Il Ministero della Giustizia, dopo nemmeno un anno dalla sua pubblicazione, interviene sul Decreto 180/2011 non tanto per apportare i miglioramenti suggeriti dal breve e poco significativo periodo di attuazione della mediazione obbligatoria, bensì perché sospinto dal vento delle proteste che si sono concretizzate nell’ordinanza del TAR Lazio con la quale è stato sollevato un doppio profilo di incostituzionalità della mediazione civile, sì come introdotta dal decreto legislativo 28/2010 e regolamentata dal decreto ministeriale 180/2011.
Nell’ordinanza di rinvio in parola, in estrema sintesi, all’impianto normativo dell’istituto della mediazione civile si muove il rilievo di una intrinseca contraddizione, perché a fronte dell’introduzione della mediazione obbligatoria in alcune materie (operata dall’art. 5 del Dlgs 28/2010) il decreto 180 non prevede una adeguata professionalità e competenza giuridica dei mediatori, ma solo una generica ed inadeguata attività di formazione.
Da più parti, poi, è stato evidenziato l’eccessivo costo della mediazione nei casi di contumacia della controparte che vanifica il tentativo obbligatorio di mediazione. L’eccessiva onerosità della mediazione, in tale ipotesi, appariva di ostacolo all’esercizio del diritto di accesso alla giustizia, costituzionalmente garantito.
Questa è la cornice nella quale il decreto interviene, tuttavia sotto un aspetto più generale non si può non constatare che siamo in presenza di interventi normativi estemporanei, poco meditati.
La complessità, l’instabilità e l’innovazione permanente sono un distintivo del nostro tempo, tuttavia il convulso divenire delle norme e degli istituti giuridici mina la stessa certezza del diritto.
Gli interventi presentano pertanto luci ed ombre, ma soprattutto non si inseriscono in un disegno chiaro; qui ci soffermiamo con un primo commento sui punti salienti.
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Nella funzione di controllo compare il magistrato.
L’articolo 1 incrementa il supporto amministrativo dell’autorità di vigilanza sugli Organismi di mediazione e sugli Enti di formazione, così da consentirne l’effettività. Infatti, “il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia”.
Tuttavia, l’art 1 non si limita ad appartare questo correttivo, ma prevede che il Direttore Generale della giustizia civile, nell’esercizio dei compiti previsti dagli articoli 3 e 17 del decreto 180, può avvalersi “di persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato “
La chiosa, passata sotto silenzio nei primi commenti al decreto, non si inserisce nelle finalità dichiarate del decreto e sembra rispondere ad esigenze burocratico – amministrative (se non politiche) non condivisibili per un duplice motivo:
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l’attività in argomento non consiste in una semplice vigilanza sugli Organismi, ma si sostanzia in un insieme di attività di guida e di governo tese a fare in modo che la Mediazione persegua con efficacia i suoi fini; detta attività comprende ispezione, verifica, riscontro, vigilanza ma non si esaurisce in esse.
Il controllo deve essere caratterizzato da un approccio sistematico completamente nuovo rispetto al formalismo burocratico del passato, che tanti danni ha prodotto nella pubblica amministrazione: non può essere costituito solo da un insieme di atti finalizzati al raggiungimento di un risultato ritenuto giuridicamente rilevante solo perché normativamente disciplinato, ma deve trovare la sua legittimazione nel raggiungimento di un obiettivo congruo, ovvero preventivamente programmato o posto come fine dal legislatore.
Se è vero che l’istituto della mediazione ha una rilevanza pubblica, detta attività deve essere organizzata “in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità “, là dove il buon andamento va misurato e controllato attraverso prestabiliti indicatori di efficienza ed efficacia della gestione e dell’attività.
In tale ottica, il processo di controllo si estrinseca in attività, valutazioni e decisioni che richiedono un contenuto professione di tipo manageriale/dirigenziale non essenziale alla connotazione professionale del magistrato.
