Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono tali emendamenti.
Indice:
- Le modifiche apportate all’art. 8
- La “cancellazione” del paragrafo 2 dell’art. 5
- Il “nuovo” art. 8-bis – Il “nuovo” art. 15-bis
- Il “nuovo” art. 15-ter
- La modifica apportata all’art. 25
- La modifica apportata all’art. 9
Le modifiche apportate all’art. 8
All’allegato 2 di questa legge è innanzitutto stabilito che i “seguenti punti sono aggiunti al paragrafo 2 lettera e) dell’articolo 8:
«xiii) utilizzare veleno o armi velenose;
xiv) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi;
xv) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio».
Dunque, per effetto di questo intervento legislativo, adesso, agli effetti dello Statuto, si intende per “crimini di guerra”, e segnatamente nell’alveo delle gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, che, stante quanto previsto dall’art. 8, co. 2, lettera e) dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, sono ritenute per legge, in quanto tali, quali crimini di guerra, anche l’utilizzare veleno o armi velenose, l’utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi, e l’utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio.
La “cancellazione” del paragrafo 2 dell’art. 5
Sempre in siffatto allegato, è altresì disposto che il “paragrafo 2 dell’articolo 5 è cancellato” e, dunque, per effetto di cotale “cancellazione”, viene meno questo paragrafo che così disponeva: “La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione successivamente all’adozione, in conformità agli articoli 121 e 123, della disposizione che definirà tale crimine e stabilirà le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovrà essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite”.
Il “nuovo” art. 8-bis
In seno allo Statuto, alla luce di quanto statuito in siffatta legge, sono previste nuove disposizioni legislative.
La prima è quella inserita è l’art. 8-bis, rubricato “Crimine di aggressione” che statuisce quanto segue: “1. Ai fini del presente Statuto, «per crimine di aggressione» s’intende la pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite. 2. Ai fini del paragrafo 1, «per atto di aggressione» s’intende l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite. Indipendentemente dall’esistenza di una dichiarazione di guerra, in conformità alla risoluzione 3314 (.XXIX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1974, i seguenti atti sono atti di aggressione: a) l’invasione o l’attacco da parte di forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato o qualunque occupazione militare, anche temporanea, che risulti da detta invasione o attacco o qualunque annessione, mediante l’uso della forza, del territorio di un altro Stato o di parte dello stesso; b) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato, o l’impiego di qualsiasi altra arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato; c) il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato; d) l’attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le forze armate terrestri, navali o aeree di un altro Stato o contro la sua flotta mercantile o aerea; e) l’utilizzo delle forze armate di uno Stato, che si trovano nel territorio di un altro Stato con l’accordo dello Stato ricevente, in violazione delle condizioni stabilite nell’accordo, o qualunque prolungamento della loro presenza in detto territorio dopo il termine dell’accordo; f) l’azione di uno Stato che permette che il suo territorio, che ha messo a disposizione di un altro Stato, sia utilizzato da questo altro Stato per perpetrare un atto di aggressione contro un terzo Stato; g) l’invio da parte di uno Stato, o in suo nome, di bande, gruppi, forze irregolari o mercenari armati che compiano atti di forza armata contro un altro Stato di tale gravità che siano equiparabili agli atti sopra citati o la sua sostanziale partecipazione in detti atti”.
Dunque, tale precetto legislativo contiene una serie di norme definitorie essendo ivi chiarito, da un lato, cosa si deve intendere per “crimine di aggressione”, dall’altro, cosa significa “atto di aggressione”.
Si rimanda quindi alle definizioni contenute in questa norma appena richiamata.
Il “nuovo” art. 15-bis
Altro articolo, inserito dalla normativa qui in commento, è l’art. 15-bis, rubricato “Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione (Segnalazione da parte di uno Stato, proprio motu)” che così dispone: “1. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente ai paragrafi a) e c) dell’articolo 13, ferme restando le seguenti disposizioni.
La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l’accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte. 3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1 ° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati parte richiesta per l’adozione di un emendamento allo Statuto. 4. La Corte può, in conformità all’articolo 12, esercitare il proprio potere giurisdizionale su un crimine di aggressione risultante da un atto di aggressione commesso da uno Stato parte, salvo il caso in cui tale Stato parte abbia in precedenza dichiarato di non accettare un simile potere giurisdizionale depositando un’apposita dichiarazione presso il Cancelliere. Il ritiro di tale dichiarazione può essere effettuato in qualsiasi momento e viene valutato dallo Stato parte entro una scadenza di tre anni. 5.
