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1. Cenni generali sulla tutela cautelare. 1.1. Segue:la ratio di effettività. 1.2. Segue: la strumentalità.
2. La tutela cautelare atipica: i precedenti giurisprudenziali. 3. In particolare l’orientamento della
diretta applicabilità degli istituti del processo civile al processo amministrativo. 4. L’ordinanza 31
marzo 2000, n. 1, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. 5. Le ingiunzioni di pagamento
dell’articolo 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205. 5.1. segue l’esecuzione delle ingiunzioni di
pagamento. 6. La differenza rispetto ai decreti ingiuntivi di cui all’articolo 8 della legge 21 luglio
2000, n. 205. 7. Considerazioni conclusive.
1. Cenni generali sulla tutela cautelare.
La legge n. 205 del 2000, contiene numerose disposizioni in materia di tutela cautelare
modificando le scarne disposizioni di cui agli articoli 21 e 28 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
con novità di notevole rilievo anche se in buona parte ricognitive di soluzioni che parte della
giurisprudenza aveva già applicato. Alcune disposizioni, pertanto, costituiscono un avallo del
legislatore a soluzioni giurisprudenziali già note, sia pure al fine di precisarne la portata ed
estenderne l’applicazione, altre sono dirette a contrastare alcuni orientamenti giurisprudenziali
affermatisi ed altre ancora costituiscono soluzioni originali almeno in parte o quantomeno per la
portata generale che possono assumere eventualmente in ogni tipo di controversie. Va, infatti,
inquadrata anche l’ingiunzione cautelare di pagamento nell’ambito dei principi generali della tutela
cautelare quali delineati dalla legge 205 del 2000. Le ingiunzioni di pagamento, infatti,
costituiscono una forma di tutela cautelare recepita dalla legge 205 e, a mio parere, generalizzata
in relazione a tutte le posizioni soggettive tutelabili davanti al giudice amministrativo, siano esse di
diritto soggettivo o di interesse legittimo. Si tratta, quindi, anche in questo caso di un avallo a
soluzioni giurisprudenziali già riscontrabili nelle decisioni di alcuni tribunali amministrativi regionali
ancorché, normalmente, limitate all’ipotesi di diritti soggettivi nell’ambito della giurisdizione
esclusiva attribuita dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Del resto la nota ordinanza n. 1
del 2000 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, era stata sollecitata dall’esigenza “di
individuazione degli strumenti di tutela (cautelare e sommaria) dei crediti pecuniari dei titolari di
farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale”.
1.1. Segue:la ratio di effettività
E’ bene precisare che anche per le ingiunzioni di pagamento, in sede cautelare, indubbiamente il
fine perseguito è quello dell’effettività della tutela giurisdizionale che costituisce un’esigenza
affermata ad ogni livello sia normativo (articolo 24 della Costituzione) che giurisprudenziale anche
da parte della stessa normativa comunitaria (vedi il puntuale riferimento nel Decreto Presidenziale
Tar Emilia Romagna- Bologna, n. 1 del 2000) e sulla quale più volte si è espressa la stessa Corte
Costituzionale (tra le tante Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419). Tale finalità condiziona
sicuramente l’interpretazione delle norme quando si vogliono individuare gli effetti della tutela
cautelare anche per quanto concerne le ingiunzioni di pagamento in sede cautelare, le quali, pur
disponendo il pagamento somme, costituiscono misure cautelari provvisorie dirette a garantire
l’effettività della tutela.
1.2. Segue: la strumentalità.
Tuttavia un altro importantissimo parametro interpretativo di riferimento che va parimenti
considerato al fine di individuare la portata e gli effetti delle ingiunzioni di pagamento, in sede
cautelare, è il carattere provvisorio e strumentale della tutela cautelare in genere e, quindi, anche
di dette ingiunzioni.
