L’esecuzione “esterna” della pena detentiva. Generalità
Il capo II del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 disciplina l’esecuzione penale esterna e, in particolare, le misure penali di comunità, cuore pulsante della riforma. esse consistono, replicandone sostanzialmente i connotati, in misure alternative alla detenzione in carcere applicabili ai condannati minorenni e ai giovani adulti e plasmate in funzione delle esigenze di questi; sono individuate dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 121/2018 in: affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà e affidamento in prova in casi particolari.
Gli ulteriori commi dell’art. 2 dettano una disciplina generale facente capo a tutte le misure penali di comunità: in particolare il comma 2 ne elenca i presupposti, statuendo che le stesse sono disposte quando risultano idonee a favorire «l’evoluzione positiva della personalità», un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all’esecuzione o commetta altri reati, in conformità con le finalità della disciplina enunciate all’art. 1, comma 2, tenendo conto dell’esigenza di garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale. La misura di comunità ha la stessa durata della pena da eseguire e dev’essere corredata da un programma di intervento educativo, in realizzazione della funzione pedagogica della pena che giustifica la preferenza per le misure in questione rispetto alla custodia in carcere.
Come si è detto in precedenza, il comma 7 dell’art. 2 enuncia il principio di territorialità, in base al quale l’esecuzione della misura deve avvenire principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari. Merita di essere sottolineato l’inserimento nel testo della legge dell’aggettivo «positive» che qualifica le relazioni; in effetti il principio di territorialità subisce deroghe nel caso in cui il minore sia inserito all’interno di un contesto poco confacente alla sua riabilitazione, come nel caso degli ambienti di criminalità profondamente radicata (in ragione dei quali devesi ritenere preferibile un allontanamento del minore), ovvero situazioni di marginalità sociale tali da non consentire l’educazione del minore.
Il favor del legislatore per le misure penali di comunità è tale da prevederne l’applicazione anche in favore dei minori che si trovino nelle particolari condizioni sopradescritte; pertanto, in assenza di un ambiente di vita confacente all’esecuzione della pena extra moenia in grado di garantirne le finalità, l’accesso alle predette misure avviene mediante il collocamento del minorenne in comunità pubbliche o del privato sociale (art. 2, comma 8). Questi ultimi istituti possono essere organizzati, in deroga a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, lett. a), d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena in ragion del fatto che, nonostante lo scopo precipuo del trattamento sia l’inserimento sociale, la coabitazione con soggetti che non siano o non siano stati sottoposti a procedimento penale sia peggiorativa del percorso educativo dei minori e dei giovani adulti assegnati alla comunità.
L’applicazione della misura penale di comunità è disposta dal tribunale di sorveglianza sulla base dei risultati dell’osservazione e della valutazione della personalità del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell’età e del grado di maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, tenendo in particolare conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni (art. 2, comma 4). In particolare quest’ultimo ufficio svolge l’osservazione del soggetto acquisendo i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari territoriali di residenza del minorenne, ferma restando la possibilità per il tribunale di sorveglianza di disporre approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici territoriali; ha, poi, il compito di svolgere gli accertamenti necessari inerenti all’individuazione del domicilio o di altra situazione abitativa, al fine di accertarne la compatibilità con la misura extra moenia. All’organo collegiale compete, inoltre, l’acquisizione di informazioni sul contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone con cui il minorenne convive e sull’idoneità del domicilio indicato per l’esecuzione della misura (art. 2, comma 10). Il comma 12 dell’art. 2 d.lgs. 121/2018 integra le specifiche disposizioni dettate per le misure penali di comunità con la disciplina che la l. 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni prevede per l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà, in quanto compatibili.
L’affidamento in prova
Lo stesso comma rinvia anche alla disciplina dell’affidamento in prova in casi particolari, prevista dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la differenza che – in questo caso – non è prevista una disciplina specifica per i minorenni dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121. Siffatta opzione non convince e deve ritenersi, in assenza di indicazioni più specifiche, che la disciplina dell’affidamento in prova per i tossicodipendenti si presenti come l’unica applicabile e non, invece, come una mera integrazione rispetto ad una previsione modellata ad hoc per il minorenne. Nel concedere la misura penale di comunità, il Tribunale di Sorveglianza prescrive lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito o di volontariato, da svolgersi compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione professionale già in atto, esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute. Al rigido regime “passivo” di neutralizzazione della pericolosità sociale del condannato, realizzato attraverso la detenzione in carcere, viene così a contrapporsi un differente meccanismo, basato sulla responsabilizzazione atto ad incidere positivamente sul percorso evolutivo del soggetto di giovane età. nella medesima prospettiva, con il provvedimento applicativo della misura, il tribunale indica le modalità con le quali il nucleo familiare del minorenne è coinvolto nel progetto di intervento educativo, potendo a tal fine adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne di cui all’art. 32, comma 4, d.P.R. 448/1988 aventi carattere di necessità e di urgenza finalizzati alla protezione del minore (1).
Il presente contributo è estrapolato da
La nuova esecuzione penale minorileIl volume affronta in maniera sistematica l’esecuzione penale a carico di imputati minorenni alla luce della recente riforma introdotta dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 in attuazione dell’art. 1, commi 82, 83 e 85, lett. p), della legge delega 23 giugno 2017, n. 103.Trattasi di un’organica disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni la quale, dopo trent’anni dal varo delle disposizioni sul processo minorile avvenuta col d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e a distanza di oltre quaranta dall’entrata in vigore della l. 26 luglio 1975, n. 354, giunge a colmare la grave lacuna legislativa rimarcata in plurime occasioni dalla dottrina e dalla giurisprudenza.Il testo, partendo dai princìpi cardine della riforma e dalla struttura del d.lgs. n. 121 del 2018, esamina partitamente le misure penali di comunità ed il procedimento di sorveglianza deputato all’applicazione, alla sospensione ed alla revoca delle stesse, soffermandosi sui temi più dibattuti, primo fra tutti quello afferente i reati c.d. “ostativi” e le relative preclusioni. Sono di seguito esaminate le ulteriori misure alternative alla detenzione fruibili dai minorenni e, infine, il volume affronta il regime penitenziario minorile intra moenia sul presupposto che la detenzione in istituto – proprio alla luce della riforma del 2018 – dev’essere considerata quale extrema ratio applicabile temporaneamente sino al ricorrere dei presupposti per la concessione di misure extracarcerarie. Corredata da schemi ed appendice normativa, l’opera è aggiornata alla più recente giurisprudenza di legittimità e merito.Armando Macrillò Avvocato e dottore di ricerca in procedura penale, è titolare di contratto integrativo di insegnamento in Diritto dell’esecuzione penale presso la LUISS Guido Carli di Roma, ove è altresì docente di Diritto processuale penale presso la School of Law. Dirige la Scuola di alta formazione dell’Avvocato penalista presso la Camera Penale di Roma. È autore di numerosi saggi in materia penale e processuale penale pubblicati sulle principali riviste e di volumi fra cui, con il medesimo Editore, I diritti del minore e la tutela giurisdizionale. Armando Macrillò | 2019 Maggioli Editore 20.00 € 19.00 € |
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