Le misure adottate dal governo a favore di imprese famiglie e lavoratori in seguito a emergenza covid-19

Il decreto Legge 17 marzo 2020 n.18

A seguito dell’emergenza epidemiologica in corso e delle conseguenze sull’economia del Paese, il Governo, che già in data 2 marzo 2020 aveva emanato il decreto legge n.9 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.53 del 2.3.20) contenente “Misure urgenti a seguito di contenimento emergenza Coronavirus”, ha adottato ulteriori misure con DL 17 marzo 2020 n.18 ( “Misure di potenziamento del Servizo Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID 19” (pubblicato in data 17 marzo 2020 in G.U. Serie Generale n.70). Il provvedimento richiama i precedenti decreti legge adottati in data 8 marzo n.11 e 9 marzo n.14 che in modo progressivo hanno esteso l’area interessata dall’emergenza fino a giungere al coinvolgimento dell’itera penisola. In sintesi alcune delle misure previste.

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Misure in materia di lavoro e occupazione

Tra le misure adottate per il sostegno del lavoro e dell’occupazione, vi è la possibilità di far ricorso al trattamento di integrazione salariale.

Tutti i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono la loro attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID 19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari del trattamento devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020. La norma specifica i limiti di spesa (Art.19 DL18/20)

Le aziende che alla data di entrata in vigore del DL 23 febbraio 2020 n.6 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono parimenti presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale, per un periodo non superiore a nove settimane (art.20 DL18/20). Stessa disposizione vale per tutti i datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale che alla data di entrata in vigore del DL del 23 febbraio 2020 n.6 avevano in corso un assegno di solidarietà (art.21 DL 18/20)

Le Regioni e le Province Autonome, per le imprese del settore privato, comprese quelle agricole, per le quali non possono trovare applicazione le disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono approvare, data l’emergenza epidemiologica in corso ed in virtù della stessa, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, previ accordi, che possono essere conclusi anche in via telematica con le organizzazioni sindacali più rappresentative (art.22 DL18/20).

E’ stata disposta l’erogazione di un’indennità, per il mese di marzo 2020, per altre categorie di lavoratori.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai collaboratori coordinati e continuativi attivi alla data del 23 febbraio 2020, se non titolari di pensione o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità pari ad euro 600,00 per il L’indennità non concorre alla formazione del reddito e verrà erogata dall’INPS. (art 27 DL18/20).

L’indennità è altresì riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno involontariamente cessato l’attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020  se non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente  (art. 29 DL18/20). L’indennità nella stessa misura è riconosciuta agli operai agricoli, non titolari di pensione, che nell’anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate lavorative (art.30 DL 18/20)

E’ Istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza in favore dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, che hanno cessato, sospeso o ridotto la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica (art.44 DL 18/20).

Per i lavoratori del settore privato costretti alla quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è disposta l’equiparazione del periodo di quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art 26 DL18/20).

Misure per le famiglie

Al fine di venire incontro alle esigenze dei nuclei famigliari, stante anche la chiusura dei servizi educativi all’infanzia ed alle scuole di ogni ordine e grado, attualmente prevista fino al 3 aprile 2020 (salvo proroghe) sono state adottate le seguenti misure di sostegno.

E’ istituito uno specifico congedo a far data dal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni per i genitori lavoratori dipendenti di settore privato che hanno figli di età non superiore a 12 anni; per tale congedo è riconosciuta un’indennità pari al  50%  della retribuzione (art 23 DL18/20). Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo è concessa ai due genitori in via alternativa a condizione che nel nucleo non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività o di altro genitore disoccupato o non lavoratore (art.23 DL18/20).

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, possono astenersi dal lavoro per la durata della sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche delle scuole, senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto; sempre a condizione che  nel nucleo non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito per cessazione o sospensione attività lavorativa o che non vi sia  altro genitore non lavoratore (art. 23 DL 18/20 sesto comma).