Depongono in questo senso oltre la finalità dell’istituto della tutela cautelare anche puntuali
indicazioni normative chiaramente dirette ad evitare che la tutela cautelare sostituisca la decisione
di merito e sia esaustiva della tutela giurisdizionale. Anche se talvolta l’esigenza di effettività
comporta che l’effetto della tutela cautelare, sia pure a carattere provvisorio e, quindi, destinata a
cadere con la decisione finale, sia rapportata non al contenuto della sentenza ma all’attività posta in
essere successivamente dalla P. A. in ottemperanza al giudicato stesso. E’ questo proprio il caso
delle previste ordinanze cautelari in materia di pagamento somme che, in sede cautelare,
consentono di ottenere una statuizione che normalmente, nel normale rito processuale
amministrativo, si ottiene con la sentenza in sede di ottemperanza.
L’articolo 3 della legge n. 205 per questo aspetto fa riferimento “al tempo necessario a giungere
ad una decisione di merito”, nonchè all’idoneità “ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso” ed analoghe previsioni sono altresì contenute in altre norme tutte dirette a
precisare che sarà quella della decisione di merito la sede appropriata a definire la controversia.
In definitiva le “misure cautelari” non debbono rappresentare una forma di tutela sommaria bensì di
una tutela cautelare essendo comunque necessaria la decisione di merito, salvo la esplicita
previsione del procedimento ingiuntivo di cui al capo I, del libro IV, del codice di procedura civile,
applicabile ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 205 nella controversie devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, quale procedimento alternativo al rito ordinario.
Tali principi, pienamente applicabili anche alle ingiunzioni di pagamento in sede cautelare,
costituiscono indispensabili principi interpretativi degli effetti di dette ingiunzione e dei limiti degli
strumenti esecutivi utilizzabili.
Naturalmente molto importante è la possibilità, prevista dall’articolo 3, in sede di decisione della
domanda cautelare di definire il giudizio nel merito arrivando, quindi, in tale sede, ad una
pronuncia definitiva in forma semplificata e succintamente motivata, ai sensi dell’articolo 9 della
legge n. 205, che rende superflua la tutela cautelare richiesta, particolarmente idonea nell’ipotesi in
cui si sia già in grado, attesa la manifesta fondatezza della domanda, di determinare il quantum
dovuto.
Infatti, la natura cautelare, comporta, anche nel caso delle ingiunzioni di pagamento ex articolo 3
della legge 205 del 2000, la necessità di ottenere, comunque, una decisione definitiva di merito.
Ben diversa è, invece, l’ipotesi della tutela sommaria, non cautelare, prevista dall’articolo 8 della
legge 205 del 2000 il quale consente l’emanazione di decreti ingiuntivi che, se non opposti,
definiscono la controversia stante l’autonoma effetto preclusivo che ad essi si ricollega.
2. La tutela cautelare atipica: i precedenti giurisprudenziali.
Indubbiamente, i provvedimenti ingiuntivi, nell’ambito della tutela cautelare, costituiscono il punto
di arrivo di un’interessante evoluzione, prima giurisprudenziale e poi normativa, della tutela
cautelare. Infatti, l’originaria formulazione dell’articolo 21 della legge istitutiva dei Tar n. 1034 del
1971 che limitava la tutela cautelare alla mera sospensiva diretta alla provvisoria paralisi degli
effetti dell’atto impugnato fu ben presto interpretata, in linea con le esigenze di effettività, nel senso
di ammettere una tutela cautelare atipica. Le esigenze di una tutela cautelare “propulsiva” si è
manifestata con maggior evidenza nel momento in cui l’ordinamento giuridico tutela interessi
legittimi pretensivi ed ancora di più nel momento in cui, in alcune materie, viene affidata al giudice
amministrativo anche la tutela dei diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva. Per quanto
concerne le ingiunzioni di pagamento, infatti, un precedente giurisprudenziale autorevole può
ravvisarsi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 1985 che, nelle controversie
patrimoniali in materia di pubblico impiego, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 21
della legge Tar del 1971, per contrasto con gli artt. 113 e 3 della Costituzione, nella parte in cui,
limitando la tutela cautelare alla sola sospensione del provvedimento amministrativo impugnato,
non prevedeva l’adozione di provvedimenti cautelari più idonei (vedi sul punto Ugo Di Benedetto,
La tutela cautelare nel pubblico impiego e nel giudizio amministrativo, in Foro Amministrativo,
1989, pag. 1625). Per effetto di questa sentenza il giudice amministrativo ha potuto disporre, in
via provvisoria e cautelare, a carico della pubblica amministrazione il pagamento di somme di
danaro di cui il dipendente risultava prima facie creditore (vedi gli ampi riferimenti in Ugo Di
Benedetto, diritto amministrativo, giurisprudenza i casi pratici, ed. Maggioli pag. 960 e seguenti) .