Peraltro l’andamento della giustizia è caratterizzato da ritardi, diseconomie e disfunzioni causati anche dalla disorganizzazione degli uffici e dalla carenza di un efficace controllo di gestione. Il che avvalora, indirettamente, la convinzione che ad esercitare la funzione di controllo (inteso come controllo di gestione) deve essere un dirigente particolarmente capace ed illuminato.
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La nostra Costituzione assegna alla Magistratura la nobile e delicata funzione di ago della bilancia del sistema di pesi e contrappesi su cui si regge l’impalcatura istituzionale del nostro paese.
Ciò richiede il perseguimento del massimo grado di autonomia e di indipendenza tra i poteri, attraverso una netta e rigida distinzione dei ruoli. Nel nostro caso non solo non appare necessario attribuire, per giunta nell’ambito del Ministero della Giustizia, ad un magistrato una funzione tipicamente amministrativa e manageriale, ma sembra addirittura una forzatura sotto l’aspetto tecnico e dei contenuti professionali richiesti dalla natura dell’incarico.
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L’apprendistato permanente dei mediatori
L’art. 2 del nuovo decreto interviene in modo maldestro sull’art. 4 del decreto 180, nel frastuono di critiche non sempre costruttive e disinteressate, con la previsione di un tirocinio assistito dei Mediatori, per irrobustirne la professionalità.
Secondo la nuova formulazione dell’art. 4, il Mediatore oltre ad un aggiornamento biennale attraverso la partecipazione a specifici corsi formativi organizzati dagli Enti di formazione, nello stesso biennio deve partecipare, “in forma di tirocinio assistito” ad “ almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti”.
A tal fine “l’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito” (art. 4 che integra l’art. 8 del decreto 180).
La figura del Mediatore è il perso intono al quale ruota il nuovo istituto della mediazione obbligatoria, come tale costituisce un fattore critico di successo del sistema: per il raggiungimento dell’accordo è necessario che la mediazione sia condotta da mediatori esperti e preparati.
Come assicurare questo alto grado di competenza e professionalità?
Certamente le capacità si estrinsecano nei risultati e, quindi, sono i risultati raggiunti che si devono misurare e valutare con appropriati indicatori e parametri di valutazione.
La valutazione dei risultati è un concetto ormai acquisito anche nella pubblica amministrazione che ha mutuato le tecniche tipiche del controllo di gestione di qualsiasi azienda di servizi. Tuttavia su questo versante dal decreto non è stato introdotto né un sistema premiante né un efficace sistema sanzionatorio.
Ma come misurare le capacità ex ante, nel momento dell’iscrizione del mediatore negli elenchi degli Organismi?
Il decreto 180 non conferisce eccessivo valore e peso al titolo di studio, tant’è che possono diventare mediatori anche i soggetti con diploma di laurea triennale ovvero, in alternativa, con iscrizione a un ordine o collegio professionale.
Di contro prevede corsi di formazione iniziali ed una successiva attività di formazione permanente; attività formativa svolta da Enti di formazione che non hanno alcuna autonomia dagli Organismi di mediazione.
Al termine di detti corsi, di diversificato livello economico, è prevista una prova teorico-pratica somministrata dagli stessi docenti che hanno tenuto il corso di formazione, senza alcuna garanzia di serietà ed imparzialità.
Così, si lamenta da più parti, una previsione normativa astrattamente finalizzata alla formazione di Mediatori all’altezza di una funzione importante, si sta traducendo in un mercato teso a finanziare l’attività di mediazione, con una commistione tra Enti di formazione ed Organismi di mediazione che richiederebbe una netta demarcazione.
Anche l’attività di docenza non appare efficacemente controllata dal Ministero che forse verifica solo i requisiti formali chiesti dal regolamento (pubblicazioni, numero di mediazioni gestite).
Le critiche anziché appuntarsi su questo sistema e proporre misure migliorative hanno preferito insistere sulla necessità di avere un Mediatore giurisperito, un mediatore con la toga.
Lo scrivente in più occasioni non ha condiviso queste critiche che postulano una qualificazione prettamente giuridica delle competenze del mediatore, pur auspicando un miglioramento necessario nella organizzazione dell’attività formativa e soprattutto dei sistemi di valutazione.