Le disposizioni relative ai congedi applicabili ai lavoratori del settore privato sono estesi anche al settore pubblico sempre in misura alternata tra i genitori, ossia sempre che l’altro genitore non goda degli stessi benefici (art.25 DL 18/20).

E’ inoltre riconosciuto un bonus per i servizi di baby sitting nel limite massimo consentito di 1.000,00 euro per le seguenti categorie di lavoratori con figli minori fino a 12 anni (art.25 DL 18/20):

-dipendenti settore sanitario pubblico o privato;

– medici ed infermieri;

– tecnici di laboratorio biomedico o di radiologia medica

-operatori sociosanitari.

La disposizione si applica anche al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica.

 

Misure per le imprese

L’emergenza COVID 19 è ufficialmente riconosciuta come evento eccezionale di grave turbamento dell’economia di cui all’art.107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. A tal fine l’art.56 del DL 18/20 prevede una serie di misure a sostegno delle attività imprenditoriali per micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza stessa con aperture di linee di credito dedicate, mutui e finanziamenti.

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti lavorativi al fine di contenere il contagio del virus COVID-19, e riconosciuto un credito d’imposta, per il periodo 2020, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, sostenute e documentate fino ad un massimo di euro 20.000,00 per ogni beneficiario (art.64 DL 18/20).

E’ altresì riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per immobili rientranti nella categoria catastale C1, per i soggetti esercenti attività di impresa (art.65 DL 18/20Credito d’imposta per botteghe e negozi”)

 

Un’ulteriore agevolazione alle imprese è rappresentata dalla sospensione dei termini per il versamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria dovuti ai datori di lavoro domestici scadenti dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art.37 DL 18/20). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tali pagamenti potranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

 

Modifiche e sospensioni termini per adempimenti fiscali

Le disposizioni vanno coordinate con quanto era già stato disposto con DL 2 marzo 2020 n.9.

L’art.62, comma 1, DL 18/20 prevede per tutti coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato sono sospesi tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dalle ritenute alla fonte scadenti tra 8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. Il termine di versamento è 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Per coloro che svolgono attività di impresa nel territorio dello Stato e hanno ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (riferito al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 18/20) sono sospesi i versamenti da autoliquidazione scadenti tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020 (art.62, comma 2 DL 18/20) relativi alle ritenute alla fonte, all’imposta sul valore aggiunto, relativi ai contributi assistenziali e previdenziali e premi dell’assicurazione obbligatoria.

La sospensione dell’imposta sul valore aggiunto si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività di impresa arte o professione che hanno domicilio fiscale sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Piacenza Lodi e Cremona (art.62 comma 3 DL 18/20). Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art.62 i versamenti sospesi posso essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in un numero di rate massime pari a 5, a decorrere dal mese di maggio 2020 (art.62 DL18/20). Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Sono sospesi i versamenti relativi alle entrate tributarie e non scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione. Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato (art.68 DL 18/20)

In caso di erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore dello Stato, Regioni, enti locali territoriali, istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro effettuate da parte di persone fisiche e enti non commerciali è  riconosciuto  un credito d’imposta pari al 30% per importo non superiore ad euro 30.000,00 (art. 66 del DL 18/20)

Settore Giudiziario

 

Sono state adottate misure di contenimento anche nel settore giudiziario.

Per quanto concerne le udienze fissate nel periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020 relative a procedimenti civili penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari è stato disposto il rinvio ad una data successiva al 15 aprile 2020 (art. 83 DL 18/20).

Sono esclusi da tale disposizione, per il settore civile, oltre ad altri espressamente indicati nella norma, i procedimenti pendenti davanti al Tribunale per i Minorenni (e dichiarazioni adottabilità), cause relative ad alimenti o obbligazioni alimentari, procedimenti cautelari in materia di diritti fondamentali della persona, procedimenti in materia di tutela e amministrazione di sostegno, ordini di protezione contro gli abusi famigliari e più in generale i procedimenti civili la cui ritardata trattazione può recare grave pregiudizio alle parti.