Le esigenze di una tutela cautelare più ampia, nelle forme di ingiunzioni di pagamento, si è poi
manifestata con maggior evidenza con la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo di nuove materie per effetto degli artt. 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, oggi riprodotto, con qualche modificazione dell’articolo 7 della legge 205 del 2000.
(Vedi Aldo Scola – Antonella Trentini, il nuovo processo amministrativo, commento alla legge 11
luglio 2000, 205, ed. Maggioli).
3. In particolare l’orientamento della diretta applicabilità degli istituti del processo civile
al processo amministrativo.
L’esigenza di tutela dei diritti soggettivi, a seguito dei nuovi casi di giudizio esclusiva, che
richiedeva l’emanazione di ingiunzioni di pagamento, sia in sede cautelare che sommaria, in
mancanza di una specifica previsione normativa, introdotta soltanto dalla legge 205 del 2000,
indusse la giurisprudenza a ricercare nell’ordinamento un diverso fondamento normativo per la loro
adozione. La problematica ha assunto maggiore rilevanza per effetto del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, che ha devoluto numerose materie alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo il quale si è trovato di fronte alla necessità di accordare tutela a nuove posizioni
soggettive in importanti e complesse materie senza alcuna riforma del processo amministrativo e,
quindi, senza la previsione normativa di nuovi poteri, avvenuta soltanto successivamente appunto
con la legge 21 luglio 2000, n. 205. Ciò aveva suscitato preoccupazione in ordine al rischio di una
compromissione della tutela del ricorrente proprio nelle questioni concernenti pretese patrimoniali.
Infatti, si prospettava il rischio di non assicurare una rapida soddisfazione delle ragioni creditore
stante le lungaggini proprie del processo amministrativo di merito. Anteriormente alla legge 205,
quindi, alcuni giudici avevano sollevato una questione di legittimità costituzionale, evidenziando
l’inadeguatezza del sistema processuale amministrativo con riferimento alle nuove materie (TAR
Campania, Napoli, 18 febbraio 1999, n. 445) mentre altri giudici si erano posti concretamente il
problema risolvendolo emanando collegialmente ordinanze ingiunzione di pagamento (vedi
l’esempio in Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ordinanza 26 maggio 1999). Il
fondamento giuridico di tali ordinanze talora veniva ravvisata nella interpretazione evolutiva
dell’articolo 21 della legge Tar del 1971, altre volte si tentò alla strada dell’applicabilità al
processo amministrativo delle norme del processo civile il quale consente, ai sensi dell’articolo 186
ter, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento. Altri Tar,
invece, si erano avvalsi dell’articolo 186 quater per emanare un’ordinanza di pagamento somme,
nei limiti in cui si era raggiunta la prova, revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Quest’ultima soluzione presentava il vantaggio di costituire un autonomo titolo esecutivo in caso di
estinzione del processo o di rinuncia, ad opera della parte intimata, alla pronuncia della sentenza.
Le diverse soluzioni proposte indussero a deferire la questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato che, pronunciandosi con l’ordinanza n. 1 del 2000, escluse la possibilità di applicare al
processo amministrativo i suddetti istituti propri del processo civile.
4. L’ordinanza 31 marzo 2000, n. 1, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
L’ordinanza 31 marzo 2000, n. 1, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha analizzato
compiutamente le prospettive interpretative sopra indicate escludendo, come si è detto, la
possibilità d’innesto degli istituti processuali civilistici per questa problematica perché incompatibili
con la struttura del processo amministrativo, nel quadro normativo anteriore alla legge 205.
