Le misure adottate dal Governo in materia penale con il decreto legge “ristori bis”: vediamo in cosa consistono

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Premessa

A fronte della recrudescenza derivante dal diffondersi del c.d. coronavirus, il Governo è ulteriormente intervento con un secondo decreto legge, ossia il decreto legge, 9/11/2020, n. 149, anche noto come decreto ristori bis.

Orbene, tra le misure ivi previste, vanno annoverate anche alcune inerenti il settore penale, con particolar riguardo alla decisione dei giudizi penali di appello (art. 23) e alla sospensione del corso della prescrizione, ai termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nonche’ alla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati (art. 24).

Scopo del presente scritto è quindi quello di procedere ad una breve disamina di queste disposizioni legislative per comprendere cosa esse stabiliscono.

Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

L’art. 23 del d.l. n. 149/2020 prevede delle disposizioni aventi ad oggetto la decisione nei giudizi penali.

In particolare, al comma primo è disposto che, dalla “data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volonta’ di comparire”.

Pertanto, per effetto di questo precetto normativo, dal 9/11/2020 (ossia la data in cui è entrato in vigore questo decreto di legge) al termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dei casi in cui si debba procedere a norma dell’art. 603 c.p.p. (“1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585, comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. 2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495, comma 1. 3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria. 3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. 5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti. 6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni”), il processo si svolge in forma camerale e, quindi, a norma dell’art. 127 c.p.p., stante quanto disposto dall’art. 599, c. 1, c.p.p. (“(…) la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127” c.p.p.[1]), ma con una importante deroga, rispetto a quanto disposto dall’art. 127, c. 3, primo capoverso, c.p.p. (“Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono”), ossia l’udienza si svolge senza che la pubblica accusa e la difesa (sia dell’imputato, che delle parti private) intervegano salvo che costoro ne facciano richiesta o l’imputato abbia manifestato la sua volontà di presenziare.

Ciò posto, a sua volta al comma secondo è disposto che, entro “il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati” (primo capoverso) mentre dal canto suo la “cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137” (secondo capoverso).

Quindi, da un lato, l’autorità requirente trasmette l’atto in cui formula le conclusioni alla cancelleria della Corte di Appello per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e la relazione di notificazione e’ redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria, dall’altro, tale atto viene inviato da questa cancelleria ai difensori delle altre parti entro il quinto giorno da quello in cui deve essere celebrata l’udienza, e questi legali, a loro volta, possono (e quindi non devono) presentare conclusioni, sempre con atto scritto, trasmesso anch’esso alla cancelleria della Corte di Appello per via telematica ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“1. In deroga a quanto prevista dall’articolo  221,  comma  11,  del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo  415-bis,  comma  3,  del codice di procedura penale presso  gli  uffici  delle  procure  della repubblica  presso  i  tribunali  avviene,  esclusivamente,  mediante deposito dal portale del processo penale telematico  individuato  con provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati del  Ministero  della  giustizia  e  con  le  modalità  stabilite nel decreto stesso, anche in  deroga  alle  previsioni  del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del  decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si  intende  eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da  parte  dei sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalità   stabilite    dal provvedimento. 2. Con uno o più decreti del  Ministro  della  giustizia,  saranno indicati gli  ulteriori  atti  per  quali  sarà  reso  possibile  il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1. 3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile  il  deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2,  sono  autorizzati  all’utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati. 4. Per tutti gli atti,  documenti  e  istanze  comunque  denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino  alla  scadenza  del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  è  consentito il deposito con valore legale mediante  posta  elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi  di  posta elettronica certificata di cui all’art. 7 del  decreto  del  Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità  di cui al  periodo  precedente  deve  essere  effettuato  presso  gli indirizzi PEC degli uffici  giudiziari  destinatari  ed  indicati  in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.  Con il  medesimo  provvedimento  sono  indicate  le  specifiche  tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. 5. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei  difensori inviati tramite posta elettronica  certificata  ai  sensi  del  comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli  uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di  ricezione  e ad  inserire  l’atto  nel  fascicolo  telematico.   Ai   fini   della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo  provvede,  altresì, all’inserimento nel predetto fascicolo di copia  analogica  dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella  di posta elettronica certificata dell’ufficio. 6. Per gli atti di  cui  al  comma  1  e  per  quelli  che  saranno individuati ai sensi del comma 2 l’invio  tramite  posta  elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”).

