Le misure di sicurezza e le misure di prevenzione: nozioni e differenze

Le misure di sicurezza, costituiscono un importante innovazione introdotte dal Codice Rocco nel 1993 predisponendoli come mezzi posti a difesa dell’ordinamento contro il pericolo che determinate persone possano commettere dei reati; la loro coesistenza attraverso l’affiancamento alle pene ha dato vita, nel nostro ordinamento al sistema sanzionatorio del doppio binario, il quale, da un lato mira a sanzionare il soggetto mediante l’applicazione di una pena proporzionata alla gravità del reato commesso, dall’altro lato, invece, previene la pericolosità sociale. Esse incidono sulla libertà personale rivolgendosi sia a soggetti imputabili o semimputabili pericolosi che a soggetti non imputabili pericolosi, che abbiano commesso un delitto o un quasi delitto (artt. 49 e 115 c.p.) e sono disciplinate dagli artt. 199 e ss. del c.p.: in particolar modo l’art. 199 esprime il principio di legalità delle m.s. stabilendo che “nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza che non siano espressamente previste dalla legge”, tra l’altro, lo stesso principio trova riconoscimento normativo anche nell’art. 25 co.3 Cost. secondo il quale “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi espressamente preveduti dalla legge”. Il legislatore prevedendo all’interno del nostro codice penale l’affiancamento delle misure di sicurezza alle pene ha voluto così raddoppiare le potenzialità repressive del sistema. 

Indice

1. I presupposti


I presupposti che devono sussistere per l’applicazione delle misure sono due: uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo. Il presupposto oggettivo è che sia stato commesso un fatto preveduto dalla legge come reato o  come quasi-reato ( quest’ultimo ricomprende le figure del reato impossibile  e dell’accordo per commettere un reato). Il presupposto soggettivo consiste nella pericolosità sociale del soggetto agente, a tal proposito una persona viene definita socialmente pericolosa quando vi è una possibile probabilità che la stessa commetta in futuro dei nuovi reati, a tal riguardo, il nostro codice prevede e distingue tre tipologie di delinquenti socialmente pericolosi: – il delinquente abituale, cioè colui che dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un’altra condanna per delitto non colposo; – il delinquente professionale, colui che vive abitualmente dei proventi derivanti dal reato; – il delinquente per tendenza, colui che commette un delitto non colposo contro la vita  o contro l’incolumità individuale, quando la commissione di tale delitto riveli una speciale inclinazione al delitto. In origine la pericolosità sociale doveva essere accertata dal giudice ma poteva essere anche presunta dalla legge, infatti vi erano numerose ipotesi di pericolosità sociale presunta ex lege, ad oggi la situazione è cambiata in quanto non sono più previste ipotesi di pericolosità sociale presunta deve essere accertata in concreto dal giudice valutando la gravità del reato commesso e la capacità a delinquere del reo. L’accertamento della stessa si divide in due momenti: il primo dedicato all’analisi della personalità del soggetto, mentre il secondo alla prognosi criminale, che deve essere formulato sulla base di quanto è stato accertato nel primo momento. La durata delle m.s. è sottoposta ad un limite minimo e non massimo dovendosi protarre finchè permane la pericolosità del reo, infatti nel momento in cui cessa la misura potrà essere revocata dal giudice, in caso contrario, provvederà a prorogarla fissando un nuovo termine per un ulteriore riesame.