Nondimeno si è ritenuto che nel processo amministrativo non vi fosse alcuna lacuna
dell’ordinamento da colmare che richiedesse la necessità di fare ricorso agli artt. 186 ter e 186
quater del codice di procedura civile potendosi, comunque, assicurare piena ed effettiva tutela
giurisdizionale, anche in sede cautelare, attraverso l’interpretazione evolutiva dell’articolo 21,
ultimo comma, della legge 1034 del 1971. La suddetta ordinanza ha richiamato le numerose
pronunce della Corte Costituzionale in cui si afferma il principio che “la disponibilità delle misure
cautelari è strumentale all’effettività della tutela giurisdizionale e costituisce l’espressione del
principio per cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione, in
attuazione dell’articolo 24 della Costituzione (Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249; Corte Cost.,
23 giugno 1994, n. 253; Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190). Con riferimento particolare alla
giurisdizione esclusiva, in relazione sia alla tutela degli interessi legittimi che alla tutela dei diritti
soggettivi, in quanto lo stesso legislatore non può precludere al giudice amministrativo
l’emanazione di ordinanze cautelari, idonee ad evitare che la durata del processo vada a danno
del ricorrente. Quanto alla tutela degli interessi legittimi, più volte la Corte Costituzionale ha
posto in evidenza «il carattere essenziale della procedura cautelare e l’intima compenetrazione
della stessa con il processo di merito, dichiarando illegittima l’esclusione o la limitazione del potere
cautelare con riguardo a determinate categorie di atti amministrativi o al tipo di vizio denunciato»
(Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249, cit.; Corte Cost., 17 luglio 1975, n. 227; Corte Cost., 27
dicembre 1974, n. 284). Pertanto, mediante un’ordinanza cautelare di sospensione del
provvedimento impugnato, per evitare che la durata del processo vada a danno del ricorrente nel
caso di sussistenza dei relativi presupposti (del fumus boni iuris e del danno grave ed
irreparabile), il giudice amministrativo può sospendere gli effetti dell’atto di cui prevede vi sarà
l’annullamento con la sentenza di cognizione e, in sua attesa, può disporre misure provvisorie”.
Applicando tali principi generali l’ordinanza n. 1 del 2000 ha riconosciuto che, già in sede
cautelare, e se del caso tramite un proprio ausiliario, il giudice amministrativo può ordinare tutte le
misure necessarie perché vi sia il pagamento di una somma e, in caso di non spontanea esecuzione
di detta pronuncia cautelare, il giudice amministrativo può sempre emanare tutte le misure che si
rendano opportune per farla materialmente eseguire, anche se non vi sono specifiche previsioni di
legge sulla sua esecuzione.
5. Le ingiunzioni di pagamento dell’articolo 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
È, quindi, in questo contesto giurisprudenziale che interviene la legge 21 luglio 2000, n. 205, che
ha dettato una disciplina più dettagliata anche della tutela cautelare.
Infatti, la legge n. 205 contiene significative novità sia per le previsioni generali sia per le ipotesi
specifiche, che, come si è visto, sono in gran parte riconducibili ad orientamenti giurisprudenziali.
L’articolo 3 fa riferimento testuale a “misure cautelari”, e l’articolo 4, comma quinto, fa riferimento
ad “opportune misure cautelari” ossia ad una terminologia non tecnica e non idonea ad individuare
contenuti predefiniti ai provvedimenti giudiziari. Già l’indicazione generale recepisce gli
orientamenti giurisprudenziali che già da tempo hanno consentito di superare forme di tutela
cautelare limitata alla sospensione degli effetti dell’atto, tanto è vero che, come si è visto, la
giurisprudenza (cfr. Cons Stato, Ad Plen, ord. n. 1 del 30 marzo 2000 per il testo vedi il sito
Internet www.diritto2000.it) aveva già ritenuto che la formulazione dell’articolo 21 della legge n.