La soluzione escogitata dal novello decreto ministeriale, anche in mancanza di suggerimenti costruttivi, appare punitiva/onerosa nei confronti della figura del mediatore, amplifica i poteri e gli oneri degli Organismi-Enti di formazione, rende farraginoso il sistema, alimenta i timori di comportamenti poco edificanti con l’esaltazione del consueto formalismo burocratico su una sostanza priva di riscontro.
Ma al di là di ogni considerazione di ordine etico, l’innovazione appare estemporanea e di difficile attuazione:
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il tirocinio non è richiesto solo per i primi due anni di attività, ma pare avere carattere permanente: va ripetuto ogni due anni;
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deve sottoporsi al tirocinio anche chi ha svolto un numero elevato di mediazioni, ed anche se si è trattato di mediazioni caratterizzate da un contenuto economicamente importante e complesso;
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inevitabilmente Mediatore esperto e Mediatore tirocinante si dovranno scambiare di ruolo, se si vuole consentire a tutti gli iscritti (come prescrive il decreto) il tirocinio assistito. E questo costituisce un onere organizzativo non indifferente per gli Organismi. In questo turbine le irregolarità non solo saranno possibili, ma anche giustificate e giammai controllate dal Responsabile ministeriale.
In aggiunta a tali considerazioni, se si riflette sul fattore costi per il mediatore, la previsione regolamentare appare punitiva per i Mediatori.
In merito giova evidenziare che:
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al mediatore va solo una percentuale delle spese di mediazione di cui alla tabella A del decreto 180, in genere il 40%. Su tale somma vanno operate le ritenute fiscali;
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per le persone che hanno diritto al gratuito patrocinio, la mediazione è gratuita;
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per i casi di contumacia della parte chiamata in mediazione il nuovo decreto prevede una riduzione ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni; così come sono state ulteriormente ridotte le spese per le materie obbligatorie.
Ipotizzando che ogni mediazione si svolge in un numero medio di due sedute, l’espletamento del tirocinio richiederà nel biennio una presenza di 40 sedute, con costi rilevanti specialmente per chi abita lontano dalla sede dell’Organismo.
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La regolamentazione nell’affidamento degli incarichi ai mediatori (art. 3 lettera b).
La lettera b dell’art. 3 prevede che gli Organismi fissino, nei loro regolamenti, criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione. Detti criteri devono essere predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, che può essere desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
La prescrizione, giusta nella finalità che persegue, attribuisce un valore forse eccessivo al tipo di laurea, e comunque attribuisce al titolo un peso che l’art, 4 non prende in considerazione. A mio avviso, se mediatore può essere anche un perito o un geometra, la professionalità andrebbe desunta anche dal diploma e dal tipo di esperienza professionale.
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Contumacia della parte invitata (art. 3, lettera a)
Sul punto era già intervenuto il Ministero con una circolare, al fine di evitare possibili espedienti per aggirare la mediazione obbligatoria.
Ora, all’art. 3, lettera a) si precisa che, nei casi di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2010, il Mediatore deve svolgere l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. La segreteria dell’Organismo, ed è questo l’aspetto più significativo per evitare che non si presenti nemmeno la parte istante, può rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento di mediazione solo dopo la sottoscrizione del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione e del mancato accordo. Come contromisura, il decreto riduce le spese di mediazioni per la parte istante, come si vedrà in seguito.
Trattasi di un ulteriore tentativo di rendere l’obbligatorietà della mediazione effettiva e non formale, tentativo purtroppo di poca rilevanza pratica.
