Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione: è questa la regola generale ma, se le invenzioni vengono realizzata da un lavoratore durante un rapporto di lavoro? Esiste in questo caso un’eccezione alla regola, o meglio esistono più eccezioni alla regola.
Si chiarisce che i diritti morali spettano sempre e comunque al lavoratore in quanto autore dell’invenzione, l’eccezione dunque riguarda la titolarità dei diritti di sfruttamento economico. Questi ultimi a chi spettano, al lavoratore o al datore di lavoro?
Ebbene, per stabilire i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro in relazione a dette invenzioni occorre fare riferimento, in primis, al contratto di lavoro pendente tra le parti, se nello stesso viene disciplinato detto aspetto. Se così non è, si applica la regola generale prevista dall’articolo 64 del Codice di Proprietà Industriale.
Invero, ai sensi della citata norma, se l’invenzione è realizzata da un dipendente assunto con funzioni di ricerca, il brevetto spetta al datore di lavoro e, come premesso, il lavoratore verrà riconosciuto inventore da un punto di vista morale, non avrà anche un ritorno economico ulteriore oltre alla retribuzione prevista dal contratto.
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Se, diversamente, il lavoratore non è assunto con funzioni di ricerca e crea un’invenzione nell’adempimento di un rapporto di lavoro, i diritti economici che derivano dall’invenzione appartengono sempre al datore di lavoro, tuttavia all’inventore spetta un equo premio nel caso in cui il datore di lavoro o i suoi aventi causa ottengano il brevetto oppure utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale.
La Corte di Cassazione si è più volte espressa in merito al riconoscimento del diritto all’equo premio, a titolo esemplificativo si cita la sentenza numero 20239 del 7 ottobre 2016. La vertenza oggetto di questa pronuncia scaturiva dalla richiesta di riconoscimento del diritto all’equo premio da parte di un lavoratore dipendente in relazione a delle invenzioni industriali realizzate dall’azienda grazie anche alla sua attività di ricerca ed alla sua inventiva. In questa occasione la Corte di Cassazione ha ribadito che, tranne nei casi in cui le invenzioni vengano realizzate dai lavoratori in adempimento del contratto, la prestazione del lavoratore dipendente, in linea di massima non consiste nel perseguire un risultato inventivo quindi detto raggiungimento non rientra, anche se è a questa collegata, nell’attività dovuta. E’ per questo motivo previsto l’equo premio.
Come viene quantificato l’equo premio?
Ebbene, come stabilito dai Supremi Giudici, per quantificare il premio occorre valutare l’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolta, della retribuzione e del contributo effettivamente apportato dal lavoratore inventore
Infine, altro caso che certamente merita menzione, è quello che si verifica quando l’invenzione viene realizzata al di fuori del rapporto di lavoro tuttavia abbia un’attinenza con il settore nel quale l’impresa opera (ad esempio vi rientra il caso del lavoratore che realizza un’invenzione fuori dall’orario di lavoro e dal luogo di lavoro).
Si tratta invero di invenzioni occasionali: è il lavoratore ad essere titolare dei diritti patrimoniali tuttavia se l’inventore non intende sfruttare l’invenzione personalmente, il datore di lavoro ha diritto di opzione sull’uso della stessa da esercitare dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto.
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