1034 del 1971 non impedisce al giudice amministrativo di “pronunciare ordinanze cautelari
atipiche”. Una significativa novità normativa è, tuttavia, costituita dalla specifica previsione
normativa della possibilità di emettere, in sede cautelare, “l’ingiunzione di pagare una somma” ove
necessario per garantire gli effetti della decisione sul ricorso.
E’ stato, quindi, normativamente condiviso l’orientamento di vari tribunali che, già in passato,
avevano largamente utilizzato le cosiddette ordinanze cautelari propulsive anche nella forma di
ingiunzioni di pagamento anche se, talora, in applicazione analogica dei corrispondenti istituti del
processo civile.
Non vi è, quindi, nessun limite precostituito alle forme di tutela cautelare se non quelle derivanti dal
carattere strumentale e provvisorio della tutela stessa.
Va, infatti, ulteriormente ribadito, e ciò vale anche per le ingiunzioni di pagamento somme, che la
definizione dei giudizi deve avvenire nell’appropriata sede di merito, magari in forma semplificata o
consentendo una corsia preferenziale come emerge da numerose indicazioni ed in particolare
dall’articolo 4, comma terzo, dove la tutela cautelare, anche in questa sede senza limiti di
contenuto precostituito, rappresenta la estrema ratio in “casi di estrema gravità”.
In tale quadro normativo l’articolo 3 della legge n. 205, prevede espressamente, tra le misure
cautelari, “l’ingiunzione a pagare una somma”. Anche per questa misura vi sono dei precedenti
come nel caso citato del pubblico impiego per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.
190 del 1985. E’, tuttavia, interessante notare come con la legge n. 205 la possibilità è stata
prevista in via generale e, quindi, in ogni tipo di controversia. E’ da ritenere, quindi, ove ne
ricorrano naturalmente i presupposti, che tale possibilità non possa essere limitata ai soli casi di
giurisdizione esclusiva. Per i casi di giurisdizione esclusiva si era già espresso il Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, con l’ordinanza n. 1 del 30 marzo 2000 che pur respingendo l’orientamento di
alcuni Tar per una diretta applicabilità del procedimento ingiuntivo civilistico (cfr. Tar Calabria,
Sez. Staccata di Reggio Calabria, ord. 26 maggio 1999, in Ugo Di Benedetto, Diritto
Amministrativo, ed Maggioli, 1999, pag. 977) aveva consentito, in sede di giurisdizione esclusiva,
che con l’ordinanza cautelare il giudice amministrativo potesse disporre il pagamento anticipato di
somme di cui si prevede che l’Amministrazione risulterà debitrice con la sentenza di cognizione.
La legge n. 205 ne ha, pertanto, ampliato la portata anche nell’ambito della giurisdizione generale
di legittimità a tutela di interessi legittimi. Ad esempio nel caso di sovvenzioni, ausilii e contributi
previsti da norme, soprattutto nel caso in cui non vi siano valutazioni discrezionali ma semplici
verifiche istruttorie o somme non contestate.
E’ da ritenere che i presupposti per l’ingiunzione di pagamento in sede cautelare, ai sensi
dell’articolo 3, siano gli stessi delle altre misure cautelari.
L’aver ricondotto, con tale specifica previsione normativa, l’emanazione delle ingiunzioni di
pagamento, nell’ambito del generale potere cautelare del giudice amministrativo, comporta alcune
conseguenze, in passato non scontate. In primo luogo, le suddette ingiunzioni, al pari delle altre
ordinanze cautelari, vanno pronunciate con l’ordinanza emessa in camera di consiglio. Si tratta,
quindi, di un potere collegiale da esercitarsi una volta proposto ricorso e non anche ante causam.
Ancorchè non specificamente precluso, infatti, appare difficilmente configurabile, in materia di
ingiunzioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 205, che sussistano i presupposti per
l’emanazione di un provvedimento presidenziale infatti il presidente del tribunale amministrativo
regionale, o della sezione cui il caso è assegnato, può disporre misure cautelari provvisorie con
decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio, prima della trattazione della domanda
cautelare soltanto in caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione
fino alla data della camera di consiglio dell’emanazione di un provvedimento giudiziario. Inoltre, il
decreto è efficace soltanto sino alla pronuncia del collegio cui l’istanza cautelare va sottoposta
nella prima camera di consiglio utile. Quindi, appare inutile l’emanazione dell’ingiunzione di
pagamento in via monocratica, da parte del presidente, essendo destinato a perdere effetto entro
pochi giorni e, probabilmente, prima della sua possibile esecuzione.
