Le misure cautelari

Sommario: 1. Caratteristiche generali – 2. Le misure cautelari personali – 2.1. Le misure cautelari coercitive – 2.2. Le misure cautelari interdittive – 3. Le misure cautelari reali.

1. Caratteristiche

Sono provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite dell’individuo relative alla persona e al patrimonio, volti a garantire una corretta acquisizione degli elementi probatori, della difesa sociale e ad evitare che nelle more del procedimento penale si abbiano ulteriori pregiudizi del bene giuridico protetto.

Sono state introdotte dal legislatore poiché il lasso temporale che intercorre tra l’acquisizione della notizia criminis e l’esecuzione della sentenza irrevocabile rischierebbe di vanificare l’obiettivo del processo penale: l’applicazione della sanzione penale e il soddisfacimento delle pretese patrimoniali consequenziali.

Tali misure si dividono in: personali poiché pongono limiti alla libertà della persona e reali, poiché incidono sulla sua disponibilità di beni. Sono disposte dall’autorità giudiziaria e si differenziano da quelle chiamate pre-cautelari poiché poste in essere dalla polizia giudiziaria e classificabili nel fermo di indiziato, nell’arresto in flagranza (facoltativo o obbligatorio) e nell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

Le misure cautelari sono disciplinate dal libro IV del codice di procedura penale italiano e sono state tassativamente indicate dal legislatore poiché solo nei casi e nei modi previsti dalla legge può aversi una limitazione della libertà personale di un soggetto, come indicato dall’art. 272 del codice di procedura penale, ove si richiama il principio di legalità e di tassatività e si rispetta anche il fondamentale schema previsto dall’art. 13 della Costituzione, ossia la riserva di legge, poiché viene specificato in quali modi può avvenire la limitazione della libertà personale, e la riserva di giurisdizione richiedendosi per la loro applicazione un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria su richiesta del pubblico ministero.

2. Le misure cautelari personali

Incidono sulla libertà personale dell’indagato ed intervengono in un momento antecedente rispetto alla condanna definitiva, nella fase delle indagini preliminari o durante la fase processuale (in alcuni casi ancor prima che sia esercitata l’azione penale).

I presupposti applicativi delle misure cautelari personali sono:

  1. Il c.d. fumus commissi delicti ossia la presenza in ordine al reato di gravi indizi di colpevolezza come previsto dall’273 c.p.p. comma 1
  2. L’assenza di cause di giustificazione, di non punibilità o di estinzione del reato o della pena come indicato dall’ 273 c.p.p. comma 2
  3. Particolari esigenze cautelari descritte dall’ 274 c.p.p. e che riguardano:
  4. specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova;
  5. la fuga o pericolo di fuga
  6. Pericolo di reiterazione del reato per cui si procede e di tutela della collettività

Le misure cautelari personali sono disciplinate dal titolo I del libro IV del codice di procedura penale e si dividono in misure cautelari coercitive ed interdittive.

2.1 Le misure cautelari coercitive

Sono disciplinate dal Capo II del Titolo I del libro IV del codice di procedura penale e comportano una limitazione della libertà di movimento e di circolazione della persona gravemente indiziata di un reato. L’art.280 C.p.p prevede che tali misure possono applicarsi quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Nella previsione delle diverse misure coercitive il legislatore realizza il principio di legalità, tassatività e di gradualità. Esse sono ordinate in termini di progressiva afflittività, con un grado di incisività crescente: partendo da misure a contenuto meramente obbligatorio e “meno afflittive” come il divieto di espatrio (art.281 c.p.p.), per finire con misure detentive vere e proprie come la custodia cautelare in carcere (art. 286 c.p.p.).

Nell’ordine suddetto abbiamo:

-Art 281 C.p.p. Divieto di espatrio

-Art 282 C.p.p. Obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria

-Art 282 bis C.p.p. Allontanamento dalla casa familiare

-Art 282 ter C.p.p. divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

-Art 283 C.p.p. Obbligo di dimora

-Art 284 C.p.p. Arresti domiciliari

-Art 285 C.p.p. Custodia cautelare in carcere

-Art 286 C.p.p. Custodia cautelare in luogo di cura

Le prime (dall’art. 281 all’art. 283 c.p.p.) vengono definite misure non custodiali, poiché limitano ma non sopprimono totalmente la libertà di locomozione, mentre le rimanenti, disciplinate dagli articoli 284, 285 e 286 c.p.p., sono dette misure custodiali poiché vengono eseguite in luoghi circoscritti e comportano la privazione totale della libertà di locomozione.

2.2 Le misure cautelari interdittive

Sono disciplinate dal Capo III del Titolo I del libro IV del codice di procedura penale, dagli art.288 e seguenti e sono misure che incidono sulla capacità di agire del soggetto indiziato di reato e comportano il divieto temporaneo di esercitare determinate facoltà e diritti riconducibili ai rapporti familiari e professionali dell’indiziato. Tali misure sono:

-Art 288 Sospensione della responsabilità genitoriale

-Art 289 Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio

-Art 289 divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione.

-Art 290 divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali.

Si differenziano dalle misure coercitive poiché non incidono sulla libertà personale dell’art. 13 Cost. e sulla libertà di circolazione di un individuo ma interdicono temporaneamente l’esercizio di alcuni diritti e facoltà riconducibili alla sfera personale del soggetto. L’art. 287 C.p.p prevede che tali misure possono essere applicate quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni.

3. Le misure cautelari reali

Sono disciplinate dal titolo II del libro IV del codice di procedura penale dagli articoli 316 e seguenti. Sono provvedimenti che limitano la sfera patrimoniale del soggetto attinto dalla misura e provocano un vincolo di indisponibilità su cose mobili o immobili ed evitano che lo spirare del tempo possa pregiudicare l’efficacia pratica della sentenza irrevocabile di condanna. Sono disposte dal giudice competente con decreto motivato su richiesta del pubblico ministero. A differenza delle misure cautelari personali, per la loro applicazione non necessitano gravi indizi di reato né esigenze cautelari ma occorrono:

  • Il fumus boni iuris, consistente nella sussistenza degli indizi della commissione del fatto per cui si procede. Non si tratta di indizi di colpevolezza ma soltanto di indizi di reato.
  • Il periculum in mora, consistente nel fondato timore che la piena disponibilità di alcuni beni possa prolungare o aggravare le conseguenze del reato.

Nel novero delle misure cautelari reali rientrano:

  1. Il sequestro conservativo, disciplinato dagli artt. 316 c.p.p – 320 c.p.p ;
  2. Il sequestro preventivo, disciplinato dagli artt. 321 c.p.p – 323 c.p.p ;

La ratio del sequestro conservativo risiede nell’evitare che si dissolvano le garanzie patrimoniali dell’imputato per il pagamento dell’eventuale pena pecuniaria, delle spese di giustizia e di ogni altra somma dovuta all’erario in caso di sentenza penale di condanna. Può essere chiesto anche dalla parte civile, qualora questa abbia il fondato motivo di ritenere che l’imputato disperda le garanzie patrimoniali per il risarcimento del danno.

Il sequestro preventivo, invece, è volto a mitigare il rischio che il soggetto indagato, avendo la libera disponibilità di un bene collegato o pertinente al reato, ne aggravi o ne protragga le conseguenze ovvero ne agevoli la commissione di altri.

Tali forme di sequestro si differenziano dal sequestro probatorio poiché non hanno finalità accertativa bensì cautelare: in tali casi lo spossessamento del bene non è finalizzato alla ricerca della prova ma è volto ad impedire che il bene giuridico protetto sia esposto ad ulteriori conseguenze pregiudizievoli.

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