2. Tipologie di misure di sicurezza


Ai sensi dell’art. 215 c.p. le misure di sicurezza si distinguono in personali che a loro volta si differenziano in detentive e non detentive, e patrimoniali, che incidono sul patrimonio. 
Le misure di sicurezza personali detentive sono:
– la colonia agricola e la casa di lavoro, sono assegnati i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nonchè i condannati o i prosciolti nei casi previsti dalla legge, la durata minima è di 1 anno, mentre è elevata a 2 anni per i delinquenti abituali, a 3 anni per i delinquenti professionali ed a 4 anni per i delinquenti per tendenza; – la casa di cura e custodia, il ricovero presso questa è prevista per i condannati a pena diminuità per infermità psichica ovvero per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti o, per sordomutismo, inoltre, la misura si applica anche agli ubriachi abituali, la durata della misura è comprensiva tra i 6 mesi ed i 5 anni. – l’ospedale psichiatrico giudiziario, il ricovero presso l’Opg avviene per quei soggetti che sono stati prosciolti per infermità psichica o per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, la durata della misura non può essere inferiore a 2 anni, salvo in particolari ipotesi previste dalla legge. Questi istituti che nella metà degli anni ’70 sostituirono i vecchi manicomi criminali, ma il 25 gennaio del 2012  il Senato ha approvato un emendamento al decreto svuota- carceri con il quale si disponeva il superamento degli Opg, i quali sono stati aboliti nel 2013 ma chiusi definitivamente il 31 Marzo 2015 sostituiti dalle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) quali strutture residenziali con funzioni terapeutico- riabilitative e socio-riabilitative, con permanenza transitoria ed eccezionale. – il riformatorio giudiziario, infine, è una misura di sicurezza speciale prevista per i minori, imputabili e non, ritenuti pericolosi, la durata minima della misura è di 1 anno, ma è necessario precisare che al compimento della maggior età, il reo viene assegnato alla colonia agricola o alla casa di lavoro. 
Le misure personali non detentive sono:
– la libertà vigilata, consistente nella limitazione della libertà personale diretta ad evitare il compimento di nuovi reati, a tale scopo, al soggetto vigilato vengono forniti una serie di obblighi, come il rientrare la sera entro un determinato orario e non uscire la mattina prima di una certa ora, di non accompagnarsi a soggetti pregiudicati, di trovarsi un lavoro stabile e non il contrario, l’inosservanza di tali obblighi comporta la sostituzione della libertà vigilata con una m.s. detentiva. L’essere sottoposti alla libertà vigilata non può essere inferiore a 3 anni, ove sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore ai 10 anni, ed è obbligatoria quando il condannato sia ammesso alla liberazione condizionale; – il divieto di soggiorno, consistente nell’obbligo di non soggiornare in uno o più Comuni ovvero in una o più Provincie ed è applicabile agli autori dei delitti commessi contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico o, ancora, per motivi politici; – il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, è una m.s. che si applica ai condannati per ubriachezza abituale ovvero per i reati commessi in stato di ubriachezza, sempre abituale, la sua durata minima è di 1 anno; – l’esplusione dello straniero dallo Stato, ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’Ue, si applica allo straniero o cittadino europeo che sia stato condannato alla reclusione superiore ai 2 anni o ad una pena restrittiva della libertà personale per dei delitti commessi contro la personalità dello Stato. 
Infine, le misure di sicurezza patrimoniali sono:
– la cauzione di buona condotta, che consiste nel deposito di una somma di denaro presso la Cassa delle ammende, la quale verrà restituita solo se il soggetto non commetterà altri reati entro il periodo di tempo determinato dal giudice, la finalità di questa misura è quella di dissuadere il reo dal commettere nuovi reati, prospettandogli il danno patrimoniale che potrebbe subire quale perdita della somma depositata; – la confisca, consiste nell’espropriazione, in favore dello Stato, delle cose che servirono a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto., es. agli utensili da scasso che furono utilizzati per commettere il furto. Per “Prodotto di reato” s’intendono le cose materiali create attraverso l’attività illecita ad es., la moneta falsa ottenuta con il procedimento di contraffazione, mentre il  “Profitto del reato” consiste nell’utilità economica direttamente o indirettamente conseguita con la commissione del reato, come ad es. il denaro ottenuto in seguito ad una rapina. Ai sensi dell’art. 240 c.p. distingue la confisca in facoltativa e obbligatoria. L’art. 240 co.1 c.p. prevede l’ipotesi della confisca facoltativa, consistente nel potere discrezionale del giudice di accertare in concreto la necessità di sottrarre al reo quelle cose connesse al reato in quanto potrebbero costituire una spinta alla realizzazione di nuovi reati e ne costituiscono oggetto le  “cose che servirono a commettere il reato”  e le “cose che furono destinate a commettere il reato” . Infine, il 2co. prevede l’ipotesi della confisca obbligatoria “per le cose che costituiscono il prezzo del reato” ovvero l’utilità economica ricavata per commetterlo. le “cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione è prevista dalla legge come reato”  anche se non è stata pronunciata condanna, mentre non si applica se la cosa o il bene o lo strumento informatico, appartiene a persona estranea al reato e si applica anche in caso di patteggiamento.

Per approfondire il tema si consiglia il seguente volume: Formulario annotato dell’esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

3. Le misure di prevenzione


Le misure di sicurezza essendo collegate alla persistenza della pericolosità sociale, non hanno una durata temporale predeterminata, tale principio è sancito dall’art. 207 c.p. il quale stabilisce che: ” le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose” Ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza oltre alla sussistenza del requisito della pericolosità sociale è necessario anche la commissione di un reato ed è proprio quest’ultimo che le contraddistingue dalle misure di prevenzione la cui funzione è quella di prevenire la possibilità di commettere reati e di conseguenza sono disposte indipendentemente dalla commissione di un reato, per questo motivo prendono il nome di misure ante delictum. Il codice attua la distinzione tra: – misure di prevenzione personale, distinte tra quelle applicate dal Questore, come l’avviso orale, attraverso il quale il soggetto viene avvisato della sussistenza degli indizi a suo carico ed invitato a tenere una condotta conforme alla legge, e quelle applicate dall’Autorità giudiziaria, come la sorveglianza speciale di P.S. , come il divieto di rincasare non più tardi di una determinata ora, come il divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati e tutte quelle prescrizioni che si reputino necessarie con riguardo all’esigenza della difesa sociale. – misure di prevenzione patrimoniale, come il sequestro dei beni che si ritengano frutto di attività illecite, cui si aggiunge la confisca dei beni sequestrati nel caso in cui il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza.

Annalisa Marzigno

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