5.1. segue l’esecuzione delle ingiunzioni di pagamento.
L’esecuzione dei provvedimenti ingiuntivi non presenta nessun aspetto peculiare rispetto
all’esecuzione delle altre ordinanze cautelari. Già da tempo la giurisprudenza ha ammesso
l’esecuzione coattiva di un provvedimento cautelare (vedi Ugo Di Benedetto, Diritto
Amministrativo, giurisprudenza casi pratici, ed. Maggioli, pag. 961) ed anche la nomina di un
commissario ad acta. Sotto questo profilo la legge 205 ha recepito l’orientamento
giurisprudenziale consentendo, nel caso in cui l’amministrazione non abbia prestato ottemperanza
alle misure cautelari concesse, la possibilità di adottare le opportune disposizioni attuative.
È da ritenere, tuttavia, coerentemente con quanto sostenuto dalla citata ordinanza del Consiglio di
Stato, Adunanza Plenaria, n. 1 del 2000, che l’ordinanza cautelare del giudice amministrativo,
anche quando dispone il pagamento di una somma di denaro, non può costituire il presupposto
per il pignoramento previsto dagli artt. 491 e seguenti del codice di procedura civile. Infatti, la
legge non attribuisce espressamente a tale ordinanza la natura di titolo esecutivo. Ne’ è applicabile
analogicamente l’articolo 669 duodecies del codice di procedura civile per il quale “l’attuazione
delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli artt. 491 e
seguenti in quanto compatibili”. Non vi è, infatti, alcuna lacuna normativa da colmare mediante
l’analogia, poiché l’ordinamento processuale amministrativo, prevede l’efficace ed esaustivo
rimedio della attuazione dell’ordinanza cautelare da parte del giudice che la ha disposta.
6. La differenza rispetto ai decreti ingiuntivi di cui all’articolo 8 della legge 21 luglio
2000, n. 205.
Il procedimento ingiuntivo, di cui all’articolo 8 della legge n. 205, ha natura e presupposti diversi
dalle ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 3, perchè non ha finalità cautelare.
Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avente ad
oggetto diritti soggettivi patrimoniali, il citato articolo 8 rinvia al capo I, titolo I del libro IV del
codice di procedura civile. Per l’ingiunzione è competente il presidente del tribunale amministrativo
o il magistrato da lui delegato.
L’articolo 8, primo comma, quindi, prevede un rito sommario del tutto identico a quello civilistico
per il rilascio di un decreto ingiuntivo che prescinde dall’instaurazione del giudizio e che diventa
incontestabile nel caso in cui non si proponga opposizione nella forma del ricorso successivo. La
sua emanazione è subordinata ai presupposti previsti dal codice di procedura civile ed alla
presentazione di prove del credito dal codice di procedura civile stesso individuate. Si tratta,
quindi, del procedimento monitorio di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile che può
essere utilizzato da chi debba ricevere denaro liquido, cose fungibili od una specifica cosa mobile,
previa prova scritta (Aldo Scola – Antonella Trentini, il nuovo processo amministrativo, commento
alla legge 21 luglio 2000, n. 205, seconda edizione, ed. Maggioli, pag. 96 e seguenti). La relativa
domanda si propone con ricorso ed in caso di accoglimento verrà emanato un decreto ingiuntivo
assegnando un termine di dieci, quaranta o sessanta giorni (a seconda dei casi), sotto
comminatoria di esecuzione forzata ove l’ingiunto non faccia rituale opposizione, o
immediatamente nel caso in cui sia concessa la provvisorie esecuzione di cui all’articolo 642 del
codice di procedura civile (Scola, opera citata). L’opposizione al decreto ingiuntivo va proposta,
con ricorso giurisdizionale, al Collegio.
