Le interconnessioni esistenti fra il certificato di ultimazione dei lavori, quello di regolare esecuzione dei lavori o quelli di collaudo provvisorio e definitivo con le diverse polizze richieste dalla legge Merloni 109/9 s.m.i. e dal relativo regolamento di attuazione (D.p.r. 554/99)

Redazione 19/05/01
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inserito in Diritto&Diritti nel maggio 2001
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A cura di Sonia LAZZINI

La garanzia definitiva

La prima interconnessione fra certificati di collaudo e polizze, la ritroviamo nel secondo comma dell’articolo 30 della legge 109/94 s.m.i.

“2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. (…)”

La garanzia fideiussoria per inadempimento contrattuale deve avere quindi validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Mentre nella legge non se ne fa menzione puntualmente invece l’articolo 101 del regolamento (D.p.r. 554/99) si ricorda che esiste anche il certificato di regolare esecuzione:

“Art. 101 (Cauzione definitiva)

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (…)”

Andiamo con ordine, i lavori finiscono e “in esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. (cfr Art. 172 D.p.r. 554/99 (Certificato di ultimazione dei lavori)

Quindi non c’è uno specifico obbligo temporale da rispettare per l’emanazione di un CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI si dispone infatti solamente che il direttore dei lavori non deve attardarsi nell’emetterlo.

Il passo successivo è l’emissione o di un CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO O DI REGOLARE ESECUZIONE.

La legge nel merito specifica che : “il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. ” (cfr Art. 28. comma 1 )

Sulla differenza fra i due certificati, bisogna ricordare che la legge 109/94 s.m.i. all’articolo28 , comma 3, ha previsto diverse possibilità a secondo dell’importo dei lavori:

“Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.”

Il regolamento al comma 3 dell’articolo 199 così dispone:

“3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Proviamo a riassumere:

Il primo certificato emesso dalla stazione appaltante si chiama CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO.

E’ facoltà della stazione appaltante decidere di emettere un CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE per importi di lavori sotto i 200.000 Ecu.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre TRE MESI dalla data di ultimazione dei lavori.
Così infatti è deciso nell’articolo 208 (Certificato di regolare esecuzione) del D.p.r. 554/99:
“1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 195.”

Dopo DUE anni dalla sua emissione, il certificato di collaudo provvisorio assume la qualifica di DEFINITIVO in due modi

I. In maniera esplicita :
È intervenuto un atto formale di approvazione
II. Tacitamente:
Sono trascorsi INUTILMENTE DUE MESI in assenza di atti da parte della stazione appaltante

La garanzia definitiva però non deve essere validità fino al collaudo FINALE, ma si riferisce solo a quello provvisorio e comunque si potrà AUTOMATICAMENTE svincolare trascorsi dodici mesi dalla data di ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Il decreto del ministero dei lavori pubblici numero 145 del 19 aprile 2000 (Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni all’ articolo 37, comma 1, dispone che.
” Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’appaltatore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge e dell’articolo 101 del regolamento.”

Ancora nel regolamento (Art. 205, comma 1, del D.p.r. 554/99) troviamo una norma sullo svincolo della cauzione definitiva:
“1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto (…)”

Termine minimo quindi per lo svincolo della cauzione sono i sei mesi di tempo, dopo l’ultimazione dei lavori, che la stazione appaltante ha a disposizione per emettere il certificato di collaudo provvisorio oppure i dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori .

A questo punto conviene comunque prevedere scadenze semestrali di premio dopo la data presunta di ultimazione dei lavori.

La garanzia per la rata di saldo

Un’altra garanzia fideiussoria che è vincolata all’emissione dei certificati da parte della stazione appaltante è quella descritta nel comma 9 dell’ articolo 28 della legge 109/94 s.m.i.:

“Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.”

Di tale copertura si trova menzione anche nell’ Art. 102 del D.p.r. 554799 – Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi:
“1. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.”

Per meglio comprendere di che tipo di garanzia si tratta andiamo a leggere quanto riportato dall’ Art. 205, al secondo comma, del D.p.r. 554/99 sullo Svincolo della cauzione:

2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.”

Va da sé che questo tipo di garanzia dovrà avere validità dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio all’emissione di quello definitivo e quindi non più di due anni e due mesi dal primo.

La copertura di questa garanzia sarà quella contenuta nell’articolo 28, comma 10, della legge 109/94 s.m.i.:
“Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.”

La polizza CAR

Un’ulteriore garanzia che è vincolata dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio è quella resa obbligatoria dal 3° comma dell’articolo 30 della legge 109/94:

“3. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.”

Questa copertura trova la sua specificità in quanto contenuto nell’articolo Art. 103 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi – del D.p.r. 554/99:

“1. L’esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. (…)
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. (…)”

Questa polizza ha quindi la medesima durata della garanzia definitiva.

La polizza postuma decennale

Infine l’ultima polizza obbligatoria è quella richiesta dal comma quarto dell’ art articolo 30 della legge 109/94 s.m.i.:
“Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
(il decreto ministeriale del 1 dicembre 2000 n. 285 ha fissato in 10 milioni di D.S.P. (Lire 20.749.650.879) l’ammontare di cui al comma suddetto)

Il regolamento (D.p.r. 554/99) tratta di questa polizza all’articolo 104:
“Art. 104 (Polizza di assicurazione indennitaria decennale)
1. Per i lavori di cui all’articolo 30, comma 4, della Legge, l’appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.
2. L’appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.”

Da quanto sopra riportato si evince che indubbiamente la Stazione appaltante è coperta, nei propri interessi, sebbene con distinti strumenti contrattuali, in tutte le fasi dell’opera.

Sembra quasi di capire che, in caso di lavori molto grossi, superiori ai venti miliardi, ci sia addirittura una doppia garanzia almeno per due anni dal certificato di collaudo provvisorio.

La prima è la garanzia fideiussoria per la rata di saldo che deve valere fino al certificato definitivo o in mancanza fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o quello di regolare esecuzione e copre le difformità o i vizi dell’opera oggetto del contratto.

La seconda è quest’ultima polizza di cui ci siamo occupati che deve essere valida per dieci anni dal con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, (termine di svincolo della cauzione definitiva e di fine validità della CAR), e deve coprire i rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Poiché non è espressamente scritto da nessuna parte che la garanzia per la rata di saldo debba contenere il pagamento a “semplice richiesta” mentre nella polizza indennitaria l’Assicuratore deve prevedere il pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie, sarà interessante verificare nel futuro che cosa accadrà in caso di coesistenza di garanzie, ovvero a quale assicuratore sarà più facile rivolgere la richiesta di risarcimento dei danni patiti da parte della Stazione Appaltante.

Redazione

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