Gli interventi normativi D.l. 92/2008 D.l. 11/2009 L.94/2009 costituiscono il primo pacchetto sicurezza, e sono volti a contrastare le organizzazioni criminali, garantire la sicurezza urbana, la sicurezza stradale, la sinergia polizia di stato polizia locale e a garantire un maggior controllo al fenomeno dell’ immigrazione.
Gli interventi normativi D.l. 13/2017, D.l. 14/2017 e il D.l 113/2018 (D.l. 113/2018 è il c.d.decreto sicurezza) costituiscono il secondo pacchetto sicurezza e sono volti a influire sulla sicurezza urbana a potenziare la sinergia polizia di stato polizia locale e a perseguire un maggior controllo al fenomeno dell’immigrazione.
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Le nuove norme in materia di immigrazione: la soppressione del permesso di soggiorno per motivi umanitari
L’articolo 1 del d.l. 113/2018 abroga l’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal “Testo unico in materia di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”(D.lgs. 286 del 1998).
La soppressione del permesso di soggiorno per motivi umanitari è stata realizzata a causa dell’abuso di tale istituto derivante dalla difficoltà di controllo dei requisiti in assenza di parametri oggettivamente valutabili.
Altra soluzione del problema potrebbe essere garantire maggiori controlli successivi attraverso parametri di valutazione più rigorosi per il riconoscimento della protezione internazionale.
Permangono, tuttavia, le ipotesi di permessi di soggiorno speciali, i quali sono previsti in casi specifici.
Si tratta dell’ipotesi di permesso di soggiorno per vittime di violenza o grave sfruttamento; permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, il quale ha durata di un anno; permesso di soggiorno per le vittime di particolare sfruttamento lavorativo, il quale ha una durata di 6 mesi; permesso di soggiorno per condizioni di salute di eccezionale gravità, il quale ha una durata di massimo un anno; permesso di soggiorno per situazioni contingenti di calamità del Paese di origine, della durata di 6 mesi; permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile, il quale ha una durata di 2 anni.
Le nuove norme in materia di immigrazione: il prolungamento della durata massima di trattenimento dello straniero
L’articolo 2 del d.l. 113/2018 prolunga invece, la durata massima del trattenimento dello straniero all’interno dei centri di permanenza per i rimpatri da 90 a 180 giorni.
Nei centri di permanenza vengono trasferiti gli stranieri che si trovano in posizione irregolare, non presentano domanda di protezione internazionale, rifiutano la foto-segnalazione.
L’articolo 11 del d.l. 113/2018 prevede che le Autorità competenti all’esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare l’ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda.
I diversi motivi per presentare richiesta di permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per diversi motivi, di studio, lavoro, protezione o altri casi specifici.
In primo luogo, il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di lavoro. E ne sussistono di sei tipi: permesso di soggiorno per lavoro subordinato, permesso di soggiorno in attesa di occupazione, permesso di soggiorno per lavoro stagionale, permesso di soggiorno per lavoro autonomo, permesso di soggiorno per casi particolari e permesso di soggiorno ICT.
Il permesso di soggiorno può, inoltre, essere rilasciato per motivi di ricerca, studio e volontariato.
Inoltre, il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di protezione. In particolare, viene rilasciato per motivi di protezione sociale, per le vittime di violenza domestica, per le vittime di tratta e per asilo politico.
Il permesso di soggiorno può essere inoltre rilasciato per motivi familiari, per minore età e per affidamento.
Il permesso di soggiorno può essere rilasciato a soggetto in attesa di riacquisto della cittadinanza, per cure mediche, per missione per motivi religiosi e per residenza e dimora elettiva.
Il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
L’ingresso nel territorio dello Stato italiano è consentito secondo il testo unico agli stranieri in possesso di passaporto o documento equipollente valido e del visto d’ingresso.
La richiesta deve essere presentata alla Questura territorialmente competente.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero alla questura della provincia in cui dimora almeno sessanta giorni prima della scadenza.
È ammessa richiesta tardiva solo in caso di forza maggiore.
Il rinnovo è sottoposto alle stesse verifiche della sussistenza delle condizioni previste per il rilascio.
In particolare, è necessario dimostrare di avere un reddito sufficiente al proprio mantenimento per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il reddito minimo necessario è pari a 5.825 euro per partecipare fiscalmente alla spesa pubblica.
Il Consiglio di Stato Sezione III 2 novembre 2019 n. 7477, esamina il caso di un rigetto dell’istanza di aggiornamento per cambio di nazionalità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per motivi di lavoro.
Il soggetto in questione aveva chiesto ed ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno in primo luogo per asilo politico, in seguito aveva chiesto la conversione del titolo per motivi di lavoro subordinato più volte rinnovato.
Tale soggetto aveva richiesto, infine, la conversione del titolo da ultimo conseguito in permesso CE producendo un passaporto rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica in Italia previa esibizione di un certificato di nascita in originale.
In particolare, dal certificato di nascita emergeva che il soggetto aveva fatto ingresso sul territorio italiano esibendo falsi documenti. Pertanto, il primo titolo di soggiorno per asilo politico era stato ottenuto esclusivamente in ragione della dichiarata nazionalità.
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