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Nuovo termine di 12 mesi per l’adeguamento dei requisiti per mediatori e formatori (art. 6)
L’art. 6 innalza da sei a 12 mesi i termini per l’adeguamento da parte dei mediatori e dei formatori di diritto ai requisiti della nuova normativa. In pratica viene esteso a 12 mesi, dalla data di entrata in vigore del D.M. 180/2010, il periodo di tempo che consente ai mediatori abilitati presso gli Organismi già iscritti nel registro secondo la pregressa normativa (D.M. 22/2004), di acquisire i requisiti anche formativi previsti per l’esercizio della mediazione ovvero di attestare di avere svolto almeno 20 procedure di mediazione. Una proroga tesa a favorire i ritardatari e indirettamente gli Enti di formazione che organizzano i corsi integrativi.
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Modifiche all’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, ovvero modifiche al sistema di determinazione delle spese di mediazione (art. 5).
L’art. 5 fissa nuovi criteri di determinazione delle indennità spettante agli Organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto 180/2010, volti a ridurre essenzialmente le spese per la mediazione obbligatoria e nei casi di contumacia delle parti chiamate in conciliazione.
Vediamo le modifiche intervenute:
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nelle materie obbligatorie di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2010 l’importo della spesa di mediazione deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni e di 1/2 per i restanti; nella formulazione precedente con c’era alcuna distinzione tra gli scaglioni. Rileva anche sottolineare che “non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti “ dall’art. 16 del decreto 180, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), ovvero dell’incremento i 1/4 in caso di successo della mediazione;
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in caso di contumacia delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, l’importo della spesa di mediazione deve essere ridotto a 40 euro per il primo scaglione e a 50 euro per i successivi. Trattasi di una drastica riduzione dei costi che dovrebbe soddisfare quanti lamentavano, giustamente in questo caso, un eccessivo onere per l’accesso alla giustizia nei casi di contumacia, in quanto in tali casi la mediazione si traduce in una mera formalità, essenzialmente senza effetti positivi per la parte istante. Distinguere però tra il primo e i restanti scaglioni, con una differenza di 10 euro, sembra quasi un dettaglio barocco;
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in caso di accordo l’importo della spesa di mediazione deve essere aumentato in misura non superiore a 1/4, passando così l’incremento dal 20 al 25% rispetto alla precedente formulazione del decreto 180. Un incremento in controtendenza, difficilmente spiegabile, se non per compensare i tagli precedenti;
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qualora il valore della vertenza risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole (gli aggettivi indeterminati non andrebbero mai adoperati) divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento fino a 250.00 euro e lo comunica alle parti. Se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
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il regolamenti di procedura dell’Organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. Il decreto non ha colto l’occasione per modificare la responsabilità in solido dei partecipanti alla mediazione che può essere fonte di contenzioso tra le parti, oltre che essere irrazionale ed ingiusta;
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gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione, di cui alla tabella A allegata al decreto 180, sono derogabili.
Il mediatore
Ettore Vita
Ministero della Giustizia
Decreto 6 luglio 2011 n. 145 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 197 del 25 agosto 2011 .
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010
Il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».
2. All’articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo, e’ aggiunto il seguente periodo: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».
Art. 2
Modifiche all’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;».
Art. 3
Modifiche all’articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
a) «d) che, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;»;
b) «e) criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.».
Art. 4
Modifiche all’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. L’organismo iscritto e’ obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b)».
Art. 5
Modifiche all’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»;
b) al comma 4, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma»;
c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma»;
d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.»;
e) al comma 9, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;
f) dopo il comma 13 e’ aggiunto il seguente: «14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.».
Art. 6
Modifiche all’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»;
b) al comma 2, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;
c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»;
d) al comma 4, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
D.M. N. 180 DEL 18 OTTOBRE 2010, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 258 DEL 04 NOVEMBRE 2010, CON LE MODIFICHE (evidenziate in rosso) APPORTATE DAL DECRETO 145 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 197 DEL 25 AGOSTO ED IN VIGORE DAL 26 AGOSTO 2011
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi
dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010
Il Ministro della Giustizia
DI CONCERTO CON
Il Ministro dello Sviluppo Economico
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione
dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza del 22 settembre 2010;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;
ADOTTA il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «mediazione»: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente,
svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della
mediazione;
f) «organismo»: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può
svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
g) «regolamento»: l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e
dei relativi costi, adottato dall’organismo;
h) «indennità»: l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di
mediazione fornito dagli organismi;
i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell’elenco;
m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei
mediatori;
n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si
svolge l’attività di formazione dei mediatori;
o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui
all’articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti di
formazione;
p) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario,
internazionale o straniero;
r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 2 (Oggetto)
Il presente decreto disciplina: l’istituzione del registro presso il Ministero; i criteri e le
modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la
sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; l’istituzione dell’elenco
presso il Ministero; i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco, nonché la vigilanza, il
monitoraggio, la
sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco; l’ammontare minimo e
massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli
organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l’approvazione
delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.