Con riferimento a uno Stato non parte del presente Statuto, la Corte non esercita il proprio potere giurisdizionale su un crimine di aggressione quando quest’ultimo è commesso da cittadini di tale Stato o sul suo territorio. 6. Se il Procuratore conclude che v’è un ragionevole fondamento per avviare un’indagine su un crimine di aggressione, verifica in primo luogo se il Consiglio di sicurezza ha constatato l’esistenza di un atto di aggressione commesso dallo Stato in causa.
Il Procuratore notifica al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la situazione portata dinanzi alla Corte, aggiungendo ogni informazione e documento utili. 7. Quando il Consiglio di sicurezza ha constatato un atto di aggressione, il Procuratore può avviare un’indagine su tale crimine. 8. Nel caso in cui una simile constatazione non venga effettuata entro sei mesi dalla data della notifica, il Procuratore può avviare un’indagine per crimine di aggressione, a condizione che la Sezione preliminare abbia autorizzato l’apertura di un’indagine per crimine di aggressione secondo la procedura fissata dall’articolo 15 e che il Consiglio di sicurezza non abbia deciso diversamente conformemente all’articolo 16. 9. La constatazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla Corte non pregiudica le constatazioni che la Corte effettua in virtù del presente Statuto. 10. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative all’esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all’articolo 5”.
Pertanto, in virtù di tale novum legislativo, è regolamentato il modo con cui viene esercitata la giurisdizione, su iniziativa ex officio, in relazione al crimine di aggressione, con particolar riguardo al crimine di aggressione conformemente ai paragrafi a) e c) dell’articolo 13, ferme restando le seguenti disposizioni ovvero al crimine di aggressione risultante da un atto di aggressione commesso da uno Stato parte, salvo il caso in cui tale Stato parte abbia in precedenza dichiarato di non accettare un simile potere giurisdizionale depositando un’apposita dichiarazione presso il Cancelliere, tenuto conto che il “ritiro di tale dichiarazione può essere effettuato in qualsiasi momento e viene valutato dallo Stato parte entro una scadenza di tre anni.
Ad ogni modo questi crimini di aggressione devono essere stati commessi un anno dopo la ratifica o l’accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte fermo restando che è prevista una riserva di una decisione la quale deve essere stata adottata dopo il 1 ° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati parte richiesta per l’adozione di un emendamento allo Statuto.
Invece, con riferimento a uno Stato non parte del presente Statuto, non rileva il crimine di aggressione commesso da cittadini di tale Stato o sul suo territorio.
Per quanto invece concerne l’autorità requirente, se il Procuratore conclude che v’è un ragionevole fondamento per avviare un’indagine su un crimine di aggressione, costui verifica in primo luogo se il Consiglio di sicurezza ha constatato l’esistenza di un atto di aggressione commesso dallo Stato in causa, notificando al contempo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la situazione portata dinanzi alla Corte, aggiungendo ogni informazione e documento utili.
Quando il Consiglio di sicurezza ha constatato un atto di aggressione, il che può avvenire anche allorché tale atto sia stato constatato da parte di un organo esterno alla Corte, il Procuratore può avviare un’indagine su tale crimine mentre, nel caso in cui una simile constatazione non venga effettuata entro sei mesi dalla data della notifica, il Procuratore può avviare un’indagine per crimine di aggressione a condizione che la Sezione preliminare abbia autorizzato l’apertura di un’indagine per crimine di aggressione secondo la procedura fissata dall’articolo 15[1] e che il Consiglio di sicurezza non abbia deciso diversamente conformemente all’articolo 16[2].
Ad ogni modo, questo “nuovo” art. 15-bis non pregiudica le disposizioni relative all’esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all’articolo 5, vale a dire: il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra.
Il “nuovo” art. 15-ter
Altra disposizione legislativa, di nuovo conio, inserita da questa legge in seno allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, è l’art. 15-ter, rubricato “Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione (Segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza)” che così prevede: “1. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al paragrafo b) dell’articolo 13, ferme restando le seguenti disposizioni. 2. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l’accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte. 3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati parte richiesta per l’adozione di un emendamento allo Statuto. 4. La constatazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla Corte non pregiudica le constatazioni che la Corte effettua in virtù del presente Statuto.·5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative all’esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all’articolo 5”.
Dunque, se l’art. 15-bis prevede il modo con cui viene esercitata la giurisdizione, su iniziativa ex officio, in relazione al crimine di aggressione, questo articolo, invece, regolamenta tale esercizio giurisdizionale allorché vi sia una segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza.
Difatti, in tale articolo, come appena visto, è per l’appunto stabilito che la Corte può esercitare di norma il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al paragrafo b) dell’articolo 13 che, a sua volta, come è noto, dispone che il Consiglio di Sicurezza, nell’ambito delle azioni prevedute dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi, fermo restando le disposizioni menzionate in questo stesso articolo.