Per il settore penale non sono sospesi, tra gli altri indicati nella norma, i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di tali misure (art. 83 comma 3 lett b) DL 18/20).

Dal 9 marzo al 15 aprile è sospeso il temine per il compimento degli atti processuali per i procedimenti civili e penali.

Per gli uffici giudiziari che hanno in dotazione gli strumenti per il deposito telematico degli atti e documenti, ai sensi dell’art.16 bis , comma 1 bis DL 18 ottobre 2012 n.179 (convertito con legge 17 dicembre 2012 n.221) tutti gli atti e documenti sono depositati esclusivamente con le modalità telematiche dal 9 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020.

L’esecuzione dei procedimenti per rilascio immobili anche ad uso diverso da quello abitativo è sospesa fino al 30 giugno 2020 (art.103 comma sesto DL 18/20)

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono sospese tutte le attività di mediazione, negoziazione assistita e tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quando tali procedimenti sono stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono pertanto sospesi i termini di durata massima degli stessi procedimenti.

Al fine di contrastare l’emergenza COVID 19,  per il periodo compreso tra il 16 aprile 2020 ed il 30 giugno 2020,  i Capi degli Uffici Giudiziari,  adottano le misure organizzative anche per la trattazione degli affari giudiziari, necessarie per garantire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute.

Le disposizioni si applicano in quanto compatibili anche ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie e alla Magistratura Militare.

 

Rimborso viaggi, pacchetti turistici, ed eventi ricreativi

E’ riconosciuta come causa di sopravvenuta impossibilità della prestazione la mancata fruibilità di viaggi, soggiorni nonché la  mancata partecipazione ad eventi culturali e ricreativi.

Il decreto legge 18/20 fa salva l’applicazione di quanto già stabilito con DL 2 marzo 2020,n. 9 art 28 in materia di rimborsi di biglietti relativi al trasporto ferroviario, aereo marittimo e la estende ai contratti di soggiorno per cui si è verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione in seguito alle misure di contenimento adottate con DL 23 febbraio 2020 n.6 (art.3).

Ricorre inoltre l’impossibilità sopravvenuta della prestazione in seguito all’adozione delle misure di cui al DL 8 marzo 2020,  a decorrere da questa data, anche per l’acquisto di biglietti relativi a spettacoli di qualsiasi natura teatrali, cinematografici, di ingresso ai musei o altri luoghi di cultura

La richiesta di rimborso va presentata entro 30 giorni dal 17 marzo 2020 al venditore allegando il titolo di acquisto. Il venditore provvede entro 30 giorni all’emissione di un voucher da utilizzare entro un anno dall’emissione (art.88 DL 18/20)

Requisizioni

Fino al termine dell’emergenza, la Protezione Civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà da ogni soggetto pubblico o privato di presidi sanitari o medico chirurgici nonché di beni mobili di ogni genere per fronteggiare l’emergenza sanitaria per assicurare la fornitura di strutture e degli equipaggiamenti delle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale e per implementare il numero dei posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. La requisizione non può durare oltre il termine di mesi sei dalla data di apprensione del bene o al termine a cui verrà eventualmente prorogato lo stato di emergenza (art.6 DL 17/20). E’ disposto altresì l’arruolamento di medici ed infermieri e personale sanitario dell’Esercito Italiano (art.7 DL18/20).

Il decreto prevede l’istituzione di un Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (art.122 DL 18/20).

Il decreto legge è entrato in vigore il 17 marzo 2020.

Le misure sopra riassunte solo solamente alcune delle molte che sono state varate; bisognerà necessariamente attendere gli sviluppi dell’emergenza in corso nonché eventuali ulteriori misure che il Governo deciderà di adottare.

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Avv. Scarsi Mara

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