Capo II Registro degli organismi
Art. 3 (Registro)
1. E’ istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile
il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica
dirigenziale o con qualifica di magistrato nell’ambito della direzione generale. Il direttore generale della Giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero di Giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al
comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al
presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.
3. Il registro e’ articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità
di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente
decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni è regolato dalle
vigenti disposizioni di legge.
Art. 4 (Criteri per l’iscrizione nel registro)
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti
pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica la professionalità e l’efficienza dei richiedenti e, in particolare: a)
la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività
di mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della
capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui
sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini
della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter
svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province
della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera
c);
b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non
inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo
svolgimento dell’attività di mediazione;
c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti
enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi compreso il rapporto
giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca
articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e
funzionale;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio
di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto,
anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a
svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
g) la sede dell’organismo.
3. Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio
non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono
essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18 (abrogato);
b) il possesso da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico
aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo
18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in
forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi
iscritti.
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva
non sospesa;
b) non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;
d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i
mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i),
sezione B e parte ii), sezione B.
4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli
ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della
sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei requisiti
di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini
professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione è sempre
subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi
dell’articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10. 5. Il possesso dei requisiti
1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di
svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la
domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità,
anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il
regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5,
lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell’articolo 16; per
gli enti privati l’iscrizione nel registro comporta l’approvazione delle tariffe.
2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono
trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza
dell’avvenuto ricevimento. 3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro
quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di
integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per
una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta,
decorre un nuovo termine di venti giorni.
4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il
responsabile abbia provveduto, si procede comunque all’iscrizione.
Art. 6 (Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore)
1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l’elenco dei mediatori che
si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.
2. L’elenco dei mediatori è corredato:
a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l’indicazione
della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;
b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di
cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b); c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c); d) di documentazione idonea a comprovare le
conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella
materia internazionale.
3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di
cinque organismi.
4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo,
commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali,
costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative
deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.
Art. 7 (Regolamento di procedura)
1. Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è
derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile
dell’organismo.
2. L’organismo può prevedere nel regolamento:
a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto
legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino
ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al
mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore
anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi
con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione,
nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa
tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le
imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie
giuridiche; e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo è limitata a specifiche
materie, chiaramente individuate.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da
parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della
sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10. 4. Il
regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente
attraverso modalità telematiche.
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere: a) che il procedimento di mediazione può
avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della
dichiarazione di imparzialità di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo;
b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene
consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve
essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e
l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile,
c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua
eventuale designazione da parte dell’organismo.
d) che, nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge
l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in
mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del
procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte
chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo;
e) criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e
rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta;
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento
garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il
responsabile dell’organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente
registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di
accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per
ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle
effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 8 (Obblighi degli iscritti)
1. L’organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le
vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione,
compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell’organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il
verbale di accordo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini
dell’istanza di omologazione del verbale medesimo.
3. Il responsabile dell’organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi
dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo.
4. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente e disciplinandolo nel
proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lett. b.
Art. 9 (Effetti dell’iscrizione)
1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d’ordine
attribuito nel registro. 2. A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore designato
non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo è tenuto, negli atti, nella
corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero
d’ordine. 4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno
successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su
modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.