In particolare, alla luce di tali disposizioni, la Corte penale internazionale, da un lato, può, e quindi non deve, esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l’accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte, dall’altro, esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati parte richiesta per l’adozione di un emendamento allo Statuto.
Ciò posto, anche in questo caso, come quello contemplato dall’art. 15-bis, è altresì disposto che, per un verso, la constatazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla Corte non pregiudica le constatazioni che la Corte effettua in virtù del presente Statuto, per altro verso, il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative all’esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all’articolo 5.
La modifica apportata all’art. 25
Non il varo di un nuovo articolo, ma una modifica è stata invece apportata all’art. 25 essendo stato inserito dopo il paragrafo 3 dell’articolo 25, il comma 3-bis che statuisce quanto sussegue: “Con riferimento al crimine di aggressione, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione solo per le persone in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato”.
Tal che, per effetto di questo intervento legislativo, in relazione al crimine di aggressione, come sopra denominato, le disposizioni di cui ai commi 1 (“La Corte è competente per le persone fisiche in conformità al presente Statuto”), 2 (“Chiunque commette un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte è individualmente responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto”) e 3 (“In conformità del presente Statuto, una persona è penalmente responsabile e può essere punita per un reato di competenza della Corte: a) quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un un’altra persona o tramite un’altra persona, a prescindere se quest’ultima è o meno penalmente responsabile; b) quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale reato, nella misura in cui vi è perpetrazione o tentativo di perpetrazione di reato; c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo; d) contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve essere intenzionale e, a seconda dei casi: i) mirare a facilitare l’attività criminale o il progetto criminale del gruppo, nella misura in cui tale attività o progetto comportano l’esecuzione di un delitto sottoposto alla giurisdizione della Corte; oppure ii) essere fornito in piena consapevolezza dell’intento del gruppo di commettere il reato. e) Trattandosi di un crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente altrui a commetterlo; f) tenta di commettere il reato mediante atti che per via del loro carattere sostanziale rappresentano un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato per via di circostanze indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia la persona che desiste dallo sforzo volto a commettere il reato o ne impedisce in qualche modo l’espletamento, non può essere punita in forza del presente Statuto per il suo tentativo, qualora abbia completamente e volontariamente desistito dal suo progetto criminale”) trovano applicazione solo per le persone in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato.
La modifica apportata all’art. 9
Altra e ultima modifica ha interessato l’art. 9 che è stato emendato, sempre alla luce di quanto disposto dalla legge n. 202/2021 nel seguente modo: “Gli elementi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell’interpretazione e nell’applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 8 bis”.
Di conseguenza, adesso, per effetto di tale modificazione, gli elementi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell’interpretazione e nell’applicazione anche dell’art. 8-bis in precedenza già esaminato e a cui si rinvia.
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Note
[1]Ai sensi del quale: “1. Il Procuratore può iniziare le indagini di propria iniziativa sulla base di informazioni relative ai crimini di competenza della Corte. 2. Il Procuratore valuta la serietà delle informazioni ricevute. A tal fine può richiedere ulteriori informazioni agli Stati, agli organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative e non governative o alle altre fonti affidabili che gli appaiono appropriate, e può ricevere deposizioni scritte o orali presso la sede della Corte. 3. Se il Procuratore conclude che vi sono elementi che giustificano l’inizio delle indagini, presenta alla Camera Preliminare una richiesta di autorizzazione alle indagini, unitamente ad ogni elemento di supporto raccolto. Le vittime possono essere rappresentate di fronte alla Camera Preliminare, in conformità al Regolamento di Procedura e di Prova. 4. Se la Camera Preliminare dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi giustificativi che l’accompagnano, ritiene che l’inizio delle indagini è giustificato e che il caso appare ricadere nella competenza della Corte, essa dà la sua autorizzazione senza pregiudizio per le successive decisioni della Corte in materia di competenza e di procedibilità. 5. Una risposta negativa della Camera Preliminare non vieta al Procuratore di presentare una successiva richiesta fondata su fatti o elementi di prova nuovi, riferiti alla stessa situazione. 6. Se dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e 2, il Procuratore conclude che le informazioni fornite non giustificano l’inizio delle indagini, ne informa coloro che le hanno fornite. Ciò non preclude al Procuratore la possibilità la facoltà di prendere in esame, alla luce di fatti o elementi di prova nuovi, ulteriori informazioni a lui eventualmente sottoposte relative alla stessa situazione”.
[2]Secondo cui: “Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità”.
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