiziato di delitto operata dall’organo giudicante , la polizia giudiziaria tramite personale altamente addestrato o tramite personale sanitario proceda  ex.art 9  della legge in commento, al prelievo di campioni biologici dai soggetti sottoposti alla pre-cautela nei casi in cui si proceda per delitti non colposi per i quali è consentito l’arresto facoltativo in flagranza , tranne i casi previsti dal comma 2 dell’art. de quo .Tali operazioni incidenti la libertà di autodeterminazione del soggetto in vinculis devono essere eseguite secondo il disposto dell’art.359 bis c.p.p. introdotto dall’art.35 della L.85/2009 nel rispetto della dignità, del decoro , e della riservatezza del soggetto che vi è sottoposto.

[71] Cfr. sul punto Cass. Pen.sez II ,10 ottobre 2003 n42829

[72]  Sul punto crf. Cass.pen.sez I ,26 ottobre 1992 . n.42829

[73]  Cfr.art. 384 c.p.p. il quale dispone che :<< Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato,  fanno ritenere fondato il pericolo di fuga , il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internzazionale, o di eversione dell’ordine democratico.  2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini [348], gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria procedeno al fermo di propria iniziativa [352 2]. 3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.>> estratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi  e Piermaria Corso.44 ® ed.La Tribuna 2016.

[74]  Sul punto cfr. G.Lozzi ,Lezioni di procedura penale, decima edizione G.Giappichelli 2015, pag 237.

[75]  Cfr sul punto art.282 bis comma VI c.p.p. che sul punto dispone:<< Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600 septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies e 612, secondo comma del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275 bis (2).>> Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi  e Piermaria Corso.44 ® ed.La Tribuna 2016

[76]  Sul punto si da conto all’inteprete della scoperta scientifica dell’autore e descritta  in commento il cui contenuto  è ben stratificato nel frammento di articolo di seguito richiamato    : << Le modifiche all’ultimo Decreto Antiterrorismo (7/2015) introducono un emendamento che autorizza le Forze dell’Ordine all’utilizzo dei droni con finalità di contrasto a reati ambientali, criminalità organizzata e atti di natura terroristica. E il 2015 passerà alla storia come l’anno in cui la Polizia di Stato ha adottato FlySecur, drone ad ala fissa appositamente studiato per attività di sicurezza e intelligence.Nel nostro paese, alcune divisioni di Polizia locale hanno già iniziato a usare i droni per attività di monitoraggio ambientale, protezione civile e Polizia giudiziaria. In particolare, lo scorso anno la Polizia di Stato ha adottato FlySecur, un drone ad ala fissa sviluppato dalla società romana FlyTop,Questo drone possiede un’apertura alare di poco inferiore ai 2 metri, un peso al decollo di solo 1,5 kg e un’autonomia di circa 60 minuti.A bordo possono essere imbarcati una serie di sensori ottici e a infrarosso per il volo notturno: le immagini raccolte da una telecamera Full HD vengono trasmesse in tempo reale alla sala di controllo remota, con segnale crittografato per evitare intercettazioni.Il sistema di navigazione consente a FlySecur di mantenere anche una rotta automatica intorno a un obiettivo preselezionato.Il velivolo può essere impiegato anche per la gestione delle emergenze e dei soccorsi in caso di disastri e grandi incidenti.>>estratto da: https://www.sicurezzamagazine.it/la-polizia-di-stato-adotta-i-droni-per-attivita-di-sicurezza-e-intelligence/

 

 

[77] E’  importante far notare all’interprete come l’uso dei DRONI in attività di prevenzione generale sia , per chi scrive , di indubbia valenza operativa ,come dimostra la scoperta ad opera della Polizia Locale di Messina, tramite l’utilizzo di DRONI, di una discarica abusiva che è stata sequestrata ed dove venivano posti in essere specifi reati ambientali.

[78]  Cfr.sul punto art.370 c.p.p. il quale dispone che :<< Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori [375, 388] ed i confronti [364] cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore.2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale [o la pretura] (del luogo.4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.>>Estratto da Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, a cura di Luigi Alibrandi  e Piermaria Corso.44 ® ed.La Tribuna 2016

[79]  Cit.D.Siracurano,Diritto processuale penale, ed.Giuffrè 2013 , pag 451

Avv. Cristiano Tripodi

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