L’ingiunzione di cui al secondo comma dell’articolo 8, invece, presuppone un giudizio pendente,
ma riguarda le somme non contestate e, quindi, non ha finalità cautelare ma anticipatoria del
giudizio, e potrà essere emanata, su richiesta di parte ricorrente, fino al momento della
precisazione delle conclusioni che nel processo amministrativo vengono prospettate in occasione
dell’udienza di discussione del merito della controversia (Scola, opera citata).
Secondo un orientamento (Caringella) non vi sarebbero ostacoli alla possibilità di proporre
appello al Consiglio di Stato avverso le ordinanze collegiali emanate ai sensi degli artt. 186 bis e
186 ter richiamati, quanto ai presupposti, dal citato articolo 8, secondo comma, della legge 205.
Sul punto, tuttavia, mancano ancora conferme giurisprudenziali.
La concessione di tale misura è, quindi, ancorata ad un dato sicuro ed oggettivo, ossia alla prova
scritta, e non richiede e la sussistenza del cosiddetto periculum in mora.
Non è, in conclusione, possibile estendere i presupposti ed i limiti previsti per le ingiunzioni di cui
all’articolo 8, tra l’altro nei soli casi di giurisdizione esclusiva, alle ingiunzioni di pagamento somme
di cui all’articolo 3 che, invece, hanno finalità cautelari.
7. Considerazioni conclusive.
In definitiva per quanto concerne i provvedimenti ingiuntivi nell’ambito della tutela cautelare le
specifiche previsioni della legge 205 hanno consentito di ancorare ad un dato normativo
l’emanazione di tali opportune forme di intervento, in alcune particolari situazioni. Come è stato
evidenziato nei precedenti paragrafi si tratta di soluzioni cui era già pervenuta parte della
giurisprudenza, attraverso l’interpretazione evolutiva dell’articolo 21 della legge Tar n. 1034 del
1971. La previsione normativa, tuttavia, consentirà una maggior possibilità di utilizzo, ove
necessario, di tali strumenti di tutela e soprattutto contribuirà a formarsi di orientamenti
giurisprudenziali uniformi tra i vari organi giurisdizionali, anche a tutela di interessi legittimi
pretensivi.
Giurisprudenza
Ad. Plen., Ordinanza 31 marzo 2000, n. 1, in WWW. Diritto2000.it
Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ordinanza 26 maggio 1999, in Ugo Di
Benedetto, diritto amministrativo – giurisprudenza ai casi pratici, seconda edizione, ed. Maggioli,
pag. 977 o WWW. Diritto2000.it
Decreto presidenziale Tar Emilia-Romagna – Bologna, n. 1 delle 2000 (Presidente Scola) in
WWW. Diritto2000.it
Corte Costituzionale, 8 settembre 1995, n. 419, in Gazzetta Ufficiale, 1° serie speciale, 1° marzo
1995, n. 38
Corte Costituzionale, 28 giugno 1985, n. 190, in Foro Amministrativo, 1986, Pag. 1
Bibliografia
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Nazareno Saitta, I giudizi in camera di consiglio nella giustizia amministrativa, ed. Giuffrè,
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Aristide Police, Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo, ed. Cedam, pag.
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Rita Depiero, in La giustizia amministrativa, commento alla legge 21 luglio 2000, n. 205, a cura di
Vittorio Italia, ed Giuffrè, pag. 49 e seguenti
Ugo Di Benedetto, diritto amministrativo – giurisprudenza ai casi pratici, seconda edizione, ed.
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Ugo Di Benedetto, Il provvedimento cautelare: forme ed effetti, in WWW. Diritto2000.it
Ugo Di Benedetto, La tutela cautelare nel pubblico impiego e nel giudizio amministrativo, in Foro
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Pietro Virga, Diritto amministrativo, atti e ricorsi, sesta edizione, Giuffrè, pag. 321 seguenti
Gualtiero Pittalis, Natura e presupposti dell’azione cautelare, in WWW. Diritto2000.it
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