Art. 10 (Sospensione e cancellazione dal registro)
1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l’avrebbero impedita,
ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di
reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e,
nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione
degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.
3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all’organismo di ottenere una nuova
iscrizione, prima che sia decorso un anno.
4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di
controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei
tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il
preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.
Art. 11 (Monitoraggio)
1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e
congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di
mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico
dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici
vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal
giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i
casi di esonero dal pagamento dell’indennità ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.
2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi
all’applicazione, nel processo, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo. 3. I dati
raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle
indennità spettanti agli organismi pubblici.
Capo III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore
Art. 12 (Registro degli affari di mediazione)
1. Ciascun organismo e’ tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di
mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati
identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del
procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all’organismo
di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data
della loro conclusione.
Art. 13 (Obblighi di comunicazione al responsabile)
1. Il giudice che nega l’omologazione, provvedendo ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo, trasmette al responsabile e all’organismo copia del provvedimento di diniego.
Art. 14 (Natura della prestazione)
1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.
Art. 15 (Divieti inerenti al servizio di mediazione)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), l’organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c).
Capo IV Indennità
Art. 16 (Criteri di determinazione dell’indennità)
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al
procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A
allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della
particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della
mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5 comma 1, del decreto legislativo, l’importo deve essere
ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione
prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli
previsti dal presente articolo a eccezione d quello previsto dalla lettera b) del presente
comma;
e) deve essere ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per
tutti gli altri scaglioni, fermo restante l’applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento..
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite
ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente
applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di
procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza
tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di 250.000
euro e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il
valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente
scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di
mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura
dell’Organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero
prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In
ogni caso, nell’ipotesi di cui all’articolo 5, comma1, del decreto legislativo, l’organismo e il
mediatore non possono rifiutarsi di svolgere mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero
procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse
rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento
ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari,
ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito
al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un
unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno
stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma
4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta
altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come
determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
Capo V Enti di formazione e formatori
Art. 17 (Elenco degli enti di formazione)
1. E’ istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione
dei mediatori.
2. L’elenco è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile
il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica
dirigenziale o con qualifica di magistrato nell’ambito della direzione generale. Il
direttore generale della Giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero di Giustizia
3. L’elenco e’ articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione dell’elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità
di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente
decreto.
6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l’accesso alle altre
annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 18 (Criteri per l’iscrizione nell’elenco)
1. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti
pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica l’idoneità dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità
dell’attività di formazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della
dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non
inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a
responsabilità limitata;
b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti
enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed
economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al
fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione
presso il richiedente;
e) la sede dell’organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per
lo svolgimento dell’attività didattica;
f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non
inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti
per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale
di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte
teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie:
normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e
conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di
mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa,
anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle
clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della
domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del
mediatore;
g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di
durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici
avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa,
di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di
cui alla lettera f);
h) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di
aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro
pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione;
i) l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama
ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle
controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di
aggiornamento.
3. Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneità alla
formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre
contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle
controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso
organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di
avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione
o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro
organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di
impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di
aggiornamento nel corso di un biennio;
b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4,
comma 3, lettera c).
Art. 19 (Procedimento d’iscrizione e vigilanza)
1. Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.
Capo VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 20 (Disciplina transitoria)
1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto
dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal
comma 2, il responsabile dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente
verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall’articolo 4 e comunica
agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’organismo ottempera alle
richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende
decaduta.
2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1
devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
requisiti anche formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa,
attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o
negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse
con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al
periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione.
Dell’avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata
comunicazione al responsabile.
3. Si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione,
già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio
2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile dopo aver provveduto
all’iscrizione di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali enti dei
requisiti previsti dall’articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o
modifiche necessarie. Se l’ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale
ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.
4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono
acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti
di aggiornamento indicati nell’articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei
mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di formazione.
Dell’avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione
al responsabile.
Art. 21 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
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