Detto questo, al comma terzo, primo capoverso, è stabilito che alla “deliberazione la corte di appello procede con le modalita’ di cui all’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137” che, a sua volta, statuisce quanto segue: “Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali  in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti  da remoto  individuati  e  regolati  con  provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati  è  considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Nei  procedimenti penali, dopo la  deliberazione,  il  presidente  del  collegio  o  il componente del collegio da lui delegato  sottoscrive  il  dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento  è  depositato in cancelleria ai  fini  dell’inserimento  nel  fascicolo  il  prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto”.

Oltre a ciò, è previsto che il “dispositivo della decisione e’ comunicato alle parti” (art. 23, c. 3, secondo capoverso, d.l. n. 149/2020).

Ove invece le parti intendano presenziare in udienza, al comma quarto è disposto che la “richiesta di discussione orale e’ formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed e’ trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2” (primo capoverso) ed entro “lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita’ l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza” (secondo capoverso).

Pur tuttavia, in “deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l’udienza e’ fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza e’ formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” (art. 23, c. 6, d.l. n. 149/2020).

Ciò posto, è infine preveduto che le “disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l’udienza per il giudizio di appello e’ fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (art. 23, c. 5, d.l. n. 149/2020).

 

Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonche’ sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

Per quanto attiene la prescrizione, è disposto che, dalla “data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza e’ rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza e’ giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute” (art. 24, c. 1, primo capoverso, d.l. n. 149/2020) fermo restando che per “lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale[2]” (art. 24, c. 1, secondo capoverso, d.l. n. 149/2020).

Ad ogni modo, nei “casi di cui al comma 1, l’udienza non puo’ essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni” (art. 24, c. 2, d.l. n. 149/2020) e, nel “computo dei termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale (“La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis), e i termini aumentati della metà previsti dall’articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell’ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea” ndr.) salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1” (art. 24, c. 3, d.l. n. 149/2020).

Detto questo, è infine stabilito che il corso dei termini di cui all’articolo 15, commi 2 (“Entro due anni dall’inizio del procedimento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive di cui all’articolo 17, commi 2[3] e 6[4]; entro due anni dalla richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella composizione di cui all’articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195[5], si pronuncia”) e 6 (“Se la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione”), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 “e’ sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare e’ rinviato per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza e’ giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute” (art. 24, c. 4, primo capoverso, d.l. n. 149/2020) e agli “effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2” (art. 24, c. 4, secondo capoverso, d.l. n. 149/2020)  (già esaminata in precedenza).

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 (in Gazz. Uff., 9 novembre 2020, n. 279). – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (DECRETO RISTORI BIS)

(stralcio)

Articolo 23

Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volonta’ di comparire.
  2. Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalita’ di cui all’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione e’ comunicato alle parti.
  4. La richiesta di discussione orale e’ formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed e’ trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita’ l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.
  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l’udienza per il giudizio di appello e’ fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l’udienza e’ fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza e’ formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 24

Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonche’ sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza e’ rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza e’ giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale.
  2. Nei casi di cui al comma 1, l’udienza non puo’ essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.
  3. Nel computo dei termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.
  4. Il corso dei termini di cui all’articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 e’ sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare e’ rinviato per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza e’ giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.

 

Note

[1]Ai sensi del quale: “1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità. 6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza è redatto soltanto (4)  in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2”, c.p.p..

[2]Secondo cui: “1. La custodia cautelare perde efficacia quando: a) dall’inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3); 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni; b) dall’emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1; 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest’ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti; b-bis) dall’emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 442: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1; 3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;  c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni; d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.  2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. 3. Nel caso di evasione dell’imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare. 4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall’articolo 305, non può superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni”.

[3]Alla stregua del quale: “Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula l’incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto”.

[4]Per cui: “Il Procuratore generale, nel caso in cui ritenga che si debba escludere l’addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, con invio di copia dell’atto”.

[5]Secondo il quale: “La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di sei componenti effettivi e di quattro supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b). I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c); un componente eletto dal Parlamento. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L’elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età. Nell’ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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