Le norme processuali nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza

Redazione 17/05/19
Come accennato, l’art. 389 CCI prevede l’immediata entrata in vigore di una serie di norme di natura processuale che parzialmente modificano la disciplina propria della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (così come disciplinata dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e dal d.l. d.l. 23 dicembre 2003, n. 347) per quanto riguarda l’individuazione del Tribunale competente a (i) regolare i procedimenti per la composizione della crisi o dell’insolvenza; (ii) a conoscere di tutte le azioni che ne derivano; (iii) dichiarare lo stato di insolvenza della società. Trattasi in particolare del primo comma dell’art. 27 CCI (rubricato “Competenza per materia e per territorio”) e dell’art. 350 CCI (rubricato “Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria”) (cfr. Appendice Normativa).

Le succitate previsioni normative puntano quindi ad individuare il Tribunale competente a conoscere dei procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza (così come definiti disciplinati dal Titolo III del CCI) e delle controversie che ne possano derivare nella particolare ipotesi in cui tali procedimenti interessino società in amministrazione straordinaria. Tale individuazione è compiuta a favore del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2013, n. 168, essendo altresì specificato che detto tribunale dovrà essere individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, in conformità all’art. 4 del medesimo decreto legislativo. Il disposto del primo comma dell’art. 27 CCI giunge così a differenziare l’individuazione del Tribunale competente a conoscere della procedura concorsuale in base ad un criterio di rilevanza dimensionale del fenomeno della crisi e/o dell’insolvenza, distinguendo i procedimenti relativi ad imprese in amministrazione straordinaria e/o a gruppi di imprese di rilevante dimensione rispetto a tutti gli altri procedimenti per i quali – in conformità a quanto stabilito dal successivo comma del medesimo art. 27 CCI – sarà competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha centro degli interessi principali, indipendentemente dal fatto che il tribunale così individuato sia o meno sede delle sezioni specializzate in materia di impresa.

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Tale previsione normativa si rivela coerente con quanto previsto dall’art. 350 CCI, risultando funzionale a garantire piena identità tra il tribunale competente a conoscere delle procedure di composizione della crisi o dell’insolvenza (concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti) ed il tribunale eventualmente chiamato a dichiarare lo stato di insolvenza delle stesse nell’ipotesi in cui la procedura preventiva intrapresa non dovesse trovare un esito positivo. Del pari nuova appare la volontà del Legislatore di individuare detto tribunale facendo riferimento al “centro degli interessi principali” del debitore (così come definito dall’ultimo comma dell’art. 27 CCI, norma di cui è prevista l’entrata in vigore trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) (1). Inutile rilevare che sino a quando non sarà entrato in vigore l’intero complesso di norme contenuto nel CCI (e quindi anche l’ultimo comma dell’art. 27), il primo comma dell’art. 27 farà inevitabilmente espresso riferimento ad un concetto (il “centro degli interessi principali”) che da un punto di vista normativo non avrà ancora raggiunto piena dignità, se non altro per il fatto che il comma dell’art. 27 che ne definisce il contenuto è previsto entri in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ne discende che, sino a quanto non sarà entrato in vigore anche il secondo comma dell’art. 27 CCI, l’individuazione del “centro degli interessi principali” risulterà rimessa ad una libera interpretazione da parte del singolo tribunale (che, fermo restando quanto precede, non sarà ancora vincolato ad applicare una norma non ancora in vigore).

Il tribunale competente

L’entrata in vigore del primo comma dell’art. 27 e dell’art. 350 CCI determina, come detto, la necessità di individuare in base alla nuova disciplina il tribunale competente a conoscere dei procedimenti per la regolazione della crisi e dell’insolvenza (e quindi delle procedure di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti) delle società soggette alla disciplina della amministrazione straordinaria.

L’art. 27, primo comma CCI si riferisce infatti ai “procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” relativi alle “ imprese in amministrazione straordinaria ” (così letteralmente la norma citata).
A tale riguardo pare opportuno evidenziare la necessità di optare per un’interpretazione della norma che non sia vincolata al tenore meramente letterale della stessa (che, se strettamente intesa, finirebbe per non avere spazio di applicazione, stante l’impossibilità di “regolare la crisi e/o l’insolvenza” di una società già assoggettata ad una procedura concorsuale – quale è l’amministrazione straordinaria – che presuppone l’intervenuto accertamento dello stato di insolvenza).

In considerazione di quanto precede, pare quindi doversi ricondurre la portata dell’art. 27 CCI non già e non tanto alle “imprese in amministrazione straordinaria”, quanto piuttosto alle “imprese che, in ragione dei propri parametri dimensionali (2), risultino astrattamente soggette alla disciplina della amministrazione straordinaria”, così recuperando un importante spazio operativo (peraltro coerente con il quadro normativo complessivo). Ove si ritenga che tale opzione interpretativa possa trovare conferma, il Tribunale competente a conoscere del concordato preventivo ovvero degli accordi di ristrutturazione di una società che, superando i parametri dimensionali richiesti dalla normativa speciale in tema di amministrazione straordinaria, possa ritenersi astrattamente assoggettata a tale disciplina, andrà individuato sulla base del disposto dell’art. 27, primo comma CCI, così da incardinare la procedura di composizione preventiva della crisi presso il medesimo tribunale eventualmente chiamato a dichiarare lo stato di insolvenza laddove la procedura di carattere preventivo non dovesse avere un esito favorevole.

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